Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33201 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33201 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
Oggetto: Regolamento di competenza – Clausola di determinazione di foro territoriale esclusivo -Sottoscrizione in calce a richiamo numerico e cumulativo di clausole vessatorie e non – Rispetto dell’art. 1341 c.c. -Presupposti.
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 05973/2024 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del l’amministratore e legale rappresentante pro tempore , Sig. NOME COGNOME rappresentata e difesa da ll’Avv. NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL, in virtù di procura in calce al ricorso per regolamento di competenza;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso la sentenza n.1019/2024 del Tribunale di Milano, resa pubblica il 25
C.C. 15/11/2024
r.g.n. 05973/2024
Pres. Frasca
Est. Spaziani gennaio 2024;
udìta la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano.
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE, con sede in Rozzano, stipulò con la ditta individuale RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME due contratti di franchising , il primo in data 30 dicembre 2010, il secondo in data 1° dicembre 2015, con i quali (in qualità di ‘ franchisor ‘) attribuì alla controparte (in qualità di ‘ franchisee ‘), tra l’altro, il diritto a partecipare alla ‘rete in franchising RAGIONE_SOCIALE‘ e all’utilizzo della relativa insegna commerciale, nonché del knowhow e dell’ assistenza tecnica, verso il pagamento di determinate royalties mensili;
ad ambedue i contratti furono apposte clausole (la clausola n.18 del contratto del 2010; la clausola n.19 del contratto del 2015) di determinazione convenzionale del foro esclusivo, in deroga ai criteri generali di attribuzione della competenza territoriale, prevedendosi che « per ogni controversia concernente il presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano »;
sull’assunto dell’inadempimento della controparte all’obbligazione di pagamento delle royalties mensili, RAGIONE_SOCIALE dopo aver risolto il contratto, adì in monitorio il Tribunale di Milano ed ottenne nei confronti di NOME COGNOME un decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 14.505,22, oltre interessi e spese;
il debitore oppose il provvedimento, sollevando preliminarmente l’ eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;
C.C. 15/11/2024
r.g.n. 05973/2024
Pres. Frasca
NOME COGNOME
al riguardo, dedusse, anzitutto, la nullità delle clausole 18 e 19 (apposte, rispettivamente, al contratto del 2010 e a quello del 2015) di determinazione convenzionale del foro esclusivo, perché sottoscritte in blocco;
osservò, poi, che, essendo esso convenuto un imprenditore individuale, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 18 cod. proc. civ., con conseguente individuazione del foro competente « in quello di Catanzaro ove si trova la sede legale della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, ovvero in quello di Vibo Valentia, luogo di residenza del titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, poiché non risulta applicabile l’art. 19 cpc, alternativamente a quello di Milano ex art.20 cpc, luogo di sottoscrizione del Contratto (rectius Rozzano) e di adempimento dell’obbligazione dedotta » (pagg. 9 e 10 dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 25 aprile 2023);
fissata udienza per la discussione della sollevata questione pregiudiziale di rito, ex art. 281sexies cod. proc. civ., il Tribunale di Milano, con sentenza 25 gennaio 2024, n. 1019, previo accertamento del carattere di vessatorietà e della conseguente nullità delle clausole contrattuali di determinazione del foro esclusivo, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Vibo Valentia, con revoca del decreto ingiuntivo e con assegnazione alle parti del termine di tre mesi per la riassunzione della cau sa dinanzi all’ufficio giudiziario dichiarato competente ;
avverso la sentenza del giudice meneghino propone ricorso per regolamento necessario di competenza la società RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi;
non svolge difese in questa sede NOME COGNOME;
il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano;
la parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
C.C. 15/11/2024
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Pres. Frasca
NOME COGNOME
1. con il primo motivo viene denunciata la « violazione degli articoli 1341, comma 2 e 1342 cod. civ. e 28 cod. proc. civ. », sul presupposto della « valida pattuizione del foro convenzionale a favore del tribunale adìto »;
la ricorrente deduce che, ai sensi degli artt. 1341, secondo comma, e 1342 cod. civ., le clausole derogative della competenza territoriale, in quanto predisposte unilateralmente dal ‘ franchisor ‘ , erano state specificamente approvate dal ‘ franchisee ‘ e, nell’ambito del contratto, non erano oggetto di richiamo cumulativo in blocco né di indicazione meramente numerica, ma di rischiamo specifico riferito alla singola clausola e al suo contenuto, così assicurandosi al sottoscrittore la possibilità di acquisirne specifica conoscenza;
1.1. il motivo è fondato;
questa Corte ha statuito che, nel caso di condizioni generali di contratto, l ‘ obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell’art. 1341 cod. civ. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest ‘ ultima ipotesi, non sia accompagnato da un ‘ indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (Cass. 11/11/2015, n. 22984; Cass. 09/07/2018, n. 17939; Cass. 14/02/2024, n.4126);
nel caso di specie, non è controverso che le clausole fossero state oggetto di doppia sottoscrizione e fossero state specificamente richiamate con riferimento al loro contenut o; l’ordinanza impugnata individua, invece, il vizio che avrebbe determinato la rilevata nullità nella circostanza che « dalla lettura delle clausole contrattuali asseritamente ritenute vessatorie dal predisponente … si rileva invece una serie di norme tra le quali talune esulano dal carattere vessatorio e pertanto tali da creare una confusione nel sottoscrittore sui precisi oneri contrattuali »; trattasi, con evidenza, di rilievo non corretto in iure , in quanto, essendo l’eccezione di nullità specificamente riferita alle due clausole derogative della competenza territoriale, il sindacato del giudice avrebbe dovuto essere limitato al rispetto della regola della doppia sottoscrizione e al
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contro
llo del carattere non cumulativo del richiamo, tanto più che -come correttamente osservato dalla società ricorrente -con riferimento alle due clausole di determinazione del foro convenzionale, non era in alcun modo ipotizzabile una commistione tra clausole onerose e non onerose, rientrando esse specificamente nell’ elenco di cui al secondo comma dell’art.1341 cod. civ.;
il primo motivo va, dunque, accolto.
con il secondo motivo viene denunciata la « violazione del combinato disposto degli articoli 20 cod. proc. civ. e 1182, 3° comma, cod. civ.»
La ricorrente , anzitutto, deduce che NOME COGNOME nell’eccepire l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, avrebbe dovuto fondare la propria contestazione sull’analisi e l’indicazione di tutti i possibili fori alternativi concorrenti; la sollevata eccezione sarebbe pertanto inammissibile perché il convenuto si era limitato ad evocare solo il foro generale delle persone fisiche di cui all’art. 18 cod. proc. civ., in base alla sua residenza;
inoltre, RAGIONE_SOCIALE pone in evidenza l’infondatezza nel merito dell’ eccezione e la conseguente erroneità in iure della statuizione diretta al suo accoglimento emessa dal giudice meneghino, sul rilievo che la competenza di tale giudice avrebbe dovuto comunque essere affermata in base al foro facoltativo per i diritti di obbligazione di cui all’art. 20 cod. proc. civ.; ciò, in quanto il contratto di franchising era stato concluso in Rozzano (luogo della sede della società creditrice) e in quello stesso luogo, ai sensi dell’art. 1182, terzo comma, cod . civ., avrebbe dovuto essere adempiuta l’obbligazione del debitore, quale obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro il cui esatto ammontare risultava dal titolo invocato o era comunque determinabile in modo univoco, secondo i criteri fissati da Cass., Sez. un., n.17989/2016;
2.1. il secondo motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del primo; ben vero, infatti, rilevata la validità ed efficacia della clausola
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Pres. Frasca
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convenzionale di determinazione del foro territoriale esclusivo, va per ciò stesso dichiarata la competenza del Tribunale di Milano;
ad abundantiam può tuttavia osservarsi che, nella fattispecie, se, per un verso, non avrebbe potuto imputarsi all’ eccipiente la mancata assoluzione dell’onere di contestare tutti i fori territoriali concorrenti, per altro verso proprio dall’indicazione di tali fori, contenuta nelle conclusioni dell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo notificato il 25 aprile 2023 (pagg. 9 e 10), sarebbe risultato che non era controverso tra le parti che il contratto era stato stipulato in Rozzano e che in tale luogo avrebbe dovuto essere adempiuta l’obbligazione;
pertanto, anche ove fossero state effettivamente invalide le clausole di determinazione del foro esclusivo, la competenza territoriale del Tribunale di Milano avrebbe comunque dovuto affermarsi in base ai fori facoltativi di cui all’art. 20 cod. proc. civ.;
al riguardo, invece, il giudice meneghino ha taciuto del tutto, limitandosi ad osservare che la qualità di persona fisica dell’opponente induceva a riconoscere la competenza del Tribunale del luogo di sua residenza (Vibo Valentia), così ponendo a fondamento della propria erronea statuizione unicamente il disposto di cui all’art. 18 cod. proc. civ., omettendo di considerare quello di cui al successivo art. 20;
deve, in definitiva, dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano, con fissazione alle parti del termine di tre mesi dal deposito della presente ordinanza per la riassunzione;
le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Per Questi Motivi
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Milano e fissa alle parti il termine di tre mesi dal deposito della presente ordinanza per la riassunzione; condanna NOME COGNOME quale titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE a rimborsare alla società RAGIONE_SOCIALE le spese del
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Pres. Frasca
NOME COGNOME
regolamento, che liquida in Euro 2.800,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese generali ed accessori.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della