Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24912 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24912 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25372-2021 proposto da:
DI NOMECOGNOME DI NOMECOGNOME COGNOMENOMECOGNOME rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 75/2021 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/04/2021 R.G.N. 768/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/06/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Fatti di causa
Oggetto
Costituzione
rapporto
lavoro
R.G.N.25372/2021
Cron. Rep. Ud 24/06/2025 CC
NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME NOME COGNOME convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Vicenza, la RAGIONE_SOCIALE per sentire accertare il loro diritto ad essere assunti dalla stessa o, in ogni caso, il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro sin dal 1° febbraio 2015 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia) con mantenimento della stessa anzianità di servizio e delle stesse condizioni normative e contrattuali applicate al rapporto di lavoro con RAGIONE_SOCIALE, precedente appaltatrice del servizio mensa del Policlinico Gemelli, con ogni conseguenza in tema di risarcimento dei danni.
L’adito Tribunale, con sentenza non definitiva, dichiarava il diritto degli originari ricorrenti alla assunzione alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE a decorrere dall’1.2.2015 e condannava la società, oltre che ad assumerli, anche al risarcimento dei danni pari alle retribuzioni contrattuali maturate dal 9.2.2015 in base alla qualifica e all’orario di lavoro contrattuale, detratto l’aliunde perceptum . Con sentenza definitiva lo stesso Tribunale considerava, poi, che non erano detraibili le somme riconosciute ai lavoratori a seguito del licenziamento intimato dal precedente datore di lavoro, per la loro natura indennitaria e risarcitoria, per cui condannava la società al risarcimento del danno conseguente alla declaratoria di illegittimità dei licenziamenti secondo quanto stabilito con la pronuncia non definitiva.
La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 75/2021, in totale riforma delle decisioni impugnate, rigettava tutte le domande accolte in primo grado, dando atto della cessazione della materia del contendere, quanto a NOME COGNOME per
intervenuta conciliazione, e quanto a COGNOME Anna e COGNOME NOME limitatamente alla costituzione del rapporto di lavoro.
I giudici di seconde cure rilevavano che: a) l’art. 332 e ss. del CCNL di settore prevede l’obbligo della gestione subentrante di assumere il personale addetto all’appalto, iscritto da almeno tre mesi nei libri paga e matricola dell’impresa cessata; b) dal le prove espletate era emerso che il personale addetto all’appalto presso il Policlinico Gemelli di Roma era adibito indifferentemente alla preparazione dei pasti interni alla committente e a quelli esterni, per un numero di pasti di n. 570 al giorno e che i ricorrenti erano i dipendenti con minore anzianità di servizio; c) dalla istruttoria testimoniale era stata, inoltre, disconosciuta la deduzione dei ricorrenti che solo determinati lavoratori, diversi da loro, erano adibiti alla preparazione dei pasti esterni; d) dalla clausola sociale del CCNL, art. 335, si evinceva la sussistenza del solo obbligo di prendere in carico unicamente la quota di lavoratori assegnati alla produzione dei pasti interni del Policlinico e non anche quelli che si occupavano dei pasti esterni; e) dal numero dei 143 dipendenti indicati nel contratto di appalto da prendere in carico andavano quindi esclusi quelli addetti ai pasti esterni dell’appalto Gemelli che, proporzionalmente andavano individuati nella percentuale del 20%; e) la vicenda successoria tra RAGIONE_SOCIALE non poteva essere inquadrata nel trasferimento di azienda; f) i lavoratori ricorrenti avevano minore anzianità rispetto agli altri per cui correttamente erano stati esclusi in quanto, in mancanza di altri criteri normativamente previsti, quello della minore anzianità appariva adeguato al caso di specie.
Avverso la sentenza di secondo grado NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME NOME COGNOME proponevano ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui resisteva con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La società depositava memoria.
Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cpc e dell’art. 346 cpc, dell’art. 1372 cod. civ., nella parte in cui la sentenza ha omesso di esaminare l’allegazione in ordine alla sussistenza di un obbligo in capo a RAGIONE_SOCIALE di assumere tutto il personale dell’appalto in forza del capitolato. Si deduce che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto legittima la limitazione dei lavoratori da assumere ai soli dipendenti di RAGIONE_SOCIALEp.a. destinati alla preparazione dei pasti interni destinati al Policlinico Gemelli, sul presupposto che le clausole sociali consentissero una riduzione della platea dei lavoratori da assumere, perché, come indicato nell’atto introduttivo del giudizio, l’obbligo di assunzione di tutti emergeva anche dal contratto di appalto (art. 1.4) che testualmente prevedeva che ‘l’organico impiegato nell’attuale processo produttivo (stoccaggio, preparazione, cottura, trasporto interno, lavaggio, sanificazione) e nel processo distributivo del self service, è composto da n. 143 addetti (riferimento allegato 11. Prospetto del personale da prendere in carico)’ .
Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cpc nonché dell’art. 2697 cod. civ.
nella parte in cui ha ritenuto validamente contestata la deduzione di esse ricorrenti in ordine alla loro estraneità al perimetro dei lavoratori impiegati anche per i cd. pasti esterni.
Con il terzo motivo si eccepisce l’omessa valutazione di un fatto decisivo controverso e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. relativamente alla prova dell’impiego di esse ricorrenti nella predisposizione dei pasti cd. esterni.
Con il quarto motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., 1175 e 1176 cod. civ., relativamente alla prova dell’impiego delle ricorrenti nella predisposizione di pasti cd. esterni e alla corretta applicazione dei parametri di scelta e al diniego del loro diritto ad essere assunti dalla subentrante nell’appalto nonché l’omessa valutazione di un fatto decisivo controverso in ordine alla esclusione delle odierne ricorrenti dalla preparazione dei pasti esterni.
Con il quinto motivo si obietta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civi., 1175 e 1176 cod. civ., nella parte in cui è stato ritenuto che, in presenza di un esubero di cuochi, fosse sufficiente il criterio dell’anzianità presso l’appal to per escludere alcuni lavoratori, sebbene il criterio non fosse stato concordato con le organizzazioni sindacali.
Il primo ed il quinto motivo, da esaminare congiuntamente per la loro interferenza, sono fondati.
La Corte territoriale ha posto a fondamento della propria decisione il fatto che gli artt. 332 e ss. del CCNL di settore (Pubblici esercizi) prevedessero l’obbligo per la gestione subentrante di assumere il personale addetto all’appalto,
iscritto da almeno tre mesi nei libri paga e matricola nell’impresa cessata; ha, poi, ritenuto legittima la riduzione proporzionale del personale da assumere da parte dell’impresa subentrante perché i lavoratori, addetti dalla precedente società nell’appal to presso il Policlinico Gemelli, erano adibiti indifferentemente alla preparazione dei pasti interni alla committente e a quelli esterni, in favore di altre strutture, per un numero di 570 pasti al giorno.
Quanto al capitolato di appalto, con particolare riguardo al punto 1.4, la Corte territoriale ha rilevato che sia la disposizione contrattuale che il relativo allegato non consentivano in alcun modo di individuare quali e quante unità fossero adibite ai pa sti ‘esterni’ al Policlinico per cui la individuazione, da parte della società subentrante, dei lavoratori da escludere con minore anzianità di servizio, nell’ambito della platea di quelli da assumere in virtù della clausola sociale del contratto collettivo e del capitolato di appalto, era adeguata e legittima.
Tale lettura delle disposizioni (sia del contratto collettivo che del capitolato di appalto) non sono conformi al dato letterale e sotto questo profilo è ravvisabile una loro errata interpretazione e falsa applicazione così come in sostanza è stato prospettato nella articolazione della censura.
E’ opportuno precisare che l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta, infatti, alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. n. 759/2025; Cass. n. 26310/2017), come desumibile nel caso di specie.
Invero, il punto da cui partire è rappresentato dal fatto che l’appalto in questione, intercorso originariamente tra la RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE ed il Policlinico Gemelli, era unico: solo nel 2012, secondo la controricorrente, vi era stato un accordo di tale società con la stazione appaltante anche per la produzione di pasti esterni, al fine di evitare la collocazione in CIGD dei dipendenti, la cui circostanza era stata portata a sua conoscenza in data 29.1.2015.
Ciò, però, non incide sulla rilevata unicità dell’appalto tanto è che il punto 1.4 del capitolato, accettato da RAGIONE_SOCIALE, veniva previsto testualmente che ‘l’organico impiegato nell’attuale processo produttivo (stoccaggio, preparazione, cottura, trasporto interno, lavaggio, sanificazione) e nel processo distributivo del self-service, è composto da n. 143 addetti (riferimento allegato 11. Prospetto del person ale da prendere in carico)’ : e nei n. 143 dipendenti vi erano anche le odierne ricorrenti.
Questa Corte di legittimità (Cass. n. 24334/2024) ha già precisato che le disposizioni del contratto collettivo in esame (art. 335 e ss.) fanno riferimento «a ‘tutto il personale addetto’, ‘in quanto regolarmente iscritto da almeno tre mesi sui libri pagamatricola della gestione uscente’. Quindi la garanzia dell’assunzione (e dunque del mantenimento dell’occupazione) non è in favore di tutti i dipendenti, ma solo di quelli che possano vantare una determinata anzianità di servizio (tre mesi) calcolata non in senso generico e omnicomprensivo, bensì in senso specifico a ritroso rispetto a un determinato momento. La comune intenzione delle parti sociali è stata, infatti, quella di evitare assunzioni ‘all’ultimo minuto’, volte a gonfiare artificiosamente gli org anici e a scaricare il relativo peso economico sull’ignara impresa
subentrante. Quindi è certamente una clausola che, sotto questo profilo, tutela anche l’impresa subentrante. Ne deriva che, secondo il significato letterale della clausola contrattualcollettiva invocata, ciò che è richiesto non è una determinata anzianità di servizio, ma la circostanza di risultare dipendenti dell’impresa uscente da almeno tre mesi calcolati a ritroso dal momento del cambio appalto».
Venendo al caso in esame, se, quindi, l’appalto oggetto della vicenda successoria era sempre lo stesso ed il capitolato indicava un numero preciso di 143 unità da prendere in carico in osservanza dei criteri stabiliti dal CCNL, vi era l’obbligo di assunzio ne di tutti i dipendenti ivi indicati addetti all’appalto, salvo poi per l’impresa subentrante la facoltà di adottare eventuali altre scelte, per esigenze economiche, nel rispetto di criteri prefissati o concordati, ma non certo ricavabili ex post e unilateralmente in sede di successione, come per esempio la sola anzianità di servizio con riguardo alla autorizzazione (agosto 2012) da parte del Policlinico Gemelli a Vivenda S.p.a. per la produzione dei pasti esterni, senza valutare anche gli altri criteri de lle mansioni e dell’orario di lavoro.
L’art. 332 CCNL citato individua come finalità della disciplina dei ‘cambi di gestione’ da esso dettata quella di ‘garantire al personale dipendente la continuità’ del rapporto di lavoro, per cui al momento del subentro vi è l’obbligo di assunzione, mentre eventuali problemi venuti a conoscenza della subentrante successivamente, sulla reale consistenza del personale dell’appalto da assumere, non possono riverberarsi sul diritto all’assunzione dei lavoratori, sicuri di essere riassorbiti in virtù delle disposizioni citate.
Né, infine, la clausola sociale in oggetto si pone in contrasto con i principi euro-unitari avendo la Corte di Giustizia Europea precisato che le clausole sociali devono essere formulate in modo da contemperare l’applicazione dei principi di libertà di stabilimento, di concorrenza e di libera impresa (cfr. fra le tante, C.G. C-460/2002, C.G.-386-2003; C.G. 346/2008), nonché la libertà di iniziativa economica sancita dall’art. 41 Cost. e il diritto al lavoro sancito dall’art. 35 della Cost.: nella fattispecie le suddette disposizioni contrattualcollettive sono appunto in linea con le indicazioni sopra citate, come già ritenuto in sede di legittimità con i precedenti sopra richiamati.
Alla stregua di quanto esposto, il primo ed il quinto motivo devono essere accolti, mentre la trattazione degli altri resta assorbita dall’accoglimento di quelli scrutinati.
La gravata sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo ed il quinto motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 giugno 2025