Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28676 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28676 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26419/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME BERNARDINA NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-Controricorrenti – avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di VENEZIA n. 1242/2020 depositata il 11/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo NOME COGNOME convenne innanzi al Tribunale di Verona il Condominio ‘Cortile RAGIONE_SOCIALE ‘Onore RAGIONE_SOCIALE COGNOME‘, NOME COGNOME, NOME COGNOME in COGNOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME , per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 4056/2014 emesso per il pagamento di euro 45.800,00 a titolo di penale per la mancata rimozione di un cantiere esterno. La suddetta penale, destinata a operare qualora il COGNOME non avesse completato le opere in oggetto entro determinate date, era prevista dal verbale di conciliazione giudiziale concluso avanti al Tribunale di Verona n. 44/2012 del 21/09/2012 all ‘ esito di un giudizio possessorio.
Completate le opere e rimosso il cantiere entro la data fissata, l ‘ opponente aggiungeva di aver installato altro cantiere, più piccolo, per eseguire opere non oggetto dell ‘ accordo.
Si costituirono i convenuti resistendo all ‘ opposizione, di cui chiesero il rigetto.
Con successivo atto di citazione innanzi allo stesso Tribunale, il c ondominio ‘Cortile d’Onore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME‘, NOME COGNOME, NOME COGNOME in COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero il COGNOME COGNOME ottenere il pagamento dell ‘ ulteriore somma di euro 99.200,00 a titolo di penale come previsto dallo stesso verbale di conciliazione per il periodo successivo dal 18/07/2014 al 25/11/2015.
Il convenuto si costituì nel secondo giudizio resistendo alla domanda per ragioni analoghe a quelle sostenute nel primo.
Il Tribunale, riunite le cause, con sentenza n. 101/2019, respinse l ‘ opposizione a decreto ingiuntivo del COGNOME e lo condannò a pagare l ‘ importo complessivo di euro 102.000,00 a titolo di penale, oltre alle spese di lite.
Avverso tale decisione propose appello il COGNOME il quale, a sostegno del gravame, dedusse: (i) che il giudice del primo grado aveva interpretato erroneamente l ‘ accordo di conciliazione giudiziale del 21/09/2012; (ii) che non aveva diminuito la penale ex art. 1384 cod. civ. avuto riguardo alla riduzione delle dimensione del secondo cantiere; (iii) che non aveva preso in considerazione l ‘ eccezione secondo la quale il verbale di conciliazione giudiziale non poteva costituire prova scritta ai sensi dell ‘ art. 633 cod. proc. civ.; (iv) oltre all ‘ eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento RAGIONE_SOCIALE mediazione obbligatoria prevista in materia condominiale.
Con sentenza n. 1242/2020, depositata in data 11/5/2020, oggetto di ricorso, la Corte d ‘ Appello di Venezia ha rigettato l ‘ appello proposto dal COGNOME e confermato la sentenza di primo grado.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il condominio Cortile D ‘ Onore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME in RAGIONE_SOCIALE COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360,
1° co, n. 3, cod. proc. civ. , ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c. per errata interpretazione dell ‘ accordo 21.09.12, avendo la Corte territoriale adottato un ‘ interpretazione contraria al significato del documento ‘.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co, n. 3, cod. proc. civ. , ‘ Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 132, co. 2 n. 4 c.p.c. per mancanza totale di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza in relazione al primo motivo di appello ‘. A detta del ricorrente, la Corte d ‘ Appello avrebbe confermato la sentenza di primo grado fornendo una motivazione solo apparente, ripetendo pedissequamente solo alcune delle motivazioni espresse dal Tribunale, senza motivare minimamente sulle critiche mosse dall ‘ atto di appello. La Corte territoriale ha respinto i motivi di appello del COGNOME argomentando che l ‘ interpretazione data da quest ‘ ultimo all ‘ accordo di cui al verbale giudiziale del 21/09/2012 non è coerente con lo scopo pratico dell ‘ accordo stesso, consistente nella liberazione dello spazio occupato entro un determinato termine, con la distinzione tra opere interne ed esterne, e con la condizione ‘ ovviamente, una volta eliminato il cantiere esterno con le sue recinzioni ‘ (così a p. 10, 2 ° §, RAGIONE_SOCIALE sentenza).
Ha inoltre ritenuto che gli ulteriori lavori, per cui comune rilascio del permesso di costruire il 28/10/2013, erano ricompresi nell ‘ impegno precedente, e di ritardo dovuto a colpa del convenuto.
A detta del ricorrente, un ‘ interpretazione letterale e logica dell ‘ accordo in questione, ex art. 1362 cod. civ. (che corrispondeva, comunque, anche alla reale intenzione delle parti nel momento in cui hanno concluso l ‘ accordo), avrebbe senz ‘ altro condotto, anche alla luce del principio dell ‘ interpretazione restrittiva RAGIONE_SOCIALE clausola penale, a rigettare le domande del condominio e a non applicare la penale stessa. Infatti, secondo il ricorrente, l ‘ art. 1362 cod. civ., pur prescrivendo all ‘ interprete di non limitarsi all ‘ analisi del significato letterale delle parole, non relega tale criterio al rango di strumento
interpretativo del tutto sussidiario e secondario, ma lo colloca, al contrario, nella posizione di ‘ mezzo prioritario e fondamentale ‘ per la corretta ricostruzione RAGIONE_SOCIALE comune intenzione dei contraenti, con la conseguenza che il giudice, prima di accedere ad altri, diversi parametri di interpretazione, è tenuto a fornire compiuta e articolata motivazione RAGIONE_SOCIALE ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale, a meno che tale equivocità non risulti, icto oculi , di assoluta e non contestabile evidenza.
Nel caso di specie, il giudice, sia di primo che di secondo grado, correttamente adottando un ‘ interpretazione letterale del documento, anche alla luce del contesto fattuale e giuridico in cui lo stesso era stato concluso, avrebbero dovuto concludere nel senso che il cantiere relativo ai lavori successivamente approvati non era incluso nell ‘ accordo del 21/09/2012, con conseguente inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE clausola penale ivi contenuta.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co, n. 3, cod. proc. civ. , ‘ Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 1384 c.c. ‘ per avere la Corte terroriale respinto la domanda, svolta in via subordinata, di riduzione RAGIONE_SOCIALE penale ai sensi dell ‘ art. 1384 cod. civ. Anche in questo caso, a detta del ricorrente, la Corte d ‘ appello ha ricalcato le motivazioni adottate dal giudice di primo grado, che infatti riporta testualmente (pag. 10 sentenza d ‘ appello), e cioè che: 1) essendo la penale determinata solo per il caso di ritardo e determinata in un importo pro die , la valutazione in ordine alla sua eccessività non potrebbe riguardare la somma complessivamente dovuta ma solo la somma dovuta giornalmente dipendendo, quindi, l ‘ eccessività RAGIONE_SOCIALE somma dal comportamento colpevole del convenuto piuttosto che dall ‘ onerosità RAGIONE_SOCIALE penale stessa; 2) la penale fissata, d ‘ altra parte, non sarebbe eccessiva, considerato l ‘ interesse a riottenere la libera disponibilità dei luoghi e la peculiarità degli stessi (inseriti in un contesto architettonico di pregio sottoposto a vincolo).
Il ricorrente deduce che l ‘ art. 1384 cod. civ. prevede un potere del giudice di riduzione RAGIONE_SOCIALE clausola penale che lo stesso può esercitare d ‘ ufficio, ovviamente salvi i doveri di allegazione RAGIONE_SOCIALE parte, e secondo equità, e cioè secondo un criterio legato ad una giustizia del caso concreto. A detta del ricorrente, la norma è stata violata nella parte in cui la stessa prevede la riduzione: ‘ se l ‘ obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l ‘ ammontare RAGIONE_SOCIALE penale è manifestamente eccessivo avuto sempre riguardo all ‘ interesse che il creditore aveva all ‘ adempimento ‘ .
Il ricorrente deduce essere pacifico in causa (nel senso dell ‘ art. 115 c.p.c., cioè non contestato ed anzi espressamente riconosciuto dalla controparte) il fatto che il cantiere presente sul cortile comune, dopo il novembre del 2013, presentava dimensioni molto più ridotte rispetto al cantiere precedente (80 mq rispetto ai precedenti 260 mq) ed era stato installato solo nella zona antistante la barchessa, permettendo così, tra l ‘ altro, ai convenuti di poter fruire di una superficie di corte comune molto maggiore rispetto a quella di cui potevano usufruire al momento RAGIONE_SOCIALE conclusione dell ‘ accordo giudiziale.
Questo fatto è stato allegato ed anche dimostrato in causa (docc. 9 e fotografie – doc. 10 e seguenti allegati alla citazione) ed il giudice doveva tenerne conto. Si presenterebbe quindi evidentemente errata e contraria alla realtà dei fatti l ‘ affermazione RAGIONE_SOCIALE corte d ‘ appello secondo cui: ‘ non è stata fomita idonea allegazione e prova per giustificare una riduzione RAGIONE_SOCIALE penale ‘ (pag. 11 sentenza d ‘ appello).
A detta del ricorrente, dalla circostanza sopra indicata, ai sensi dell ‘ art. 1384 cod. civ., si sarebbero dovute correttamente dedurre le seguenti considerazioni: (i) era pacifico che la penale pro-die di euro 200,00 era stata pattuita per la mancata rimozione di un cantiere di 260 mq di ingombro che, quindi, limitava l ‘ uso degli altri condomini rispetto alla corte comune in una certa misura; (ii)
altrettanto pacifico che, dopo la data del 30/11/2013, era stata rimossa una rilevante parte di detto cantiere, riducendo lo stesso ad una superficie di 80 mq (quindi meno di 1/3 RAGIONE_SOCIALE precedente superficie), ed era quindi evidente come tale ingombro limitasse l ‘ uso degli altri condomini in misura assolutamente minore rispetto alla situazione precedente.
Era quindi evidente come l ‘ obbligazione principale fosse stata eseguita in parte (almeno per il 70%) e come l ‘ interesse creditorio fosse stato ridotto in misura considerevole rispetto alla precedente situazione. Se ne sarebbe dovuto concludere che, dalla data del 30/11/2013 vi erano tutti i presupposti richiesti dalla legge per dar luogo ad una riduzione RAGIONE_SOCIALE penale, ai sensi dell ‘ art. 1384 cod. civ. La corte territoriale avrebbe pertanto dovuto ridurre la penale, correttamente applicando l ‘ art. 1384 cod. civ.
Oltre alla violazione di legge il ricorrente rileva un difetto assoluto di motivazione, in quanto, a fronte delle critiche mosse alla sentenza di primo grado nell ‘ atto di appello la Corte da un lato ha ripetuto testualmente la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale (p. 10 sentenza appello) mentre, dall ‘ altro lato, e rispetto a quelle che dovevano essere le motivazioni del respingimento dei motivi di appello, ha espresso principi che non attinevano ai motivi di censura e al caso concreto. Assolutamente contraria alla realtà sarebbe, poi, l ‘ affermazione per cui non è stata fornita idonea allegazione e prova del danno.
In conclusione il ricorrente denuncia una motivazione del tutto apparente, o totalmente assente, rispetto ai motivi di appello ed al thema decidendum dettato anche dai requisiti richiesti dall ‘ art. 1384 cod. civ. per dar luogo alla sua applicazione.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. , ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 183 c.p.c. nonché dell ‘ art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. in relazione alla mancata ammissione delle istanze istruttorie’ . Il
ricorrente lamenta che tanto il giudice di primo grado quanto la Corte territoriale non hanno fornito alcun elemento in relazione alla supposta volontà dei contraenti. Espone che, nella sua comparsa conclusionale di primo grado, affermò che il giudice, per trovare elementi a supporto RAGIONE_SOCIALE sua interpretazione funzionale, avrebbe dovuto dar luogo alla fase istruttoria, che avrebbe potuto chiarire molti aspetti relativi ai lavori ed alla reale intenzione delle parti trasfusa nell ‘ accordo di conciliazione giudiziale del 21/09/2012.
Il Tribunale, invece, decise la causa senza neppure motivare sul diniego di dar luogo alla fase istruttoria, diniego che, peraltro, non veniva neppure esplicitato nella sentenza. Nell ‘ atto di appello, quindi, il ricorrente formulò apposito motivo di censura RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado (motivo n. 5 atto di citazione d ‘ appello, pag. 30), chiedendo la rimessione in istruttoria del giudizio, evidenziando come fosse necessario, per ricostruire la reale volontà delle parti (ed andando quindi parzialmente contro il tenore letterale del documento), e non essendovi alcun elemento in giudizio che supportasse l ‘ interpretazione giudiziale, acquisire le prove testimoniali richieste.
Vennero quindi richieste l ‘ ammissione di una serie di testimonianze e l ‘ ammissione di CTU tesa ad accertare le diversità delle opere previste dal primo e dal secondo permesso di costruire.
La Corte territoriale ha rigettato la richiesta con la seguente motivazione: ‘ la prova per testi articolata dall ‘ appellante è irrilevante non avente ad oggetto la consegna RAGIONE_SOCIALE porzione dell ‘ area occupata ed inammissibile in relazione alle valutazioni richieste ai testi. Ininfluenti, per le ragioni esposte, sono comunque i capitoli riguardanti le differenti opere previste dal primo e dal secondo permesso di costruire e la ctu per accertare tale diversità ‘ (punto 14, pag. 11 sentenza d ‘ appello).
Il ricorrente rileva come tali considerazioni siano del tutto slegate sia dal contenuto RAGIONE_SOCIALE prova richiesta come dai motivi di appello.
Infine, la sentenza non darebbe conto del perché sarebbe ‘ ininfluente ‘ ” chiarire la diversa natura e tempistica dei lavori svolti, quando l ‘ oggetto del giudizio stava proprio nel capire se gli ulteriori lavori potevano intendersi compresi in un accordo (il verbale di conciliazione giudiziale del 21/09/2012), stipulato in data molto anteriore all ‘ autorizzazione degli stessi.
Dal momento che chiamati a testimoniare erano anche i tecnici che avevano assistito le parti in udienza al momento RAGIONE_SOCIALE stipulazione dell ‘ accordo, potevano ben chiarire gli stessi diversi aspetti dei lavori, al fine di capire alcuni aspetti degli stessi che potessero supportare un tipo di interpretazione piuttosto che un ‘ altra. Dovendo adottare una interpretazione contraria al dato letterale, e non avendo alcun elemento concreto a supporto di tale interpretazione, il giudice avrebbe dovuto ricorrere alla fase istruttoria per confortare la sua tesi.
In sostanza, a detta del ricorrente, la Corte territoriale (così come il primo giudice) ha adottato una decisione senza alcuna prova a supporto (violando gli artt. 115, 116, 183 e 183 c.p.c.) e non fornendo alcuna motivazione alla sua decisione di non ammettere le prove richieste (violando l’ art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.).
Sul primo motivo. In realtà il motivo integra una censura in ordine agli apprezzamenti di fatto svolti dalla Corte territoriale sulla fattispecie e sulle risultanze istruttorie e poste a base RAGIONE_SOCIALE sentenza gravata.
5.1 Com ‘è noto, nel giudizio di cassazione, ‘ le censure relative all ‘ interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo RAGIONE_SOCIALE mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o RAGIONE_SOCIALE radicale inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE motivazione, ai fini RAGIONE_SOCIALE ricerca RAGIONE_SOCIALE comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l ‘ interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell ‘ annullamento
RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 995 del 20/01/2021). L ‘ accertamento RAGIONE_SOCIALE volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce, in effetti, in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell ‘ ipotesi di violazione dei canoni legali d ‘ interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d ‘ interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto anche a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017) ‘ (Cass., sez. II, 4/05/2022, n. 25370).
5.2 Con particolare riferimento al criterio letterale, questa Corte ha ritenuto che ‘ la censura fondata sulla mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale, per non risultare inammissibile, deve essere specifica e, in particolare, deve indicare l ‘ elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l ‘ interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, invece, imponeva una diversa interpretazione ‘ (Cass., Sez. I, ord. 20/01/2021, n. 995; Cass., 14/05/2017, n. 27136).
5.3 E ancora « in tema di ermeneutica contrattuale, l ‘ accertamento RAGIONE_SOCIALE volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice
del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità”, Cass. sez. L, sent. 9.10.2012, n. 17168. La Suprema Corte ha pure ripetutamente chiarito che “per sottrarsi al sindacato di legittimità, l ‘ interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l ‘ unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l ‘ interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l ‘ altra”, Cass. sez. I, sent. 17.3.2014, n. 6125, Cass. sez. III, sent. 20.11.2009, n. 24539 » (Cass., 14/05/2017, n. 27136; Cass., sez. II, 13/01/2014, n. 470; Cass., sez. trib., 04/06/2010, n.13587; Cass., Sez. III, ord. 12/02/2019, n. 3964).
5.4 In particolare, qualora con il ricorso per cassazione sia contestata la qualificazione attribuita dal giudice del merito al contratto intercorso tra le parti, le relative censure, per essere esaminabili, non possono risolversi nella mera contrapposizione RAGIONE_SOCIALE interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata, ma devono essere proposte sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE mancata osservanza dei criteri ermeneutici di cui all ‘ art. 1362 cod. civ. o RAGIONE_SOCIALE insufficienza o contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione e, in ossequio del principio di autosufficienza del ricorso, devono essere accompagnati dalla trascrizione delle clausole individuative dell ‘ effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla RAGIONE_SOCIALE.C. di verificare la erronea esplicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina normativa (così Cass., sez. II, 13/01/2014, n.470).
5.5 Inoltre, il ricorrente omette, come sarebbe stato suo onere alla stregua RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza sopra riportata, di muovere una critica specifica e di precisare in quale modo e con quali considerazioni la
Corte territoriale si sia discostata dai canoni legali assunti come violati, o per quali ragioni la stessa li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti. Il motivo è pertanto inammissibile.
Sul secondo motivo. Il ricorrente deduce doglianze di vizio di motivazione (totale mancanza di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello) al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell ‘ art. 360, 1° co, n. 5, cod. proc. civ. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione ovvero l ‘ omessa e a fortiori l ‘ erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass, Sez. II, 8/3/2022, n. 7523; Cass 29/9/2016, n. 19312).
6.1 Nel vigore del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., secondo la lettura data dalle Sezioni Unite, « L ‘ art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell ‘ ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all ‘ omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALE controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell ‘ art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, e art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4 , il ricorrente deve indicare il ‘fatto storico’, il cui esame sia stato omesso, il ‘dato’, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘come’ e il ‘quando’ tale fatto sia stato oggetto di discussion e processuale tra le parti e la sua ‘decisività’,
fermo restando che l ‘ omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass., Sez. Un. n. 8053 e 9032 del 2014; Cass., Sez. Un. 14/11/2014, n. 24282; Cass., Sez. Un., 20/10/2015, n. 21216; principio costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva: v. di recente Cass., Sez. III, 17/5/2021, n. 13170, secondo la quale l ‘ obbligo di motivazione ‘è violato soltanto nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell ‘ articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ‘).
6.2 Emerge evidente, a tale stregua, come il ricorrente inammissibilmente prospetti in realtà una rivalutazione del merito RAGIONE_SOCIALE vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all ‘ uno o all ‘ altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell ‘ intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei
medesimi (cfr. Cass., sez. III, 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione; Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135).
Sul terzo motivo. Anche in questo caso, al di là del formale riferimento al 3° comma dell ‘ art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente in realtà deduce un vizio di motivazione, come risulta chiaramente dalla porzione finale del motivo: ‘ siamo quindi in presenza di una motivazione del tutto apparente, ed invece del tutto assente, rispetto ai motivi di appello ed al thema decidendum dettato anche dai requisiti richiesti dall ‘ art. 1384 c.c. per dar luogo alla sua applicazione ‘. Valgono pertanto le considerazioni già formulate con riferimento al secondo motivo.
Sul quarto motivo. Per quanto riguarda le prove testimoniali di cui il ricorrente lamenta la mancata ammissione, è noto che la parte che denuncia con ricorso per cassazione la mancata ammissione nel giudizio di merito di una prova testimoniale ha l ‘ onere, in ragione del principio di autosufficienza del ricorso, di riportare specificamente in tale atto i capitoli RAGIONE_SOCIALE prova non ammessa, consentendo in tal modo alla Corte di Cassazione di valutare sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso la decisività RAGIONE_SOCIALE prova non ammessa (Cass., sez. 6-3, ord. 10/08/2017, n. 19985; Cass., sez. III, sent. 19/03/2007, n. 6440; Cass., sez. III, sent. 15/03/2006, n. 5674).
8.1 Inoltre, neppure astrattamente ipotizzabile è la violazione dell ‘ art. 115 cod. proc. civ. -norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide ‘ iuxta alligata et probata partium ‘ -giacché essa ‘ può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli ‘ (Cass., Sez. III, sent. 10/6/2016, n. 11892).
8.3 Esula, pertanto, dal vizio denunciato la censura con la quale si addebiti al giudice di merito di avere errato nella complessiva valutazione delle risultanze processuali, poiché in tal caso la norma che viene in rilievo è l ‘ art. 116 cod. proc. civ., in relazione al quale questa Corte ha osservato che « il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell ‘ art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all ‘ omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell ‘ art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente all ‘ anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante » (di recente, Cass., Sez. lav., 12/10/2018, n. 25543).
8.4 In aggiunta, per dedurre la violazione del paradigma dell ‘ art. 116 cod. proc. civ., è necessario considerare che ‘ poiché l ‘ art. 116 cod. proc. civ., prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell ‘ art. 360 cod. proc. civ., n. 4, è concepibile solo: (a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l ‘ ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); (b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così
falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio RAGIONE_SOCIALE prova di cui trattasi) ‘ (Cass., Sez. III, 10/6/2016, n. 11892; Cass., n. 13960/2014; Cass., n. 20119/2009; Cass., n. 26965/2007; ma soprattutto Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34474).
Il ricorso è pertanto inammissibile, per le ragioni sopra esposte.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate con dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti.
Ai sensi dell ‘ art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 05/04/2023.