Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7362 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 7362 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso 8871-2023 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
Rep.
Ud. 13/02/2024
PU
avverso la sentenza n. 1432/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 07/12/2022 R.G.N. 881/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Catania, con la sentenza in atti, accogliendo le impugnazioni svolte da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE ha riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato gli appellanti a pagare in solido a COGNOME NOME l’importo di € 1012,34 a titolo di differenze retributive dovute per la 14^ mensilità 2014/2015, oltre accessori; la Corte in riforma della sentenza di primo grado ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali del doppio grado a favore degli appellanti, nei termini indicati nella sentenza.
A fondamento della sentenza la Corte d’appello sosteneva che occorresse preliminarmente esaminare la questione relativa all’obbligo della RAGIONE_SOCIALE di applicare al momento della sua successione nell’appalto il CCNL RAGIONE_SOCIALE, obbligo ritenuto dal primo giudice attraverso il richiamo a precedenti sentenze del medesimo ufficio, ed ha sostenuto in proposito che: a) il lavoratore faceva parte del gruppo di lavoratori il cui contratto individuale di lavoro conteneva l’indicazione del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed ai quali era stato però consentito di manifestare la volontà di confluire nel CCNL RAGIONE_SOCIALE e che ciò si era verificato con comunicazioni formali fatti pervenire tramite l’ufficio provinciale del lavoro di Catania con effetto dal periodo di paga di maggio 2014; b) il contratto collettivo
di categoria si individua sulla base del tipo di attività svolta dal datore di lavoro e non in ragione delle mansioni concrete svolte da ciascun lavoratore; c) come ritenuto dal tribunale con argomentazione non censurata dall’appellato che non ha proposto appello incidentale, la clausola sociale contenuta nel contratto di appalto non individuava un determinato tipo di contratto collettivo; d) la PFE non gestiva case di ripose, residence, case albergo, case protette, ecc. rientranti nella sfera di applicazione del CCNL RAGIONE_SOCIALE nè era iscritta alle organizzazioni datoriali stipulanti il predetto contratto collettivo; e) per quanto si ricavava dall’art. 2 del Capitolato speciale di appalto l’oggetto dello stesso riguardava quanto indicato a pagina cinque, 6 e 7; f) secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di appalti pubblici la scelta del contratto collettivo da applicare rientrava nelle prerogative organizzative dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti con il solo limite che esso risultasse coerente con l’oggetto dell’appalto (Cons. di Stato 932/2017, 7449/2022); g) l’unica attività demandata al personale della PFE che comportava un contatto fisico con i pazienti dell’ospedale -da compiere in collaborazione con il personale infermieristico – era quella relativa agli atti di accudimento semplice al paziente e precisamente la RAGIONE_SOCIALE del malato dopo il pasto, igiene personale del paziente e aiuto all’infermiera nel cambio della biancheria al paziente e nelle operazioni fisiologiche; tutti gli altri RAGIONE_SOCIALE affidati all’appaltatrice, come le pulizie di locali, attrezzature, arredi, sanificazione, trasporto rifiuti, trasporto pazienti barellati, facchinaggio, RAGIONE_SOCIALE di logistica, nulla avevano a vedere con le attività contemplate nell’art.1 del CCNL RAGIONE_SOCIALE ; h) il contratto collettivo applicato dalla PFE ossia il CCNL per il personale dipendente da RAGIONE_SOCIALE era invece pienamente
coerente con l’oggetto dell’appalto, compresa l’attività di ausilio al personale infermieristico come si ricava dall’esame dell’art. 1 del CCNL del settore RAGIONE_SOCIALE di pulizie e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel quale figurano tutte le attività oggetto di appalto, compresi i RAGIONE_SOCIALE ausiliari in area sanitaria; i) non erano ravvisabili le violazioni alla clausola sociale dell’art. 36 St. lav., dell’art. 10 comma 7 e dell’art. 9 del Capitolato speciale del contratto di appalto, né dell’art. 74 lett. b) del CCNL RAGIONE_SOCIALE; l) in virtù degli accordi sindacali del 5.8.2013 e del 18.9.2013 la RAGIONE_SOCIALE aveva mantenuto il profilo professionale posseduto dal lavoratore, tenendo conto dell’anzianità pregressa e riconoscendo, oltre ad un assegno ad personam, una retribuzione oraria superiore a quella precedentemente goduta presso la precedente società RAGIONE_SOCIALE; m) non avendo il lavoratore prodotto le buste paga relative ai periodi svolti alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE (che non applicava il CCNL RAGIONE_SOCIALE), non vi erano elementi per ritenere integrata la violazione dell’art. 36 Cost; n) poiché quindi la società non era obbligata per quanto sopra esposto ad applicare il CCNL RAGIONE_SOCIALE e gli accordi sindacali non contengono alcuna specifica disposizione in ordine alla 14ma mensilità non poteva che farsi applicazione della disposizione di cui all’art. 78, che prevedeva, per gli assunti in data successiva alla stipula dello stesso CCNL, quale l’appellato, l’applicazione del TEP ( Trattamento Economico Progressivo), pacificamente applicato dalla RAGIONE_SOCIALE per determinare la 14ma mensilità degli anni oggetto del presente giudizio; o) la regolamentazione delle spese di lite seguivano la soccombenza, per entrambi i gradi, e andavano liquidate in favore di entrambe le parti.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME con quattro articolati motivi ai quali hanno
resistito RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
Col primo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione del CCNL RAGIONE_SOCIALE 08.05.2013, artt. 46, 78 e art. 74, ‘Appalti Cambi Gestione’ e Allegato 2 ‘Protocollo di regolamentazione per la prima applicazione del presente CCNL nelle istituzioni in c ui sono vigenti altri CCNL’ – in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ‘per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro’. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. Con tale motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento integrale della 14ma mensilità il cui pagamento per l’anno 2014/2015 era stato richiesto in giudizio ed accordato dal giudice di primo grado, ai sensi dell’art.74 lett. B) del CCNL RAGIONE_SOCIALE che prescrive che l’azienda subentrante ‘si impegna a garantire le condizioni economiche già percepite da ogni singola lavoratrice o lavoratore derivante dall’applicazione del CCNL ivi compres i gli scatti di anzianità’.
Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n, 2 e 4 cpc e 1419 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ‘per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro’. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. , avendo la Corte erroneamente desunto dalla circostanza che gli accordi di secondo livello non trattavano la quattordicesima mensilità,
la conclusione che questa venisse regolata dall’ art. 78 del CCNL RAGIONE_SOCIALE (che invece riguarda i nuovi assunti per i quali prevede appunto il TEP); la Corte aveva sbagliato a non riconoscere l’applicazione del CCNL RAGIONE_SOCIALE anche per il passato e l’anzianità pregressa come stabilito dal giudice di primo grado (anzianità convenzionale, essendo egli un vecchio lavoratore) ed a liquidare l’integrale 14ma mensilità. 3.Con il terzo motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 36 legge 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro’. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1411 c.c., in relazione all’art. 360 n.3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., avendo la Corte d’appello sbagliato ad individuare la clausola sociale rivendicata dal lavoratore che nel caso di specie era quella contenuta nell’art. 10 del Capitolato d’appalto e non già quella esaminata dalla Corte d’appello contenuta nell’art. 9.
4.Col quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ‘per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, per avere la Corte d’appello condannato il ricorrente a pagare le spese secondo la soccombenza senza neanche intravedere i motivi validissimi che esistono alla luce della travagliata, ambigua e contorta vertenza sindacale per compensare almeno le spese di lite in caso di soccombenza del lavoratore che, utilizzato come personale sanitario nel più importante ospedale della provincia di Catania, rivendica il trattamento contrattuale e la salvaguardia del trattamento economico in godimento.
5.- I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono fondati.
6.La problematica di fondo, ad essi sottesa, è infatti quella finalizzata all’accertamento del diritto del lavoratore all’applicazione integrale del CCNL RAGIONE_SOCIALE al suo contratto di lavoro stipulato con la RAGIONE_SOCIALE il 17.7.2013, in luogo del CCNL per il personale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE applicato dalla società datrice di lavoro, per il periodo precedente e successivo al periodo di paga di maggio 2014.
In particolare, la questione fondamentale, risolta dai giudici di merito di primo e secondo grado in modo difforme e che viene sottoposta a questa Corte, è quella di verificare se il richiamo alla contrattazione collettiva, operato dalle clausole del capitolato speciale di appalto, sia da correlare all’oggetto del CCNL cd. MultiRAGIONE_SOCIALE ovvero a quello del CCNL RAGIONE_SOCIALE.
Prima di analizzare in concreto le disposizioni rilevanti ai fini della soluzione del suddetto problema, è opportuno precisare che, per orientamento costante di questa Corte a partire da Cass. n. 6335 del 2014, la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è parifìcata sul piano processuale a quella delle norme di diritto sicché, anch’essa comporta, in sede di legittimità, la riconducibilità del motivo di impugnazione all’errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione, senza che sia necessario indicare, a pena di inammissibilità, il criterio ermeneutico violato e quindi il relativo discostamento da parte del giudice di merito (fra le tante: n. 19507/2014; n. 20554/201 e, di recente n. 3883/2024).
Peraltro, è stato anche affermato, sempre in sede di legittimità, che in tema di interpretazione del contratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basare il procedimento ermeneutico, non sono ordinati secondo un criterio di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella complessa ricostruzione del significato dell’atto negoziale, che deve essere effettuata attribuendo preminente rilievo al canone interpretativo della comune intenzione delle parti, di cui all’art. 1363 cod. civ (Cass. n. 2996/2023; Cass. n. 30141/2022).
Orbene, nella specie, i dati da cui partire sono rappresentati, in primo luogo, dagli articoli 9 e 10 del capitolato speciale di appalto che costituisce, unitamente al bando di gara e al disciplinare di gara, la lex specialis per le parti e la fonte dei rispettivi obblighi contrattuali.
L’art. 9 stabilisce: ‘L’impresa aggiudicataria si impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell’occupazione conseguenti a cambi di gestione come previsti nei relativi CCNL’.
L’art. 10 prevede: ‘L’impresa aggiudicataria dovrà assicurare il RAGIONE_SOCIALEo con personale qualificato, nel rispetto integrale del vigente CCNL per il personale dipendente da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE socio-sanitari e degli accordi territoriali stipulati ne ll’ambito del suddetto contratto’.
La natura di tali disposizioni è quella di essere ‘clausole sociali’ di fonte contrattuale, analogamente all’art. 36 St. lav. di fonte legale, finalizzate a garantire sia la tutela dei livelli occupazionali, sia gli standards minimi di trattamento economico-normativo nei casi di avvicendamento tra RAGIONE_SOCIALE nella esecuzione di un appalto.
Premesso che la clausola di cui all’art. 10 menzionato non riguarda esclusivamente l’obbligo dell’appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di categoria e di zona, ma individua, sia pure senza specificarlo, un determinato contratto collettivo da rispettare integralmente, il problema, come si è detto, è quello di accertare a quale di questi contratti collettivi le Parti abbiano voluto fare riferimento con l’inciso ‘personale dip endente da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘.
La Corte territoriale, su tale punto, ha ritenuto corretto individuare come contratto collettivo menzionato nell’art. 10 quello denominato ‘CCNL RAGIONE_SOCIALE‘, nel cui oggetto figurano ‘i RAGIONE_SOCIALE ausiliari in area sanitaria’ (si riporta l’art. 1 del CCNL: ).
Se, però si ha riguardo all’oggetto del capitolato speciale di appalto nella sua integrità (), il procedimento di sussunzione operato dalla Corte distrettuale non appare condivisibile, perché riduttivo, sia sotto un profilo soggettivo che oggettivo.
Con riguardo al primo aspetto, deve osservarsi che la disposizione del capitolato di appalto è molto selettiva in ordine all’identificazione del personale (dipendente da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) per cui il riferimento è ad una categoria di lavoratori ben delineata da profili professionali specifici e per alcuni versi specialistici, difficilmente comparabile con quello regolato dal CCNL MultiRAGIONE_SOCIALE che abbraccia senza dubbio categorie più ampie di lavoratori.
Per quanto concerne il secondo aspetto, va rilevato che l’oggetto del capitolato di appalto è maggiormente aderente all’ambito applicativo del CCNL RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE per soggetti in stato di disagio sociale e/o economico, comunque denominati (Comunità di accoglienza, Centri di assistenza, ecc.); RAGIONE_SOCIALE per tossicodipendenti o alcool dipendenti, comunque denominati; RAGIONE_SOCIALE per minori comunque denominati (Istituti educativo -assistenziali, Comunità alloggio, Gruppi di famiglia, assistenza domiciliare, ecc.); RAGIONE_SOCIALE per persone con disabilità comunque denominati (Istituti assistenziali, Centri per la riabilitazione, Istituti psico-medico-pedagogici, Centri socio-educativi, Comunità alloggio, residenze sanitarie assistenziali, assistenza domiciliare, Centri diurni disabili, Residenze sanitarie disabili, ecc.); RAGIONE_SOCIALE per anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti comunque
denominati (Case di riposo, Residence, Case-albergo, Centri diurni, assistenza domiciliare, ecc.); RAGIONE_SOCIALE per anziani non autosufficienti, comunque denominati (Case protette, Residenze sanitarie assistenziali, Centri diurni RAGIONE_SOCIALE, Assistenza domiciliare integrata, ecc.); attività connesse e/o accessorie ai RAGIONE_SOCIALE sopra citati) in quanto le attività professionali che si richiedevano agli operatori erano corrispondenti a quelle contemplate nel suddetto contratto collettivo e comportavano una assistenza ed un contatto diretto, da parte dei lavoratori, sia pure mediato dalla presenza del personale infermieristico, con il paziente che non può certo rientrare nell’oggetto estremamente generico del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE/MultiRAGIONE_SOCIALE.
Ciò acclarato, ne consegue che l’obbligo del rispetto integrale per la RAGIONE_SOCIALE del CCNL RAGIONE_SOCIALE derivava dall’art. 10 del capitolato speciale di appalto che prevedeva una obbligazione a favore di un terzo, desumibile dalla interpretazione della clausola contrattuale: impegno assunto dalla impresa subentrante con la sottoscrizione del capitolato stesso.
Tale elemento contrattuale era chiaramente determinabile, per quanto sopra detto, avendo riguardo ai canoni di correttezza e buona fede che devono presiedere anche la fase dell’esecuzione del contratto (per tutte Cass. n. 22819/2010).
E la circostanza che, anche in primo grado, fosse stata affermata la mancata precisa individuazione del contratto collettivo da applicare nel capitolato speciale di appalto e la relativa statuizione non era stata impugnata dal lavoratore, non era certo preclusiva ad un esame della stessa in grado di appello in quanto, avendo poi il Tribunale ritenuto corretti sia il riferimento che la applicazione del CCNL RAGIONE_SOCIALE, il lavoratore stesso, sul punto, non poteva essere considerato
soccombente perché totalmente vittorioso in primo grado e, pertanto, non aveva alcun interesse ad impugnare la pronuncia con il gravame incidentale.
21. Per concludere, infine, va precisato che la suddetta individuazione del contratto collettivo da applicare nel cambio appalto in quello RAGIONE_SOCIALE (e non in quello RAGIONE_SOCIALE), attraverso il capitolato speciale di appalto, trova un riscontro in due circostanze di fatto: a) al ricorrente, con esclusione della parentesi lavorativa svolta con la RAGIONE_SOCIALE, era stato applicato in precedenza il CCNL RAGIONE_SOCIALE, come risulta dalla certificazione della RAGIONE_SOCIALE attestante l’anzianità e l’inquadramento nel livello 4S del suddetto CCNL; b) successivamente all’Accordo Sindacale del 16.7.2014, proprio dalla RAGIONE_SOCIALE è stata indicata nelle buste paga del ricorrente l’applicazione del CCNL RAGIONE_SOCIALE (mansioni di Ausiliario Socio sanitario specializzato) anche se poi non attuato per il calcolo della retribuzione: ciò rende fondata anche la censura di cui al primo motivo circa la delimitazione del thema decidendum, operata dalla Corte territoriale, dalla data di assunzione del luglio 2013 all’aprile del 2014 sull’erroneo presupposto della sopravvenuta applicazione integrale del CCNL RAGIONE_SOCIALE.
22. Ne consegue, per quanto attiene al pagamento della 14ma mensilità che costituisce la specifica voce retributiva in discussione in questa causa, che la Corte di appello ha errato a sostenere che al ricorrente fosse stato correttamente erogato il TEP ( trattamento economico progressivo), come se il rapporto di lavoro del ricorrente fosse iniziato nel maggio del 2014 e non nel mese di luglio 2013; avendo, inoltre, il ricorrente pure diritto all’anzianità convenzionale prevista dall’art. 74 del CCNL il quale, in caso di subentro nell’appalto, impone all’impresa aggiudicatrice di garantire le condizioni economiche già percepite da ogni singola lavoratrice o
lavoratore derivanti dall’applicazione del CCNL, ivi compresi gli scatti di anzianità.
23.- I primi tre motivi vanno, pertanto, accolti restando assorbita la trattazione del quarto concernente le statuizioni sulle spese di lite.
24.Dell’impugnata sentenza s’impone, pertanto, la cassazione in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione di quanto in motivazione specificato.
25.- Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo, assorbito il quarto; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 febbraio