Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29675 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 29675 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
SENTENZA
R.G.N. 22027/19 U.P. 24/10/2024
Appalto di servizi -Clausola risolutiva espressa -Recesso con preavviso -Compensi fissi e variabili sul ricorso (iscritto al N.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo procuratore speciale NOME, in forza di procura speciale per atto pubblico del 13 marzo 2018, rep. n. 49.736, racc. n. 18.908, registrato il 20 marzo 2018, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, nel cui studio in Roma, INDIRIZZO, ha eletto domicilio;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa,
giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente e ricorrente incidentale -nonché
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore ;
-intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4053/2019, pubblicata il 18 giugno 2019, notificata a mezzo PEC il 19 giugno 2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2024 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale; conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.;
sentiti , in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’AVV_NOTAIO per delega dell’AVV_NOTAIO per la ricorrente e l’AVV_NOTAIO per la controricorrente e ricorrente incidentale.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione del 20 giugno 2006, la RAGIONE_SOCIALE conveniva, davanti al Tribunale di Roma, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, al fine di sentire accertare l’illegittimità del recesso esercitato da RAGIONE_SOCIALE, la nullità o l’inefficacia di alcune clausole contrattuali dell’appalto di servizi stipulato tra le parti e la durata naturale del contratto, con la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle somme dovute a titolo di compensi non versati in costanza di rapporto e di risarcimento del danno per l’anticipato scioglimento del vincolo negoziale nonché con la condanna di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, in solido ovvero in via alternativa e/o parziaria, al risarcimento del danno per la mancata conclusione di un nuovo contratto di consulenza e per l’illegittima utilizzazione delle prestazioni extracontrattuali rese.
Al riguardo, l’attrice esponeva: A) che aveva stipulato in data 5 luglio 2003, con la RAGIONE_SOCIALE -società interamente controllata da RAGIONE_SOCIALE -un contratto di consulenza a tempo determinato, con clausola di tacito rinnovo salvo disdetta e con facoltà di disdetta della committente a determinate condizioni, avente ad oggetto una serie di attività finalizzate allo sviluppo dell’attività di RAGIONE_SOCIALE nel mercato delle spedizioni internazionali di merci, verso corresponsione di un compenso articolato in una parte fissa e in una variabile, in funzione del fatturato realizzato sulle spedizioni internazionali ( success fee ), contratto poi modificato sotto diversi aspetti -della durata, del recesso, della misura e delle cadenze nel pagamento dei corrispettivi -con l’ addendum sottoscritto il 23 maggio 2005, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2005; B) che aveva correttamente
eseguito le proprie prestazioni; C) che era stata indotta a confidare nella futura conclusione di altro contratto di consulenza, poi non stipulato, con RAGIONE_SOCIALE, il che aveva influito sull’accettazione delle condizioni peggiorative di cui al citato addendum , e che aveva fornito gratuitamente, in tale prospettiva, rilevanti prestazioni aggiuntive non previste nel contratto con SDA, utilizzate da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anche dopo il recesso; D) che aveva subito il recesso intimatole in tronco per giusta causa, consistente negli asseriti inadempimenti, o alternativamente il recesso ad nutum con preavviso della committente RAGIONE_SOCIALE in data 30 novembre 2005.
Si costituiva in giudizio RAGIONE_SOCIALE, la quale contestava la fondatezza, in fatto e in diritto, delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, chiedeva che fosse accertata la legittimità della risoluzione di diritto operata con lettera del 30 novembre 2005 o, in alternativa, che fosse dichiarata la legittimità del recesso esercitato, con la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro 18.901,02 per servizi resi e fatturati da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE ovvero, in via gradata, con la compensazione del predetto importo con quello liquidato a titolo di risarcimento danni eventualmente riconosciuto a RAGIONE_SOCIALE.
Resisteva altresì RAGIONE_SOCIALE, la quale, in via riconvenzionale, chiedeva che RAGIONE_SOCIALE fosse condannata al pagamento dell’importo non inferiore ad euro 50.000,00, a titolo di responsabilità precontrattuale.
Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio.
Con ordinanza ex art. 186ter c.p.c., depositata il 23 luglio 2007, era intimato a SDA il pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 150.000,00 per compensi fissi dovuti in relazione all’anno 2005.
Quindi, il Tribunale adito: A) con sentenza non definitiva n. 7144/2010, depositata il 29 marzo 2010 (avverso cui era formulata riserva di impugnazione), in parziale accoglimento delle domande attoree, dichiarava che il contratto di fornitura di servizi di consulenza e collaborazione professionale del 5 luglio 2003, come modificato dall’ addendum , con efficacia dal 1° gennaio 2005, aveva avuto scadenza alla data del 31 dicembre 2007, con possibilità di recesso dal 4 gennaio 2008 e termine per il preavviso dal 5 luglio 2007; B) con sentenza definitiva n. 15693/2014, depositata il 17 luglio 2014, in parziale accoglimento delle domande attoree, confermava l’ordinanza -ingiunzione emessa in corso di causa per euro 150.000,00, a titolo di compensi fissi dovuti in relazione all’anno 2005, e condannava RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 680.838,86, oltre IVA ed interessi, a titolo di compensi variabili dovuti per l’anno 2005, nonché al pagamento della somma di euro 681.098,98, oltre IVA ed interessi, a titolo di compensi fissi dovuti in relazione agli anni 2006 e 2007, al netto della compensazione con il credito opposto da RAGIONE_SOCIALE di euro 18.901,02, con il rigetto delle domande principali risarcitorie proposte dall’attrice nei confronti delle convenute e della domanda riconvenzionale risarcitoria proposta da RAGIONE_SOCIALE.
In specie, il Tribunale negava che fossero maturate le condizioni per avvalersi della clausola risolutiva espressa, atteso
che la relativa previsione contrattuale di cui all’art. 11, comma 11.2, appariva oltremodo generica e pertanto inefficace; né la lettera del 30 novembre 2005, inviata da RAGIONE_SOCIALE, aveva i requisiti di atto prodromico alla risoluzione ex art. 1454 c.c. di diffida ad adempiere.
Inoltre, secondo la sentenza di prime cure, le condotte addebitate a RAGIONE_SOCIALE non integravano inadempimento contrattuale grave e imputabile ai fini della risoluzione giudiziale: a) in ordine alla mancata stipula dell’assicurazione per responsabilità civile ex art. 3.7 del contratto, vi era carenza di interesse della SDA, scarsa importanza dell’inadempimento, assenza di alcun nesso sinallagmatico con l’obbligo di pagare le prestazioni ricevute, assenza di diminuzione del valore delle prestazioni rese da RAGIONE_SOCIALE e di qualsivoglia danno derivante dalla mancata stipula della polizza assicurativa; b) in merito alla erronea e carente indicazione dei nominativi di potenziali clienti, la prestazione non rientrava nell’oggetto del contratto, che non contemplava l’acquisizione di nuovi clienti ovvero l’attività di procacciamento di affari, né vi era la prova dell’effettività e dell’entità delle erronee indicazioni; c) quanto all’inadeguatezza dell’attività formativa svolta, la contestazione era generica e difettava la prova del relativo assunto, stante che l’utilizzazione a fini didattici di materiali provenienti dalla medesima RAGIONE_SOCIALE non era di per sé significativa di alcun inadempimento; d) in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi di fatturazione, non era prevista nel contratto una soglia minima di fatturato.
Con riferimento alla quantificazione delle somme pretese, il Tribunale: A) riteneva provate le spettanze relative ai compensi fissi per l’anno 2005, a mezzo fattura n. 14 del 13 ottobre 2005, per l’importo di euro 150.000,00; B) reputava non dimostrate le condizioni volte a giustificare il pagamento dei compensi variabili per l’anno 2003, in mancanza del fattivo contributo di RAGIONE_SOCIALE alla positiva conclusione di trattative mirate all’acquisizione di spedizioni internazionali da nuovi clienti potenziali; C) riteneva dovuti i compensi variabili per l’anno 2005, nella misura da calcolarsi non soltanto sulla parte di fatturato internazionale SDA derivante da nuovi clienti, ma sul totale comprendente anche il fatturato generato da clienti preesistenti, anche alla stregua della natura del contratto concluso tra le parti quale appalto di servizi e non di agenzia o procacciamento di affari; D) accertava i compensi fissi dovuti fino alla scadenza contrattuale del 31 dicembre 2007 (per gli anni 2006 e 2007), secondo le conclusioni di cui alla sentenza non definitiva, in quanto la decisione di RAGIONE_SOCIALE di non avvalersi concretamente delle prestazioni contrattuali di RAGIONE_SOCIALE non l’aveva esentata dal fornire la propria prestazione di pagamento; E) viceversa, riteneva non dovuti i compensi variabili reclamati con riferimento al medesimo periodo, poiché essi avrebbero trovato la loro giustificazione nel concreto svolgimento delle attività e nei risultati della medesima mentre, nel periodo in questione, non vi era alcun collegamento tra la maturazione dei compensi e i risultati concretamente conseguiti a seguito dell’effettiva prestazione di servizi a cura di RAGIONE_SOCIALE.
Era, infine, ritenuta fondata la domanda riconvenzionale di SDA di pagamento della somma di euro 18.901,02, relativa ai servizi resi in favore di RAGIONE_SOCIALE, oggetto di compensazione.
La domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata da RAGIONE_SOCIALE era invece disattesa, in ragione della mancata configurazione nella fattispecie di un’ipotesi di risoluzione contrattuale determinata da inadempimento della RAGIONE_SOCIALE.
2. -Con atto di citazione del 17 settembre 2014, proponeva appello avverso entrambe le pronunce di primo grado RAGIONE_SOCIALE, la quale lamentava: 1) la nullità della sentenza parziale, in quanto, nel pronunciarsi sulla durata contrattuale, aveva automaticamente omesso di delibare la questione logicamente preliminare, relativa all’intervenuta risoluzione di diritto del contratto; 2) l’erroneo accertamento, in violazione dei canoni ermeneutici, circa il fatto che il diritto di recesso potesse essere esercitato da RAGIONE_SOCIALE a decorrere dal 5 luglio 2007, con effetto dal 4 gennaio 2008, a fronte della previsione di cui all’art. 6.3 del contratto, come integrato dall’ addendum , secondo cui, a decorrere dal quarto anno di vigenza contrattuale, RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto recedere dal contratto, dandone preavviso a RAGIONE_SOCIALE almeno sei mesi prima della data in cui il recesso avrebbe potuto avere efficacia, ossia sin dal primo giorno dell’inizio del quarto anno del 6 luglio 2006, con preavviso decorrente dal semestre precedente o, in subordine, dalla medesima data del recesso, sicché i compensi fissi sarebbero stati dovuti fino al 6 luglio 2006 o, in subordine, fino al 6 gennaio 2007; 3) l’erroneo accertamento dell’asserita inefficacia della
clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 11.2 del contratto, oltre che la ritenuta rinuncia ad avvalersene, poiché, per effetto dell’applicazione dei criteri di interpretazione sistematica e funzionale, la clausola medesima sarebbe stata specifica e determinata, né avrebbe potuto ritenersi abdicata in virtù della tolleranza manifestata dell’inadempimento per un certo tempo; 4) l’indebito riconoscimento dei compensi variabili per l’anno 2005, come previsti dall’allegato B del contratto, in quanto calcolati sull’intero fatturato di RAGIONE_SOCIALE relativo alle spedizioni internazionali, anziché soltanto sul fatturato relativo a nuovi clienti acquisiti per effetto dell’opera di RAGIONE_SOCIALE, in contrasto con la natura provvigionale di tali compensi; 5) l’erroneità delle argomentazioni rassegnate nell’elaborato peritale, quanto all’utilizzazione del criterio di calcolo più congruo dei compensi variabili riferiti all’anno 2005, che avrebbero dovuto essere determinati esclusivamente con riferimento al volume di affari aggiuntivo ed ulteriore derivato a RAGIONE_SOCIALE per nuovi clienti acquisiti attraverso l’attività di RAGIONE_SOCIALE e non già considerando l’intero fatturato per le spedizioni internazionali, senza l’esclusione dei clienti già in forza al ramo spedizioni internazionali di RAGIONE_SOCIALE.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione RAGIONE_SOCIALE, la quale instava per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto dell’appello principale e proponeva appello incidentale, attraverso cui chiedeva: A) che fosse accertato che il contratto intercorso tra le parti, quale contratto di durata a tempo determinato con scadenza al 31 dicembre 2007, contemplava la possibilità di successivo recesso con preavviso di sei mesi, con la conseguente scadenza al 30 giugno 2008; B) che RAGIONE_SOCIALE fosse
condannata al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittimo recesso, quantificati, in relazione ai success fee per gli anni 2006 e 2007, in euro 1.644.901,95 e, in relazione al compenso fisso e variabile per i primi sei mesi del 2008, rispettivamente in euro 150.000,00 e in euro 356.705,58; C) che NOME fosse condannata al pagamento della somma di euro 449.438,36, a titolo di success fee relativi all’anno 2003; D) che NOME fosse condannata alla rifusione integrale delle spese del primo grado di giudizio, incluso il liquidato compenso di consulenza tecnica d’ufficio.
Rimaneva contumace RAGIONE_SOCIALE
Decidendo sul gravame interposto, previa inibitoria in ordine al pagamento delle somme eccedenti la soglia di euro 700.000,00, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello principale e di quello incidentale, in riforma delle pronunce impugnate, previa compensazione con il credito di SDA, condannava quest’ultima al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 680.838,86, oltre interessi commerciali, a titolo di compensi variabili per l’anno 2005, nonché della somma di euro 381.098,98, oltre interessi commerciali, a titolo di compensi fissi dovuti per l’anno 2006, condannando SDA alla rifusione del 50% delle spese del giudizio di primo grado, ivi comprese quelle relative alla fase introduttiva, e confermando, nel resto, le statuizioni della sentenza definitiva impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che la sentenza parziale si era pronunciata esclusivamente
sull’interpretazione della previsione contrattuale relativa alla durata del contratto, senza alcun tipo di valutazione in ordine all’accertamento delle cause di scioglimento del medesimo, accertamento rimesso alla sentenza finale; b ) che, a fronte della modificazione con l’ addendum della durata del contratto, con maturazione della prima scadenza alla data del 31 dicembre 2007, era altresì previsto che RAGIONE_SOCIALE, a decorrere dal quarto anno di vigenza contrattuale, potesse recedere dal contratto, dandone preavviso di almeno sei mesi prima della data in cui il recesso avrebbe potuto avere efficacia, tramite lettera raccomandata a.r.; c ) che, pertanto, a seguito delle modifiche introdotte, le parti avevano inteso riconoscere alla committente SDA la facoltà di recedere dal contratto a partire dal quarto anno di vigenza negoziale e quindi dal 6 luglio 2006, senza che alcun elemento interpretativo inducesse a ritenere che le parti avessero voluto attribuire tale facoltà dopo il decorso dell’intero periodo di vigenza quadriennale, tanto più che non ve ne sarebbe stata la necessità, atteso che, esaurita la durata quadriennale, le parti avrebbero potuto ben liberarsi dal vincolo negoziale, evitando la tacita rinnovazione biennale del contratto alla scadenza, attraverso comunicazione tempestiva della disdetta; d ) che non contrastava con tale interpretazione la libera recedibilità prevista dall’art. 1671 c.c. per gli appalti di servizi, poiché la norma non vietava una diversa disciplina negoziale e poiché, nel caso di specie, le parti non avevano escluso tale recedibilità, ma ne avevano soltanto disciplinato convenzionalmente l’esercizio, con valu tazioni di opportunità di cui non era stata contestata la legittimità; e ) che, di fatto, si era verificato che SDA aveva comunicato il proprio
legittimo recesso con missiva del 30 novembre 2005, in anticipo rispetto all’inizio del quarto anno di vigenza contrattuale, sicché tale volontà di recedere, lungi dall’essere priva di conseguenze sul piano negoziale, aveva esplicato i suoi effetti dopo sei mesi dal 6 luglio 2006, cioè dal momento in cui RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto efficacemente esercitare il recesso, con la conseguenza ulteriore che il contratto in essere tra le parti, la cui scadenza era prevista per il 31 dicembre 2007, aveva cessato di produrre effetti dal 6 gennaio 2007, data rispetto alla quale dovevano essere parametrati i compensi invocati; f ) che, per l’effetto, i compensi fissi, che il Tribunale aveva liquidato con riferimento alla scadenza contrattuale del 31 dicembre 2007 -quindi, anche per gli anni 2006 e 2007 -, erano dovuti, in aggiunta a quelli dell’anno 2005, soltanto per l’anno 2006, vale a dire fino alla data di cessazione degli effetti del contratto, come accertata in questa sede, del 6 gennaio 2007; g ) che la quantificazione del compenso fisso per l’anno 2006, secondo i dati riportati nella relazione di consulenza tecnica d’ufficio nonché nell’allegato B del contratto, come integrato dal successivo addendum , ammontava ad euro 400.000,00, al lordo della compensazione del controcredito di SDA per euro 18.901,02, con la conseguenza che, in ordine a tale anno, RAGIONE_SOCIALE doveva corrispondere a RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 381.098,98, oltre IVA e interessi commerciali; h ) che, contrariamente a quanto ritenuto nell’appello incidentale, con l e modifiche introdotte tramite l’ addendum del 23 maggio 2005, le parti avevano semplicemente inteso prolungare la durata minima del contratto sino al 31 dicembre 2007 e contestualmente avevano introdotto la nuova formulazione della clausola, che
prevedeva il recesso a partire dal quarto anno di vigenza contrattuale, sicché la retroattività dell’ addendum stabilita dalle parti medesime non incideva in alcun modo sulla decorrenza dei quattro anni di vigenza contrattuale, che dovevano essere calcolati a decorrere dalla data iniziale di stipulazione del contratto; i ) che, a fronte della richiesta di accertamento dell’intervenuta risoluzione di diritto per l’operatività della clausola risolutiva espressa e della legittimità del recesso operato da RAGIONE_SOCIALE, l’ oggetto della decisione non poteva estendersi ad una pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, che non era stata mai richiesta; l ) che gli argomenti utilizzati dal Tribunale, al fine di accertare l’inefficacia della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 11, comma 11.2, del contratto erano impermeabili alle censure sollevate dall’appellante, poiché la testuale formulazione di tale clausola consentiva di riconnettere l’effetto risolutivo di diritto all’inadempimento di pressoché tutti gli obblighi contrattuali gravanti su RAGIONE_SOCIALE, seppure specificamente elencati o richiamati, sicché la previsione onnicomprensiva di tutti gli obblighi, anche se specificamente indicati, privava la clausola della sua funzione precipua di attrarre l’attenzione dei contraenti su obbligazioni (di particolare rilevanza nell’economia contrattuale) che, se inadempiute, a differenza di altre (marginali, accessorie o di minore interesse), avrebbero determinato la risoluzione di diritto del contratto; m ) che, in altri termini, come rilevato dal Tribunale, non vi era sostanziale differenza nel prevedere l’effetto risolutivo del contratto come conseguenza dell’inadempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto oppure di una serie di obblighi specificamente indicati, ma costituenti l’insieme degli
obblighi contrattuali di una parte, poiché, in entrambi i casi, era evidente la violazione della previsione di cui all’art. 1456 c.c., che impone il riferimento ad una ‘determinata obbligazione’; n ) che ne conseguiva l’inefficacia della clausola risolutiva prevista in contratto, accertamento che aveva come corollario la facoltà del giudice di valutare ed accertare la gravità o meno degli inadempimenti contestati, non potendo infatti costituire ostacolo alla valutazione giudiziale l’apprezzamento dell’import anza dell’obbligo e della gravità del relativo inadempimento, come anticipatamente compiuto dalle parti al fine della risoluzione di diritto del contratto in una clausola rivelatasi inefficace, con la conseguenza che dovevano condividersi integralmente le argomentazioni del giudice di prime cure, che aveva ritenuto insussistenti o irrilevanti gli inadempimenti contestati alla RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla natura del contratto intercorso tra le parti, quale appalto di servizi, ed all’oggetto del contratt o medesimo, tenuto conto degli elementi probatori acquisiti in corso di causa; o ) che, quanto alla determinazione dei compensi variabili come stabiliti nell’allegato B al contratto, doveva essere condivisa l’interpretazione del Tribunale, correlata alla natura non contestata di appalto di servizi del contratto, al quale era del tutto estraneo l’obbligo di acquisizione di clienti, sicché un corrispettivo che fosse stato rapportato ai clienti acquisiti avrebbe finito con il conferire al contratto una diversa natura, peraltro non prospettata e/o dedotta, né dalla lettura delle previsioni contrattuali era dato rinvenire espressamente alcun collegamento tra success fee e acquisizione di nuovi clienti, posto che l’attività commissionata all’appaltatrice aveva ad oggetto la prestazione di servizi di
consulenza in funzione dell’accrescimento della posizione di mercato nelle spedizioni internazionali della committente, ma non aveva, quale oggetto precipuo, quello dell’acquisizione della clientela; p ) che la previsione di un compenso legato all’incremento del fatturato e calcolato in relazione al fatturato medesimo non poteva, pertanto, essere intesa in funzione di un risultato (l’acquisizione di ulteriori clienti) che non era dovuto in alcun modo dall’appaltatore, con l’effetto che, in coerenza con tale impianto contrattuale, il calcolo dei compensi variabili doveva essere riferito non già al fatturato aggiuntivo, cioè derivante da nuovi clienti, ma al fatturato complessivo di RAGIONE_SOCIALE, con riferimento al ramo ‘spedizioni internazionali’; q ) che tale conclusione era suffragata dalla previsione contrattuale secondo cui l’eventuale fatturato proveniente da reti di vendita diverse da quelle RAGIONE_SOCIALE avrebbe concorso al raggiungimento degli obiettivi di fatturato, ma in tal caso il success fee sarebbe stato calcolato al 2%, il che significava che tutto il fatturato RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto essere preso in considerazione per il calcolo dei compensi variabili, anche se derivante dall’attività di reti vendita terze, prescindendo, quindi, dalla novità o meno della clientela; r ) che, in definitiva, come rilevato dal Tribunale, pur presentando le espressioni utilizzate in contratto caratteri di ambiguità e dubbi interpretativi, a risolvere tali dubbi avrebbe concorso proprio l’art. 1369 c.c., come invocato dall’appellante, che imponeva un’interpretazione conforme alla natura e all’oggetto del contratto; s ) che l’assenza di un obbligo contrattuale di procurare nuovi clienti e la contestuale previsione di un compenso premiale rapportato (in termini causali e non quantitativi) alla crescita commerciale di RAGIONE_SOCIALE nel settore delle
spedizioni internazionali, in virtù dell’attività di consulenza prestata da RAGIONE_SOCIALE, giustificavano l’adozione del criterio di calcolo secondo il quale i success fee dovevano essere determinati in percentuale sul fatturato complessivo di RAGIONE_SOCIALE nel settore delle spedizioni internazionali e non già in relazione all’incremento di fatturato generato dall’attività commissionata a RAGIONE_SOCIALE, come emergeva dai riferimenti testuali al ‘volume di fatturato internazionale SDA’ e ai ‘volumi di fatturato gene rato da spedizioni internazionali SDA’; t ) che nelle previsioni contrattuali, ai fini del calcolo dei compensi variabili, non era rintracciabile alcuna esclusione dei clienti già in forza di SDA e, in ogni caso, la documentazione prodotta in atti non era sufficiente ad individuare e provare con certezza, né sul piano soggettivo, né su quello dell’entità del fatturato, quali fossero i clienti che avrebbero dovuto essere esclusi dalla base di calcolo dei compensi variabili; u ) che, in ragione della cessazione degli effetti del contratto fissata al 6 gennaio 2007, i compensi variabili circoscritti all’anno 2006 non potevano essere riconosciuti, poiché essi erano causalmente legati all’effettività della prestazione eseguita, sicché, mentre i compensi fissi erano ontologicamente certi e prescindevano dal prodursi di un fatturato, per i compensi variabili la spettanza dipendeva dall’esercizio dell’attività commissionata e dal prodursi di un fatturato, con la conseguenza che il pacifico mancato esercizio dell’attivi tà, derivante dal recesso comunicato nel novembre 2005, escludeva la spettanza di tali compensi, potendo il fatturato prodotto nell’anno 2006 trovare la sua giustificazione in molteplici altre variabili, estranee all’attività di RAGIONE_SOCIALE; v ) che anche i compensi variabili per l’anno 2003
non potevano essere riconosciuti, poiché, come affermato dal Tribunale, il fatturato di RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2003 era ascrivibile ad un altro servizio, diverso da quello commissionato a RAGIONE_SOCIALE, il che equivaleva a negare che per il fatturato 2003 vi fosse stato l’apporto causale dell’attività di RAGIONE_SOCIALE, in mancanza di sufficienti elementi di prova in ordine alla realizzazione di tale precondizione; z ) che l’impugnazione incidentale doveva essere accolta in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, poiché, pur dovendosi confermare la compensazione nei limiti della metà di tali spese e del compenso di consulenza tecnica d’ufficio, erroneamente era stata pretermessa la liquidazione dei compensi relativi alla fase introduttiva.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE, proponendo -a sua volta -ricorso incidentale, articolato in quattro motivi.
È rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE
La ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE ha resistito, con controricorso, al ricorso incidentale.
Nelle more, con ordinanza depositata il 9 settembre 2019, la Corte d’appello di Roma, su istanza della RAGIONE_SOCIALE, ha sospeso l’esecuzione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 373 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
All’esito, le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -In primis , deve essere affrontata l’eccezione pregiudiziale sollevata da RAGIONE_SOCIALE di inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto in tesi redatto in violazione dei principi di chiarezza e di specificità dei motivi e in ragione della non intelligibilità delle conclusioni ivi formulate, in spregio al dettato di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., focalizzando tutte le doglianze sulle censure già avanzate in appello e provvedendo ad un mero ‘assemblaggio’ dell’atto di gravame e della sentenza impugnata.
1.1. -L’eccezione è infondata.
E ciò perché dalla lettura del ricorso emerge l’adeguata esposizione dei fatti di causa, secondo l’evolversi della vicenda processuale nelle sue plurime articolazioni, in ordine all’individuazione dell’oggetto del contendere, all’esito della prima decisione parziale del Tribunale e della sentenza definitiva emessa in prime cure, ai motivi di appello principale e incidentale spiegati e all’esito del giudizio di gravame.
Inoltre, sono debitamente esternate le ragioni poste a fondamento dei motivi di ricorso, con la puntuale indicazione delle norme in tesi violate, in relazione agli argomenti illustrati dalla pronuncia censurata (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20870 del 26/07/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 18998 del 06/07/2021; Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).
2. -Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1456 c.c., in relazione al combinato disposto degli artt. 11.2, 3, 6 e 7 del
contratto e tenuto conto anche dell’art. 1367 c.c., per avere la Corte di merito confermato l’accertamento dell’inefficacia della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 11, comma 11.2, del contratto concluso dalle parti, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado in ordine al fatto che l’effetto risolutivo di diritto previsto da tale clausola era riconnesso all’inadempimento di pressoché tutti gli obblighi contrattuali gravanti su RAGIONE_SOCIALE, seppure specificamente elencati o richiamati, previsione onnicomprensiva, questa, che avrebbe privato la clausola della sua funzione precipua di attrarre l’attenzione dei contraenti su obbligazioni di particolare rilevanza nell’economia contrattuale, che -qualora inadempiute -, a differenza di altre, avrebbero determinato la risoluzione di diritto del contratto.
Obietta l’istante che l’art. 11, comma 11.2, del contratto avrebbe collegato la risoluzione di diritto del vincolo negoziale alla violazione delle prescrizioni di cui all’intero art. 3, all’art. 7, riguardante i corrispettivi, all’art. 8, in tema di riservatezza, e agli artt. 9 e 10, in tema di divieto di cessione e di concorrenza, sicché la clausola risolutiva espressa avrebbe specificamente richiamato determinati articoli, disciplinanti il rapporto tra le parti, alcuni dei quali aventi riferimento a determinate obbligazioni di RAGIONE_SOCIALE (artt. 3, 8, 9 e 10) e altri aventi riguardo a determinate obbligazioni di SDA (art. 7).
Sicché la clausola risolutiva espressa avrebbe fatto riferimento a specifici articoli e avrebbe dovuto considerarsi eccezionale l’ipotesi che l’intera struttura della clausola risolutiva espressa fosse inefficace sol perché l’art. 3 conteneva un punto di
genericità (vedi art. 3.2), potendo l’individuazione avvenire anche attraverso il richiamo ad altre clausole del contratto.
Pertanto, in applicazione del principio di conservazione delle clausole contrattuali, le obbligazioni evocate dalla clausola risolutiva avrebbero dovuto ritenersi determinate, con precipuo riguardo a quella di cui al punto 3.7, che prevedeva l’obbligo per la RAGIONE_SOCIALE di stipulare un contratto di assicurazione contro i danni, obbligo rimasto inadempiuto.
2.1. -Il motivo è infondato.
Si premette che la sentenza impugnata ha esposto, sul punto, i seguenti argomenti: A) la testuale formulazione di tale clausola consentiva di riconnettere l’effetto risolutivo di diritto all’inadempimento di pressoché tutti gli obblighi contrattuali gravanti su RAGIONE_SOCIALE, seppure specificamente elencati o richiamati; B) la previsione onnicomprensiva di tutti gli obblighi, anche se specificamente indicati, privava la clausola della sua funzione precipua di attrarre l’attenzione dei contraenti su obbliga zioni (di particolare rilevanza nell’economia contrattuale) che, se inadempiute, a differenza di altre (marginali, accessorie o di minore interesse), avrebbero determinato la risoluzione di diritto del contratto; C) in altri termini, come rilevato dal Tribunale, non vi era sostanziale differenza nel prevedere l’effetto risolutivo del contratto come conseguenza dell’inadempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto oppure di una serie di obblighi specificamente indicati, ma costituenti l’insieme de gli obblighi contrattuali di una parte, poiché, in entrambi i casi, era evidente la violazione della previsione di cui all’art. 1456 c.c., che impone il riferimento ad una ‘determinata obbligazione’; D) ne
conseguiva l’inefficacia della clausola risolutiva prevista in contratto, accertamento che aveva come corollario la facoltà del giudice di valutare ed accertare la gravità o meno degli inadempimenti contestati, non potendo infatti costituire ostacolo alla valutazione giudiziale l’apprezzamento dell’importanza dell’obbligo e della gravità del relativo inadempimento, compiuto anticipatamente dalle parti al fine della risoluzione di diritto del contratto in una clausola rivelatasi inefficace.
Senonché, per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di ‘una o più obbligazioni specificamente determinate’ nello stesso o in altro atto o documento, cui le parti abbiano fatto espresso riferimento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22725 del 11/08/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 32681 del 12/12/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 4796 del 11/03/2016; Sez. 3, Sentenza n. 1950 del 27/01/2009; Sez. 3, Sentenza n. 11055 del 26/07/2002; Sez. 3, Sentenza n. 5147 del 06/04/2001; Sez. 2, Sentenza n. 5169 del 02/06/1990; Sez. 3, Sentenza n. 3119 del 23/05/1985; Sez. 3, Sentenza n. 2491 del 01/08/1955).
Costituisce, infatti, una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto; in tale ultimo caso, pertanto, l’inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l’importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l’accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa.
Conformemente all’indirizzo espresso dalla pronuncia impugnata, il requisito della determinatezza delle obbligazioni, al cui inadempimento consegue la risoluzione ipso iure o automatica del contratto, secondo le previsioni della contemplata clausola risolutiva espressa, non è soddisfatto allorché le obbligazioni richiamate in tale clausola, attraverso il puntuale riferimento agli obblighi stabiliti in più articoli del contratto, evochino tutte le obbligazioni previste tra le parti nel corpo del negozio (peraltro, anche richiamando clausole del tutto generiche), non essendo, in tal caso, consentita alcuna discriminazione tra le obbligazioni a cui le parti intendano dare primaria importanza e quelle, invece, cui sia attribuito un rilievo marginale.
Rinviare a tutte le obbligazioni previste in contratto o richiamarle specificamente in chiave onnicomprensiva non muta il giudizio sulla indeterminatezza delle obbligazioni evocate dalla clausola, quale contenuto essenziale della clausola medesima, implicando ontologicamente l’efficacia della clausola risolutiva espressa una selezione delle obbligazioni negoziali cui si intenda attribuire particolare rilievo in vista dell’attuazione del programma negoziale.
La finalità della clausola risolutiva espressa si traduce, dunque, nell’attribuzione ai contraenti di una forma di autotutela privata che, tramite una convenzione intercorsa tra gli stessi, consenta loro di stabilire contrattualmente in quali specifiche ipotesi e al verificarsi di quali dettagliati inadempimenti la parte che ne ha interesse, ovvero quella non inadempiente, possa decidere di procedere alla risoluzione di diritto del rapporto.
Finalità che è pregiudicata, a monte, allorché la clausola richiami, seppure specificamente, tutte le obbligazioni incluse in contratto.
Solo a fronte di una cernita delle obbligazioni le parti dimostrano di avere attribuito uno speciale ‘peso’ alla violazione di determinati impegni contrattuali, il che spiega perché debba escludersi qualsiasi sindacato del giudice sulla gravità dell’inadempimento stesso.
Per contro, l’estensione a tutte le obbligazioni stabilite in contratto, seppure puntualmente evocate, si scontra con lo scopo perseguito dalla clausola di esercitare un’efficace coazione psicologica del debitore per l’adempimento di determinate obbligazioni o secondo determinate modalità.
Pertanto, il valido richiamo a ciascuna delle obbligazioni contrattuali, reputate dalle parti essenziali, purché queste siano specificamente determinate una per una, postula il riferimento ad un fascio delimitato di obblighi e non già all’intero panorama delle obbligazioni dedotte in contratto.
Affermare, come sostenuto da autorevole dottrina, che il richiamo specifico a ciascuna obbligazione del programma negoziale sani il vizio di indeterminatezza, oltre a rappresentare conclusione inconciliabile con la tesi dell’inefficacia della clausola risolutiva espressa che evochi in termini onnicomprensivi tutte le obbligazioni contrattuali, pregiudica altresì qualsiasi possibilità di discriminazione del ruolo rivestito dalle obbligazioni contemplate in detta clausola, vanificandone in radice la sua ratio .
3. -Con il secondo motivo la ricorrente principale prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1456 c.c., in relazione all’art. 1173 c.c.,
per avere la Corte territoriale rinviato alla motivazione della sentenza del Tribunale, nella parte in cui si sosteneva che RAGIONE_SOCIALE avesse implicitamente rinunciato a far valere la risoluzione conseguente all’inadempimento delle obbligazioni contemplate nella clausola risolutiva espressa.
Osserva l’istante che la rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva si sarebbe potuta realizzare solo in presenza di comportamenti incompatibili con la conservazione del diritto alla risoluzione.
Sicché la mera tolleranza della parte creditrice non avrebbe provocato l’eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né sarebbe risultato sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene il fatto che la parte creditrice, contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza, avesse manifestato l’intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento.
Nella fattispecie, per effetto della contestazione dell’inadempimento di cui alla lettera dell’anno 2005, il periodo di tolleranza di RAGIONE_SOCIALE, rispetto all’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE, non sarebbe rientrato nella nozione di lungo tempo, come comunemente intesa ai fini di ritenere integrata la rinuncia alla clausola.
3.1. -Il motivo è inammissibile.
E ciò perché è assorbente il rilievo sull’inefficacia della clausola risolutiva espressa, come confermata all’esito dello scrutinio della prima censura.
Nel momento in cui risulta assodato che la clausola risolutiva espressa era inefficace per indeterminatezza delle
obbligazioni richiamate, non vi è alcun interesse a contestare l’ipotetica rinuncia alla clausola, appunto perché, quand’anche essa non fosse stata oggetto di abdicazione, è dirimente l’attestata preclusione ad ottenere la risoluzione di diritto, in forza della sua inefficacia.
Ed invero, qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012).
4. -Con il terzo motivo la ricorrente principale contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1371 c.c., in relazione al nuovo allegato B (corrispettivi del contratto), anche con riferimento agli artt. 1322 e 1325, n. 2, c.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente escluso che l’allegato B del contratto prevedesse un compenso variabile di tipo provvigionale in favore di RAGIONE_SOCIALE, nonostante che il termine ‘provvigionale’ comparisse nella clausola, cosicché sarebbe stato sufficiente fare acquisire a SDA un solo piccolo cliente internazionale, affinché fosse ottenuta una percentuale del 9% su tutto il fatturato SDA per il prodotto internazionale.
Deduce l’istante che il solo riferimento al criterio strettamente letterale, nel caso di specie, sarebbe stato palesemente insufficiente, atteso che, per stessa ammissione del giudice di primo grado, la clausola avrebbe presentato requisiti di genericità e vaghezza, sicché non avrebbe potuto disattendersi il significato testualmente riportato di ‘provvigionale’ e di success fee , in relazione alla previsione secondo cui, in caso di positiva conclusione di trattative mirate all’acquisizione di spedizioni internazionali da nuovi clienti potenziali, sarebbe spettato il diritto alla provvigione.
Inoltre, ad avviso della ricorrente, l’opzione cui ha aderito il giudice del gravame si sarebbe posta in contrasto con l’elemento logico dell’interpretazione, poiché, nel compiere l’esegesi del testo, questi avrebbe omesso di verificare se la lettura offerta fosse stata coerente con la causa del contratto, con le dichiarate intenzioni delle parti e con la condotta delle stesse.
Orbene, il collegamento del diritto al compenso variabile con la positiva conclusione di trattative mirate all’acquisizione di spedizioni internazionali avrebbe significato, secondo logica, che l’unico criterio sulla cui base calcolare la percentuale della provvigione fosse quello volto a prendere come riferimento la parte di fatturato derivante dalla nuova clientela sorta dopo il 5 luglio 2003, essendo contro la funzione economica e sociale della clausola ritenere che le parti avessero voluto riconoscere a RAGIONE_SOCIALE una percentuale del 9% su tutto il fatturato SDA per il prodotto internazionale, all’esito dell’acquisizione anche solo di un modesto cliente.
Né tale conclusione avrebbe inciso sulla qualificazione del contratto quale appalto di servizi, atteso che la natura prevalente dell’appalto non avrebbe precluso la previsione ulteriore -quand’anche atipica di un compenso provvigionale.
NOME, prosegue l’istante, non sarebbe stata valutata complessivamente la clausola, in ragione della remunerazione dell’attività di RAGIONE_SOCIALE per la consulenza prestata attraverso un compenso fisso e un compenso variabile, tenuto conto, quindi, dell’operazione economico -giuridica complessivamente pattuita tra le parti.
D’altronde, la lettura fornita dalla Corte d’appello avrebbe soddisfatto solo l’interesse di una parte, essendo palesemente squilibrato il criterio di determinazione del compenso, come risultante dall’esegesi resa, in contrasto con l’affidamento riposto dall’uomo medio nel significato di provvigione, quale compenso legato all’acquisizione di nuovi clienti.
In aggiunta, l’elemento provvigionale, a fronte di elementi di segno diverso, avrebbe dovuto indurre il giudicante, in relazione alla natura e all’oggetto del contratto nonché alla causa in concreto, a circoscrivere la misura del compenso variabile a quello tipico di un compenso legato all’acquisizione di nuovi clienti.
E a fronte della sussistenza di un dubbio interpretativo sulla clausola, essa avrebbe dovuto essere interpretata in modo che non venisse meno l’equo contemperamento degli interessi tra le parti, soluzione nella fattispecie violata, avendo il giudice optato, nel dubbio, per quella diretta ad aggravare maggiormente la
committente SDA, esponendola a un’interpretazione della clausola assolutamente sproporzionata.
4.1. -Il motivo è infondato.
Ora, la pronuncia impugnata ha addotto le seguenti argomentazioni per addivenire alla conclusione che il contratto intendesse riferirsi, ai fini della quantificazione del compenso variabile, all’intero fatturato di RAGIONE_SOCIALE per le spedizioni internazionali delle merci, all’esito della consulenza prestata da RAGIONE_SOCIALE: A) quanto alla determinazione dei compensi variabili come stabiliti nell’allegato B al contratto, doveva essere condivisa l’interpretazione del Tribunale, correlata alla natura non contestata di appalto di servizi del contratto, al quale era del tutto estraneo l’obbligo di acquisizione di clienti; B) un corrispettivo che fosse stato rapportato ai clienti acquisiti avrebbe finito con il conferire al contratto una diversa natura, peraltro non prospettata e/o dedotta; C) dalla lettura delle previsioni contrattuali non era dato rinvenire espressamente alcun collegamento tra success fee e acquisizione di nuovi clienti, posto che l’attività commissionata all’appaltatrice aveva ad oggetto la prestazion e di servizi di consulenza in funzione dell’accrescimento della posizione di mercato nelle spedizioni internazionali della committente, ma non aveva quale oggetto precipuo quello dell’acquisizione della clientela; D) la previsione di un compenso legato all’incremento del fatturato e calcolato in relazione al fatturato medesimo non poteva, pertanto, essere intesa in funzione di un risultato (l’acquisizione di ulteriori clienti) che non era dovuto in alcun modo dall’appaltatore, con l’effetto che, in coerenza con tale impianto contrattuale, il calcolo dei compensi variabili doveva
essere riferito non già al fatturato aggiuntivo, cioè derivante da nuovi clienti, ma al fatturato complessivo di RAGIONE_SOCIALE, con riferimento al ramo ‘spedizioni internazionali’; E) tale conclusione era suffragata dalla previsione contrattuale secondo cui l’eventuale fatturato proveniente da reti di vendita diverse da quelle RAGIONE_SOCIALE avrebbe concorso al raggiungimento degli obiettivi di fatturato, ma in tal caso il success fee sarebbe stato calcolato al 2%, il che significava che tutto il fatturato RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto essere preso in considerazione per il calcolo dei compensi variabili, anche se derivante dall’attività di reti vendita terze, prescindendo, quindi, dalla novità o meno della clientela; F) in definitiva, come rilevato dal Tribunale, pur presentando le espressioni utilizzate in contratto caratteri di ambiguità e dubbi interpretativi, a risolvere tali dubbi avrebbe concorso proprio l’art. 1369 c.c., come invocato dall’appellante, che imponeva un’interpretazione conforme alla natura e all’oggetto del contratto; G) l’assenza di un obbligo contrattuale di procurare nuovi clienti e la contestuale previsione di un compenso premiale rapportato (in termini causali e non quantitativi) alla crescita commerciale di RAGIONE_SOCIALE nel settore delle spedizioni internazionali, in virtù dell’attività di consulenza prestata da RAGIONE_SOCIALE, giustificavano l’adozione del criterio di calcolo secondo il quale i success fee dovevano essere determinati in percentuale sul fatturato complessivo di RAGIONE_SOCIALE nel settore delle spedizioni internazionali e non già in relazione all’incremento di fatturato generato dall’attività commissionata a RAGIONE_SOCIALE, come emergeva dai riferimenti testuali al ‘volume di fatturato internazionale SDA’ e ai ‘volumi di fatturato generato da spedizioni internazionali SDA’; H) nelle previsioni
contrattuali, ai fini del calcolo dei compensi variabili, non era rintracciabile alcuna esclusione dei clienti già in forza di RAGIONE_SOCIALE e, in ogni caso, la documentazione prodotta in atti non era sufficiente ad individuare e provare con certezza, né sul piano soggettivo, né su quello dell’entità del fatturato, quali fossero i clienti che avrebbero dovuto essere esclusi dalla base di calcolo dei compensi variabili.
Alla luce di tali coordinate, nessuno dei criteri di esegesi, letterale, logico e sistematico, risulta violato.
In proposito, la Corte d’appello ha dato conto dei riferimenti testuali del contratto al ‘volume di fatturato internazionale SDA’ e ai ‘volumi di fatturato generato da spedizioni internazionali SDA’, oltre che dell’incompatibilità funzionale della previsione di una provvigione variabile legata al volume di fatturato conseguente ai nuovi clienti procurati con la natura del contratto quale appalto di servizi, avendo la consulenza di RAGIONE_SOCIALE il fine di determinare la crescita commerciale di RAGIONE_SOCIALE nel settore delle spedizioni internazionali, in assenza di un obbligo contrattuale di procurare nuovi clienti, con la contestuale previsione di un compenso premiale ( success fee ) rapportato (in termini causali e non quantitativi), in percentuale, al fatturato complessivo di RAGIONE_SOCIALE nel settore delle spedizioni internazionali e non già in relazione all’incremento di fatturato generato dall’attività commissionata a RAGIONE_SOCIALE.
Orbene, il contratto di agenzia ex art. 1742 c.c. consiste nello svolgimento, a favore di un’impresa e verso una provvigione, di un’attività economica volta a promuovere la conclusione di contratti in una certa zona, attività esercitata con
organizzazione di mezzi propri dell’agente, che sopporta il rischio del risultato del lavoro e che è legato da un semplice rapporto di collaborazione verso il preponente.
Quindi, la differenza tra agenzia e appalto è rintracciabile in relazione all’oggetto e alla funzione dei due negozi: l’appalto si caratterizza per l’autonomia dell’attività dell’appaltatore, diretta al compimento di un’opera o di un servizio, autonomia che si sostanzia nella facoltà di scegliere liberamente i mezzi necessari per adempiere l’obbligazione assunta con propria organizzazione, mentre l’agenzia ha ad oggetto lo svolgimento, a rischio dell’agente, di un’attività economica organizzata e autonoma, che si concreta in un risultato di lavoro, è vincolata al committente da uno stabile rapporto di collaborazione ed è diretta a promuovere, per conto dell’altra parte, la conclusione di contratti.
La Corte regolatrice, in proposito, evidenzia che il contratto di agenzia ha per oggetto la prestazione di un’attività professionale dell’agente, diretta a promuovere, contro retribuzione, la conclusione di contratti per conto del preponente in una determinata zona e con il vincolo normale della reciproca esclusività. Dunque, lo scopo e l’oggetto, segnatamente rappresentati dalla promozione della conclusione di contratti per conto del proponente, identificano l’agenzia ed escludono l’appalto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2355 del 28/06/1969).
Ne discende, rispetto al caso di specie, che il collegamento della parte variabile del compenso al volume di affari procurato attraverso il procacciamento di nuovi clienti nel mercato delle spedizioni internazionali di merci si pone effettivamente in distonia con la natura dell’appalto di servizi, in cui la prestazione in favore
dell’artefice non è fisiologicamente correlata all’accrescimento in concreto della clientela, bensì alla consulenza resa per la realizzazione di un fine potenziale: la prestazione di servizi di consulenza in funzione dell’accrescimento della posizione di mercato nelle spedizioni internazionali della committente, ma non anche -almeno direttamente -l’acquisizione della clientela.
E ciò sebbene ricorrano degli evidenti punti di contatto tra i due negozi: l’organizzazione dei mezzi e l’assunzione del rischio, in entrambi gli schemi, fa capo rispettivamente all’agente e all’appaltatore.
5. -Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo la ricorrente incidentale lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1371 c.c., in relazione all’art. 6 (sulla durata del contratto) dell’appalto concluso tra le parti il 5 luglio 2003, come modificato dall’ addendum del 23 maggio 2005, anche con riferimento agli artt. 1677 e 1569 c.c., per avere la Corte del gravame ritenuto che il recesso potesse essere esercitato a decorrere dal quarto anno di vigenza contrattuale, dando preavviso di almeno sei mesi prima della data in cui il recesso avrebbe potuto avere efficacia, con il riconoscimento alla committente SDA della facoltà di recedere a partire dal 6 luglio 2006, senza tenere conto che era stata prevista la scadenza minima del contratto al 31 dicembre 2007.
Ad avviso dell’istante, ove la Corte di merito non si fosse limitata a valutare il senso letterale delle parole e avesse indagato la reale comune intenzione delle parti, ponderando il loro comportamento complessivo, anche all’esito di una
interpretazione concatenata delle clausole contrattuali, seguendo il canone di buona fede oggettiva, avrebbe dovuto considerarsi che il contratto avrebbe dovuto avere una durata minima garantita sino al 31 dicembre 2007 e che, in ordine alla cessazione degli effetti del contratto di appalto di servizi, il recesso avrebbe potuto essere esercitato a decorrere dal 4 gennaio 2008, se non dal 30 giugno 2008.
Peraltro, continua la ricorrente incidentale, il fatto che l’ addendum avesse stabilito l’efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2005 avrebbe dovuto indurre a considerare la nuova decorrenza del termine del quarto anno di vigenza del rapporto, collegato alla facoltà di esercizio del recesso, cosicché l’inizio del quarto anno sarebbe venuto a coincidere con la fine della durata minima iniziale, cioè con il 31 dicembre 2007, con la conseguenza che il recesso di NOME, con il preavviso di sei mesi, avrebbe potuto essere esercitato solo dal 1° gennaio 2008 e quindi il rapporto sarebbe cessato solo alla data del 30 giugno 2008.
D’altronde, applicandosi le norme in materia di somministrazione al contratto di appalto di servizi con prestazioni continuative, la facoltà di recesso con preavviso nel termine pattuito dalle parti avrebbe potuto essere esercitata nel solo rapporto a tempo indeterminato, con la conseguenza che il riconoscimento della facoltà di recesso unilaterale con preavviso in favore di RAGIONE_SOCIALE, prima della scadenza del termine iniziale del 31 dicembre 2007, sarebbe risultato in contrasto con la previsione in tema di somministrazione.
5.1. -Il motivo è infondato.
La pronuncia impugnata ha, infatti, specificato nell’ordine proprio rispondendo alle puntuali censure svolte in sede di gravame -: A) che la sentenza parziale si era pronunciata esclusivamente sull’interpretazione della previsione contrattuale relativa alla durata del contratto, senza alcun tipo di valutazione in ordine all’accertamento delle cause di scioglimento del medesimo, accertamento rimesso alla sentenza finale; B) che, a fronte della modificazione con l’ addendum della durata del contratto, con maturazione della prima scadenza alla data del 31 dicembre 2007, era altresì previsto che RAGIONE_SOCIALE, a decorrere dal quarto anno di vigenza contrattuale, potesse recedere dal contratto, dandone preavviso di almeno sei mesi prima della data in cui il recesso avrebbe potuto avere efficacia, tramite lettera raccomandata a.r.; C) che, pertanto, a seguito delle modifiche introdotte, le parti avevano inteso riconoscere alla committente RAGIONE_SOCIALE la facoltà di recedere dal contratto a partire dal quarto anno di vigenza negoziale e, quindi, dal 6 luglio 2006, senza che alcun elemento interpretativo inducesse a ritenere che le parti avessero voluto attribuire tale facoltà dopo il decorso dell’intero periodo di vigenza quadriennale, tanto più che non ve ne sarebbe stata la necessità, atteso che, esaurita la durata quadriennale, le parti avrebbero potuto ben liberarsi dal vincolo negoziale, evitando la tacita rinnovazione biennale del contratto alla scadenza, attraverso comunicazione tempestiva della disdetta; D) che non contrastava con tale interpretazione la libera recedibilità prevista dall’art. 1671 c.c. per gli appalti di servizi, poiché la norma non vietava una diversa disciplina negoziale e poiché, nel caso di specie, le parti non avevano escluso tale recedibilità, ma ne
avevano soltanto disciplinato convenzionalmente l’esercizio, con valutazioni di opportunità di cui non era stata contestata la legittimità; E) che, di fatto, si era verificato che RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato il proprio legittimo recesso con comunicazione del 30 novembre 2005, in anticipo rispetto all’inizio del quarto anno di vigenza contrattuale, sicché tale volontà di recedere, lungi dall’essere priva di conseguenze sul piano negoziale, aveva esplicato i suoi effetti dopo sei mesi dal 6 luglio 2006, cioè dal momento in cui RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto efficacemente esercitare il recesso, con la conseguenza ulteriore che il contratto in essere tra le parti, la cui scadenza era prevista per il 31 dicembre 2007, aveva cessato di produrre effetti dal 6 gennaio 2007, data rispetto alla quale dovevano essere parametrati i compensi invocati.
Rispetto a detta lettura non si ravvisa alcuna violazione dei canoni ermeneutici denunciati.
Ebbene, nel contratto di appalto di servizi la previsione di un termine di durata può coesistere con la facoltà di recesso ad nutum ex art. 1671 c.c., sicché il recesso, secondo le modalità pattuite nel contratto, può essere esercitato prima della scadenza del termine pattuito, salvo che le parti non abbiano previsto che il recesso possa essere attuato solo alla scadenza del termine (così neutralizzando, di fatto, la previsione del diritto potestativo di recesso nel corso del rapporto).
In proposito, l’autonomia delle parti può introdurre condizioni o limitazioni all’esercizio del recesso, che possono incidere sia sul quomodo del diritto sia sul quantum dell’indennizzo. In particolare, le parti possono convenire che il recesso del committente sia esercitato secondo determinati
requisiti di tempo e di forma, attesa la derogabilità convenzionale della norma in parola, sicché, in caso di mancata (o non formale) disdetta, i contraenti possono legittimamente convenire conseguenze diverse da quelle previste dalla norma stessa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1295 del 29/01/2003; Sez. 2, Sentenza n. 12368 del 22/08/2002).
Segnatamente, le parti possono prescrivere nel contratto di appalto un termine di preavviso e la forma scritta per l’esercizio del recesso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3545 del 24/10/1975). Le parti sono libere altresì di disciplinare pattiziamente le modalità di comunicazione del recesso.
In conseguenza, con precipuo riferimento all’appalto di servizi, l’accordo in ordine alla durata del rapporto e alla sua rinnovazione in mancanza di tempestiva disdetta (l’appalto di servizi è un contratto di durata: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22065 del 12/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 4225 del 09/02/2022; Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 21/06/2013) non comporta in sé un’implicita deroga al riconoscimento ex lege del diritto potestativo di recesso, in quanto le previsioni non sono tra loro incompatibili ed en trambe possono convivere nell’ambito dello stesso assetto contrattuale: la clausola di automatico rinnovo, in mancanza di disdetta entro il termine pattuito, comporta la rinnovazione del contratto e perciò produce i suoi effetti incidendo sulla durata del rapporto mentre, nel corso dell’intero rapporto, rimane ferma la facoltà del committente di recedere ad nutum , in ragione del potere conferito dall’art. 1671, con l’obbligo di corrispondere il relativo indennizzo ovvero la diversa somma
previamente concordata tra le parti (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15335 del 31/05/2024).
Nella fattispecie, la circostanza che il contratto scadesse alla nuova data stabilita del 31 dicembre 2007 non precludeva l’esercizio del diritto potestativo di recesso secondo i tempi (a decorrere dal quarto anno di vigenza del contratto) e le modalità concordate (con preavviso di almeno sei mesi).
Appunto perché il contratto contemplava espressamente tale facoltà, secondo le modalità stabilite, in aggiunta alla scadenza del contratto alla data indicata, fatta salva la rinnovazione biennale in caso di mancata tempestiva disdetta.
Né merita censura, sotto il profilo della violazione dei canoni di interpretazione, la lettura del contratto secondo cui il recesso avrebbe potuto essere attuato a decorrere dal quarto anno di vigenza del contratto, ossia sin dal momento in cui il contratto fosse entrato nel quarto anno di vigenza ( recte dal 6 luglio 2006), rispetto alla data di stipulazione originaria del 5 luglio 2003, non avendo previsto il contratto l’esercizio del recesso dopo il decorso dell’intero quarto anno, bensì, appunto, a decorrere dal quarto anno di vigenza (ossia sin dal momento in cui fosse iniziato il decorso di tale anno).
6. -Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1321 e ss. c.c., in ordine all’asserita legittimità del recesso esercitato da RAGIONE_SOCIALE, per avere la Corte territoriale escluso in radice la fondatezza della domanda risarcitoria proposta da RAGIONE_SOCIALE, in ragione della
legittimità del recesso esercitato da RAGIONE_SOCIALE, come contrattualmente previsto.
Rileva l’istante che, per converso, il recesso esercitato da RAGIONE_SOCIALE, di cui all’art. 6.3 del contratto, non avrebbe rispettato le previsioni negoziali, poiché non sarebbe stato consentito all’appaltatrice di proseguire nella collaborazione sino alla scadenza effettiva del contratto, alternativamente sino al 30 giugno 2008 o sino al 4 gennaio 2008.
Per l’effetto, sostiene la ricorrente incidentale che il recesso, pur previsto contrattualmente, sarebbe stato effettuato in tronco e quindi in violazione di precisi obblighi contrattuali, sia con riferimento al momento della comunicazione, sia in relazione alla mancata concessione del preavviso previsto, con la conseguenza che, accertata l’illegittimità del recesso, in quanto contrastante con le specifiche disposizioni contrattuali dettate in tema di durata e di cessazione del rapporto, sarebbe spettata la tutela risarcitoria con riferimento alla parte variabile del compenso contrattualmente prevista.
6.1. -Il motivo è inammissibile.
La doglianza muove, infatti, dal presupposto (disatteso attraverso lo scrutinio del primo motivo) che il recesso ad nutum sia stato praticato da RAGIONE_SOCIALE in violazione delle prescrizioni negoziali, tanto da giustificare la tutela risarcitoria per il suo illegittimo esercizio.
Per contro, l’accertata legittimità dei tempi e dei modi di esercizio del recesso esclude, a monte, che spetti una tutela risarcitoria ulteriore rispetto ai compensi pattuiti per il caso di lecita cessazione dell’appalto di servizi.
Nella fattispecie sono stati, appunto, regolamentati gli effetti dell’esercizio consentito del diritto di recesso. Ed entro tali binari sono state inoltrate le richieste di RAGIONE_SOCIALE, delimitate alla rivendicazione dei compensi fissi e variabili.
7. -Con il terzo motivo la ricorrente incidentale si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1671 c.c., in relazione al mancato riconoscimento del success fee per i periodi successivi al 2005, per avere la Corte d’appello negato la spettanza del compenso variabile per l’anno 2006, in quanto causalmente legato all’effettività della prestazione eseguita.
Secondo la ricostruzione dell’istante, nel contratto di appalto di servizi lo scopo principale perseguito dall’appaltatrice sarebbe stato quello di mettere la committente nella condizione di implementare e sviluppare il servizio di trasporto internazionale di pacchi e plichi, come prestato fino a pochi giorni prima dell’interruzione del rapporto attraverso un corso ad hoc per la formazione del personale di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, tanto che, il giorno successivo alla lettera di cessazione in tronco del 30 novembre 2005, RAGIONE_SOCIALE avrebbe ottenuto la certificazione di qualità per lo svolgimento del predetto servizio di corriere internazionale.
Pertanto, il fatturato internazionale realizzato nel periodo compreso tra il 30 novembre 2005 e il 31 dicembre 2007, e sino al 30 giugno 2008, sarebbe stato certamente ascrivibile all’attività prestata da RAGIONE_SOCIALE e il relativo compenso variabile, parametrato ai predetti risultati, avrebbe dovuto, senza alcun dubbio, essere considerato all’interno del risarcimento del danno e/o del mancato guadagno da riconoscere a RAGIONE_SOCIALE a
seguito dell’illegittimo recesso esercitato e/o comunque della necessità di farne produrre i relativi effetti solo dal giorno risultante dagli accordi negoziali, cioè dal 30 giugno 2008 o alternativamente dal 4 gennaio 2008.
In questa prospettiva non sarebbe stata condivisibile la considerazione della Corte in ordine alla natura del success fee , che avrebbe reso necessario lo svolgimento di attività per renderlo esigibile, mentre, ai sensi dell’art. 1671 c.c., in tema di recesso unilaterale nel contratto di appalto, la legittimazione all’esercizio del recesso avrebbe comunque fatto salvo il diritto dell’appaltatore al riconoscimento delle spese sostenute e del mancato guadagno, a fronte della cessazione anticipata del rapporto, rientrando in tale mancato guadagno anche il compenso variabile, oltre al compenso fisso pattuito per ciascun periodo di mancata prosecuzione del contratto.
7.1. -Il motivo è inammissibile.
In disparte l’introduzione di circostanze fattuali nuove solo nel giudizio di legittimità (quanto alla formazione del personale curata da RAGIONE_SOCIALE e al rilascio del certificato di qualità per lo svolgimento del servizio), la censura mira in realtà ad ottenere una rivalutazione dei fatti storici già adeguatamente considerati dal giudice d’appello.
In merito, la sentenza impugnata ha chiarito che il danno rivendicato dall’appellante non avrebbe mai potuto essere rinvenuto nella mancata percezione dei compensi variabili previsti dal contratto, in quanto essi erano causalmente legati all’effettività della prestazione eseguita.
In conseguenza, la differenza ontologica tra compensi fissi e compensi variabili induceva a ritenere che i primi fossero certi, a prescindere dal prodursi di un fatturato, mentre per i secondi la spettanza sarebbe discesa da due condizioni, ossia l’esercizio dell’attività commissionata e il prodursi di un fatturato.
Senonché il pacifico mancato esercizio dell’attività derivante dal recesso comunicato da RAGIONE_SOCIALE nel novembre 2005 escludeva la spettanza di tali compensi variabili, benché nel 2006 vi fosse stato un fatturato per le spedizioni internazionali, come accertato in sede di consulenza tecnica d’ufficio, fatturato che trovava la sua giustificazione in molteplici altre variabili, estranee alla prestazione dell’attività da parte di RAGIONE_SOCIALE.
Orbene, nella sostanza, attraverso tale doglianza, la RAGIONE_SOCIALE rivendica la spettanza dei compensi variabili, contestando il mancato esercizio dell’attività commissionata nell’anno 2006 e la mancata produzione di un fatturato eziologicamente collegato allo svolgimento di tale attività.
Ne discende che, rispetto alla ricostruzione resa dal giudice di merito, è preclusa in sede di legittimità una rivalutazione dei fatti storici in quella sede operata (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 65, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
8. -Il quarto motivo del ricorso incidentale investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369, 1371 e 2697 c.c., in relazione all’allegato B, per i corrispettivi spettanti
relativamente all’anno 2003, per avere la Corte distrettuale negato la spettanza del compenso variabile per tale anno, sulla scorta del mancato avveramento della precondizione consistente nella positiva conclusione di trattative mirate all’acquisizione di spedizioni internazionali da nuovi clienti potenziali.
Assume l’istante che le contestazioni mosse da RAGIONE_SOCIALE non attenevano all’assenza della positiva conclusione di trattative con nuovi potenziali clienti, ma esclusivamente al fatto che il fatturato realizzato da RAGIONE_SOCIALE per le spedizioni internazionali, nel corso dell’anno 2003, sarebbe stato relativo al vecchio servizio internazionale realizzato da RAGIONE_SOCIALE, che -come tale -non avrebbe dovuto essere considerato.
Ad avviso della ricorrente incidentale, l’allegato B del contratto non avrebbe previsto in alcun modo tale esclusione.
8.1. -Il motivo è inammissibile.
Ed invero la pronuncia impugnata ha precisato che affermare, da parte di RAGIONE_SOCIALE, che il fatturato dell’anno 2003 fosse ascrivibile ad altro servizio, diverso da quello commissionato a RAGIONE_SOCIALE, equivaleva a negare che per il fatturato di tale anno vi fosse stato l’apporto causale dell’attività di RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che, in considerazione dello stretto nesso di giustificazione causale che legava il compenso variabile all’esercizio effettivo dell’attività, il riconoscimento del diritto ai compensi necessitava di sufficienti elementi di prova in ordine al realizzarsi di tale precondizione, che nella fattispecie difettavano.
Nei termini anzidetti, la censura è funzionale a scardinare tale rilievo, sostenendo -per un verso -che con la propria
attività la RAGIONE_SOCIALE avrebbe concorso alla formazione del fatturato per le spedizioni internazionali anche relativamente all’anno 2003 e per altro verso -che comunque il compenso variabile sarebbe spettato, indipendentemente dall’incidenza causale dell’attività prestata sulla formazione del fatturato.
Si tratta, dunque, di una doglianza volta a rivedere le circostanze di fatto su cui la sentenza è imperniata, revisione che non può essere compiuta in questa sede.
-In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere respinti.
Le spese e compensi di lite -comprese quelle relative al subprocedimento di sospensione dell’esecuzione azionato davanti alla Corte d’appello ex art. 373 c.p.c. devono essere compensati per intero, in ragione della soccombenza reciproca e paritaria tra le parti ex art. 92, secondo comma, c.p.c.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale e compensa interamente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle relative al sub-procedimento di sospensione dell’esecuzione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rispettivo ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda