Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1773 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1773 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
n. 10204/2025
A.C. 20-1-2026
Oggetto: contratto di prestazione d’opera intellettuale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10204/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 708/2024, pubblicata il 6 dicembre 2024;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026, dal AVV_NOTAIO;
lette le note scritte depositate dal Procuratore Generale, nella persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
1.- Con atto di citazione del 25 luglio 2022, l’AVV_NOTAIO evoc ò dinanzi al Giudice di Pace di Pordenone NOME COGNOME, per il pagamento di quanto dovuto in forza dell’attività professionale stragiudiziale svolta in favore di quest’ultimo. In particolare, rassegnò le seguenti conclusioni: « Nel merito: contrariis reiectis, accertata l’attività professionale stragiudiziale svolta dall’AVV_NOTAIO ed accertato e dichiarato
il mancato pagamento da parte del sig. COGNOME NOME del compenso professionale complessivo pari ad € 364,78 (Doc. n. 3), nonché accertata l’attivazione della procedura di negoziazione assistita con relativa maturazione del compenso dovuto (fase introduttiva) pari ad € 60,00 oltre oneri (complessivi € 87,54) (Doc. n. 4) per l’effetto condannare il sig. COGNOME NOME al pagamento della somma complessiva di Euro 452,32, ovvero nella minor o maggior somma, nei limiti della competenza per valore del Giudice adito, che risulterà accertata in causa, oltre ad interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria. Spese rifuse del presente procedimento come da generale norma, oltre al 15% per spese generali, C.U. di Euro 43,00. ».
Nella contumacia del convenuto, con sentenza n. 71, pubblicata il 19 febbraio 2024, il Giudice di Pace accolse parzialmente la domanda, accertando l’attività professionale svolta dall’odierno ricorrente e condannando NOME COGNOME al pagamento della somma di € . 200,00 (euro duecento/00), con integrale compensazione delle spese di lite.
2.- Avverso tale sentenza, l’AVV_NOTAIO ha proposto appello.
Il Tribunale di Pordenone, con la sentenza impugnata, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello , in quanto la sentenza di primo grado era stata pronunciata in una causa di valore non superiore ad €. 1.100,00 (euro millecento/00), sicché doveva tr ovare applicazione il disposto dell’art. 339, comma 3, c.p.c.
In particolare, a sostegno dell ‘ adottata pronuncia, il giudice d’appello ha rilevato, per quanto di interesse in questa sede: a ) che l’ appellante aveva chiesto unicamente il riconoscimento delle proprie spettanze espressamente limitando la propria pretesa economica all’importo di €. 364,78 (euro trecentosessantaquattro778), conformemente alla domanda originariamente proposta; b) che, trattandosi di erronea applicazione delle tariffe forensi, non ricorreva alcuna delle ipotesi che fanno eccezione alla regola generale dell’inappellabilità, prevista dal comma 3 dell’art. 339 c.p.c.
3.- Avverso la sentenza l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
I n prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni, sopra trascritte, e all’esito della camera di consiglio del 20-1-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e segg. c.p.c., nonché degli artt. 113 e 339 c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che la sentenza di primo grado fosse stata pronunciata secondo equità, anziché secondo diritto.
Al riguardo, evidenzia che la domanda giudiziale avrebbe dovuto essere ritenuta di valore indeterminato, con conseguente inapplicabilità delle limitazioni all’appellabilità della sentenza di primo grado , previste dall’art. 339, comma 3, c.p.c.
Afferma, infatti, che, sia in primo grado che in appello, le conclusioni d ell’avvocato attore erano state formulate secondo il seguente tenore: « condannare il sig. COGNOME NOME al pagamento della somma complessiva di Euro 452,32, ovvero nella minor o maggior somma, nei limiti della competenza per valore del Giudice adito, che risulterà accertata in causa ». Pertanto, secondo la prospettazione del ricorrente, la domanda giudiziale doveva ritenersi di valore indeterminato (e senza tener conto del valore indicato dall’attore ai fini del pagamento del contributo unificato), con conseguente appellabilità della sentenza di primo grado, senza i limiti prescritti dall’art. 339, c o. 3, c.p.c.
Deduce, a sostegno di tale assunto, l’orientamento espresso da Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 33219 del 10 novembre 2021, nonché da Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 3290 del 12 febbraio 2018 e da Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 9432 dell’11 giugno 2012, secondo cui, ove l’attore abbia formulato, dinanzi al giudice di pace, una domanda di condanna al
pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (limite dei giudizi di equità cd. necessaria, ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.c.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente ‘ maggior somma che sarà ritenuta di giustizia ‘ , la causa deve ritenersi in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell’art. 14 c.p.c. – di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall’art. 339 c.p.c.
2.- La censura è infondata.
Come di recente statuito dalla Corte regolatrice, nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace, qualora l’attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore – e ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 -; ciò, qualora sia assente ogni altro indice interpretativo idoneo a ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità (Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 9970 del 16 aprile 2025, la quale ha confermato la sentenza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile ex art. 339, comma 3, c.p.c. l’appello proposto avverso la sentenza resa dal giudice di pace, ritenendo ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l’ulteriore richiesta, avanzata dall’attore con l’atto di citazione, di condanna del convenuto al pagamento di ‘ una somma diversa ritenuta di giustizia ‘ , rispetto a quella specificamente quantificata di euro 950,00).
Orbene, osserva la Corte come nella fattispecie in esame il ricorrente, il quale in primo grado aveva richiesto una liquidazione del proprio compenso professionale in misura pari ad €. 364,78 (euro trecentosessantaquattro/78), non si sia minimamente premurato di
fornire indicazione specifica circa la presenza di elementi valevoli a determinare l’emersione di profili di dubbio in ordine all’idoneit à delle circostanze, allegate a sostegno della pretesa azionata, a superare il valore della somma espressamente richiesta mediante la proposizione della domanda giudiziale. Il motivo di ricorso risulta interamente incentrato sull’espressione « ovvero nella minor o maggior somma » contenuta nelle conclusioni rassegnate sia nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado che ne ll’atto d’appello ; tale espressione, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbe dovuto determinare, di per sé, l’inquadramento della causa tra quelle di valore indeterminato ma, secondo quanto già esposto, la tesi non può essere accolta.
Si evidenzia come, diversamente dalle ipotesi esaminate nei precedenti che il ricorrente ha addotto a sostegno del proprio assunto, la domanda giudiziale da questi proposta abbia avuto a oggetto non un credito risarcitorio, per sua natura illiquido, bensì un credito avente a oggetto il pagamento di compensi professionali; quindi, un credito già determinato -o, comunque, determinabile mediante semplici operazioni aritmetichenel proprio ammontare, tanto da aver indotto l’odierno ricorrente a formulare la propria pretesa mediante indicazione specifica dell’importo vantato , senza alcun indice che quell’importo potesse essere inferiore a quello effettivamente spettante.
3.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, in data 20 gennaio 2026.
La Presidente Linalisa COGNOME