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Clausola earn-out: valida anche in caso di pandemia?

Una società acquirente ha contestato la richiesta di pagamento di una tranche di prezzo variabile, legata a una clausola earn-out, a seguito del mancato raggiungimento del fatturato previsto a causa della pandemia di Covid-19. La società venditrice sosteneva che il mancato raggiungimento fosse imputabile a una cattiva gestione dell’acquirente. Il Tribunale ha dato ragione all’acquirente, stabilendo che la pandemia ha configurato un’impossibilità sopravvenuta non imputabile, escludendo così l’obbligo di pagamento. La sentenza ha inoltre chiarito la validità generale delle clausole earn-out e risolto una disputa sui costi del personale tramite un accordo di cut-off.

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Clausola Earn-Out: Come il Tribunale Valuta l’Impatto della Pandemia

L’inserimento di una clausola earn-out in un contratto di cessione d’azienda è una prassi diffusa per allineare gli interessi di venditore e acquirente. Ma cosa accade se un evento eccezionale e imprevedibile, come una pandemia, stravolge i piani e rende impossibile raggiungere gli obiettivi di fatturato? Una recente sentenza del Tribunale di Venezia offre importanti chiarimenti, analizzando la validità di tali clausole e gli effetti dell’impossibilità sopravvenuta.

I Fatti di Causa: una Cessione d’Azienda e un Prezzo Variabile

Il caso riguarda una controversia nata da un contratto di cessione d’azienda del 18 giugno 2019. Il prezzo era composto da una parte fissa, pagata al momento del rogito, e due tranche variabili (earn-out) subordinate al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato per gli esercizi 2019 e 2020.

La prima tranche, legata al fatturato 2019, era stata regolarmente pagata. La controversia sorge sulla seconda tranche, un importo fino a 350.000 euro, condizionata al raggiungimento di un fatturato di almeno 15 milioni di euro nel 2020.

A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19, l’attività fieristica, cuore del business ceduto, ha subito una drastica interruzione. Di conseguenza, il fatturato 2020 si è attestato a circa 4 milioni di euro, ben al di sotto della soglia pattuita.

Nonostante ciò, la società venditrice ha emesso fattura per 350.000 euro, sostenendo che il mancato raggiungimento dell’obiettivo fosse imputabile a scelte gestionali errate dell’acquirente, come la cancellazione di eventi e investimenti non ottimali, e non alla pandemia. L’acquirente, ritenendo di non dovere nulla, ha avviato una causa per accertare l’insussistenza del debito.

La Validità della Clausola Earn-Out

La società venditrice ha eccepito in primo luogo l’invalidità della clausola earn-out, sostenendo che essa fosse una condizione meramente potestativa (art. 1355 c.c.), poiché il suo avveramento dipendeva esclusivamente dalla volontà e dalla gestione dell’acquirente.

Il Tribunale ha rigettato questa eccezione. Ha chiarito che le clausole di earn-out sono legittime in quanto rappresentano una modalità di determinazione del prezzo, collegando una sua componente a un evento futuro e incerto. La condizione non era meramente potestativa perché il suo avveramento non dipendeva solo dalle scelte arbitrarie dell’acquirente, ma anche da fattori esterni come l’andamento del mercato e, nel caso specifico, da eventi imprevedibili come una pandemia. Inoltre, il contratto prevedeva meccanismi di controllo per la parte venditrice, come la partecipazione a un comitato tecnico-consultivo, che bilanciavano la discrezionalità gestionale dell’acquirente.

L’Impatto della Pandemia e l’Impossibilità Sopravvenuta

Il punto cruciale della decisione riguarda l’impatto della pandemia. Il Tribunale ha riconosciuto che l’interruzione delle attività fieristiche nel 2020 a causa delle restrizioni normative anti-Covid ha costituito una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione, non imputabile all’acquirente (art. 1256 c.c.).

Il mancato raggiungimento della soglia di fatturato non è stato causato da una condotta colposa o da un disinteresse dell’acquirente (che, anzi, aveva tutto l’interesse a massimizzare i ricavi), ma da un fattore esterno, oggettivo e imprevedibile. Di conseguenza, non si può applicare la finzione di avveramento della condizione prevista dall’art. 1359 c.c., che sanziona la parte che impedisce l’avverarsi della condizione per un proprio interesse contrario.

Il Tribunale ha anche respinto la tesi della venditrice secondo cui le sovvenzioni pubbliche ricevute dall’acquirente a ristoro delle perdite avrebbero dovuto essere conteggiate per calcolare un “fatturato virtuale”. La clausola earn-out era chiaramente ancorata al fatturato derivante dall’attività caratteristica, non a contributi o margini operativi.

La Gestione della Procedura di Cut-Off

Un ulteriore elemento di disputa riguardava il rimborso dei costi del personale per il periodo a cavallo della cessione, regolato da un apposito patto di “cut-off”. La venditrice richiedeva il pagamento di oltre 300.000 euro. Grazie a una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), è stato accertato che tali costi erano già stati di fatto rimborsati dall’acquirente, sebbene attraverso il pagamento di fatture emesse in base a un precedente contratto di servizi tra le parti. La CTU ha ricostruito i flussi finanziari, dimostrando che i pagamenti effettuati comprendevano anche la quota relativa ai costi del personale oggetto della procedura di cut-off.

le motivazioni

Il Tribunale ha accolto integralmente le domande della società acquirente e rigettato le domande riconvenzionali della venditrice. La decisione si fonda su tre pilastri principali:
1. Validità della Clausola Earn-Out: La clausola è stata ritenuta valida e non meramente potestativa, in quanto il suo avveramento dipendeva da una combinazione di gestione aziendale e fattori di mercato, con adeguati strumenti di controllo per la cedente.
2. Impossibilità Sopravvenuta: Il mancato raggiungimento del fatturato nel 2020 è stato attribuito all’evento imprevedibile e inevitabile della pandemia (forza maggiore), escludendo qualsiasi colpa dell’acquirente. Questo ha reso inesigibile il pagamento della tranche variabile del prezzo.
3. Corretta Esecuzione del Patto di Cut-Off: L’analisi contabile ha dimostrato che i costi del personale richiesti dalla venditrice erano già stati integralmente saldati, estinguendo ogni ulteriore pretesa.

le conclusioni

Questa sentenza offre preziose indicazioni per la redazione e l’interpretazione dei contratti di cessione d’azienda. Sottolinea la piena legittimità delle clausole di earn-out come strumento per la determinazione del prezzo, ma chiarisce che il loro funzionamento è soggetto ai principi generali del diritto contrattuale, inclusa l’impossibilità sopravvenuta. Per le parti coinvolte in operazioni di M&A, emerge l’importanza di definire con precisione i parametri di calcolo dell’earn-out e di considerare, per quanto possibile, meccanismi di adeguamento in caso di eventi straordinari e imprevedibili che possano frustrare la logica economica dell’accordo.

Una clausola earn-out è valida se il raggiungimento degli obiettivi dipende dalla gestione dell’acquirente?
Sì, secondo la sentenza è valida. Non viene considerata una condizione ‘meramente potestativa’ (e quindi nulla) perché il risultato non dipende solo dall’arbitrio dell’acquirente, ma anche da fattori di mercato e da eventi esterni. Inoltre, la presenza di meccanismi di controllo a favore del venditore bilancia la discrezionalità dell’acquirente.

Cosa succede se un evento imprevedibile come la pandemia impedisce di raggiungere il fatturato previsto da una clausola earn-out?
Se un evento imprevedibile e inevitabile come la pandemia rende oggettivamente impossibile raggiungere la soglia di fatturato, si configura un’ipotesi di ‘impossibilità sopravvenuta della prestazione’ non imputabile all’acquirente. Di conseguenza, l’obbligo di pagare la tranche di prezzo variabile viene meno, poiché la condizione a cui era subordinato non si è avverata per cause di forza maggiore.

Le sovvenzioni pubbliche ricevute a causa della pandemia possono essere considerate come fatturato ai fini di una clausola earn-out?
No. Il Tribunale ha stabilito che, se la clausola fa specifico riferimento al ‘fatturato’, non è possibile includere nel calcolo altre entrate come le sovvenzioni pubbliche o i ristori, a meno che il contratto non lo preveda espressamente. I ristori, inoltre, sono destinati a coprire costi fissi e non rappresentano un margine netto equiparabile ai ricavi dell’attività caratteristica.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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