Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 71 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 71 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2023
INGIUNTIVO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Rel. AVV_NOTAIO –
Ud. 18/10/2022 – CC
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
Rep.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 23159-2021 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME (o NOMEA) NOME COGNOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 497/2021 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 15/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
1.- Su domanda di NOME COGNOME NOME (o NOME), fondata su un accordo transattivo stipulato il 30 novembre 2013, il Tribunale di Milano emise il decreto ingiuntivo n. 18803/2015 con il quale ingiunse a NOME COGNOME di pagare al COGNOME la somma di euro 33.249,53=, oltre interessi e spese. L’opposizione proposta da COGNOME, ricostruendo il rapporto sottostante ed assumendo di non aver commesso alcun illecito, venne respinta dal Tribunale con la sentenza n.4841/2018, così come la domanda riconvenzionale proposta da COGNOME con cui -azionando la clausola risolutiva espressa contenuta nella scrittura transattiva in base alla quale aveva agito in INDIRIZZO monitoria -aveva chiesto la restituzione dell’intera somma di euro 90.000,00.
COGNOME ricorre per cassazione con due mezzi; COGNOME è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE:
2.- Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1456, 1367, 1353, 1362 c.c.
Il ricorrente, dopo avere rammentato che COGNOME, con comunicazione in data 14 gennaio 2016, da lui ricevuta il 1 febbraio 2016, aveva dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nell’accordo transattivo del 30 novembre 2013, posto alla base della procedura monitoria, sostiene che ciò avrebbe comportato la operatività di diritto della risoluzione contrattuale, senza necessità del COGNOME di provare la gravità dell’inadempimento, con la conseguenza che
Ric. 2021 n. 23159 sez. M1 – ud. 18-10-2022
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egli, pur inadempiente, non poteva più adempiere, nemmeno in ragione dell’azione giudiziale, ess endo il contratto oramai risolto.
3.- Con il secondo motivo si deduce la errata valutazione di elementi oggettivi da parte del giudice di merito e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1457 e 1458 c.c. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare improcedibili o, comunque, inammissibili le domande di COGNOME in quanto il contratto, sul quale si fondava il decreto ingiuntivo, era da intendersi pienamente risolto e privo di efficacia, stante la presenza della clausola risolutiva espressa e la dichiarazione di COGNOME del 14 gennaio 2016 di volersene avvalere.
4.- I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili perché carenti sul piano della specificità.
Con essi il ricorrente, infatti, invoca l’appl icazione di una clausola risolutiva di cui non viene nemmeno precisato l’effettivo contenuto, senza illustrare se e quando le circostanze dedotte siano state sottoposte al giudice di merito e senza riportare gli specifici motivi di gravame, come era suo onere in osservanza dell’obbligo di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., quanto meno nei passaggi significativi, al fine di vincere l’apparente novità della questione introdotte (Cass. n. 17049 del 20/08/2015). Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale
asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 6089/2018, Cass. n. 23675/2013).
Sotto altro profilo, si osserva che le censure non intercettano nemmeno la ratio decidendi espressa dalla Corte di appello, laddove ha respinto il gravame incidentale proposto da COGNOME avverso il rigetto della domanda dallo stesso avanzata in via riconvenzionale in sede di giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo – con cui aveva chiesto che venisse dichiarata la risoluzione del contratto del 30 novembre 2013 e del successivo accordo del 3 dicembre 2014, con condanna di COGNOME alla corresponsione dell’intera somma di euro 90.000,00= a lui asseritamente rubata nel 2011-. La Corte di appello, infatti, confermando la prima decisione, ha ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall’opposto COGNOME, perché svolta in violazione del divieto della reconventio reconventionis nella costituzione dell’opposto, se non in dipenden za di una riconvenzionale proposta dall’attore opponente e tale statuizione non è in alcun modo attinta dal ricorso per cassazione.
5.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva de ll’intimato.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
-Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,
ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il giorno 18 ottobre 2022.