Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11989 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 11989 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14735/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO ASS. WATSON RAGIONE_SOCIALE presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE SOCIO UNICO, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO (RPLT RP LEGALITAX), presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 243/2024 depositata il 22/04/2024.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 22.4.24 la corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza 31.5.23 del tribunale di Busto Arsizio, che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni per oltre euro 300.000 proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, società operante nel catering aeroportuale inflight su rotte intercontinentali con scalo a Malpensa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, società subentrata nell’appalto affidate dalla RAGIONE_SOCIALE in ragione dell’inadempimento alla clausola sociale ex articolo C 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto aereo (che imponeva l’assunzione di 17,10 unità lavorative).
In particolare, mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto non provato l’appalto, la corte territoriale ha ritenuto che il subentro nell’appalto previsto per l’8.4.20 non aveva avuto concreta esecuzione per factum principis imprevedibile, derivante dal divieto dei voli per la pandemia COVID-19 a partire dal 9.3.20.
Avverso tale sentenza ricorre la società RAGIONE_SOCIALE per otto motivi, cui resiste con controricorso la Dnata. Le parti hanno presentato memorie.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli articoli C 61, C 62 e C 63 del CCNL nonché 1362 e 1363 codice civile, per avere la corte territoriale trascurato che la clausola sociale era ancorata al cambio di commessa e non all’esecuzione dell’appalto, che è momento successivo, e che per il cambio di commessa basta l’aggiudicazione del subentrante e la cessazione del vecchio appaltatore con trasferimento dei beni strumentali.
Il secondo motivo deduce violazione delle medesime norme per avere la sentenza impugnata trascurato che la clausola sociale prescinde dalla possibilità di esecuzione della commessa.
Il terzo motivo deduce violazione delle stesse norme per aver trascurato che la clausola sociale prescinde dall’effettiva prosecuzione dell’attività appaltata.
Il quarto motivo deduce violazione degli articoli 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 c.c., nonché 46 del decreto legge 18 del 2020, per non avere la corte territoriale considerato la natura della clausola sociale, la cui ratio è quella del mantenimento dei livelli occupazionali.
Il quinto motivo deduce violazione degli articoli 1366, 1367 e 1369 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che la clausola non opera nel periodo della pandemia, così finendo con l’addossare il rischio sulla parte più debole, vale a dire i lavoratori, licenziabili dal vecchio gestore che non svolga più alcuna attività.
Il sesto motivo lamenta violazione degli articoli 1366, 1367 e 1369 c.c. nonché 46 del decreto su citato; soprattutto quest’ultima norma confermerebbe la volontà legislativa di salvaguardia del personale anche durante la pandemia, consentendo l’interpretazione della clausola sociale come garanzia di stabilità dell’occupazione anche in caso di cambio appalto.
Il settimo motivo deduce violazione ex 360 numero 5 c.p.c., vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la corte territoriale trascurato che la concreta esecuzione del nuovo appalto
era avvenuta concretamente, tanto che dopo un anno di sospensione delle attività non vi era stata una nuova aggiudicazione, ma la continuazione del precedente appalto.
L’ottavo motivo deduce violazione dell’articolo 112 e 132 comma 2 numero 4 c.p.c., per avere la corte territoriale aderito alla sentenza di primo grado senza tener conto del motivo di gravame.
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati.
Occorre premettere che la corte territoriale ha accertato che il subentro nell’appalto è avvenuto in data 8 aprile 2020, essendo questa la data fissata dalle parti (vedi il relativo scambio di e-mail in atti) per l’assunzione del servizio da parte della nuova società; in presenza di tale previsione, l’aggiudicazione del servizio in favore della nuova società, e la predisposizione del passaggio di alcune modeste dotazioni strumentali dal precedente gestore del servizio alla società subentrante, non possono assumere significato decisivo, in quanto solo dalla data indicata la nuova società sarebbe effettivamente subentrata nell’appalto, e solo dalla detta data sarebbe avvenuto un reale affidamento di servizi, unicamente nell’ambito del quale sarebbe configurabile (peraltro a tutela dei lavoratori dipendenti e non degli operatori economici) l’operatività della clausola sociale.
Il passaggio dell’appalto era dunque previsto per un periodo nel quale era già intervenuto, in ragione dell’epidemia da COVID 19, il divieto dei voli anche intercontinentali, ed RAGIONE_SOCIALE aveva già interrotto i voli sull’aeroporto di Milano Malpensa.
La sentenza impugnata ha correttamente fatto riferimento, da un lato, alla mancata esecuzione dell’appalto a quella data e, dall’altro lato, all’impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’appalto nel momento in cui esso avrebbe dovuto concretamente operare.
In tale contesto, essendovi un’impossibilità sopravvenuta dell’appalto, non può operare alcuna clausola sociale, posto che la stessa presuppone che il nuovo gestore sia posto in condizione di esercitare concretamente l’attività oggetto di appalto mentre, come rilevato correttamente dalla corte territoriale (le cui valutazioni questa Corte condivide), venendo meno detto presupposto, viene meno anche la ragione giudicoeconomica dell’acquisizione del personale precedentemente adibito nell’appalto.
In altri termini, la fattispecie che può dar luogo all’attivazione della clausola sociale presuppone una situazione di fatto effettiva di cambio di appalto per subentro, e non una ipotesi di mero potenziale realizzo.
In tale contesto, l’interpretazione seguita dalla corte territoriale, secondo la quale il perimetro della stabilità occupazionale previsto dalla clausola sociale riguarda le sole ipotesi in cui al cambio di commessa si accompagna l’effettivo inizio della prestazione oggetto della commessa medesima da parte del gestore subentrante, è immune dalle critiche sollevate ed è corretta.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione dell’eccezionalità della situazione verificatasi e della novità, in sede di legittimità, della questione interpretativa della clausola sociale nel periodo di epidemia da COVID 19
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.