Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20817 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20817 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 3294-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente – principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente – nonchè contro
Oggetto
Cambio
appalto –
Clausola
sociale –
Limiti
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/05/2025
CC
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente – ricorrente incidentale nonchè contro
CURATELA FALLIMENTO MELITO MULTISERVIZI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1893/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/07/2021 R.G.N. 624/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata di rigetto della domanda di accertamento del diritto all’assunzione ex art. 6 CCNL FISE ASSOAMBIENTE a seguito di cambio appalto proposta da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
in particolare, la Corte territoriale osservava che:
era inammissibile l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, concernente l’eccezione di litispendenza, rigettata in primo grado, con altra controversia (conclusa in sede di legittimità da questa Corte con sentenza n. 22365/2019, che aveva confermato la condanna di detta società alla reintegra dell’odierno ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni, a seguito di accoglimento di impugnativa di licenziamento collettivo in data 11.5.2015);
l’oggetto del presente giudizio riguarda va la domanda, rigettata in primo grado, proposta da NOME COGNOME COGNOME confronti delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, e della RAGIONE_SOCIALE
fallimento RAGIONE_SOCIALE, con successiva chiamata in causa del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in relazione al rivendicato diritto al passaggio di cantiere presso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ex art. 6 CCNL FISE ASSOAMBIENTE;
il rigetto della domanda di accertamento del diritto al passaggio di cantiere da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE per il periodo 13.8 -16.10.2014 e al successivo passaggio a GPN dal 18.3.2015 discendeva dal fatto che il lavoratore era stato assunto da RAGIONE_SOCIALE in data 12.12.2013, senza essere stato in precedenza in carico alla fallita società in house RAGIONE_SOCIALE, cui la società RAGIONE_SOCIALE era subentrata in appalto intercorrente con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; infatti, l’art. 33 del capitolato di appalto escludeva dal personale in dotazione stabile i nuovi assunti; analogamente l’art. 6 CCNL FISE; poiché NOME COGNOME (assunto ex novo dalla società RAGIONE_SOCIALE, subentrata nell’appalto alla società RAGIONE_SOCIALE) non faceva parte del personale già in carico alla società sostituita, la sua assunzione aveva determinato una variazione dell’organico in carico alla società, senza che sussistesse un’esigenza sostitutiva, e ciò determinava l’inapplicabilità della norma pattizia circa il diritto di assunzione presso la società subentrata RAGIONE_SOCIALE, successivamente fallita, e quindi presso la successiva appaltatrice GPN;
avverso la sentenza d’appello NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi; resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE, che propone altresì ricorso incidentale condizionato con unico motivo; resistono con controricorso (rispetto al terzo motivo del ricorso principale) la società RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, capoversi 1 e 3, del CCNL FISE-ASSOAMBIENTE (anno 2012), nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte territoriale trascurato di considerare il senso letterale del suddetto art. 6 del CCNL, avendo utilizzato frammenti letterali della clausola per giungere ad un significato non conforme alla ratio complessiva della norma, la quale prevede due ipotesi distinte di tut ela ai fini del diritto all’assunzione alle dipendenze dell’appaltatore subentrante, tanto per i lavoratori che abbiano maturato un periodo di almeno 240 giorni alle dipendenze del precedente appaltatore, quanto per i lavoratori assunti in sostituzione;
con il secondo motivo, parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. in relazione all’art. 33 del capitolato speciale di appalto allegato al contratto di appalto e in relazione all’art. 6 , comma 2, primo capoverso, commi 3, 4, 7, 8, 9 e 14 CCNL FISEASSOAMBIENTE; sostiene che tale disposizione è improduttiva di effetti nei confronti del lavoratore, trattandosi di pattuizione tra il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE;
con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 332 c.p.c. in tema di liquidazione delle spese in cause scindibili, per avere la Corte territoriale erroneamente condannato l’odier no ricorrente alle spese di lite nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
e della società RAGIONE_SOCIALE, pur non avendo l’appellante proposto alcuna domanda nei loro confronti;
con il motivo di ricorso incidentale si sostiene l’inammissibilità del ricorso in appello proposto da NOME COGNOME per l’avvenuta formazione di giudicato interno sull’insussistenza del diritto al passaggio, perché ancora in forza presso l’azienda uscente al momento del passaggio di cantiere e ancora dopo tale momento, quale autonoma ratio decidendi non impugnata;
i primi due motivi del ricorso principale, da trattare congiuntamente per connessione, non sono fondati;
la Corte di Napoli ha sottolineato che il lavoratore odierno ricorrente non era in carico alla fallita società RAGIONE_SOCIALE, cui la società RAGIONE_SOCIALE era subentrata nell’appalto intercorrente con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, e che, dunque, la sua assunzione aveva determinato una variazione dell’organico in carico alla società senza che sussistesse (o comunque fosse dimostrata) un’esigenza sostitutiva; perciò, tale assunzione aveva determinato un ampliamento dell’organico in carico alla società RAGIONE_SOCIALE contrastante con la ratio della norma pattizia, che è quella di garantire la stabilità contrattuale del personale già in carico all’originaria appaltatrice, evitando abusi a svantaggio delle società subentranti; inoltre, anche l’art. 33 del capitolato di appalto era ispirato alla medesima ratio, volta a evitare abusi ai danni dell’impresa subentrante;
dunque, la Corte di merito ha, condivisibilmente, interpretato il testo delle disposizioni contrattuali collettive pertinenti e del capitolato di appalto rispetto alla questione controversa, riguardante la sussistenza o meno del diritto al passaggio solo in capo ai lavoratori assunti in sostituzione dei
lavoratori già cantierizzati; in base a tale interpretazione ha risolto detta questione non nel senso sostenuto da parte ricorrente (passaggio di cantiere sia per i lavoratori con almeno 240 giorni alle dipendenze del precedente appaltatore, sia per i lavoratori assunti in sostituzione), ma, in base alla lettura sistematica della clausole contrattuali collettive e alla ratio anche anti-abusiva della normativa, nel senso della garanzia del passaggio per i lavoratori originariamente impiegati nel cantiere oggetto di appalto (e di cambio appalto) o assunti in sostituzione (condizioni non sussistenti in capo all’odierno ricorrente);
ha poi osservato che la clausola del capitolato speciale di appalto allegato al contratto di appalto non costituiva una limitazione della tutela prevista dalla contrattazione collettiva, ma una sua specificazione concreta, con la medesima finalità già rilevata, e non operava, pertanto, rispetto al lavoratore, come res inter alios acta , perché non poneva condizioni ulteriori per il passaggio di cantiere, ma, appunto, specificava i confini di operatività della clausola sociale prevista dalla contrattazione c ollettiva in favore dei soli lavoratori già impiegati nell’appalto oggetto di cambio di gestione o loro sostituti, e non di quelli assunti in fase successiva, determinanti un ampiamento di organico;
il rigetto dei suddetti motivi determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato della società RAGIONE_SOCIALE;
è invece fondato il terzo motivo del ricorso principale;
in tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili e il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di litis denuntiatio , non
essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all’esito della lite (Cass n. 8491/2023);
è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui la domanda di accertamento del diritto al passaggio di cantiere e al ripristino della concreta funzionalità del rapporto è stata formulata nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE; la società RAGIONE_SOCIALE, per tale aspetto, in effetti non è contraddittore diretto del ricorrente (lo era nell’altro giudizio definito con sentenza di questa Corte n. 22365/2019 ); il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, invece, risulta chiamato in giudizio in manleva dalla società RAGIONE_SOCIALE, e quindi la regolamentazione delle spese riguarda i loro rapporti interni;
pertanto, in relazione a questo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata;
poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., devono essere dichiarate non dovute da NOME COGNOME le spese di lite del grado di appello liquidate in favore della società RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE;
15. la regolazione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, segue il regime della soccombenza, in base al valore delle rispettive pretese; ne consegue la condanna di NOME COGNOME alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della società RAGIONE_SOCIALE, con attribuzione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta, e della società RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, ciascuna separatamente in quanto costituite con separati controricorsi per resistere al ricorso principale, alla rifusione delle stesse in favore di NOME COGNOME;
La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; accoglie il terzo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, dichiara non dovute da NOME COGNOME le spese del grado di appello liquidate in favore de RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Condanna parte ricorrente principale alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di RAGIONE_SOCIALE, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, con attribuzione.
Condanna RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte ricorrente principale, che liquida per ciascuno in € 1.200 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 27 maggio