SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4295 2025 – N. R.G. 00020808 2024 DEPOSITO MINUTA 16 09 2025 PUBBLICAZIONE 16 09 2025
N. R.G. 20808/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
in persona del GOP dr.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 429 cpc
nella causa civile di I grado promossa da:
nato a Venezia l’8.5.1964 (C.F.
nata a Mirano (VE) il 7.6.1965 (C.F.
con avv. NOME COGNOME contro
nato a Venezia il 17.10.1973 (C.F.
contumace
C.F.
parte resistente
Conclusioni della parte ricorrente: come da ricorso
Conclusioni della parte resistente: nessuna
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc, i sig.ri e , nella qualità di proprietari di un immobile ad uso abitativo sito in Santa Maria di Sala (VE) hanno chiamato in giudizio il sig. , al quale avevano concesso in locazione il bene con contratto del 27.1.14; dando atto di aver già ottenuto la restituzione del bene a seguito della convalida dello sfratto per finita locazione (RG 2899/22), i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di accertare la debenza in capo al conduttore di somme a titolo di canoni impagati (4 mensilità), indennità di occupazione (1 mensilità), spese condominiali (anno 2021 e 2022), ridipintura immobile (clausola 6 contratto di locazione), e di condannarlo al pagamento di € 3.670,33 (già detratto l’importo del deposito cauzionale) oltre rivalutazione e interessi.
C.F.
C.F.
) e
,
parte ricorrente
),
La notifica del ricorso al sig. si è compiuta ai sensi dell’art. 143 cpc e alla udienza 16.6.25 il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
Alla udienza odierna è comparso solo il legale di parte ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Dall’esame degli atti e verbali si deduce che la morosità denunziata con l’atto di intimazione nel marzo 2022 (oltre 3 anni fa) non è mai stata sanata; trattandosi di obbligazione contrattuale spettava alla parte creditrice dare la prova della fonte negoziale del suo diritto, producendo il contratto e allegando l’inadempimento della controparte e ciò è avvenuto; spettava, per contro, alla parte debitrice fornire la prova del fatto estintivo del diritto ma ciò non è avvenuto perché il resistente è rimasto contumace.
Il sig. è debitore nei confronti dei ricorrenti di 4 canoni e una ulteriore mensilità per l’occupazione del bene sino alla sua liberazione (C.C. ), per totali euro 2.750,00 (550,00 x 5). C.F.
Non è accoglibile la domanda di condanna al pagamento delle spese condominiali per l’anno 2021 e 2022 sulla scorta della documentazione esibita (doc. 12) perché mancano agli atti le delibere condominiali con cui si approvano i consuntivi, da cui sorgono i relativi obblighi (C.C. 13781/24); non è accoglibile nemmeno la richiesta di condanna alla rifusione delle spese di ridipintura del bene perché secondo la Suprema Corte ‘ la clausola che obbliga il conduttore a eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell’art. 79 della stessa legge 392/78 perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge impone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest’ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore ‘ (C.C. 29329/19).
Ne deriva che -in definitiva -operando la compensazione con quanto versato a titolo di deposito cauzionale, il sig. dovrà essere condannato al pagamento della somma di € 1.100,00 (€ 2.750,00 – 1650,00) oltre interessi; nulla è dovuto per rivalutazione monetaria non sussistendo i presupposti di legge.
Al termine della causa il sig. risulta prevalentemente soccombente, pertanto è tenuto a rifondere le spese di lite, che vengono quantificate come in dispositivo, tenuto conto del valore, della non particolare complessità della controversia, della natura contumaciale del giudizio, del mancato accoglimento di parte delle domande del ricorrente, dell’assenza di istruttoria in senso stretto e semplicità della fase decisionale.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa 20808/24 RG, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa e rigettata, così provvede:
1)condanna il sig. a pagare ai ricorrenti sig.ri e la somma di euro 1.100,00, oltre interessi dalla singola scadenza al saldo, nella misura legale dalla debenza alla domanda e nella misura di cui all’art. 1284 co. 4 cc dalla domanda;
2)condanna a rifondere ai ricorrenti sig.ri e le spese di lite -incluse quelle per il procedimento di mediazione per complessivi € 1.000,00 per competenze, oltre CU, marca iscrizione, spese di notifica documentate, 15% spese generali, cpa e iva come per legge.
Venezia, 16.9.25
IL GOP
dott.ssa NOME COGNOME