Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7359 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 7359 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso 4453-2023 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/02/2024
PU
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME,
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1414/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 05/12/2022 R.G.N. 519/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2024 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO;
udito l’AVV_NOTAIO;
udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Catania, con la sentenza in atti, accogliendo le impugnazioni svolte dall’RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha respinto la domanda proposta dal lavoratore in epigrafe indicato diretta ad ottenere – sul presupposto di avere prestato attività lavorativa presso il RAGIONE_SOCIALE con mansioni di ausiliario socio-sanitario specializzato avendo lavorato per varie ditte aggiudic atarie dell’appalto e di essere stato assunto da RAGIONE_SOCIALE il 17.7.2013 – la condanna della menzionata società e dell’RAGIONE_SOCIALE, all’applicazione integrale al rapporto di lavoro
instaurato, dalla suddetta decorrenza, del CCNL RAGIONE_SOCIALE, con orario a tempo pieno per 164 ore mensili ed inquadramento nel livello 4s, con salvaguardia delle condizioni economiche già acquisite presso la precedente impresa aggiudicatrice dell’appalto, ivi co mpresa l’anzianità di RAGIONE_SOCIALEo e gli scatti di anzianità maturati, nonché al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre accessori.
2. A fondamento della sentenza la Corte d’appello sosteneva che occorresse preliminarmente esaminare la questione relativa all’obbligo della RAGIONE_SOCIALE di applicare al momento della sua successione nell’appalto il CCNL RAGIONE_SOCIALE, obbligo ritenuto dal primo giudice attraverso il richiamo a precedenti sentenze del medesimo ufficio, ed ha sostenuto in proposito che: a) il lavoratore faceva parte del gruppo di lavoratori il cui contratto individuale di lavoro conteneva l’indicazione del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed ai quali era stato però consentito di manifestare la volontà di confluire nel CCNL RAGIONE_SOCIALE e che ciò si era verificato con comunicazioni formali fatti pervenire tramite l’ufficio provinciale del lavoro di Catania con effetto dal periodo di paga di maggio 2014; b) il contratto collettivo di categoria si individua sulla base del tipo di attività svolta dal datore di lavoro e non in ragione delle mansioni concrete svolte da ciascun lavoratore; c) come ritenuto dal tribunale con argomentazione non censurata dall’appellato che non ha proposto appello incidentale, la clausola sociale contenuta nel contratto di appalto non individuava un determinato tipo di contratto collettivo; d) la PFE non gestiva case di ripose, residence, case albergo, case protette, ecc. rientranti nella sfera di applicazione del CCNL RAGIONE_SOCIALE
nè era iscritta alle organizzazioni datoriali stipulanti il predetto contratto collettivo; e) per quanto si ricavava dall’art. 2 del Capitolato speciale di appalto l’oggetto dello stesso riguardava quanto indicato a pagina cinque, 6 e 7; f) secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, in materia di appalti pubblici, la scelta del contratto collettivo da applicare rientrava nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, con il solo limite che esso risulti coerente con l’oggetto del contratto e, avendo riguardo all’art. 2 del capitolato speciale del contratto di appalto, l’unica attività demandata al personale della RAGIONE_SOCIALE che comportava la previsione nello svolgimento delle mansioni di un contatto fisico con i pazienti dell’Ospedale, sotto il controllo del personale infermieristico, era quella relativa ad atti di accudimento semplice al paziente (RAGIONE_SOCIALE personale e cambio biancheria) mentre tutte le altre attività nulla avevano a che fare con il contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE; g) l’unica attività demandata al personale della PFE che comportava un contatto fisico con i pazienti dell’ospedale -da compiere in collaborazione con il personale infermieristico – era quella relativa agli atti di accudimento semplice al paziente e precisamente la RAGIONE_SOCIALE del malato dopo il pasto, igiene personale del paziente e aiuto all’infermiera nel cambio della biancheria al paziente e nelle operazioni fisiologiche; tutti gli altri RAGIONE_SOCIALE affidati all’appaltatrice, come le RAGIONE_SOCIALE di locali, attrezzature, arredi, sanificazione, trasporto rifiuti, trasporto pazienti barellati, facchinaggio, RAGIONE_SOCIALE di logistica, nulla avevano a vedere con le attività contemplate nell’art.1 del CCNL RAGIONE_SOCIALE ; h) il contratto collettivo applicato
dalla PFE ossia il CCNL per il personale dipendente da RAGIONE_SOCIALE era invece pienamente coerente con l’oggetto dell’appalto, compresa l’attività di ausilio al personale infermieristico come si ricava dall’esame dell’art. 1 del CCNL del RAGIONE_SOCIALE nel quale figurano tutte le attività oggetto di appalto, compresi i RAGIONE_SOCIALE ausiliari in area sanitaria ; i) non erano ravvisabili le violazioni alla clauso la sociale dell’art. 36 St. lav., dell’art. 10 comma 7 e dell’art. 9 del Capitolato speciale del contratto di appalto, né dell’art. 74 lett. b) del CCNL RAGIONE_SOCIALE; l) in virtù degli accordi sindacali del luglio e del settembre 2013, la RAGIONE_SOCIALE il lavoratore aveva mantenuto il profilo professionale posseduto, tenendo conto dell’anzianità pregressa e con il riconoscimento, oltre ad un assegno ad personam, di una retribuzione oraria superiore a quella goduta presso la precedente società RAGIONE_SOCIALE;; m) non avendo il lavoratore prodotto le buste paga relative ai periodi svolti alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE (che non applicava il CCNL RAGIONE_SOCIALE), non vi erano elementi per ritenere integrata la violazione dell’art. 36 Cost; n) la regolamentazione delle spese di lite seguiva la soccombenza, per entrambi i gradi, con liquidazione in favore sia della società che della RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza di secondo grado il lavoratore in epigrafe indicato ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro articolati motivi ai quali hanno resistito RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
I motivi dedotti dal ricorrente possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc con violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc; in relazione all’art. 360 n. 3 cpc ‘violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro’; la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 2 e n. 4 cpc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc sempre ‘per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e acc ordi collettivi nazionali di lavoro’ nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 cpc. Si deduce che erroneamente il periodo in contestazione era stato limitato a quello decorrente dalla data di assunzione (17 luglio 2013) al maggio del 2014 (data in cui era stato applicato il CCNL RAGIONE_SOCIALE) in quanto era stata dedotta anche la mancata applicazione dei minimi contrattuali previsti da quel contratto per cui la pretesa avrebbe dovuto essere valutata fino al maggio 2015.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del CCNL RAGIONE_SOCIALE 8.5.2013, art. 74, 42, 43 e art. 48 e 78 ‘Appalti Cambi Gestione’ e Allegato 2 ‘Protocollo di regolamentazione per la prima applicazione del presente CCNL nelle istituzioni in cui sono vigenti altri CCNL’ – in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc. Egli sostiene, sul presupposto di quanto prevedono gli artt. 74, 42, 43 e 78 del CCNL RAGIONE_SOCIALE, che la Corte territoriale ha erroneamente interpretato la suddetta normativa in quanto sia la RAGIONE_SOCIALE, che aveva cessato la sua attività nel 2010, sia la RAGIONE_SOCIALE si erano impegnate e avevano applicato il CCNL RAGIONE_SOCIALE per cui, relativamente alla sua posizione, non si trattava di prima applicazione del suddetto CCNL né di prima nuova assunzione, per cui errata era la statuizione di avere riconosciuto al gestore di un pubblico RAGIONE_SOCIALEo la possibilità di derogare al trattamento economico previsto dal CCNL esplicitamente applicato al rapporto di lavoro.
8. Con il terzo motivo si contesta la nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc; la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc ‘per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro’; la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 2 e 4 cpc e art. 1419 cc in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, ‘per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro’ nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 cpc. Si rappresenta che erroneamente la Corte distrettuale ha affermato la insus sistenza dell’obbligo di applicare il CCNL RAGIONE_SOCIALE, non ravvisando le violazioni degli artt. 36 St. lav., degli artt. 9 e 10 del Capitolato speciale del contratto di appalto, quando, invece, proprio nell’accordo sindacale aziendale del 29.7.2013
era stato pattuito che tutti i contratti individuali sottoscritti dai lavoratori avrebbero dovuto essere rivisti alla luce del CCNL RAGIONE_SOCIALE che doveva essere applicato e, inoltre, la clausola dell’Addendum all’Accordo di Prefettura del 6.8.2013 intercorso so lo con alcune sigle sindacali, ove era stata pattuita la determinazione della retribuzione oraria di euro 8,14, avrebbe dovuto essere oggetto di apposita rinuncia che invece non vi era stata, da parte dei lavoratori interessati, rispetto a quanto in precedenza stabilito, tanto è che poi la vertenza si concluse con l’accordo del 16.7.2014 ove venne formalmente riconosciuta la retribuzione spettante in base al CCNL RAGIONE_SOCIALE vigente così come confermato anche con il successivo Accordo Sindacale di DTL del 25.2.2015. Tutte le suddette circostanze, secondo parte ricorrente, sono state ignorate dalla Corte di appello.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 legge n. 300 del 1970 (cd. Statuto dei lavoratori) in relazione all’art. 360 n. 3 cpc ‘per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro’; la violazione e falsa applicazione dell’art. 1411 cc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc ‘per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro’ nonché l’om esso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 cpc. Egli obietta che la clausola sociale rivendicata dal lavoratore, ai fini della individuazione del CCNL da applicare nel periodo in contestazione, era quella desumibile dall’art. 10 e dall’art. 9 del Capitolato speciale di appalto, così come
già ritenuto dal Tribunale (la cui decisione non avrebbe potuto essere oggetto di gravame incidentale da parte di esso lavoratore che era stato totalmente vittorioso in primo grado), dalle cui disposizioni si evinceva appunto che l’impresa aggiudicataria dell’appalto doveva assicurare il rispetto integrale del CCNL vigente per il personale dipendente da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE socio-sanitari (nella fattispecie quello RAGIONE_SOCIALE) e che le attività oggetto dell’appalto rientravano nelle declaratoria dell’oggetto del CCNL RAGIONE_SOCIALE per cui era a questo contratto collettivo che la lex specialis del Capitolato faceva riferimento per i lavoratori che dovevano transitare alle dipendenze della nuova impresa: circostanze, queste, la cui valutazione era stata omessa dai giudici di seconde cure. Il dipendente aggiunge che è da considerare improprio anche il riferimento, operato dai giudici di seconde cure, all’art. 36 della Cost essendo, invece, stata invocata l’applicazione dell’art. 36 della legge n. 300 del 1970. 10. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc ‘per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavo ro’, per avere erroneamente la Corte distrettuale, disattendendo la statuizione del Tribunale in materia, condannato esso soccombente al pagamento delle spese di lite anche del primo grado di giudizio in favore dell’RAGIONE_SOCIALE che era rimasta ivi contumace. 11. I primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono fondati.
La problematica di fondo, ad essi sottesa, è infatti quella finalizzata all’accertamento del diritto del lavoratore all’applicazione integrale del CCNL RAGIONE_SOCIALE al suo contratto di lavoro stipulato con la RAGIONE_SOCIALE il 17.7.2013, in luogo del CCNL per il personale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE applicato dalla società datrice di lavoro, per il periodo precedente e successivo al periodo di paga di maggio 2014.
In particolare, la questione fondamentale, risolta dai giudici di merito di primo e secondo grado in modo difforme e che viene sottoposta a questa Corte, è quella di verificare se il richiamo alla contrattazione collettiva, operato dalle clausole del capitolato speciale di appalto, sia da correlare all’oggetto del CCNL cd. MultiRAGIONE_SOCIALE ovvero a quello del CCNL RAGIONE_SOCIALE.
Prima di analizzare in concreto le disposizioni rilevanti ai fini della soluzione del suddetto problema, è opportuno precisare che, per orientamento costante di questa Corte a partire da Cass. n. 6335 del 2014, la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è parifìcata sul piano processuale a quella delle norme di diritto sicché, anch’essa comporta, in sede di legittimità, la riconducibilità del motivo di impugnazione all’errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione, senza che sia necessario indicare, a pena di inammissibilità, il criterio ermeneutico violato e quindi il relativo discostamento da parte del giudice di merito (fra le tante: n.
19507/2014; n. 20554/201 e, di recente n. 3883/2024).
Peraltro, è stato anche affermato, sempre in sede di legittimità, che in tema di interpretazione del contratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basare il procedimento ermeneutico, non sono ordinati secondo un criterio di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella complessa ricostruzione del significato dell’atto negoziale, che deve essere effettuata attribuendo preminente rilievo al canone interpretativo della comune intenzione delle parti, di cui all’art. 1363 cod. civ (Cass. n. 2996/2023; Cass. n. 30141/2022).
Orbene, nella specie, i dati da cui partire sono rappresentati, in primo luogo, dagli articoli 9 e 10 del capitolato speciale di appalto che costituisce, unitamente al bando di gara e al disciplinare di gara, la lex specialis per le parti e la fonte dei rispettivi obblighi contrattuali.
L’art. 9 stabilisce: ‘L’impresa aggiudicataria si impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell’occupazione conseguenti a cambi di gestione come previsti nei relativi CCNL’.
L’art. 10 prevede: ‘L’impresa aggiudicataria dovrà assicurare il RAGIONE_SOCIALEo con personale qualificato, nel rispetto integrale del vigente CCNL per il personale dipendente da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE socio-sanitari e degli accordi territoriali stipulati nell’ambito del suddetto contratto’.
La natura di tali disposizioni è quella di essere ‘clausole sociali’ di fonte contrattuale, analogamente
all’art. 36 St. lav. di fonte legale, finalizzate a garantire sia la tutela dei livelli occupazionali, sia gli standards minimi di trattamento economico-normativo nei casi di avvicendamento tra RAGIONE_SOCIALE nella esecuzione di un appalto.
20. Premesso che la clausola di cui all’art. 10 menzionato non riguarda esclusivamente l’obbligo dell’appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di categoria e di zona, ma individua, sia pure senza specificarlo, un determinato contratto collettivo da rispettare integralmente, il problema, come si è detto, è quello di accertare a quale di questi contratti collettivi le Parti abbiano voluto fare riferimento con l’inciso ‘personale dip endente da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sociosanitari’.
21. La Corte territoriale, su tale punto, ha ritenuto corretto individuare come contratto collettivo menzionato nell’art. 10 quello denominato ‘CCNL RAGIONE_SOCIALE‘, nel cui oggetto figurano ‘i RAGIONE_SOCIALE ausiliari in area sanitaria’ (si riporta l’art. 1 del CCNL: ).
Se, però si ha riguardo all’oggetto del capitolato speciale di appalto nella sua integrità (), il procedimento di sussunzione operato dalla Corte distrettuale non appare condivisibile, perché riduttivo, sia sotto un profilo soggettivo che oggettivo.
22. Con riguardo al primo aspetto, deve osservarsi che la disposizione del capitolato di appalto è molto selettiva in ordine all’identificazione del personale (dipendente da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sociosanitari) per cui il riferimento è ad una categoria di lavoratori ben delineata da profili professionali specifici e per alcuni versi specialistici, difficilmente comparabile con quello regolato dal CCNL MultiRAGIONE_SOCIALE che abbraccia senza dubbio categorie più ampie di lavoratori.
23. Per quanto concerne il secondo aspetto, va rilevato che l’oggetto del capitolato di appalto è maggiormente aderente all’ambito applicativo del CCNL RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE per soggetti in stato di disagio sociale e/o economico, comunque denominati (Comunità di accoglienza, Centri di assistenza, ecc.); RAGIONE_SOCIALE per tossicodipendenti o alcool dipendenti, comunque denominati; RAGIONE_SOCIALE per minori comunque denominati (Istituti educativo – assistenziali, Comunità alloggio, Gruppi di famiglia, assistenza domiciliare, ecc.); RAGIONE_SOCIALE per persone con disabilità comunque denominati (Istituti assistenziali, Centri per la riabilitazione, Istituti psico-medico-pedagogici, Centri socio-educativi, Comunità alloggio, residenze sanitarie assistenziali, assistenza domiciliare, Centri diurni disabili, Residenze sanitarie disabili, ecc.); RAGIONE_SOCIALE per anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti comunque denominati (Case di riposo, Residence, Case-albergo, Centri diurni, assistenza domiciliare, ecc.); RAGIONE_SOCIALE per anziani non autosufficienti, comunque denominati (Case protette, Residenze sanitarie assistenziali, Centri diurni RAGIONE_SOCIALE, Assistenza domiciliare integrata, ecc.); attività connesse e/o accessorie ai RAGIONE_SOCIALE sopra citati) in quanto le attività professionali che si richiedevano agli operatori erano corrispondenti a quelle contemplate nel suddetto contratto collettivo e comportavano una assistenza ed un contatto diretto, da parte dei lavoratori, sia pure mediato dalla presenza del personale infermieristico, con il pazi ente che non può certo rientrare nell’oggetto estremamente generico del CCNL RAGIONE_SOCIALE.
24. Ciò acclarato, ne consegue che l’obbligo del rispetto integrale per la PFE spa del CCNL RAGIONE_SOCIALE derivava dall’art. 10 del capitolato speciale di appalto che prevedeva una obbligazione a favore di un terzo, desumibile dalla interpretazione della clausola contrattuale: impegno assunto dalla impresa subentrante con la sottoscrizione del capitolato stesso. 25. Tale elemento contrattuale era chiaramente determinabile, per quanto sopra detto, avendo riguardo ai canoni di correttezza e buona fede che devono presiedere anche la fase dell’esecuzione del contratto (per tutte Cass. n. 22819/2010).
26. E la circostanza che, anche in primo grado, fosse stata affermata la mancata precisa individuazione del contratto collettivo da applicare nel capitolato speciale di appalto e la relativa statuizione non era stata impugnata dal lavoratore, non era certo preclusiva ad un esame della stessa in grado di appello in quanto, avendo poi il Tribunale ritenuto corretti sia il riferimento che la applicazione del CCNL RAGIONE_SOCIALE, il lavoratore stesso, sul punto, non poteva essere considerato soccombente perché totalmente vittorioso in primo grado e, pertanto, non aveva alcun interesse ad impugnare la pronuncia con il gravame incidentale.
27. Per concludere, infine, va precisato che la suddetta individuazione del contratto collettivo da applicare nel cambio appalto in quello RAGIONE_SOCIALE (e non in quello RAGIONE_SOCIALE), attraverso il capitolato speciale di appalto, trova un riscontro in due circostanza di fatto: a) al ricorrente, con esclusione della parentesi lavorativa svolta con la RAGIONE_SOCIALE, era stato applicato in precedenza il CCNL RAGIONE_SOCIALE, come risulta dalla certificazione della
RAGIONE_SOCIALE attestante l’anzianità e l’inquadramento nel livello 4S del suddetto CCNL; b) successivamente all’Accordo Sindacale del 16.7.2014, proprio dalla RAGIONE_SOCIALE è stata indicata nelle buste paga del ricorrente l’applicazione del CCNL RAGIONE_SOCIALE (mansioni d i Ausiliario Socio sanitario specializzato) anche se poi non attuato per il calcolo della retribuzione: ciò rende fondata anche la censura di cui al primo motivo circa la delimitazione del thema decidendum, operata dalla Corte territoriale, dalla data di a ssunzione del luglio 2013 all’aprile del 2014 sull’erroneo presupposto della sopravvenuta applicazione integrale del CCNL RAGIONE_SOCIALE.
I primi quattro motivi vanno pertanto, accolti restando assorbita la trattazione del quinto concernente le statuizioni sulle spese di lite.
Dell’impugnata sentenza s’impone, pertanto, la cassazione in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione di quanto in motivazione specificato.
30. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo, assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 febbraio 2024
Il cons. estensore AVV_NOTAIO
La Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME