Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32578 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32578 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 30230-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
Oggetto
Cambio appalto -clausola sociale
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 14/10/2025
CC
– intimata –
avverso la sentenza n. 3561/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/10/2022 R.G.N. 199/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
Con ricorso al Tribunale di Napoli, NOME COGNOME chiedeva il riconoscimento del diritto a essere assunto da RAGIONE_SOCIALE con decorrenza 1.4.2015, con inquadramento come guardia giurata 4° livello CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale ex-dipendente della RAGIONE_SOCIALE (fallita e poi tornata in bonis ), a seguito di avvicendamento (e ristrutturazione) nell’appalto EAV in cui era impiegato, in applicazione della cd. clausola sociale di cui all’art. 25 del CCNL citato .
Il Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo inoperativa la procedura di cambio appalto ex artt. 24 ss. del CCNL RAGIONE_SOCIALE per la diversità del nuovo appalto.
La Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’appello del lavoratore e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il diritto dell’appellante al passaggio di cantiere alla RAGIONE_SOCIALE con conseguente diritto all’assunzione, con in quadramento guardia giurata 4° livello CCNL dipendenti degli RAGIONE_SOCIALE, con decorrenza dall’1.4.2015 e con diritto alle retribuzioni, ex art. 27 CCNL, detratto il percepito, con decorrenza dalla notifica del ricorso di primo grado; riteneva infatti, la Corte di Napoli, sussistente identità tra l’appalto ex -Sepsa e quello EAV, pur se a condizioni minori, con operatività dell’art.27, comma 2, del CCNL RAGIONE_SOCIALE e conseguente obbligo di assunzione nel limite di 7 o 6 guardie,
per il criterio della maggiore anzianità alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE con cinque motivi, illustrati da memoria; NOME COGNOME ha resistito con controricorso, illustrato da memoria; RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
Ragioni della decisione
Parte ricorrente censura la sentenza impugnata, con il primo motivo (art. 360, n. 4, c.p.c.), per violazione degli artt. 112, 324, 346, 434 c.p.c., per avere la Corte d’Appello deciso ultra petita , sostituendo la causa petendi e il petitum dedotti in giudizio, per avere superato la statuizione del Tribunale, non impugnata e divenuta giudicato, della sottoposizione della fattispecie all’art. 27, comma 2, del CCNL RAGIONE_SOCIALE, per avere omesso di pronunciare sull’eccezione di giudicato relativa alla sentenza del TAR Campania- Napoli n. 2566/2015 confermata da Consiglio di Stato con sentenza n.1273 del 31.3.2016.
Il motivo non è fondato.
Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato può ritenersi violato non già quando il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, ma ogni qual volta, interferendo nel potere dispositivo delle parti, il giudice stesso alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione ( petitum e causa
petendi ), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti. Ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (cfr. Cass. n. 22595/2009, n. 513/2019, n. 17897/2019, n. 37747/2023).
4. Quanto al giudicato amministrativo, il motivo sconta, in primo luogo, un difetto di allegazione, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass. n. 5508/2018, conf. a Cass. n. 26627/2006; cfr. anche Cass. n. 6758/2024, n. 25159 2025).
5. In secondo luogo, l’eccezione deve ritenersi implicitamente rigettata, in base al complessivo compendio argomentativo della sentenza gravata, posto che i lavoratori non sono stati parti nel giudizio amministrativo, e che la Corte di merito ha fondato la propria decisione (non sulle vicende amministrative che hanno interessato il cambio appalto, ma)
sulla contrattazione collettiva, come riportata nel corpo motivazionale, sulla relativa procedimentalizzazione, sulle peculiarità in fatto della fattispecie.
Precisamente, nella sentenza impugnata è stato esattamente rilevato che ‘ la RAGIONE_SOCIALE ha partecipato alla gara indetta da RAGIONE_SOCIALE accettando espressamente le condizioni di gara che prevedevano (cfr. punto n. 1.8 disciplinare di gara condizioni di partecipazione) la presentazione di una dichiarazione con l’impegno ad assumere, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva di settore (CCNL per i dipendenti di istituti e imprese di vigilanza RAGIONE_SOCIALE e i RAGIONE_SOCIALE fiduciari) senza periodo di prova, tra gli addetti degli operatori uscenti, quelli necessari ad assicurare il RAGIONE_SOCIALEo, mantenendo livelli retributivi nel rispetto nella disciplina di settore’, e che ‘rilievi e contestazioni riguardanti l’identità dell’oggetto di gara e la propria situazione che presentava esuberi di personale, sono irrilevanti attesa la chiara lettera del disciplinare di gara, la qualificazione dell’appalto (con subentro) effettuato dalla stazione appaltante e l’accettazione da parte delle stessa delle condizioni di gara’ , sicché ‘ RAGIONE_SOCIALE, all’esito di una pubblica gara cui hanno partecipato altri operatori che hanno anch’essi accettato le condizioni di gara, ha ottenuto l’aggiudicaz ione dell’appalto come miglior offerente e non può ora dolersi delle conseguenze della propria offerta lamentando una situazione di esubero della propria forza lavoro ‘.
Dato che l’ipotesi in esame rientra tra quelle in cui è comunque consentito al nuovo appaltatore, nell’ambito della procedura prevista dal contratto collettivo, di procedere alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni, ne consegue che la clausola sociale non è soggetta ad accettazione dell’appaltatore subentrante, derivando la sua
applicazione, nei limiti sopra indicati, direttamente dalla contrattazione collettiva e dal disciplinare di gara.
Infatti, riduzione del personale non significa liberazione dall’obbligo di assunzione, ma, appunto, riproporzionamento, come avvenuto nel caso in esame.
Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione alla clausola sociale inserita nel disciplinare di gara EAV, violazione degli artt. 69 d. lgs. n. 163/2006 e 41 Cost., dei principi di diritto vivente che interpretano la clausola sociale inserita nei bandi di gara come impegno programmatico da assolvere in fase di esecuzione dell’appalto solo se armonizzabile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’aggiudicatario.
10. Il motivo è infondato.
Si tratta di obbligazioni di natura contrattuale non meramente programmatiche (né consta diritto vivente in tal senso), ma proceduralmente vincolanti (cfr., in fattispecie similare, i principi espressi da Cass. n. 32805/2023, in materia di successione di imprese nell’appalto per il RAGIONE_SOCIALEo di igiene urbana, secondo cui per la previsione dell’art. 6 del c.c.n.l. Ambiente del 2012, in rinnovo dell’art. 4 del c.c.n.l. del 1995, assume – a prescindere dalla configurabilità di un’ipotesi di tutela ex art. 2112 c.c. – efficacia cogente nei confronti delle imprese affidatarie del RAGIONE_SOCIALEo di igiene ambientale, configurando un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione in capo al lavoratore alle dipendenze dell’impresa cessata, che rinviene la propria ratio nell’esigenza che l’avvicendamento nell’appalto non determini la perdita di occupazione dei lavoratori ad esso addetti in via ordinaria; cfr., altresì, Cass . n. 31491/2023, che precisa, sempre nella materia affine degli
appalti di igiene ambientale, che il diritto all’assunzione, senza periodo di prova, in capo ai dipendenti dell’impresa uscente, con correlativo obbligo a carico dell’impresa subentrante, neppure risulta condizionato all’avvenuto adempimento dei previsti obblighi procedimentali di comunicazione a carico dell’impresa uscente; v. anche Cass. n. 23787/2025).
12. Con il terzo motivo, viene dedotta (art. 360, n. 3, c.p.c.), violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 27 del CCNL per i dipendenti da RAGIONE_SOCIALE Fiduciari del 2013, con riferimento alle diverse condizioni dell ‘appalto.
Con il quarto motivo, viene dedotta (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.) nuovamente violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 27 del CCNL per i dipendenti da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Fiduciari del 2013, nonché degli artt. 1218, 1223, 2043 c.c., 115 c.p.c., in relazione alla vincolatività (negata da parte ricorrente) degli oneri procedurali previsti dalla contrattazione collettiva.
I motivi, connessi, sono infondati.
Ferma la già sopra rilevata non condivisibilità dell’interpretazione in termini puramente enunciativi delle disposizioni contrattuali collettive, sostenuta dalla società ricorrente, che finisce con il negare la stessa natura, appunto, contrattuale, delle disposizioni del CCNL e svuotarne il contenuto e la funzione, osserva il Collegio che la Corte di merito ha accertato in fatto che non sono emersi, ai fini che qui interessano, mutamenti sostanziali dell’appalto, ma la riduzione dei RAGIONE_SOCIALE richiesti, con corrispondente riduzione del personale necessario (anche ai fini dell’obbligo di assunzione dei dipendenti dell’appaltatore cessato). In questo modo è stata, quindi, superata, come osservato da parte controricorrente, la
questione dell’identità o meno dell’appalto; ciò con accertamento in fatto, congruamente e logicamente motivato, perciò non rivalutabile in sede di legittimità.
Con il quinto motivo, la società ricorrente lamenta (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 2094, 1223, 2697, 2932 c.c., in relazione al riconoscimento del diritto alle retribuzioni in mancanza di rapporto di lavoro e prima dell’avvenuto riconoscim ento giudiziale, e in mancanza di prove sull’esistenza e misura del danno, in contrasto con l’efficacia ex tunc della pronuncia ex art. 2932 c.c.
17. Il motivo è infondato.
La sentenza è sul punto conforme ai principi generali, in base ai quali, ove l’obbligo di assunzione del datore di lavoro rimanga inadempiuto, il lavoratore ha diritto all’integrale risarcimento dei danni, ossia al ristoro delle utilità perdute per tutto il periodo del protrarsi di detto inadempimento, determinandosi, dal momento di offerta della prestazione lavorativa (nella specie con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio), una situazione di mora accipiendi del datore di lavoro nei confronti del dipendente.
In ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del lavoratore controricorrente, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Possono invece essere compensate le spese relative alla partecipazione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE, stante l’espressa notifica del ricorso per cassazione ai soli fini di denuntiatio litis.
Al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, nella ricorrenza dei presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di NOME COGNOME, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO.
Compensa le spese relative alla partecipazione di EAV nel presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 14 ottobre 2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME