Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30619 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30619 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2013/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA di TRIBUNALE FOGGIA n. 15034/2023, depositata il 7/12/2023, r.g.n. 7401/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, la sostituta procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto alla Corte di respingere il ricorso e confermare la competenza del Tribunale di Trani.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME ricorre per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Foggia 7 dicembre 2023, n. 15034, che ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, avendo le parti convenuto nel contratto, alla clausola n. 10, che ‘per ogni controversia inerente il presente contratto, ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione, è esclusivamente competente il Tribunale di Trani’. Il Tribunale, dopo avere osservato che COGNOME aveva già disconosciuto la firma apposta sulla pagina del contratto contenente la clausola derogatoria della competenza e che ha poi proposto querela di falso in via incidentale, ha dichiarato inammissibile la querela di falso. COGNOME aveva citato in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo di accertare il grave inadempimento della convenuta e per l’effetto di pronunciare la risoluzione del contratto concluso tra le parti e di condannare la convenuta alla restituzione della somma pagata, pari a euro 6.710.
La controparte RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 47, ultimo comma c.p.c.
Il ricorrente e la resistente hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è basato su due motivi.
Per motivi di priorità logica va esaminato per primo il secondo motivo, che contesta al Tribunale di non avere considerato il disconoscimento operato dal ricorrente all’udienza del 24 marzo
2023, così che a fronte del pregiudicante disconoscimento non era consentito ‘riversare gli effetti giuridici della scrittura, soprattutto per la parte che interessa, ovvero la clausola sulla competenza convenzionale nei confronti del ricorrente che aveva operato il tempestivo disconoscimento’.
Il motivo è infondato. Come ha sottolineato il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della decisione sull’eccezione di competenza per territorio fondata su una clausola contrattuale di deroga alla competenza, non rileva la circostanza che una delle parti abbia negato che il contratto contenente quella clausola fosse valido ed efficace, dovendo la questione di competenza essere risolta, ai sensi dell’art. 38, comma 4 c.p.c. sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi (cfr. Cass. n. 15254/2020). Nel caso in esame la convenuta aveva basato la sua eccezione di incompetenza territoriale sulla clausola n. 10 del contratto, pacificamente stipulato dalle parti il 20 giugno 2022 e posto a fondamento della domanda attorea, clausola che secondo la convenuta era stata esplicitamente accettata e sottoscritta. La competenza territoriale è quindi stata correttatene determinata da Tribunale di Foggia ‘allo stato degli atti’, sulla base della produzione in giudizio del contratto sottoscritto dal committente, dovendosi ritenere incompatibile l’eventuale procedimento di verificazione con il disposto di cui all’art. 38, ultimo comma c.p.c., che ammette solo un’istruzione sommaria.
Il primo motivo, che contesta la mancata considerazione del foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c., in quanto il luogo dell’adempimento sarebbe stato determinato tra le parti presso la pasticceria del ricorrente, è da ritenersi assorbito alla luce della determinazione della competenza territoriale sulla base della clausola contrattuale, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo
ha l’effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, che restano perciò inoperanti ( cfr. Cass. n. 15958/2018).
II. Il ricorso va pertanto rigettato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Trani, davanti al quale vanno rimesse le parti nei termini di legge e che provvederà rispetto alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Trani, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge; il giudice di merito provvederà in relazione alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione