Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31426 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 31426 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
REGIONE CALABRIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 251/2024 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/02/2024 R.G.N. 306/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
R.G.N.13187/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/11/2025
PU
SENTENZA
sul ricorso 13187-2024 proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato
NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il lavoratore NOME COGNOME ha convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE e la Regione Calabria, chiedendo: a) l’accertamento del diritto ad essere assunto da RAGIONE_SOCIALE presso il cantiere di Gioia Tauro con mansioni di capo impianto o equivalenti, e inquadramento nel livello 7A del CCNL di settore, in forza degli impegni assunti dalla società resistente e dell’obbligo previsto dall’art. 6 CCNL RAGIONE_SOCIALE Ambiente, nonché dall’ art. 20 del Capitolato speciale di appalto; b) la condanna di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni che avrebbe percepito dall’8.11.2017 sino al 31.1.2019, oltre accessori di legge; c) l’accertamento che la Regione Calabria fosse tenuta a tenerlo indenne da ogni danno, con condanna dell’ente pubblico, in solido con RAGIONE_SOCIALE, al risarcimento richiesto.
Il lavoratore esponeva che, a seguito di bando indetto dalla Regione Calabria, nel maggio 2017 il servizio di trattamento rifiuti presso gli impianti di Gioia Tauro e Siderno era stato affidato ad RAGIONE_SOCIALE, con inizio concreto del servizio nel novembre 2017, impianti presso i quali lo stesso aveva lavorato sin dal 1999 (alle dipendenze delle varie ditte succedutesi nella gestione degli impianti e, da ultimo, anche di RAGIONE_SOCIALE, con cessazione del rapporto al 21.3.2014).
La Corte di appello, confermando la pronuncia del giudice di primo grado, ha accertato che, nel periodo di 240 giorni antecedenti all’inizio della nuova gestione dell’appalto (8.11.2017), l’appellante non risultava alle dipendenze di
RAGIONE_SOCIALE, essendo il rapporto di lavoro cessato già dal marzo 2014, con conseguente insussistenza del diritto all’assunzione in forza dell’art. 6 del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. In merito alla clausola sociale contenuta nell’art. 20 del Capitolato speciale di appalto, la Corte territoriale ha ritenuto di interpretarla in conformità all’art. 50 del d.lgs. n. 50 del 2016-Codice dei contratti pubblici, disposizione che invita ad inserire nei bandi di gara clausole sociali aventi lo scopo di promuovere la stabilità occupazionale del ‘personale impiegato’; nella specie, alla luce del tenore lessicale della clausola, ha ritenuto che il diritto all’assunzione spettasse ai lavoratori che risultavano inseriti sia nell’elenco del personale assunto dall’ex concessionaria RAGIONE_SOCIALE (elenco del novembre 2012) sia in quello comunicato dal gestore RAGIONE_SOCIALE nel 2015, con conseguente esclusione dell’COGNOME in mancanza dell’inclusione del suo nominativo nell’elenco trasmesso nel 2015.
Il lavoratore ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza impugnata sulla base di due motivi, illustrati da memoria. La società ha resistito con controricorso. La Regione Calabria è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di impugnazione deduce la nullità della sentenza della Corte di appello per motivazione apparente, in violazione degli artt. 112, 113 e 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.): secondo il ricorrente, la Corte territoriale si sarebbe limitata a riproporre le argomentazioni del giudice di primo grado, senza esaminare né valutare le specifiche censure sollevate in appello. In particolare, non sarebbe stata affrontata la questione relativa all’inte rpretazione della clausola sociale contenuta nell’art. 20 del capitolato speciale di appalto, che,
secondo il ricorrente, avrebbe dovuto garantire la tutela anche ai lavoratori presenti in almeno uno degli elenchi allegati al bando, e non solo a quelli presenti in entrambi.
Con il secondo motivo, si denuncia (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 6 del CCNL RAGIONE_SOCIALE e dell’art. 20 del capitolato speciale di appalto (‘clausola sociale’ ), avendo, la Corte di appello, erroneamente interpretato tali disposizioni in senso restrittivo, limitando il diritto all’assunzione ai lavoratori presenti sia nell’elenco dell’ex concessionaria RAGIONE_SOCIALE sia in quello del gestore RAGIONE_SOCIALE; secondo il ricorrente, la clausola sociale deve essere applicata in modo complementare e rafforzativo, alla luce dell’art. 50 del d.lgs. n. 50 del 2016, estendendo la tutela anche ai lavoratori inseriti in uno solo degli elenchi. Si evidenzia, inoltre, che la responsabilità solidale della Regione Calabria discende sia dall’obbligo di vigilanza sul rispetto della clausola sociale, sia dai principi di responsabilità oggettiva e di controllo sull’attività dell’appaltatore.
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
3.1. La nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto. In particolare, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cfr. Cass. n.
3819 del 2020), non essendo più ammissibili, a seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata (Cass. n. 23940 del 2017).
3.2. Nel caso di specie, è chiaramente evincibile il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale che ha sottolineato l’insussistenza, ai fini dell’accertamento di un diritto di assunzione del lavoratore, del requisito richiesto dall’art. 6 del CCNL RAGIONE_SOCIALE (essere ‘in forza’ presso la ditta perdente l’appalto nei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione) nonché dei presupposti previsti dall’art. 20 del Capitolato di appalto (essere incluso nei due elenchi stilati dalla società RAGIONE_SOCIALE e dalla società RAGIONE_SOCIALE).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile e, per la parte residua, infondato.
4.1. Per giurisprudenza consolidata l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070/2013; Cass. n. 12360/2014), riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006; da ultimo, conf. Cass. n. 22318/2023 e Cass. n. 18214/2024); tali valutazioni del giudice di merito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente ( ex plurimis, Cass. n. 21576/2019; Cass. n. 20634/2018; Cass. n. 4851/2009; Cass. n. 3187/2009; Cass. n. 15339/2008; Cass. n. 11756/2006; Cass. n. 6724/2003; Cass. n. 17427/2003), motivazione che, nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., deve solamente valicare la soglia del c.d. minimum costituzionale.
4.2. Nel caso di specie, il ricorrente si duole di un’ errata interpretazione della clausola sociale (art. 20) inserita nel contratto di appalto senza richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg. e senza specificare i canoni esegetici che in concreto sarebbero stati violati, limitandosi ad una mera contrapposizione tra la sua interpretazione e quella accolta nella sentenza impugnata.
4.3. In ordine all’interpretazione dell’art. 6 del CCNL RAGIONE_SOCIALE, questa Corte ha già sottolineato – sul presupposto in virtù del quale nell’interpretazione del contratto collettivo di diritto comune la volontà delle parti dev’essere ricostruita in primo luogo attraverso il senso letterale delle parole utilizzate e la loro comune intenzione quale emerga dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto, nonché attraverso la lettura complessiva dell’accordo -la necessità della sussistenza del fatto costitutivo del diritto azionato dal lavoratore, consistente nell’adibizione nel cantiere oggetto del subentro per almeno 240 giorni antecedenti al cambio appalto (cfr. da ultimo Cass. n. 21942/2025, che ha precisato come l’onere probatorio faccia capo al lavoratore ); la Corte territoriale si è conformata al principio innanzi richiamato.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater , introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente pagamento, a favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con tributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME dott. NOME COGNOME