Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 250 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 250 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/01/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22000/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti,
-controricorrente – avverso la sentenza n. 537/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 09/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Osserva
NOME COGNOME premettendo di avere ceduto in favore di RAGIONE_SOCIALE con atto notarile del 29/12/2008, diritto di superficie su un terreno, sul quale aveva avuto rilasciata concessione ad edificare, e promesso, inoltre, in vendita il diritto di proprietà dell’anzidetto terreno; che il corrispettivo per il diritto superficiario era stato pattuito in € 59.720,00, nel mentre per il trasferimento della proprietà del terreno la promittente alienante avrebbe dovuto ricevere in permuta due appartamenti e due cantine, facenti parte del costruendo edificio; che i lavori avrebbero dovuto essere ultimati nel termine di diciotto mesi dal loro inizio; che all’art. 5 del contratto era stato stabilito che se l’opera non fosse stata consegnata nel termine previsto, riporta la sentenza d’appello, <>; che i lavori, iniziati il 3/8/2011, e proseguiti, dopo una prima interruzione del 29/11/2010, non erano stati completati alla data del 31/7/2013, dopo plurime proroghe; invocando la clausola risolutiva espressa di cui al citato art. 5, citò in giudizio RAGIONE_SOCIALE chiedendo che in virtù dell’anzidetta clausola, fosse dichiarata la risoluzione per inadempimento della convenuta del contratto con il quale era stato costituito il diritto di superficie e di quello preliminare, con diritto a trattenere, a titolo di caparra, la somma di € 47.720,00, corrisposta dalla convenuta, con condanna al pagamento del pattuito residuo fino all’importo di € 59.720,00.
La RAGIONE_SOCIALE costituitasi, chiese il rigetto della domanda, deducendo che il ritardo era stato dovuto all’abnorme presenza di acqua di falda.
1.1. Il Tribunale, disposta c.t.u., dichiarò la risoluzione del contratto costitutivo del diritto di servitù e di quello preliminare di
trasferimento della proprietà del terreno, l’attrice piena proprietaria del terreno con tutte le accessioni in esso presenti, nonché il diritto di costei di trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria e condannò, infine, la convenuta al pagamento della residua caparra ammontante a € 12.000,00.
1.2. La Corte d’appello di Palermo rigettò l’impugnazione della soccombente convenuta.
RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di sei motivi.
NOME COGNOME resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Per quel che appresso si dirà conviene esaminare prioritariamente il sesto motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1384, cod. civ.
La RAGIONE_SOCIALE espone che l’art. 5 del contratto aveva istituito clausola penale, la quale, invece che prevedere il pagamento di una somma di denaro, assegnava alla parte adempiente il diritto di trattenere quanto costruito e che la Corte di merito aveva escluso in un simile caso la possibilità di riportare ad equità la penale, così procurando un ingiusto danno all’esponente, considerando che il prezzo per la vendita del diritto di proprietà del terreno era stato fissato in € 250.000,00 e che essa aveva realizzato opere per un ammontare di € 511.000,00.
Soggiunge la ricorrente, citando Cass. n. 25863/2017, che <>.
In definitiva, conclude l’esponente, <>.
La questione giuridica sottoposta con il rassegnato motivo, tenuto conto della sua peculiarità e dell’assenza di specifici precedenti, impone intervento nomofilattico. Appare, di conseguenza, opportuno rimettere la trattazione alla pubblica udienza.
dispone la trattazione della causa in pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024.