Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36098 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36098 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31151/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, NOME COGNOME, NOME, NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 1574/2020 depositata il 27/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
1.RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) è società che ha in concessione l’attività di giochi pubblici, attraverso apparecchiature apposite.
Con contratto del 20.7.2007 la RAGIONE_SOCIALE ha affidato alla società RAGIONE_SOCIALE la commercializzazione dei giochi pubblici nei locali di quest’ultima, attraverso un articolato complesso di condizioni, che imponevano a RAGIONE_SOCIALE di usare soltanto apparecchiature della RAGIONE_SOCIALE, le imponevano di garantire un minimo di raccolta di scommesse, e di tenere una minima giacenza annua.
RAGIONE_SOCIALE, anche a seguito di sopraluoghi, in un primo momento, nel 2010, ha contestato a RAGIONE_SOCIALE di utilizzare apparecchiature di altri concessionari, e di non essere adempiente alle obbligazioni di carattere economico già assunte. Poi, nel 2012, eseguito altro sopralluogo e constatata la presenza sempre di apparecchiature di altri concessionari, ha, dopo qualche mese, notificato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
3.- A fronte di ciò RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio, eccependo essenzialmente la circostanza che RAGIONE_SOCIALE aveva tollerato l’inadempimento, ossia l’impiego nei propri locali di apparecchiature altrui, e che tale tolleranza manifestava rinuncia al diritto potestativo di risoluzione espressa. Inoltre, la RAGIONE_SOCIALE ha assunto che la clausola in base alla quale era previsto un corrispettivo semestrale per la manutenzione delle apparecchiature era nulla perché le previsioni contrattuali erano da considerarsi in contraddizione l’una con l’altra.
3.1.In quel giudizio RAGIONE_SOCIALE ha proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni.
4.Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda principale, ritenendo che la tolleranza mostrata da RAGIONE_SOCIALE ha significato rinuncia della medesima ad avvalersi della clausola risolutiva espressa; ha dunque rigettato la domanda riconvenzionale.
5.- La Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato questa decisione, ma per ciò che ci occupa, ha ribadito che gli effetti della tolleranza avrebbero dovuto essere posti nel nulla con una nuova espressa manifestazione di volontà di volersi avvalere della clausola di risoluzione espressa, manifestazione di volontà che però era mancata. Inoltre, la Corte di Appello ha ritenuto che le due clausole che prevedevano la manutenzione erano in contraddizione tra loro cosi che non era dato intendere se quell’attività fosse gratuita o meno con la conseguenza che la clausola successiva che, per tale attività imponeva un canone semestrale, essendo priva di causa, era nulla.
6.- Questa decisione è impugnata da RAGIONE_SOCIALE con quattro motivi. Chiedono il rigetto del ricorso i soci di RAGIONE_SOCIALE, ossia NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, sia in proprio che quali soci della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Il PG ha interloquito solo sul primo motivo, chiedendone l’accoglimento.
Considerato che
7.- Il primo motivo prospetta violazione dell’articolo 1456 c.c. La tesi è la seguente.
I giudici di appello hanno ritenuto che, avendo la RAGIONE_SOCIALE tollerato l’inadempimento, ossia l’esposizione di apparecchiature di altri concessionari, ha rinunciato alla clausola risolutiva espressa.
Più in particolare che, pur avendo contestato nel 2010 l’inadempimento, solo dopo due anni ha effettuato un sopralluogo, ma dopo averlo effettuato, non ha espressamente e nuovamente contestato l’inadempimento, bensì ha notificato direttamente la volontà di risolvere il contratto: avrebbe dovuto secondo i giudici, dopo la seconda verifica, avvisare nuovamente ed espressamente della volontà di risolvere.
La ricorrente contesta questa tesi sostenendo che non era necessaria una nuova espressa contestazione e che comunque il diritto potestativo alla risoluzione non si perde per rinuncia tacita, ma per rinuncia espressa.
8.- Il secondo motivo , che prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c., è conseguente al primo: si denuncia una motivazione apparente nel momento in cui si assume un atto di tolleranza ma non si dice alcunché sulla consapevolezza di stare tollerando, e dunque sulla volontà di rinunciare alla clausola.
Questi due motivi attengono alla medesima questione, possono scrutinarsi insieme e sono fondati.
E’ principio di diritto che ‘in tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza, manifesti l’intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il
debitore all’esatto adempimento delle proprie obbligazioni’. (Cass. 24564/ 2013; Cass. 141915/ 2022; Cass. 14508/ 2018).
L’accertamento di questa volontà, e dunque se essa sia ricavabile da comportamenti concludenti, è rimesso al giudice di merito, trattandosi di un accertamento in fatto.
Va tuttavia osservato che la stessa ‘inerzia’ di quei due anni (dal 2010 al successivo sopralluogo del 2012) non necessariamente è da intendersi come tolleranza, anziché come attesa del sollecitato adempimento.
Qui comunque è contestata la corretta applicazione del principio di diritto, poiché la Corte di Appello ha ritenuto che, pur dopo il secondo sopralluogo, nel 2012, in cui è stata nuovamente constatato l’inadempimento, e dopo che nel 2010 era stata formalmente comunicata nuovamente contestazione, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto espressamente richiamare la RAGIONE_SOCIALE all’osservanza del contratto, in questi termini: ‘comunicando che si sarebbe avvalsa in futuro della clausola, come richiede la Cassazione, (invece, ndr) provvide direttamente alla risoluzione del contratto con lettera del 16.5.2012’, ed aggiunge la corte di merito che ‘ l’accertata violazione dell’obbligo di esclusiva in detto sopralluogo non poteva quindi dar luogo a risoluzione, difettando l’espresso avvertimento della RAGIONE_SOCIALE alla controparte che, perseverando nell’inadempimento, non avrebbe continuato ad essere tollerante ma avrebbe fatto valere la risoluzione di diritto’ (p. 24).
I giudici di merito, dopo aver ravvisato atti di tolleranza nel mero decorso del tempo, tra la prima diffida (2010) ed il successivo sopralluogo (2012), subito seguito da risoluzione, assumono che quella tolleranza poteva essere superata soltanto attraverso un espresso avvertimento che un ulteriore inadempimento non sarebbe stato più tollerato.
Questa ratio viola il principio di diritto che abbiamo sopra richiamato, secondo il quale la tolleranza non comporta rinuncia al diritto alla risoluzione, qualora, anche con comportamenti concludenti, la parte abbia manifestato intenzione di risolvere o di non tollerare più altrimenti l’inadempimento, non essendo necessario, come invece pretende la corte di merito, un espresso avvertimento circa il proprio futuro atteggiamento intollerante.
Cosi che la tolleranza viene meno quando si pongono in essere comportamenti significativi della volontà di non tollerare più, senza dunque che sia necessario un avvertimento formale o espresso alla controparte. E dunque va tenuto conto dei comportamenti successivi alle diffide del 2010.
9.- Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 1362, 1363 e 1367 c.c.
La questione posta attiene a diversa ratio.
La RAGIONE_SOCIALE ha rivendicato il pagamento dei canoni semestrali di manutenzione. NOME ha obiettato che la questione della onerosità della manutenzione non era chiara, poiché una clausola del contratto (2b) prevedeva che fosse garantita da RAGIONE_SOCIALE, mentre altra clausola (5a) la poneva a carico di RAGIONE_SOCIALE, e pertanto non era chiaro se fosse a carico dell’una o dell’altra parte.
La corte di merito ha accolto questo argomento, ed ha ritenuto che, dunque, non essendo chiaro se la manutenzione fosse a carico di RAGIONE_SOCIALE, il successivo obbligo di quest’ultima di pagare la manutenzione (punto 9.1) doveva ritenersi privo di causa, con conseguente nullità della clausola relativa.
La ricorrente contesta a questa interpretazione violazione dei criteri ermeneutici, sia di quello letterale, che di quello sistematico.
In particolare, si contesta alla corte di merito di avere inteso in modo isolato le due clausole e di avere altresì ritenuto erroneamente che il termine ‘garantito’ indicasse gratuità della
prestazione, quando invece anche dall’insieme delle pattuizioni si doveva dedurre il contrario.
Il motivo è fondato.
I giudici ritengono che le due clausole siano irrimediabilmente in contraddizione: la prima (2b) prevede che i lavori di manutenzione siano ‘garantiti’ da RAGIONE_SOCIALE, la secondo invece (5a) li pone a carico di RAGIONE_SOCIALE, e dunque non si capisce chi debba sopportarli.
Ne segue che la clausola 9.1, che impone a RAGIONE_SOCIALE di pagarli semestralmente, è nulla.
Il primo errore interpretativo sta nell’avere, senza alcuna ragione chiara, ritenuto che la clausola 2.a , contenendo il termine ‘garantita’, comporta gratuità della prestazione, senza porsi il problema se quella espressione significa solo obbligo di effettuarla e non necessariamente di farlo gratis, ben potendo RAGIONE_SOCIALE obbligarsi a garantire la manutenzione, ma a pagamento.
Dunque, non è chiaro il criterio, e se è quello letterale, è violato, in base al quale la clausola 2.a è intesa come clausola da cui si ricava la gratuità della prestazione.
Ma soprattutto, è violato il canone della interpretazione sistematica, posto che le clausole indicative della gratuità od onerosità non erano due, ma tre, essendovi nel contratto la n. 9.1. che imponeva a RAGIONE_SOCIALE di pagare semestralmente un canone di manutenzione.
La Corte di merito ha seguito un singolare criterio interpretativo, assumendo che l’onerosità potesse dedursi solo dalle prima due clausole e non da quella che direttamente la prevedeva, ossia la clausola (9.1.) in cui era posto l’obbligo di pagamento; ed ha di conseguenza ritenuto che l’obbligo di pagamento, e dunque l’onerosità della prestazione, dovesse trovarsi alinude , in altre clausole del contratto. E’ il contrario: l’onerosità si ricava dalla previsione dell’obbligo di pagamento. Se le parti prevedono che per la manutenzione debba pagarsi un canone semestrale, questa
previsione basta a rendere onerosa la prestazione, ed alla luce di tale obbligo va interpretata la clausola con cui RAGIONE_SOCIALE si obbliga a garantire la manutenzione, e cioè nel senso che lo fa a pagamento, e non il contrario.
La ‘causa’, a questo punto va detto, alla francese, ossia la causa della obbligazione è nella controprestazione: se a fronte di un obbligo di pagamento c’è un obbligo di prestazione, l’obbligo di pagamento ha una causa. Ed a fronte dell’obbligo di pagamento (9.1.) era prevista una prestazione. Invece, curiosamente i giudici di merito si sono posti il problema non già se l’obbligo di pagamento fosse giustificato (avesse una causa) dalla prestazione di manutenzione, ma se fosse giustificato dalla onerosità di quest’ultima, che è vizio circolare ed insolito. Come dire: l’obbligo di pagamento è giustificato, ossia ha una causa, non nella controprestazione altrui, ma nella controprestazione onerosa, che già di suo è pleonastico: la prestazione è infatti onerosa se ha un corrispettivo. Dunque, la sola clausola 9.1. consentiva di risolvere il problema, poiché poneva a carico della società concessionaria l’obbligo di pagare semestralmente la prestazione.
10.Il quarto motivo che prospetta una violazione dell’articolo 1418 c.c. è assorbito in quanto mira a contestare la pronuncia di nullità della clausola sull’obbligo di pagamento del canone di manutenzione, e dunque valgono le considerazioni già fatte al motivo precedente.
Il ricorso va accolto in questi termini. La decisine va cassata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie primo, secondo e terzo motivo. Dichiara assorbito il quarto. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione anche per le spese.
Roma 30.11.2023
Il Presidente NOME COGNOME