Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20819 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20819 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
Oggetto:
regolamento
di competenza
O R D I N A N Z A
sul ricorso per regolamento di competenza n. 18408/23 proposto da:
-) COGNOME NOME , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Trapani 14 settembre 2023 n. 6359; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2023 dal AVV_NOTAIO;
viste le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. NOME COGNOME, dichiarando di agire nella veste di imprenditore individuale, convenne dinanzi al Tribunale di Trapani la società RAGIONE_SOCIALE, esponendo:
-) di avere stipulato con la suddetta società un contratto di somministrazione di energia elettrica;
-) che la RAGIONE_SOCIALE chi aveva richiesto il pagamento di importi non dovuti.
Chiese pertanto che venisse accertata l’insussistenza dei crediti per i quali la suddetta società aveva chiesto il pagamento.
La RAGIONE_SOCIALE si costituì eccependo preliminarmente che il contratto di somministrazione prevedeva quale foro esclusivo il Tribunale di Roma.
Con ordinanza 14.9.2023 il Tribunale di Trapani declinò la propria competenza in favore di quella del Tribunale capitolino, ritenendo che:
il ricorrente non aveva la veste di ‘consumatore’;
la clausola n. 16 delle condizioni generali di contratto, che prevedeva quale foro esclusivo il Tribunale di Roma, era valida ed efficace perché sottoscritta due volte ai sensi dell’art. 1341 c.c..
La suddetta ordinanza è stata impugnata con regolamento di competenza da NOME COGNOME.
La RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria difensiva.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi l’ infondatezza del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità della seconda memoria depositata dalla difesa del ricorrente in data 9 maggio 2024, intitolata ‘memoria integrativa’. Nessuna norma consente infatti alle parti di depositare ulteriori memorie dopo la prima.
Con l’ unico motivo di ricorso NOME e COGNOME muove all’ ordinanza impugnata due censure.
2.1. Con una prima censura deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto valida ed efficace la clausola n. 16 delle Condizioni Generali di contratto. Sostiene che quella clausola si sarebbe dovuta dichiarare invalida perché vessatoria e priva della doppia sottoscrizione richiesta dall’art. 1341 c.c..
Espone, al riguardo, che il contratto di somministrazione era composto di due parti:
-) le condizioni generali vere e proprie, tra le quali la ricordata clausola di deroga alla competenza dell’ Autorità giudiziaria;
-) un ‘modulo di adesione’, in calce al quale erano richiamate le clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali.
Deduce il ricorrente che di questi due documenti solo il secondo era sottoscritto dal somministrato, sicché mancava la ‘doppia’ sottoscrizione richiesta dalla legge.
2.2. Con una seconda censura deduce che erroneamente il Tribunale ha escluso che egli potesse avere la qualifica di consumatore. Evidenzia che il contratto di somministrazione stabiliva espressamente che la somministrazione di elettricità avvenisse per ‘uso non professionale’.
Va esaminata per prima la seconda censura ex art. 276, comma secondo, c.p.c..
Essa è infondata perché:
in ogni parte del modulo di adesione e del ricorso introduttivo del giudizio NOME COGNOME dichiara di agire quale imprenditore individuale;
il modulo di adesione contiene la espressa dichiarazione dell’aderente di ‘ utilizzare l’energia per usi diversi dalle abitazioni’ ;
il documento intitolato ‘Allegato alle condizioni tecnico economiche’ prevede che l’offerta contrattuale ivi contenuta sia ‘ riservata ai clienti finali non domestici ‘;
le condizioni generali del contratto sono intitolate ‘ Condizioni generali per clienti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘ ;
(quel che più rileva) è lo stesso NOME COGNOME a dichiarare nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di avere utilizzato l’energia elettrica per illuminare e riscaldare l’immobile, da lui condotto in locazione, ove esercita l’attività di ristorazione.
La circostanza, infine, che il documento allegato al contratto ed intitolato ‘ Allegato multisito energia elettrica’ rechi, nell’ultima riga, l’indicazione ‘uso
non professionale’ è priv a di rilievo per qualificare il ricorrente come consumatore: sia perché protestatio contra factum non valet ; sia perché l’uso imprenditoriale dell’energia elettrica è stato sostanzialmente confessato dal ricorrente; sia perché quella dizione è generica ed aspecifica: per come è inserita nel suddetto modulo, infatti, non si comprende se sia una dichiarazione contrattuale vera e propria, ovvero una stringa di intitolazione che si sarebbe dovuta completare nello spazio vuoto a destra di essa (che risulta non compilato).
4. Anche la seconda censura è infondata.
Nel caso di specie NOME COGNOME risulta avere apposto:
una sottoscrizione in calce al documento intitolato ‘modulo di adesione’;
b) una seconda sottoscrizione, in calce al medesimo documento, con cui dichiara di avere letto ed approvato le clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto.
Le condizioni generali di contratto, contenenti le clausole vessatorie elencate (solo col numero e il titolo) nel ‘modulo di adesione’, non risultano invece sottoscritte.
4.1. In fattispecie concrete simili a quella oggi in esame, questa Corte ha ripetutamente affermato che è ‘ efficace una clausola di elezione convenzionale del foro esclusivo pattuita attraverso il richiamo esplicito alla disciplina fissata in un distinto documento unilateralmente predisposto, ove il rinvio sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento, e la clausola sia specificamente sottoscritta dall’altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto, attribuendosi, in tal modo, alle previsioni di quella disciplina il valore di clausole concordate ‘. (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 16439 del 19/06/2019, Rv. 654609 – 01; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 7763 del 14/04/2005, Rv. 585050 – 01).
E questo è per l’appunto il nostro caso, nel quale l’aderente ha dapprima sottoscritto un documento nel quale dichiara di avere preso visione e conosciuto le clausole generali, e poi sottoscritto una seconda volta le singole clausole vessatorie.
Che poi nel caso specifico tutte queste sottoscrizioni si siano risolte in un mero carteggio inconsapevole non è questione idonea a spostare la competenza: chi infatti non si cura di conoscere il contenuto dei documenti che sottoscrive, pur avendo ogni agio di farlo e senza che il suo consenso sia stato carpito con dolo o dato per errore, non può poi sottrarsi agli obblighi negoziali scaturenti da quei documenti.
Tale regola è un corollario del generale principio di autoresponsabilità , in virtù del quale chi immette dichiarazioni negoziali nel traffico giuridico non può sottrarsi alle conseguenze di esse.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) dichiara la competenza del Tribunale di Roma;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della