Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21666 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21666 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
Oggetto: regolamento competenza
di
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35167/2018 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO ti NOME e NOME AVV_NOTAIO, con domicilio in Manduria, INDIRIZZO.
-RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Napoli, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE – avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto -n. 442/2018, pubblicata in data 30.10.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha concluso, chiedendo di dichiarare la competenza degli arbitri.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 442/2018, la Corte d’appello di Lecce, in integrale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la
competenza arbitrale sulla domanda di COGNOME NOME volta ad ottenere il pagamento dei corrispettivi del subappalto dei lavori di cui all’atto aggiuntivo di affidamento del 3.1.2000.
La Corte ha ritenuto che la clausola compromissoria prevedesse un arbitrato rituale per tutte le controversie nascenti dall’esecuzione del contratto, negando che fosse stata predisposta dal subcommittente per regolare in maniera uniforme una pluralità indeterminata di rapporti e che fosse, quindi, necessaria la sottoscrizione specifica ai sensi dell’art. 1342 c.c., essendo sufficiente la firma apposta sulle singole pagine del documento.
Per la cassazione della sentenza NOME COGNOME propone ricorso affidato a tre motivi; l a RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria è stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentire al Pubblico Ministero di formulare le proprie conclusioni scritte.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1341, comma secondo, c.c. e 1342 c.c. sostenendo che la clausola arbitrale aveva carattere vessatorio e doveva essere specificamente sottoscritta dalla ricorrente, non essendo sufficiente la firma apposta su ogni pagina del documento, occorrendo dar rilievo alla condizione di disparità e alla diversa forza contrattuale delle parti e essendo, perciò, necessaria un’accettazione piena e consapevole da parte dell’aderente.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c. e l’omessa valutazione di una prova decisiva, lamentando che la pronuncia abbia svalutato la deposizione del teste COGNOME che aveva riferito che il contratto di subappalto era conforme nel contenuto ad un analogo documento relativo ad un rapporto contrattuale tra la resistente ed altro subappaltatore, a riprova che
le clausole erano state predisposte dalla RAGIONE_SOCIALE per regolare in modo uniforme una molteplicità indeterminata di rapporti.
Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 180 c.p.c. . Assume il ricorrente che, al contrario di quanto affermato dal giudice territoriale, era stato specificamente dedotto, con la memoria del 22.12.2004, che il contratto era stato predisposto per regolare una pluralità di rapporti, ponendo in rilievo la perfetta identità dei due contratti prodotti in giudizio.
2. Il ricorso è fondato.
Deve premettersi che, avendo la Corte di merito pronunciato solo sulla competenza, la decisione andava impugnata con regolamento ex art. 42 c.p.c. e non con il ricorso ordinario che, tuttavia, può essere convertito nel mezzo appropriato, essendo stato proposto nel rispetto del termine di legge (Cass. 33443/2019; Cass. 5391/2009).
Mancando in atti prova della comunicazione della sentenza, deve aversi riguardo alla notifica della decisione, eseguita il 2.11.2018, per cui il ricorso, proposto in data 30.11.2018, è tempestivo.
2.1. Premesso che questa Corte, ove sia dedotta la violazione dell’art. 360, n. 2, è giudice del fatto processuale e deve regolare la competenza anche a prescindere delle deduzioni delle parti, potendo procedere ad un autonomo esame degli atti di causa, va considerato che l’art. 1341 c.c. esige che le singole clausole vessatorie, tra cui rientra anche la clausola compromissoria per arbitrato rituale, siano state predisposte unilateralmente da uno dei contraenti per regolare in maniera uniforme una pluralità indeterminata di rapporti.
Tale condizioni ricorrono nel caso in esame.
Non è neppure posto in dubbio che il contratto sia stato predisposto dalla RAGIONE_SOCIALE
Dalla prova per testi è emerso che un documento di identico contenuto -versato in atti – era stato utilizzato dalla società nei rapporti con altra impresa, a conforto di un utilizzo reiterato dello stesso schema predisposto – in assenza di contrarie allegazioni probatorie da parte dell’imp resa, in condizione di provare il contrario per la vicinanza alle fonti di prova e la disponibilità dei documenti contrattuali utilizzati – apparendo del tutto generiche le contestazioni della conformità della copia all’originale sollevate dalla resistente, che non ne precludono l’utilizzabilità, confortata -per giunta – dalla prova per testi (Cass. 16557/2019; Cass. 24663/2018; Cass. 40750/2021).
Occorre altresì valorizzare le caratteristiche dell’imp resa committente, affidataria di commesse di rilievo anche al di fuori del proprio specifico ambito territoriale di operatività (l’appalto aveva ad oggetto i lavori di restauro del Santuario di Orria- Brindisi mentre la RAGIONE_SOCIALE ha sede in provincia di Napoli ), da cui è lecito supporre l’interesse a far ricorso all’ impiego di clausole standardizzate per accelerare la definizione di eventuali controversie.
Depongono in tal senso anche l’esplicita menzione, contenuta nel contratto, dell’art. 1342 c.c. e la sottoscrizione separata di talune clausole negoziali, richiamate in blocco in calce alla scrittura – tra cui non figura tuttavia la clausola compromissoria -sottoscrizione che sarebbe superflua ove il contratto non fosse destinato ad un uso reiterato, avendo i contraenti già sottoscritto ogni singola pagina del documento.
In definitiva, la clausola compromissoria era stata inserita in un contratto predisposto unilateralmente dalla resistente, destinato ad
essere impiegato per una serie indeterminata di rapporti di subappalto ed era perciò necessaria la specifica sottoscrizione della clausola compromissoria da parte del ricorrente.
L’esigenza della approvazione per iscritto delle clausole onerose (art. 1341, secondo comma, c.c.), trovando fondamento nella necessita di richiamare l’attenzione del contraente per adesione sul loro contenuto e sulla loro portata, può ritenersi soddisfatta solo con una sottoscrizione autonoma, apposta ad una dichiarazione di accettazione distinta da quella diretta alla conclusione del contratto; non è sufficiente la sola apposizione di firme a margine di ogni pagina, riferibili al contratto globalmente considerato (Cass. 3449/1975).
La necessità dell’approvazione scritta viene meno solo se la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente le clausole che necessiterebbero altrimenti di un’autonoma sottoscrizione -trattativa di cui non vi è prova in atti – mentre la sottoscrizione resta indispensabile per le clausole a contenuto vessatorio alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione (Cass. 9738/2020; Cass. 4531/2023; Cass. 673/2024).
Il ricorso è accolto con declaratoria di competenza del giudice ordinario e con rinvio -di natura restitutoria – della causa alla Corte d’appello di Lecce, con riassunzione nel termine di legge. Spese all’esito.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, dichiara la competenza del giudice ordinario e rimette le parti dinanzi alla Corte d’appello di Lecce, con riassunzione nel termine di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda