Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5139 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 5139  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35347/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’avvocata COGNOME NOME
-ricorrenti principali- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocata COGNOME NOME,  che  la  rappresenta  e  difende  unitamente  all’avvocata COGNOME NOME
-controricorrente-
 nonché
INDIRIZZO,  rappresentato  e  difeso dall’avvocata COGNOME NOME
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la SENTENZA  del TRIBUNALE  di PARMA  n. 739/2018 depositata il 25/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ed altri, specificamente indicati in epigrafe, hanno proposto  ricorso  notificato  il  5  dicembre  2018  ed  articolato  in  tre motivi  avverso  la  sentenza  n.  739/2018  del  Tribunale  di  Parma, pubblicata il 25 maggio 2018.
Il  INDIRIZZO  ha,  a  sua  volta,  proposto ricorso incidentale notificato il 14 gennaio 2019, articolato in quattro motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
 La  trattazione  dei  ricorsi  è  stata  fissata  in  camera  di  consiglio,  a norma degli artt. 375, comma 2, 4quater , e 380 bis.1 c.p.c.
I ricorrenti principali NOME  COGNOME ed altri ed il ricorrente incidentale  INDIRIZZO  hanno  depositato memorie in data 5 febbraio 2024.
Il Tribunale di Parma ha rigettato i contrapposti appelli delle parti ed ha, perciò, confermato la sentenza resa in primo grado dal Giudice di pace di Parma che aveva accolto l’opposizione spiegata dalla condomina RAGIONE_SOCIALE contro il decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali intimatole dal RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, sul presupposto della nullità della delibera assembleare del 26 settembre 2011, la quale aveva ripartito a maggioranza le spese anche a carico delle unità immobiliari ancora invendute, in violazione della clausola sottoscritta da tutti i condomini nei loro rogiti di acquisto. Tale clausola disponeva: in relazione alle unità immobiliari non alienate dalla società venditrice, si precisa che dette unità immobiliari non parteciperanno alle spese di gestione
condominiale fino al momento in cui non verranno alienate; pertanto, dette unità immobiliari parteciperanno alle spese di gestione condominiale direttamente con i nuovi acquirenti ‘.
La sentenza impugnata ha al riguardo sostenuto: “Nel merito, in primo luogo, deve escludersi l’applicabilità al caso di specie del Codice del Consumo, in quanto entrato in vigore in data 23.10.2005 e, dunque, posteriormente alla stipulazione dei rogiti stipulati dai condomini, terzi chiamati (avvenuta tra il 22 aprile 2004 ed il 22 aprile 2005 …). In secondo luogo, le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come “predisposte” dal contraente medesimo ai sensi dell’art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione’.
4. Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME ed altri denuncia la nullità  della  sentenza  per violazione degli  articoli  da  1469bis a 1469sexies c.c.,  da  ritenersi  comunque  applicabili ratione  temporis ed aventi identica portata precettiva rispetto agli articoli da 33 a 37 del Codice del consumo ancora non vigenti al momento della stipula degli atti di acquisto.
Il  secondo  motivo  del ricorso di  NOME COGNOME ed altri  denuncia la violazione dell’art.  112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sulla domanda di nullità della clausola pattizia di esonero dal pagamento delle spese condominiali.
Il  terzo  motivo  del  ricorso  di  NOME  COGNOME  ed  altri  censura  la violazione dell’art. 1341 c.c., norma la cui applicazione mai era stata invocata dai ricorrenti.
4.1.  Il  primo  motivo  del  ricorso  incidentale  del  INDIRIZZO  deduce  la  nullità  della  sentenza  per  avere  la stessa ritenuto sussistente il contraddittorio di tutti i condomini, ove
invece erano stati chiamati in causa dalla RAGIONE_SOCIALE solo alcuni di essi (sette su nove), ossia quelli che avevano adottato la delibera assembleare del 26 settembre 2011.
Il secondo motivo del ricorso incidentale del INDIRIZZO  denuncia  la  violazione  dell’art.  112  c.p.c.  per  avere  il Tribunale  pronunciato  sulla  nullità  della  deliberazione  assembleare posta  a  base  del  decreto  ingiuntivo  opposto  senza  che  la  RAGIONE_SOCIALE avesse formulato alcuna domanda al riguardo.
Il terzo motivo del ricorso incidentale del INDIRIZZO lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo: il regolamento condominiale ‘Autorimesse 1’ non ha natura contrattuale,  non  è  stato  sottoscritto  da  tutti  i  condomini,  non  è richiamato né allegato nei titoli di acquisto, non contiene clausole di esonero dal pagamento delle spese.
Il quarto motivo del ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO assume, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1137 c.c.: la delibera assembleare del 26 settembre 2011, su cui era stato fondato il decreto ingiuntivo opposto, non era nulla, quanto semmai annullabile, e non era stata impugnata ai sensi dell’art. 1137 c.c.
Il ricorso principale proposto da NOME COGNOME ed altri ed il ricorso incidentale  del  INDIRIZZO  INDIRIZZO  devono  essere esaminati congiuntamente,  per  l’evidente  connessione  dei  profili affrontati,  portando  alla  cassazione  della  sentenza  impugnata  nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione che segue.
Deve dapprima ribadirsi il principio enunciato da Cass. 21 giugno 2022, n. 20007:
‘la  clausola  relativa  al  pagamento  delle  spese  condominiali  inserita nel regolamento di condominio predisposto dal costruttore o originario unico proprietario dell’edificio e richiamato nel contratto di vendita della unità immobiliare concluso tra il venditore professionista
e il consumatore acquirente, può considerarsi vessatoria, ai sensi dell’art. 33, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ove sia fatta valere dal consumatore o rilevata d’ufficio dal giudice nell’ambito di un giudizio di cui siano parti i soggetti contraenti del rapporto di consumo e sempre che determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e dunque se incida sulla prestazione traslativa del bene, che si estende alle parti comuni, dovuta dall’alienante, o sull’obbligo di pagamento del prezzo gravante sull’acquirente, restando di regola estraneo al programma negoziale sinallagmatico della compravendita del singolo appartamento l’obbligo del venditore di contribuire alle spese per le parti comuni in proporzione al valore delle restanti unità immobiliari che tuttora gli appartengano’.
6.1. Va, perciò, in via pregiudiziale disatteso il primo motivo del ricorso incidentale del INDIRIZZO, sul difetto del necessario contraddittorio di tutti i condomini, per essere stati chiamati in causa dalla RAGIONE_SOCIALE solo alcuni di essi (sette su nove). E’ dapprima irrituale che tale rilievo sia posto dal INDIRIZZO: esso è certamente parte del rapporto processuale concernente la domanda di riscossione dei contributi e la relativa opposizione a decreto ingiuntivo, nonché la eventuale impugnazione della delibera ex art. 1137 c.c. proposta dall’opponente; viceversa, il RAGIONE_SOCIALE è del tutto estraneo al rapporto processuale volto ad una decisione con efficacia di giudicato sulla questione della nullità o della inefficacia della clausola convenzionale relativa alla ripartizione delle spese, contenuta neppure in un regolamento di condominio, quanto nei rispettivi titoli di acquisto dei condomini, dovendo questa pronuncia rendersi, piuttosto, nei confronti dei rispettivi contraenti dei vincoli negoziali che si assumono viziati.
 È  invece  manifestamente  fondato  il  primo  motivo  del  ricorso principale di NOME COGNOME ed altri.
Il Tribunale di Parma era stato chiamato a verificare se la clausola di esonero della società alienante dalla partecipazione alle spese condominiali per le unità immobiliari di sua proprietà ancora invendute, inserita nei titoli di acquisto dei condomini che sono parti di questo giudizio, tutti stipulati tra l’aprile 2004 e l’aprile 2005, riguardasse contratti di vendita immobiliare conclusi tra un venditore professionista e un consumatore acquirente, e potesse considerarsi vessatoria, ove determinante a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e dunque incidente sulla prestazione traslativa del bene, che si estende alle parti comuni, dovuta dall’alienante, o sull’obbligo di pagamento del prezzo gravante sull’acquirente (restando di regola estraneo al programma negoziale sinallagmatico della compravendita del singolo appartamento l’obbligo del venditore di contribuire alle spese per le parti comuni in proporzione al valore delle restanti unità immobiliari che tuttora gli appartengano). Si tratta di verifica cui il giudice doveva procedere perché fatta valere dal consumatore o anche se rilevata d’ufficio nell’ambito dei rispettivi diretti rapporti processuali di cui siano parti i soggetti contraenti del rapporto di consumo (la venditrice ed il singolo acquirente). Non è dirimente che i contratti per cui è causa fossero stati conclusi quando ancora non era vigente il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, essendo comunque a quell’epoca applicabile l’art. 1469 -bis , comma 1, c.c., introdotto dall’art. 25 della legge 6 febbraio 1996 n. 59, secondo il quale, del pari, ‘si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto’.
L’accoglimento del primo motivo del ricorso di NOME COGNOME ed altri comporta l’assorbimento del secondo e del terzo motivo del medesimo ricorso,  i  quali  perdono  per  l’effetto  immediata  rilevanza decisoria.
8. Sono pure da accogliere il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale del INDIRIZZO, alla stregua dei principi enunciati con la sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021 emessa dalle Sezioni unite di questa Corte. L’allegazione difensiva della condomina RAGIONE_SOCIALE in sede di opposizione contro il decreto ingiuntivo intimatole dal INDIRIZZO era fondata sul contrasto tra la delibera assembleare del 26 settembre 2011 e la convenzione di esonero dalla ripartizione delle spese sottoscritta da tutti i condomini nei loro rogiti di acquisto. La citata sentenza n. 9839 del 2021 ha, tuttavia, chiarito che sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall’art. 1137, comma 2, c.c. Ciò che dunque la RAGIONE_SOCIALE prospettava era un vizio di annullabilità, e non di nullità, della deliberazione assembleare del 26 settembre 2011, su cui era fondato il decreto ingiuntivo.
Avendosi poi riguardo, nella specie, ad un giudizio  di  opposizione  a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali,  la  stessa  sentenza n. 9839 del 2021 ha ulteriormente chiarito che il giudice può sindacare l ‘ annullabilità della deliberazione
assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione soltanto a condizione che quest’ultima sia dedotta in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l’inammissibilità, rilevabile d’ufficio, dell’eccezione con la quale l’opponente deduca solo l’annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento.
 Vanno,  pertanto,  accolti  il  primo  motivo  del  ricorso  di  NOME COGNOME ed altri, nonché il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso  incidentale  del  INDIRIZZO,  da  cui consegue l’ assorbimento  dei  restanti  motivi  del  ricorso  di  NOME COGNOME ed altri, nel mentre va rigettato il primo motivo del ricorso incidentale del INDIRIZZO.
L ‘impugnata  sentenza  va  perciò  cassata in  relazione  alle  censure accolte,  con  rinvio  al  Tribunale  di  Parma,  in  persona  di  diverso magistrato,  che  esaminerà  nuovamente  la  causa  uniformandosi  ai principi  enunciati  e  provvederà  anche  sulle  spese  del  giudizio  di cassazione.
P. Q. M.
La  Corte  accoglie  il  primo  motivo  del  ricorso  principale,  nonché  il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti  i  restanti  motivi  del  ricorso  principale  e  rigetta  il  primo motivo  del  ricorso  incidentale;  cassa  la  sentenza  impugnata  in relazione  alle  censure  accolte  e  rinvia,  anche  per  le  spese  del presente  giudizio, al Tribunale di Parma  in  persona  di  diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione