Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1623 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1623 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 18954-2022 proposto da:
COGNOME NOME, MONTAGNA AGOSTINO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 157/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 25/02/2022 R.G.N. 410/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
DIRITTO
ALL’ASSUNZIONE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/12/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Catanzaro, confermando la sentenza del giudice di primo grado, ha respinto il ricorso proposto per l’accertamento del diritto all’assunzione dai lavoratori indicati in epigrafe nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE subentrata nell’appalto per la gestione degli impianti di trattamento rifiuti in quanto i lavoratori avevano rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro con la RAGIONE_SOCIALE che aveva gestito transitoriamente l’appalto e, inoltre, non risultavano di fatto impiegati presso il Polo tecnologico di Rossano al momento dell’indizione del bando per la gestione definitiva.
2. La Corte territoriale -dopo ampia ricognizione delle RAGIONE_SOCIALE subentrate nella gestione degli impianti di trattamento rifiuti costituenti il c.d. RAGIONE_SOCIALE (che aveva visto subentrare la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi la RAGIONE_SOCIALE e poi, con affidamento temporaneo, la RAGIONE_SOCIALE) -ha rilevato che i lavoratori, con missiva del 13.6.2013, avevano comunicato le dimissioni dal rapporto di lavoro a tempo determinato con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE perché intendevano tornare alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE e fruire del trattamento di cassa integrazione guadagni percepito sin dal 7.11.2012 (trattamento di cassa integrazione che era stato sospeso -a seguito di accordo sindacale intercorso anche con la Regione RAGIONE_SOCIALE – nei periodi di lavoro a termine svolti con la RAGIONE_SOCIALE); il 27.7.2015 veniva pubblicato il bando di appalto per l’affidamento definitivo del servizio di gestione dell’impianto di trattamento rifiuti di Rossano, che prevedeva, in specifica ‘clausola sociale’, il passaggio del personale appartenente sia alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che alla RAGIONE_SOCIALE alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,
aggiudicataria definitiva dell’appalto, nell’ambito del quale non potevano ritenersi inclusi i lavoratori i quali non erano in servizio al momento dell’indizione della procedura concorsuale per l’aggiudicazione della gara. La deduzione della inefficacia de lle dimissioni rassegnate nel 2013 per mancata osservanza della procedura prevista dall’art. 4, commi 17 -22, della legge n. 92/2012 era tardiva, in quanto formulata per la prima volta in grado di appello e avrebbe, comunque, imposto l’impugnazione dell’att o di risoluzione nei confronti del datore di lavoro destinatario della missiva (RAGIONE_SOCIALE) che non era stata evocata in giudizio.
Avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta ‘Violazione ed errata applicazione di legge – violazione degli artt. 1362 1363; 1366 c.c.; violazione ed erronea interpretazione degli artt. Art. 18 capitolato speciale d’appalto del 27.7.2015; dell’ art. Art. 23 del contratto di appalto del 15.3.2017; violazione della l. 92/12 legiferante in materia di dimissioni’ avendo, la Corte territoriale, ritenuto erroneamente efficaci le dimissioni rassegnate dai lavoratori nonostante la mancata osservanza della procedura prevista dalla legge n. 92/2012, circostanza che era stata dibattuta nel corso del giudizio di primo grado (come emergeva dal verbale di causa del 3.12.2019) e che non richiedeva la presenza di altra RAGIONE_SOCIALE visto che, non essendo state convalidate, erano tamquam non esset. Inoltre, tutti gli accordi sindacali stipulati via via con le RAGIONE_SOCIALE subentranti (accordo
sindacale 7.11.2012, accordo sindacale 31.5.2013, capitolato speciale di appalto 27.7.2015) si muovevano nell’ottica di tutela dei livelli occupazionali e, dunque, prevedevano il passaggio anche dei lavoratori provenienti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2, Con il secondo motivo di ricorso si deduce ‘Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia’ avendo, la Corte territoriale, escluso il passaggio dei lavoratori per errata interpretazione della clausola sociale di cui al bando di gara; la Corte territoriale si è fermata al tenore letterale del bando, confermando la sua conclusione con un discorso meramente deduttivo (concernente il diritto al passaggio dei soli lavoratori in servizio al momento dell’indizione de lla procedura concorsuale), senza valutare tutti i documenti afferenti al bando e senza tener conto che lavoratori posti in cassa integrazione guadagni (dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) sono pur sempre lavoratori che fanno capo alla RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile per plurimi motivi.
3.1. La censura attinente alla statuizione di inammissibilità dell’appello per tardiva proposizione della circostanza concernente le dimissioni dei lavoratori è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto (o i tratti salienti) del ricorso introduttivo del giudizio, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ. nonché
consentire al giudice di legittimità di verificare la rituale e tempestiva proposizione della questione giuridica da parte dei lavoratori.
3.2. Il motivo viene sviluppato sovrapponendo e confondendo questioni che attengono alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa, ossia allo sviluppo dei diversi rapporti di lavoro intercorsi con le varie RAGIONE_SOCIALE che si sono, provvisoriamente o definitiv amente, succedute nell’appalto della gestione degli impianti di trattamento rifiuti, e profili giuridici: anche sotto tale aspetto le censure appaiono inammissibili, perché l’orientamento secondo cui un singolo motivo può essere articolato in più profili di doglianza, senza che per ciò solo se ne debba affermare l’inammissibilità (Cass. S.U. n.9100 del 2015), trova applicazione solo qualora la formulazione permetta di cogliere con chiarezza quali censure siano riconducibili alla violazione di legge e quali, invece, all’accertamento dei fatti. Nel caso di specie, al contrario, le doglianze operano una commistione fra profili di merito e questioni giuridiche, sicché finiscono per assegnare inammissibilmente al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. n. 26790/2018, Cass. n. 33399/2019).
3.3. Inoltre, come più volte ribadito nella giurisprudenza di questa Corte, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale (nel caso di speci e, accordi sindacali e ‘clausola sociale’), non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del
merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. n. 28319 del 2017; conforme, da ultimo, Cass. n. 16987 del 2018; Cass. n. 30137 del 2021; Cass. n. 34687 del 2023).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
4.1. Il motivo è inammissibile in quanto trascura di considerare che il n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., che viene invocato a sostegno della doglianza, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, non può essere invocato, rispetto ad un appello promosso nella specie dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014; la medesima previsione è inserita, dall’art. 3, comma 27, lett. a), n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, nell ‘art. 360, quarto comma, c.p.c.); in questi casi il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve
indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774/2016, conf. Cass. n. 20944/2019, Cass. n. 29187/2023), mentre nulla di ciò viene specificato nella censura.
4.2. La valutazione della correttezza della motivazione rientra nel paradigma impugnatorio previsto nel n. 5, dell’art. 360 c.p.c. (come sostituito dall’art. 54, comma 1, lettera b), del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134) a norma del quale è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. S.U. n. 8053 del 2014), profili non denunciati né ricorrenti in questa sede.
In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza, dettato dall’art. 91 c.p.c. 6. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater,
d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME