Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36337 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36337 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8619/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI MILANO n. 41/2018 depositata il 09/01/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE (qui di séguito: RAGIONE_SOCIALE) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in persona del l.r.p.t. per sentire dichiarare l’inammissibilità e/o infondatezza RAGIONE_SOCIALE risoluzione, da parte di quest’ultimo, del contratto di appalto per la fornitura di servizi di ristorazione da cucinarsi presso l’RAGIONE_SOCIALE, stipulato in data 21.12.2007, nonché per sentirlo condannare al risarcimento dei danni nella misura di €92.000,00 e alla restituzione di €145.589,00 (corrispondenti all’importo RAGIONE_SOCIALE fideiussione bancaria già escussa dall’Amministrazione). Costituitosi, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE domandava in riconvenzionale la condanna dell’attore al risarcimento di tutti i danni conseguenti all’inadempimento di quest’ultimo, che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe sostenuto fino alla durata ordinaria del contratto originario.
1.1. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava la domanda attorea, in quanto riteneva integrati i presupposti per la risoluzione di diritto del contratto di appalto; rigettava, altresì, la domanda di risarcimento ex art. 96, commi 1 e 3 cod. proc. civ. nonché la domanda riconvenzionale elevata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in quanto non provata né nell’ an né nel quantum .
RAGIONE_SOCIALE impugnava detta pronuncia innanzi alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE che, confermando la sentenza impugnata, rigettava integralmente il gravame e condannava l’appellante a rifondere la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese di lite liquidate, ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., in € 20.000,00. A sostegno RAGIONE_SOCIALE decisione osservava la Corte che:
dalle segnalazioni dei minori ristretti e del personale, anche accertate dalla Direzione, nonché dalla disamina RAGIONE_SOCIALE documentazione prodotta dal RAGIONE_SOCIALE, erano provate le gravi e ripetute
irregolarità nell’espletamento del servizio di ristorazione, idonee ad integrare il requisito delle «ripetute gravi irregolarità» previsto dagli artt. 13 del contratto e 76 del Capitolato Speciale ai fini RAGIONE_SOCIALE risoluzione di diritto del contratto, anche in relazione alla natura RAGIONE_SOCIALE prestazione(fornitura di pasti) e tenuto conto delle conseguenze che le stesse avevano determinato in capo agli utenti (malessere del personale per la somministrazione di carne avariata e rischio di tossinfenzioni alimentari dovute a cibo avariato). Irregolarità, dunque, tali da ritenere legittima la risoluzione del contratto da parte dell’ IPM, ai sensi dell’art. 1456, comma 2, cod. civ.;
-a séguito delle ripetute inadempienze contestate, l’Amministrazione aveva irrogato due penali, senza che niente fosse eccepito dalla RAGIONE_SOCIALE che si limitava a pagarle; parimenti nessuna contestazione era stata elevata dalla RAGIONE_SOCIALE in occasione delle plurime contestazioni susseguitesi a partire dal 06.07.2008 fino all’avvenuta risoluzione del contratto avvalendosi RAGIONE_SOCIALE clausola risolutiva espressa, da collocarsi al 22.02.2010 (data di notifica del provvedimento di risoluzione);
sussistevano i presupposti per la condanna dell’appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria prevista dall’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., sebbene il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non avesse avanzato specifica domanda: a) per le argomentazioni difensive, volte a negare un dato documentale acclarato dalle risultanze del processo penale, caratterizzato dall’accertamento di fatti incontrovertibili perché verificati sia dalla RAGIONE_SOCIALE che dagli organi investigativi chiamati dall’Amministrazione penitenziaria a séguito del malore occorso agli utenti per effetto RAGIONE_SOCIALE somministrazione dei pasti; b) per la scorrettezza processuale dell’odierna appellante che, in violazione dell’obbligo di lealtà processuale, consapevole RAGIONE_SOCIALE pretestuosità delle
proprie pretese, aveva insistito nella coltivazione dell’appello attraverso la produzione di atti difensivi particolarmente prolissi e capziosi.
Avverso la sentenza di seconde cure proponeva ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a quattro motivi e illustrandolo con memoria depositata in prossimità dell’adunanza .
Si difendeva con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1455 e 1456 cod. civ., e degli artt. 112, 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. La ricorrente lamenta che l a Corte d’Appello non avrebbe dato il giusto peso al fatto che l’Amministrazione avrebbe continuato ad avvalersi RAGIONE_SOCIALE fornitura di centocinquanta pasti al giorno per un periodo di quarantacinque giorni, a far data dal momento in cui l’Amministrazione si era avvalsa RAGIONE_SOCIALE clausola risolutiva espressa mediante raccomandata del 19.01.2010. Secondo i ricorrenti, infatti, tale raccomandata non dovrebbe essere considerata come «annuncio RAGIONE_SOCIALE risoluzione»; risoluzione individuata dalla Corte nella successiva raccomandata del 22.02.2010; né si tratterebbe di rinuncia tacita all’esercizio RAGIONE_SOCIALE clausola risolutiva espressa , secondo l’erronea interpretazione dell’atto di appello . Tale consistente lasso temporale avrebbe, piuttosto, l’ effetto di attestare la scarsa importanza dell’inadempimento addebitabile alla RAGIONE_SOCIALE
1.1. Il motivo è inammissibile. Innanzitutto, la doglianza non attinge alla ratio decidendi : nella valutazione RAGIONE_SOCIALE gravità degli inadempimenti di RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’Appello ha espressamente escluso la rilevanza de lla circostanza che l’IPM avesse continuato a servirsi delle prestazioni d ell’appaltatrice per i 45 giorni successivi alla
risoluzione del contratto (v. sentenza a p. 10, ultimo capoverso). La valutazione RAGIONE_SOCIALE gravità degli inadempimenti è stata, in realtà, effettuata dal giudice di seconde cure esaminando con precisione ed accuratezza la documentazione prodotta dal ministero e i comportamenti inadempienti susseguiti si dall’08.07.2007 fino alla data di risoluzione del contratto (v. sentenza, pp. 7-9). Disamina approdata nell’ interpretazione delle clausole negoziali (art. 13 del contratto e art. 76 del capitolato) rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE risoluzione di diritto del contratto di appalto: la Corte d’Appello, infatti, è giunta alla conclusione che le numerose contestazioni, lungi dal rappresentare episodi isolati, dovevano considerarsi largamente idonee a integrare il requisito delle «ripetute gravi irregolarità» previsto dai testi negoziali, in quanto si tratta di inadempimenti che riguardano aspetti essenziali di singoli obblighi contrattuali, tali da far ritenere la prestazione contrattuale non adempiuta (v. sentenza p. 10, 1° capoverso). Orbene, è principio ripetutamente espresso da questa Corte quello per cui l’interpretazione del contratto, traducendosi in un ‘ operazione di accertamento RAGIONE_SOCIALE volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione nei limitati casi -non evocati nel mezzo di gravame – di violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., e di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10745 del 04/04/2022, Rv. 664334 -02; v. anche: Cass Sez. 2, Ordinanza n. 40972 del 2021, che conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, Rv. 640551 -01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15603 del 04/06/2021 – Rv. 661741 – 01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9996 del 10/04/2019 – Rv. 653577 – 01). Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso scrutinato che si risolve nella proposta di una
interpretazione diversa e nella critica RAGIONE_SOCIALE ricostruzione RAGIONE_SOCIALE volontà negoziale operata dal giudice di merito con ciò traducendosi, in definitiva, nella mera prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto scrutinati dal giudice (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016, Rv. 640122 -01; Cass. n. 2465 del 2015, Rv. 634161 -01).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., e degli artt. 460 e 651 cod. proc. pen., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente attribuito efficacia probatoria rilevante a documenti contestati dall’odierno ricorrente , il cui contenuto non sarebbe stato confermato in giudizio. In particolare, si denuncia con il mezzo di gravame la rilevanza aprioristicamente riconosciuta alle analisi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risultate, poi, errate nel giudizio di prime cure; secondo la Corte d’Appello , esse avrebbero trovato ulteriore riscontro nel processo penale che, invece, si è estinto per oblazione, cioè senza nessuna attività istruttoria in contraddittorio che possa legittimare l’affermazione RAGIONE_SOCIALE Corte di attribuire ad esse efficacia di piena ed incontrovertibile prova.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 231, 253 e 342 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE riten uta infondatezza dell’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALE prova testimoniale resa dal Dirigente dell’Amministrazione, tempestivamente eccepita dalla difesa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE : la Corte d’Appello non avrebbe fatto buongoverno dei principi affermati dall’art. 231 cod. proc. civ., posto che il testimone si
era espresso consultando note di terzi e una relazione dei fatti di causa stilata dall’Amministrazione stessa.
Gli ultimi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, e sono inammissibili in quanto attinenti entrambi alla valutazione delle prove. Il sindacato di legittimità è possibile allorquando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi RAGIONE_SOCIALE controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logicogiuridico posto a base RAGIONE_SOCIALE decisione ( ex multis , Cass. Sez. U., n. 24148 del 25/10/2013; Cass. n. 12799 del 6/6/2014Cass. n. 8718 del 27/04/2005). Nel caso che ci occupa, il giudice di seconde cure ha attribuito rilevanza probatoria a innumerevoli segnalazioni, documenti, verbali di contestazioni, irrogazioni di penali, testimonianze (v. pp. 79 RAGIONE_SOCIALE sentenza); rispetto ad esse l’ispezione del Comando dei Carabinieri e il contestuale sequestro amministrativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché lo stesso procedimento penale, non assumono rilievo decisivo sotto il profilo probatorio. Quanto alla prova testimoniale – fermo restando che lo stesso art. 231 cod. proc. civ. consente alla parte interrogata di avvalersi di note o appunti quando particolari circostanze (come nel caso di specie, la gravità e complessità delle situazioni che avevano dato luogo all’inadempimento) lo consigliano – l a Corte d’Appello ha comunque motivato che essa era superflua, in quanto la presenza di relazioni di servizio a firma del Dirigente costituiscono prova documentale di per sé idonea.
4.1. In definitiva, le doglianze si traducono in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tese all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto,
certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. sez. 2, n. 19717/2022; Sez. 2, n. 21127 dell’ 08.08.2019).
5. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Nella prospettazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria, posto che la Corte ha basato detta condanna sulla negazione dell’efficacia probatoria di un dato documentale risultante dal procedimento penale ma successivamente smentito da rilievi peritali, nonché sulla produzione di atti difensivi il cui carattere, pur ammesso che sia prolisso e capzioso, non vale ad integrare i requisiti RAGIONE_SOCIALE malafede e RAGIONE_SOCIALE colpa grave di cui all’art. 96 cod. proc. civ.
5.1. Anche il quarto motivo è inammissibile. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che: «La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE fattispecie, il riscontro non dell’elemento soggettivo del dolo o RAGIONE_SOCIALE colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27623 del 21/11/2017, Rv. 646080 -01, conf. da: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021, Rv. 662202 -01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3830 del 15/02/2021, Rv. 660533 -02; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020, Rv. 659226 -01; Cass. Sez. 6 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019, Rv. 656160 -01). Non ha, pertanto, pregio quanto argomentato dalla ricorrente in merito
all ‘in sussistenza dell’elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALE malafede o RAGIONE_SOCIALE colpa grave: questa Corte ha messo in evidenza l’obiettivo di deterrenza perseguito dal comma 3 dell’ art. 96 cod. proc. civ.: il rafforzamento RAGIONE_SOCIALE repressione dell’abuso del processo si è manifestato nella scelta legislativa di sopprimere l’elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALE fattispecie. Il giudice, nell’applicare l’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., non è più tenuto a svolgere complessi – quanto delicati -apprezzamenti sulla colposità e negligenza RAGIONE_SOCIALE condotta RAGIONE_SOCIALE parte e del suo difensore. Egli, invece, deve limitarsi a valutare «oggettivamente» la sussistenza di un «abuso del processo», quale emerge dagli atti processuali e dal loro contenuto (v. per tutte: Cass. n. 27623 del 2017, cit.).
5.2. Nel caso di specie, innanzitutto la condotta oggettivamente valutabile rilevata come abusiva dalla Corte distrettuale non riguarda le analisi RAGIONE_SOCIALE ASL, poi rivelatesi errate, quanto piuttosto fatti incontrovertibili relativi al malore occorso agli utenti del servizio di fornitura di ristorazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (verificati dalla ASL e dagli organi investigativi), nonché la particolare prolissità e capziosità degli atti difensivi (v. sentenza p. 11, 3° e 4° capoverso). In ogni caso, la norma affida al giudice del merito un’ampia discrezionalità nella determinazione delle suddette condizioni oggettive, nonché dell’importo RAGIONE_SOCIALE sanzione, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti RAGIONE_SOCIALE violazione di legge, ai sensi del n. 3) e ai sensi del riformulato n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.
In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in € 8.500,00 per
compensi, oltre € 500,00 per esborsi e accessori di legge nella misura del 15%.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda