Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9267 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9267 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7784/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO
Pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
-intimati-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TORINO n. 3669/2022 depositata il 23/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE di NOME NOME, quale cessionaria del credito di NOME COGNOME convenne in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Torino, la RAGIONE_SOCIALE perché fosse dichiarata tenuta e condannata al pagamento in suo favore della somma di € 2.022,00 (al netto di un acconto di € 1 .478,00 ricevuto), oltre a fermo tecnico, deprezzamento del veicolo, spese legali stragiudiziali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, quale indennizzo per atti vandalici, importi asseritamente dovuti in forza della poliz za ‘RAGIONE_SOCIALE‘ relativa alla propria autovettura.
La compagnia RAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi in giudizio, confermò di aver già corrisposto l’importo di € 1.478,00 e di ritenere che il pagamento effettuato fosse integralmente satisfattivo di quanto dovuto, in quanto, in assenza di convenzione con la RAGIONE_SOCIALE, trovava applicazione una clausola, contenuta nelle condizioni generali di polizza, secondo cui , per l’ipotesi in cui la riparazione non fosse stata effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate con Vittoria, vi sarebbe stato uno scoperto minimo di € 1.500 ; quindi si oppose alla richiesta formulata dalla RAGIONE_SOCIALE perché esosa ed anche alla liquidazione del danno da fermo tecnico.
La RAGIONE_SOCIALE affermò che la clausola invocata dalla Vittoria era vessatoria e nulla per mancanza della doppia sottoscrizione dell’assicurato , trattandosi di clausola che determinava uno squilibrio tra il consumatore e l’impresa fornitrice del servizio; che l’importo richiesto era congruo in ragione delle lavorazioni eseguite e che anche
il danno da fermo tecnico dovesse essere indennizzato, come anche il pagamento delle spese.
Il Giudice di Pace di Torino , ritenuta fondata l’eccezione di vessatorietà della clausola delle condizioni generali di assicurazioni per contrasto con l’art. 1341 c.c. e con gli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo, accolse la domanda e condannò la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, dell’importo di € 2.142,00, oltre che alle spese di lite.
La Vittoria propose appello sostenendo che la clausola contrattuale in scrutinio non era vessatoria, afferendo esclusivamente all’oggetto del contratto (fissando i limiti entro cui l’assicuratore è tenuto a rivalere l’assicurato del danno prodottogli dal sinistro e, quindi, precisando l’oggetto del contratto) e, non essendo pertanto riconducibile all’elenco di cui all’art. 1341 c.c. ; ritenne altresì che il ristoro del danno da fermo tecnico non fosse compreso nella polizza e che la clausola avesse costituito oggetto di trattativa.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 3669 del 23/9/2022, ha affermato che, ferma la differenza tra clausola limitativa della facoltà di sollevare eccezioni e clausola afferente alla individuazione/specificazione del rischio garantito, anche una clausola del secondo tipo può essere vessatoria e dunque richiedere la doppia sottoscrizione, qualora determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Nel caso di specie la clausola, disciplinando in modo diverso, e pregiudi zievole per l’assicurato , l’indennizzabilità del danno da atti vandalici nel caso di riparazione eseguita presso impresa non convenzionata con la compagnia assicurativa, doveva essere considerata vessatoria perché determinante non solo l’applicazione di una franchigia, ma anche la non indennizzabilità integrale dei sinistri
con danno superiore ad € 1 .500,00 ed uno scoperto pari al 42,85%; in secondo luogo il Tribunale ha ritenuto che non vi fossero elementi per affermare che la clausola fosse stata oggetto di trattativa individuale, mentre ha accolto il solo motivo di appello relativo al danno da ‘fermo tecn ico’.
Avverso la sentenza che ha, pertanto, parzialmente accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE la medesima propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L’intimata non svolge attività difensiva.
La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
con il primo motivo -violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 comma secondo c.c. artt. 33 e 34 Codice del Consumo in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. – la ricorrente lamenta che i giudici del merito non abbiano distinto la clausola limitativa della facoltà di sollevare eccezioni dalla clausola afferente alla delimitazione del rischio assicurato e che, omettendo tale distinzione, abbiano ritenuto la clausola – il cui unico oggetto era quello di prevedere specifiche forme di risarcimento per equivalente – vessatoria ai danni del consumatore. La ricorrente lamenta che sia stato applicato l’art. 1341 c.c. ad una clausola che delimita l’oggetto del contratto, e ciò in palese contrasto con il consolidato indirizzo di questa Corte che ha sempre sostenuto: ‘ Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all’oggetto del contratto – e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma di
detta norma – le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito ‘(Cass., 3, n. 395 dell’11/1/2007, Cass., 3, n. 23741 del 10/11/2009, Cass., 3, n. 8235 del 7/4/2010).
Il motivo è fondato. Nel caso in esame il Tribunale ha dato luogo ad una falsa applicazione dell’art. 1341 c.c. ovvero ad una applicazione della norma ad una fattispecie eterogenea rispetto ai suoi presupposti perché la fattispecie non ha caratteristiche di limitazione della sfera giuridica soggettiva del consumatore ma soltanto individua l’oggetto del contratto. La giurisprudenza di questa Corte si è già pronunciata in casi analoghi per l’esclusione dell’art. 1341 c.c.: la possibilità di rivolgersi a soggetti convenzionati con la compagnia di assicurazione ovvero di scegliere soggetti non convenzionati è rimessa alla valutazione della parte, la quale è libera di scegliere il percorso coperto da assicurazione con le limitazioni ivi dedotte. E’ evidente che la forma di attivazione del risarcimento in forma specifica attiene all’oggetto del contratto e nulla ha che fare con la limitazione della possibilità di sollevare eccezioni. In tal senso si è già espressa, con indirizzo divenuto consolidato, la giurisprudenza di questa Corte la quale ha espressamente statuito: ‘ Nel contratto di assicurazione contro i danni la clausola con la quale si pattuisce che l’assicurato sia indennizzato mediante la riparazione in forma specifica del danno occorsogli in conseguenza di un sinistro stradale (nella specie, mediante riparazione del veicolo presso carrozzeria autorizzata) non è da considerarsi clausola limitativa della responsabilità agli effetti dell’art. 1341 c.c., ma delimitativa dell’oggetto del contratto, in quanto non limita le conseguenze della colpa o dell’inadempimento e non esclude, ma specifica, il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l’assicuratore è tenuto a rivalere l’assicurato ‘ (Cass., 3, n. 11757 del
15/5/2018; Cass., 3, n. 23415 del 27/7/2022: Cass. 3, n. 25743 del 4/9/2023: ‘ In tema di assicurazione contro i danni, la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica, predisposta unilateralmente dall’assicuratore, non può ritenersi vessatoria, non determinando uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, tenuto conto che, in linea generale, la concreta operatività di tale forma di risarcimento, ove materialmente possibile, trova un limite nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma specifica risulti per lui eccessivamente oneroso ‘ ).
La giurisprudenza di questa Corte ha già riconosciuto la non vessatorietà della clausola contrattuale che prevede il risarcimento in forma specifica. Si veda sul punto Cass., 3, n. 25743 del 4/9/2023, secondo cui ‘ In tema di assicurazione contro i danni, la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica, predisposta unilateralmente dall’assicuratore, non può ritenersi vessatoria, non determinando uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, tenuto conto che, in linea generale, la concreta operatività di tale forma di risarcimento, ove materialmente possibile, trova un limite nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma specifica risulti per lui eccessivamente oneroso ‘.
Una fattispecie del tutto identica è stata decisa nel senso qui proposto da questa Corte con la recente ordinanza n. 33402 del 19/12/2024 che va richiamata integralmente a sostegno dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo -Violazione e falsa applicazione degli artt. 33 comma 1 e 2 Dlgs. 206/2005 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.- la ricorrente censura il capo di sentenza che ha ritenuto
vessatoria la clausola ai sensi dell’art. 33 D.lgs. 206 del 2005 in quanto comportante un rilevante sacrificio dei diritti del consumatore.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.
Conclusivamente il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo, con assorbimento del secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Torino, in persona di altro magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia al Tribunale di Torino, in persona di altro magistrato anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione