Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 191 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 191 Anno 2023
Presidente: COGNOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 28685-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME; PER
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1896/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’ 11/10/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Considerato che
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conveniva innanzi al Tribunale d Ravenna la “RAGIONE_SOCIALE;
la società istante deduceva che aveva concesso in locazione alla convenuta, per la durata di 60 mesi, tre carrelli elevaton, e che quest’ulti dopo circa 20 mesi dall’inizio dell’esecuzione del contratto, aveva comunicat la propria intenzione d’interrompere il rapporto non dando più séguito pagamento dei canoni;
RAGIONE_SOCIALE chiedeva, quindi, l’accertamento della risoluzione del contra per fatto imputabile alla RAGIONE_SOCIALE e la condanna della stessa risarcimento dei danni come da clausola penale pattuita, oltre al disti risarcimento per i danni riportati dai carrelli e per il maggior numero di o utilizzo degli stessi a mente di quanto concordato;
il Tribunale di Ravenna accoglieva la domanda attorea con pronuncia riformata dalla Corte di Appello di Bologna che, per quanto qui ancora rileva riduceva la penale pattuita;
avverso questa decisione ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE articolando due motivi;
resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
le parti hanno depositato memorie;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta il vizio della senl:enza impugnata p aver disposto la riduzione della penale affermando senza motivazione fatti priv di ogni riscontro istruttorio, infatti neppure menzionato in specie quant preteso ricavo per ricollocazione commerciale dei beni riappresi, laddove costo dei canoni incassato aveva coperto poco più della metà del pacifico prezzo di acquisto dei macchinari senza che la suddetta penale, seppur ridotta, avesse permesso di coprire il residuo, e senza tener conto del ridotto valore d beni in quanto restituiti danneggiati, anche se funzionanti, come pur accertato;
con il secondo motivo di ricorso si censura la contraddittorietà, illogic apoditticità della motivazione del provvedimento impugnato in cui si trovav affermato che la clausola penale in parola non prevedeva riduzioni convenzionali, mentre era stato stabilito un adeguamento progressivo nei termini della metà dei canoni restanti sino al termine del rapporto contrattu pattuito;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis co proc. civ.;
Ritenuto che
i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione;
la Corte territoriale, senza tener conto che la clausola penale precedeva un meccanismo di riduzione automatica (cfr. pag. 4 del provvedimento gravato) essendo commisurata alla metà dei canoni non ancora corrisposti per la restante durata contrattuale, come dallo stesso Collegio accertato (cfr. pa 2), ha motivato apparentemente la riduzione della penale, e la sua misura fino a un terzo del pattuito, affermando che, con la riapprensione dei beni, locatrice li aveva potuto ricollocare utilmente presso terzi, senza spiegare se questo vi fosse prova e quale, o ve ne fosse del fatto che quella collocazion era in concreto possibile e utilizzabile come parametro al contempo non meglio specificato;
tale ragione decisoria non è intaccata dalla memoria deposita da parte controricorrente;
la motivazione sul punto è “parte qua” irriducibilmente contraddittoria mancante (cfr. sulla deducibilità, nel caso, del vizio motivazionale, ad esemp Cass., 01/10/2018, n. 23750);
per questa ragione la decisione dev’essere cassata; spese al giudice del rinvio;
P.Q.M.
4
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la d impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna perché, in composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il giorno 11 ottobre 2022
Il Presidente