Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34840 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 34840 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12560/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, al INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE E PER RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1737/2017, pubblicata il 15 marzo 2017;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per la
declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Uditi l’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, e l’AVV_NOTAIO, per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
In data 11 febbraio 2006 NOME COGNOME conferiva alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e per l’RAGIONE_SOCIALE l’incarico di vendere il locale di sua proprietà sito in Roma al INDIRIZZO.
Il contratto stipulato inter partes poneva a carico del preponente, in caso di suo rifiuto di accettare una proposta d’acquisto conforme alle condizioni da lui stesso stabilite, l’obbligo di corrispondere al mediatore una penale in misura pari al 4,5% del prezzo pattuito per la vendita dell’immobile.
Sull’assunto che si fosse verificata la situazione prevista dalla suddetta clausola contrattuale, avendo il preponente rifiutato, senza idonea giustificazione, la proposta irrevocabile di acquisto formulata il 10 marzo 2006 da tale NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE chiedeva e otteneva dal Tribunale di Roma l’emissione nei confronti del COGNOME di un decreto ingiuntivo di pagamento della somma di 14.175,00 euro, maggiorata degli interessi legali e delle spese della procedura monitoria, a titolo di penale.
L’ingiunto proponeva opposizione dinanzi allo stesso Tribunale.
Il susseguente giudizio veniva definito con sentenza n. 9677/2008 del 9 maggio 2008, con la quale il giudice capitolino accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
La decisione era impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, la quale, con sentenza n. 1737/2017 del 15 marzo 2017, in totale riforma della pronuncia di primo grado, rigettava l’opposizione proposta dal COGNOME, condannandolo alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
A sostegno dell’adottata decisione la Corte laziale rilevava la fondatezza della pretesa vantata dalla società mediatrice per essersi venuti a configurare i presupposti per l’operatività della clausola penale, contrattualmente prevista tra le parti, nell’eventualità del rifiuto ingiustificato, ad opera del COGNOME, di una proposta di acquisto corrispondente alle condizioni stabilite nell’incarico conferito.
Contro la sentenza di appello lo stesso COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, resistito con controricorso dalla RAGIONE_SOCIALE e per l’RAGIONE_SOCIALE
Con ordinanza interlocutoria n. 17210/2019 del 26 giugno 2019, non ravvisando i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5) c.p.c., la Sesta Sezione Civile ha rimesso la causa alla pubblica udienza di questa Sezione semplice, giusta il disposto dell’art. 380 -bis , ultimo comma, del medesimo codice.
Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. -la nullità dell’impugnata sentenza per difetto del requisito essenziale della motivazione in relazione al disposto dell’art. 132, comma 1° (recte: 2°), n. 4), c.p.c., ovvero per motivazione apparente, illogica e contraddittoria.
Con esso si censura la sentenza di appello per aver la Corte territoriale ritenuto sussistenti i presupposti per l’operatività della clausola penale inserita nel contratto di mediazione stipulato inter partes , in base all’apodittico assunto che il COGNOME si sarebbe ingiustificatamente rifiutato di accettare una proposta di acquisto conforme alle condizioni da lui stesso stabilite.
In particolare, si contesta alla Corte di appello di aver omesso di indicare gli elementi probatori posti a base del convincimento
espresso e di aver distorto il senso delle dichiarazioni rese dallo stesso COGNOME con il telegramma inviato all’agenzia immobiliare il 24 marzo 2006, che in realtà integravano una chiara manifestazione del suo perdurante interesse alla conclusione dell’affare.
L’unico motivo di ricorso è fondato.
Giova rammentare che, a sèguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, è venuto meno il controllo di legittimità sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma è rimasto quello sull’esistenza e sulla coerenza della stessa, sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza, dell’irriducibile contraddittorietà o della manifesta illogicità manifesta, trattandosi di parametri che determinano la conversione dell’anomalia motivazionale in vizio di violazione di legge, sempre che esso emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014; conformi, ex ceteris , Cass. n. 27107/2023, Cass. n. 26743/2023, Cass. n. 24616/2023, Cass. n. 23501/2023).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la motivazione posta a fondamento della decisione assunta dalla Corte d’Appello di Roma sia solo apparente e, in parte, affetta da manifesta illogicità.
Invero, dopo aver posto in evidenza che, a termini di contratto, il COGNOME avrebbe dovuto corrispondere all’agenzia di mediazione la pattuita penale nel solo caso in cui si fosse rifiutato di accettare una proposta d’acquisto conforme alle condizioni da lui stesso stabilite con l’incarico di vendita, il giudice di secondo grado ha affermato essersi concretamente realizzata l’anzidetta ipotesi nella fattispecie in esame, senza che le argomentazioni esibite a sostegno del decisum rendano possibile alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
Dalla ricostruzione fattuale della vicenda operata dalla Corte laziale
si apprende che, con telegramma spedito il 24 marzo 2006, il COGNOME aveva chiesto alla RAGIONE_SOCIALE «notizie in merito alla persona e alla professione del proponente» NOME COGNOME, nel contempo «comunicando la propria indisponibilità ad accettare la clausola di riserva di nomina del contraente» , di cui questi aveva preteso l’inserimento, e invitando l’agenzia di mediazione «ad organizzare un incontro con il proponente» medesimo, al fine di «negoziare le condizioni di pagamento e i tempi del rogito» .
Ora, proprio la circostanza che l’odierno ricorrente avesse manifestato la volontà di incontrare il COGNOME per «negoziare le condizioni di pagamento e i tempi del rogito» dimostra chiaramente come la sua intenzione non fosse affatto quella di rifiutare la proposta d’acquisto proveniente da quest’ultimo.
D’altro canto, pur avendo sottolineato che tale proposta era stata espressamente «dichiarata irrevocabile per quindici giorni, fino al 25/3/2006» , la Corte territoriale non ha affatto chiarito se, una volta decorso il termine fissato, il proponente si fosse immediatamente avvalso della riacquistata facoltà di revoca della proposta, così da far venire meno la possibilità di addivenire alla conclusione del contratto di compravendita a sèguito di un’eventuale accettazione da parte dell’oblato e da rendere, a quel punto, inutile l’espletamento da parte dell’intermediario delle attività sollecitate con il citato telegramma.
Nel descritto contesto, risulta, pertanto, apodittico l’assunto della Corte di appello secondo cui, a sèguito della richiesta avanzata dal COGNOME il 24 marzo 2006, la RAGIONE_SOCIALE si sarebbe trovata «nella condizione di non poter svolgere alcuna indagine né di poter organizzare un incontro tra le parti, data la scadenza del termine ad horas» .
Al riguardo, occorre tener presente che il termine di irrevocabilità della proposta, ex art. 1329 c.c., consiste nella determinazione del
tempo fino alla consumazione del quale il proponente si impegna a mantenere ferma la propria dichiarazione negoziale.
Esso differisce dal termine di efficacia della proposta, disciplinato dall’art. 1326, comma 2, c.c., avente la funzione di stabilire il lasso di tempo entro il quale deve pervenire al proponente la relativa accettazione.
Il giudice d’appello ha, inoltre, apoditticamente definito «pretestuosa» la manifestata indisponibilità del COGNOME ad accettare la clausola di riserva di nomina del contraente apposta dal COGNOME, senza minimamente verificare se una simile clausola risultasse conforme alle condizioni stabilite dal preponente con l’incarico di vendita, soltanto in tal caso -come precisato dal medesimo giudice -potendo riconoscersi il diritto del mediatore alla penale contrattualmente prevista.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi sussistente la denunciata anomalia motivazionale e il ricorso deve, quindi, essere accolto.
Va, pertanto, disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della causa.
Alla stessa Corte di rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 11 ottobre 2023.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME