Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7953 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7953 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18100/2020 R.G. proposto da : COGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrenti-
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1022/2020 depositata il 28/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1.con contratto preliminare datato 3.10.2007, NOME COGNOME promise di trasferire alla RAGIONE_SOCIALE una porzione di terreno di proprietà sua e di NOME e NOME COGNOME. La Cooperativa si obbligò, in contropartita, nei confronti di NOME COGNOME, a costruire una villetta unifamiliare. Con successiva scrittura privata datata 16.11.2009, alla Cooperativa subentrò nel contratto NOME COGNOME, titolare dell’impresa individuale Stedil. Con lettera 25.7.2012, NOME COGNOME convocò davanti al notaio sia lo COGNOME che la RAGIONE_SOCIALE, per la stipulazione dei rogiti. Lo COGNOME non si presentò. I Rivolta citarono in giudizio lo COGNOME con domanda di adempimento del contratto. Il convenuto si oppose alla domanda e rilevò che, ove fosse emerso il suo inadempimento, l’unica conseguenza possibile sarebbe stata quella prevista dalla clausola K del contratto stipulato in data 3.10.2007 e poi dalla clausola 11.3 del contratto 16.11.2009, in forza della quale ‘Il Sig. COGNOME NOME … nell’ipotesi che entro e non oltre il 31 maggio 2011 non addivenga alla sottoscrizione dei relativi rogiti notarili senza ulteriori indugi si impegna a titolo di penale e parziale indennizzo, a cedere gratuitamente alla Sig.ra COGNOME NOMECOGNOME entro e non oltre il 31 luglio 2011, la propria quota di comproprietà, pari a 16667/100000 del terreno di cui al mappale 782 del foglio 17 citata alla lettera a) del presente”. Il Tribunale di Busto Arsizio accertò l’inadempimento del convenuto ma non accolse la domanda di esatto adempimento ritenendo che in forza della citata clausola 11.3, ‘l’ attrice, una volta intervenuto l’inadempimento del convenuto non poteva chiedere l’adempimento del contratto ma solo il trasferimento dei 16667/100000 del terreno’ suddetto. Contro la decisione di primo grado i COGNOME proposero appello sostenendo che il Tribunale avesse errato nell’interpretare la clausola nel senso che la stessa
impedisse la domanda di esatto adempimento e nel ritenere che la clausola prevedesse una condizione potestativa o meramente potestativa laddove si trattava di clausola che prevedeva, a favore dello Stasi, la facoltà -in concreto non esercitata- di recedere dal contratto a fronte del trasferimento dei 16667/10000 del terreno di cui al mappale 782 foglio 17. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza 1022 del 2020, ha rigettato l’appello. La Corte di Appello ha ritenuto fuori luogo la questione sollevata dagli appellanti sul significato della clausola, posto che in realtà il Tribunale non si era in alcun modo occupato di detta questione avendo invece rilevato soltanto che le parti con tale clausola avevano predeterminato ‘come esclusive’ le conseguenze dell’inadempimento dello Stasi in termini di suo obbligo di trasferire la quota del mappale 782 ‘senza lasciare spazi alla alternativa dell’adempimento’. La Corte di Appello ha ricordato che il Tribunale aveva affermato che la clausola conteneva una ‘pre -quantificazione del risarcimento del danno’ e che era ‘una clausola penale’. Ha aggiunto che il Tribunale si era fatto carico di stabilire se la clausola fosse valida, che il Tribunale aveva espressamente affermato che lo era e che contro tale affermazione non vi era stato appello;
la sentenza della Corte d’Appello di Milano è stata impugnata dai Rivolta con tre motivi avversati dallo Stasi con controricorso; considerato che:
con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c., la nullità della sentenza per difetto di motivazione per essersi la Corte di Appello limitata ad ‘adagiarsi supinamente su quella che fu la motivazione del Tribunale, ricordandola pedissequamente e spiegando come il primo giudice non classificò affatto la clausola in termini di condizione meramente potestativa’ laddove invece la Corte di Appello avrebbe dovuto spiegare perché la clausola escludesse la facoltà di essa ricorrente di chiedere l’adempimento;
2.con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art.360, primo comma n. 3, c.p.c., violazione degli artt.1362 e ss. c.c. per avere la Corte di Appello interpretato la clausola 11.3 del contratto nel senso che essa, per il caso di inadempimento dello Stasi, precludesse la facoltà dei ricorrenti di richiedere l’esatto adempimento del contratto, malgrado che tale esclusione non fosse espressamente stabilita. Nel corpo del motivo si deduce che vi era nel contratto anche una clausola che attribuiva simmetrica facoltà di recesso a NOME COGNOME
3. con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma n.3, c.p.c., violazione degli artt.1362 e ss. c.c. per avere la Corte di Appello interpretato la clausola 11.3 del contratto nel senso che essa regolasse le conseguenze dell’inadempimento dello Stasi e non nel senso che essa desse la facoltà, in concreto non esercitata, di recedere dal contratto, ferma restando la facoltà della ricorrente di chiedere l’adempimento;
4. il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto e gli altri restano assorbiti.
La Corte di Appello era chiamata a stabilire se la clausola 11.3 del contratto ‘Il Sig. COGNOME NOME COGNOME nell’ipotesi che entro e non oltre il 31 maggio 2011 non addivenga alla sottoscrizione dei relativi rogiti notarili senza ulteriori indugi si impegna a titolo di penale e parziale indennizzo, a cedere gratuitamente alla Sig.ra COGNOME NOMECOGNOME entro e non oltre il 31 luglio 2011, la propria quota di comproprietà, pari a 16667/100000 del terreno di cui al mappale 782 del foglio 17 citata alla lettera a) del presente’ -fosse compatibile con il diritto della allora parte appellante a chiedere l’adempimento del contratto.
La Corte di Appello, dopo aver dato conto del fatto che il Tribunale aveva affermato che la clausola prevedeva una penale per il caso di inadempimento del contratto, si è limitata ad osservare che il Tribunale non aveva qualificato la clausola come clausola
condizionale o come clausola con cui era stato riconosciuto allo Stasi il diritto di recedere dal contratto ma solo come clausola che prevedeva una pre-quantificazione del danno da inadempimento e che, come tale, escludeva ‘la scelta dell’adempimento’.
Va ricordato che l’art.1453 c.c. prevede in termini generali che nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno e che gli artt.1382 e 1383 c.c. prevedono che le parti possono pattuire una penale per il caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento e che alla parte a favore della quale è prevista la penale è solo precluso, in caso di pattuizione della penale per inadempimento, di domandare ‘insieme’ l’adempimento e la penale.
La motivazione della sentenza non dà conto del perché, interpretata la clausola come clausola penale per inadempimento dello Stasi, sia stata esclusa la facoltà della odierna ricorrente di chiedere l’adempimento;
in ragione di quanto precede, accolto il primo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione;
il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell’intero processo;
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.
Roma 14 marzo 2024.
Il Presidente NOME COGNOME