Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36110 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36110 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 917/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale. NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1206/2020 depositata il 20/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato in fatto che :
con la decisione n. 18338/2018 questa Corte accoglieva il secondo motivo di ricorso avverso la sentenza n. 635/218 della Corte d’appello di Milano, quello con cui NOME COGNOME aveva lamentato che, riformando quella di prime cure (la n. 952/2011 del Tribunale di Como che aveva condannato RAGIONE_SOCIALE a corrispondere euro 8.000,00 all’attrice, per non avere correttamente eseguito il contratto di vigilanza) e riconoscendole l’importo a titolo risarcitorio di euro 48,59, la sentenza impugnata avesse violato l’art. 1229 cod.civ.;
l’irrisorietà del risarcimento del danno pattuito preventivamente sotto forma di clausola penale era da considerare -ad avviso di questa Corte – un elemento sintomatico dell’aggiramento del divieto di limitazione di responsabilità stabilito dall’art. 1229, 1° comma, cod.civ. ;
il giudizio di rinvio che ne era seguito si è concluso con la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1206/2020, pubblicata il 20 maggio 2020, la quale ha rideterminato la misura del risarcimento del danno a favore di NOME COGNOME, portandolo ad euro 3.321,29 e dichiarato inammissibile la domanda con cui RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto, in via principale, la condanna di NOME COGNOME alla restituzione dell’importo di euro 14.897,00, oltre agli interessi legali dal 17 novembre 2011 al saldo effettivo, e, in via subordinata, alla restituzione della predetta somma decurtata
dell’importo corrispondente ad una mensilità del canone relativo al servizio di sorveglianza, oltre agli interessi;
NOME COGNOME ricorre per la cassazione di detta sentenza, avvalendosi di due motivi;
resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE ;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.;
la controricorrente ha depositato memoria.
Considerato che :
1) con il primo motivo è dedotto un error in procedendo , ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., con riferimento agli artt. 112, 132, 161, 324, 329, 336, 394 cod.proc.civ.
oggetto di impugnazione è la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto che il giudice di appello nel giudizio che aveva preceduto quello di legittimità non si fosse pronunciato sulle domande formulate da RAGIONE_SOCIALE e che, atteso che il vizio di omessa pronunzia non era stato denunciato nel giudizio di legittimità da RAGIONE_SOCIALE, sul punto si fosse formato il giudicato seppure di rito;
secondo la prospettazione della ricorrente, il giudice d’appello, nella sentenza n. 635/2016, aveva accolto la domanda restitutoria proposta, in via subordinata, da RAGIONE_SOCIALE, attraverso la rideterminazione della misura del risarcimento del danno, benché non si fosse espressa sulla restituzione delle somme pagate da RAGIONE_SOCIALE in adempimento della sentenza di primo grado, in ragione dell’effetto espansivo interno ( ex art. 336, 2° comma, cod.proc. la riforma della sentenza impugnata determina l’inefficacia anche degli atti di esecuzione della stessa rimasti privi di qualunque giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente) esercitato dalla sentenza di appello che aveva parzialmente riformato quella del Tribunale; sicché RAGIONE_SOCIALE
aveva maturato un credito restitutorio nei suoi confronti pari alla differenza tra l’importo pagato in adempimento della sentenza poi impugnata e l’importo successivamente rideterminato dalla Corte d’appello;
la Corte d’appello, nel giudizio rescissorio, violando il giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, avrebbe erroneamente esaminato le domande proposte da RAGIONE_SOCIALE – che nel giudizio rescindente si era limitata a chiedere la conferma della sentenza n. 635/2016 -anziché dichiarare inammissibile l’appello di RAGIONE_SOCIALE che aveva riproposto le domande in via principale formulate nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza n. 635/2016;
con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 132, 161, 324, 329, 336 e 394 cod.proc.civ. nonché dell’art. 111, comma 2, Cost.;
attinta da censura è la statuizione con cui la Corte d’Appello ha ritenuto che sulla domanda restitutoria avanzata da RAGIONE_SOCIALE si fosse formato un giudicato, seppure di mero rito;
il giudicato di mero rito non precluderebbe a RAGIONE_SOCIALE di agire in un altro giudizio per ottenere il recupero della differenza tra quanto a suo tempo pagato in adempimento della sentenza del Tribunale di Como e quanto accordatole, perciò la ricorrente chiede che questa Corte accerti il vizio di ultrapetizione in cui è incorso il giudice a quo e ‘il ripristino del capo della sentenza del Tribunale di Como, che stabilì che la liquidazione del pregiudizio patito dall’odierna ricorrente andasse operata in via equitativa, attraverso il riconoscimento di un ‘ quantum’ risarcitorio pari ad euro 8.000.00, oltre interessi legali dal 29 novembre 2005, al saldo’ (pp. 36 -37 del ricorso);
i motivi muovono da un assunto comune, cioè che la Corte d’appello nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 635/2016 non fosse affatto incorsa nel vizio di omessa pronuncia sulla domanda
restitutoria formulata da RAGIONE_SOCIALE, perciò possono essere esaminati unitariamente;
entrambi sono infondati;
in primo luogo, va rilevato che, secondo l’orientamento di questa Corte, ‘una sentenza d’appello la quale, riformando quella di primo grado, faccia perciò stesso sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo se non contenga una espressa statuizione di condanna in tal senso il solvens , al fine di munirsene, può attivare un autonomo giudizio ovvero proporre la sua domanda in sede di gravame. Depongono in tal senso sia evidenti ragioni di economia processuale; sia l’analogia con quanto stabilito nell’art. 96 c.p.c., comma 2, e art. 402 c.p.c., comma 1, rispettivamente per le esecuzioni ingiuste e per la pronuncia revocatoria (Cass. civ. 3 ottobre 2005, n. 19299); sia, infine, il principio per cui, in caso di omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su una delle domande introdotte in causa, ove non ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento nella decisione di altro capo che da essa dipenda, la parte istante ha la facoltà alternativa di far valere l’omissione in sede di gravame ovvero di azionare la pretesa in un separato processo, con la precisazione che, ove si determini in quest’ultimo senso, non le sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinunzia implicita alla domanda di cui all’art. 346 cod. proc. civ., ha valore processuale e non anche sostanziale (in termini Cass. 16/06/2016, n. 12387) ‘: principio spendibile, nella fattispecie per cui è causa, in ragione del fatto che il giudice d’appello, con riferimento alla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, opera come giudice di primo grado, in quanto detta domanda non poteva essere formulata precedentemente (ancora Cass. n. 12387/2016);
dunque, ‘se il giudice dell’impugnazione omette di pronunziarsi sul punto, la parte può alternativamente far valere l’omessa pronunzia con ricorso in cassazione o riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato’ ( ex plurimis cfr. Cass. 24/05/2019, n. 14253);
non può non tenersi conto inoltre del fatto che, quand’anche la sentenza di appello avesse provocato l’effetto espansivo rappresentato dalla ricorrente, detto effetto espansivo era da considerare venuto meno, essendo stata la sentenza d’appello che aveva riformato quella di primo grado, a sua volta, fatta oggetto di cassazione; l’effetto espansivo esterno non avrebbe potuto perdurare, infatti, posto che era venuto il suo stesso presupposto, ossia l’esistenza di un pronuncia giudiziale che abbia riformato la statuizione di prime cure (così Cass. 5/03/2009, n. 5323);
applicando detti principi alla vicenda per cui è causa, deve ritenersi che, contrariamente a quanto ipotizzato dalla ricorrente, la Corte d’appello, nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 635/2016, modificando la misura della condanna risarcitoria, non aveva pronunciato implicitamente sulla domanda di restituzione né vi era stato un assorbimento nella decisione del capo della domanda da cui essa dipendeva;
data l’assenza di tali presupposti non si era formato il giudicato per effetto della mancata impugnazione dell’omessa pronuncia, perché la rinuncia implicita alla domanda ha valore processuale e non sostanziale (Cass. 10/07/ 2018, n. 18062; Cass. 16/06/2016, n. 12387);
RAGIONE_SOCIALE avrebbe alternativamente potuto far valere l’omessa pronunzia con ricorso per cassazione o riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza d’appello sul punto determinasse la formazione del giudicato (Cass. 24/05/2019, n. 14253; Cass.
11/06/ 2008, n. 15461); essendo pacifico che l”omessa pronuncia su una domanda dà luogo solo ad un giudicato processuale, ma non ad un giudicato sostanziale ( ex plurimis cfr. Cass. 21/11/2019, n. 30495; Cass. 21/08/2023, n. 24896);
RAGIONE_SOCIALE aveva legittimamente proposto la domanda restitutoria nel giudizio di rinvio e la Corte d’Appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla stessa piuttosto che dichiararla inammissibile per essersi sul punto formato un giudicato di rito;
deve essere nondimeno chiaro che quella della Corte d’appello nel giudizio di rinvio è stata pur sempre una pronuncia di rito che non preclude a RAGIONE_SOCIALE l’azionabilità di un nuovo giudizio, onde ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di prime cure; la sua mancata impugnazione da parte di RAGIONE_SOCIALE non esclude la riproponibilità della domanda, ‘ponendosi semmai il problema della possibile incidenza salvifica della durata del giudizio conclusosi con l’omessa pronuncia sub specie di esercizio dell’azione impeditivo della prescrizione (Cass.13/02/2020, n. 3527); sulla base della pronuncia di rito di inammissibilità della domanda, non è sorto, infatti, un giudicato sostanziale sulla pretesa, ma solo il giudicato di rito sulla esistenza o validità della domanda. (Cass. 10/11/2021, n.33006);
deve, quindi, ritenersi errata in iure la tesi della ricorrente secondo cui il Collegio del giudizio di appello che aveva preceduto quello di legittimità non fosse incorso nel vizio di omessa pronuncia sulla domanda restitutoria, con tutti i corollari che la ricorrente ha pensato di poterne trarre;
il ricorso va, quindi, rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21/11/2023 dalla Terza