Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3417 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3417 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11089/2025 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (GIÀ LA RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TRIESTE n. 65/2025 depositata il 14/03/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, nel 2021 RAGIONE_SOCIALE, venditrice, otteneva un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Pordenone contro RAGIONE_SOCIALE, acquirente statunitense, per il pagamento di € 123.957,13 , quale corrispettivo per una
compravendita di complementi d’arredo destinati a due alberghi negli Stati Uniti.
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello statunitense. Nel merito, contestava la pretesa per vizi, difetti e ritardi nella consegna. Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della venditrice al risarcimento dei danni per i costi di ripristino, per un totale di $ 70.064,24, con riferimento a 176 traversi difettosi.
Il Tribunale di Pordenone rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione e rigettava anche l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.
La Corte di appello di Trieste, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il motivo di appello con il quale RAGIONE_SOCIALE aveva censurato la sentenza di primo grado per avere rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione, ha rigettato gli altri motivi di appello e confermato la sentenza di primo grado.
2.Ricorre in cassazione RAGIONE_SOCIALE con quattro motivi, illustrati da memoria.
Resiste RAGIONE_SOCIALE, con controricorso e memoria.
Il Pubblico Ministero, al quale è stata ritualmente comunicata la fissazione dell’adunanza camerale, non ha rassegnato conclusioni e, all’esito della camera di consiglio del 4-2-2026, la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si denuncia v iolazione dell’art. 3 co . 2 l. 218/1995, in relazione all’art. 7 lett. b) Regolamento UE n. 1215/2012 e all’art. 59 l. 69/2009 con la seguente argomentazione. La Corte ha errato nell’interpretare la nozione di luogo di consegna. La clausola «RAGIONE_SOCIALE ns. stab. RAGIONE_SOCIALE» (Ex Works) non indica il
luogo di consegna ai fini della giurisdizione, ma disciplina solo il passaggio del rischio e gli oneri di trasporto. Essendo la merce destinata a New York, l’obbligazione caratterizzante doveva intendersi eseguita in tale luogo, che costituisce il «luogo di consegna» rilevante per la giurisdizione. Quindi, erroneamente la Corte ha ritenuto irrilevanti la destinazione finale (New York) e le indicazioni doganali (relative a profili fiscali).
1.1.Premesso che sulla regola finale di riparto della giurisdizione da applicare nella fattispecie si sono già pronunciate più volte le Sezioni Unite, così che il ricorso può essere trattato dalla sezione semplice (Cass. SU n. 1599/2022), il motivo è infondato.
Come già esattamente ritenuto dalla sentenza impugnata, in caso di controversia su materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ove il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro della UE, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione, stante il carattere mobile del rinvio a quest’ultima ex art. 3 comma 2 legge n. 218/1995 (Cass. SU n. 9971/2024, SU n. 2481/2025).
Posto perciò che nella fattispecie si applica ratione temporis il Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, esattamente la Corte territoriale ha ritenuto la giurisdizione italiana, ai sensi dell’art. 7 n. 1 lett. b) di tale Regolamento, in quanto era in Italia il luogo di consegna della merce compravenduta, in forza degli accordi intercorsi tra le parti e della pattuizione della clausola EXW.
Le Sezioni Unite di questa Corte si sono già pronunciate sulla questione (Cass. SU n. 11346/2023, SU n. 4716/2025), nel senso che, in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente a oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai
sensi dell’art. 7 n. 1 lett. b) Reg. UE n. 1215 del 2012, alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria del luogo della consegna materiale dei beni in base al contratto; a tale fine, si deve considerare la clausola Incoterm ‘Ex Works (EXW) ‘ , se richiamata nel contratto, come idonea a disciplinare non solo il trasferimento del rischio, ma anche il luogo di consegna della merce e, conseguentemente, la giurisdizione, salvo che dal contratto medesimo risultino diversi e ulteriori elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo di consegna. Come evidenziato dalle Sezioni Unite, il principio è coerente con quelli affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ovvero che, per stabilire quale sia il luogo dove la merce venduta è stata consegnata, occorre fare riferimento ai patti contrattuali, ivi comprese eventuali clausole Incoterm.
Nella fattispecie, la Corte di appello ha accertato in fatto che le parti avevano inteso disciplinare la consegna della merce nel territorio italiano, secondo quanto risultava dalla documentazione prodotta che indicava il luogo di consegna in Italia e dalla clausola EXW inserita nei documenti. La ricorrente contesta questo accertamento, ma in termini inammissibili, in primo luogo ex art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., mancando la specifica indicazione dei documenti sui quali si fonda la sua diversa tesi; inoltre, perché il motivo non è proposto nel rispetto del paradigma dell’a rt. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., come sarebbe stato necessario per censurare l’accertamento in fatto eseguito dal giudice di merito sul punto.
Quindi, acquisito che la consegna della merce in Italia era stata pattuita dalle parti, sussiste la giurisdizione del giudice italiano.
Irrilevante è il precedente invocato dalla società ricorrente (Cass. SU n. 34032/2023 ) che riguarda tutt’altra fattispecie , in cui la giurisdizione del giudice italiano è stata negata a fronte di un contratto
di subappalto relativo alla posa in opera di rivestimenti da eseguirsi interamente in un cantiere negli Stati Uniti.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 2 l. 218/1995 e degli artt. 35, 36, 38 e 39 CISG per omessa applicazione della disciplina convenzionale uniforme ed erronea applicazione degli artt. 1495, 1667, 1668 e 2226 c.c., con la seguente argomentazione. La Corte di appello ha erroneamente applicato i criteri del codice civile (otto giorni per la denuncia dei vizi) anziché i concetti di termine breve possibile (art. 38) e termine ragionevole (art. 39) della Convenzione di Vienna. Trattandosi di merce complessa e destinata all’estero, l’esame (art. 38) non poteva avvenire «franco fabbrica» sulla merce imballata, ma solo all’arrivo e dopo il montaggio a New York. Il termine ragionevole per la denuncia decorreva quindi dalla scoperta dei vizi (gennaio-febbraio 2019) e le denunce (febbraio e aprile 2019) erano tempestive. I vizi erano occulti o accertabili solo dopo la posa in opera e la mandataria italiana non aveva le competenze tecniche per rilevarli al ritiro. La venditrice era consapevole dei vizi (art. 40 Conv. Vienna) e non poteva eccepire la decadenza.
2.1.Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata e perciò non la censura in termini pertinenti.
La Corte di appello di Trieste non affronta in modo autonomo la questione della tardività della denuncia dei vizi. Al paragrafo 18 della sentenza, la Corte distrettuale conclude che «la mancata prova dell’esistenza di vizi assorbe ogni altra questione relativa al costo per l’eventuale ripristino ed alla decadenza della relativa denuncia». In sostanza, la Corte territoriale ritiene che, non essendo stata dimostrata l’esistenza stessa dei vizi lamentati e anzi risultando la merce conforme (i 176 traversi risultano realizzati a regola d’arte secondo la deposizione del teste COGNOME; la deposizione del teste COGNOME riferisce
solo de relato di una deformazione successiva all’installazione senza indicarne cause e momento; la responsabilità della venditrice cessava con la consegna al vettore; i vetri a specchio erano stati acquistati da soggetto terzo), diveniva superfluo pronunciarsi sulla tempestività della denuncia ex art. 1495 c.c. e sull’eventuale applicabilità degli artt. 38 e 39 della Convenzione di Vienna, invocati dall’appellante.
Trattandosi, con riguardo all ‘in esistenza dei vizi, di un accertamento di fatto, neppure censurato in termini pertinenti dalla ricorrente e comunque motivato nel pieno rispetto del minimo costituzionale entro il quale è circoscritto il sindacato di legittimità (Cass. S.U. n. 8053/2014), questa Corte non ha alcun margine di intervento.
Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per nullità della sentenza dovuta a motivazione apparente o irriducibilmente contraddittoria, sia per avere omesso di considerare l’applicabilità della Convenzione di Vienna (CISG), sia con riferimento al l’omessa valutazione dei documenti attestanti l’esistenza dei vizi .
3.1.Il motivo è infondato.
Come già esposto, l’individuazione della disciplina da applicare in presenza di vizi della merce compravenduta è risultata in concreto irrilevante, a fronte dell’esclusione dell’esistenza dei vizi.
Non è configurabile neppure vizio di motivazione perché, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., il vizio sussiste, e si concreta in nullità processuale deducibile ex art. 360 co. 1 n.4 c.p.c. soltanto nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa o incomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 22598/2018, n.
23940/2017, SU n.8053/2014). Come già evidenziato, nella fattispecie la motivazione è concreta e consente pienamente di comprendere il percorso logico-giuridico svolto dal giudicante, perché nella sentenza si legge che: (a) non era provata l’esistenza di difetti al momento della consegna e anzi il teste COGNOME aveva attestato che i traversi erano stati realizzati a regola d’arte e così consegnati al vettore; (b) la deposizione del teste COGNOME era de relato e non indicava ragioni e momento della deformazione; (c) i vetri erano stati acquistati da un terzo (RAGIONE_SOCIALE) e non dalla venditrice appellata. Quindi, non vi è alcun vizio che emerga dal testo della sentenza a prescindere dal confronto con le risultanze processuali e le deduzioni della ricorrente si pongono esclusivamente sul piano, inammissibile in questa sede, di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
Con il quarto motivo si denuncia ex art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo. Si censura in particolare il rigetto della domanda riconvenzionale, con la seguente argomentazione. La Corte di a ppello ha eluso l’esame dei costi sostenuti per la rimozione e il rifacimento dei 176 traversi difettosi, nonostante tali somme risultassero da una fattura e da buste paga.
4.1.Il quarto motivo è inammissibile almeno sotto due distinti profili.
In primo luogo, ci troviamo dinanzi a una doppia pronuncia conforme sul punto, il che rende inammissibile il motivo proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. , secondo la previsione dell’art. 360 co. 4 c. p.c.; infatti, la ricorrente non tenta neppure di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (come invece è necessario in caso di doppia conforme, Cass. n. 5943/2023, n. 26774/2016). Inoltre, l’accertamento dell’inesistenza dei vizi, che resiste in questa sede per le ragioni esposte, rende irrilevanti i fatti
posti a fondamento della domanda relativa ai costi di ripristino, che perciò non possono in sé avere il carattere di decisività richiesto dall’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c .
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unif icato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 7.600,00 per compensi, oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese forfettarie, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, a opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, il 04/02/2026.
La Presidente Linalisa COGNOME