SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 3988 2025 – N. R.G. 00008312 2021 DEPOSITO MINUTA 04 08 2025 PUBBLICAZIONE 04 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice Unico dott. NOME COGNOME ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 8312/2021 del Ruolo Generale promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all’atto di citazione
ATTORE
contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME e giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
Oggetto: inadempimento contratto di cessione di azienda
Conclusioni:
per parte attrice come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
‘ Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
accertare e dichiarare che nulla è dovuto da in relazione al contratto di vendita di azienda del 18.06.2019,
con vittoria di compensi e spese di causa . ‘
per il convenuto come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
‘ I -Nel merito in principalità: rigettare la domanda dell’attrice.
II -In via riconvenzionale:
accertare e dichiarare che alla stregua del contratto 18 giugno 2019 è debitrice verso Geo della complessiva somma di € 657.569, per i titoli in epigrafe esposti;
condannare al pagamento della suddetta somma, oltre interessi nella misura prevista dal d.lgs. 231/2002, a far data dal 1° gennaio 2020 quanto ad € 307.569, e dal 1° luglio 2021, quanto ad € 350.000.
III -In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CIP 4% e rimborso forfetario spese ex art. 2 co. 2 DM 10.3.2014 n. 55. ‘.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, (già
ha convenuto in giudizio Geo per vedere accertare l’insussistenza delle pretese creditorie fatte valere dalla convenuta per effetto del contratto di cessione d’azienda tra esse intercorso.
In particolare, l’attrice ha rappresentato che, in data 18 giugno 2019, cedeva, in favore di il complesso aziendale avente ad oggetto l’organizzazione/gestione degli eventi fieristici svolti all’interno del quartiere di agli stessi dedicato; i contraenti pattuivano una parte di prezzo fissa, pari ad € 3.202.674,00, versata contestualmente alla stipula del rogito e prevedevano due ulteriori tranches di prezzo, di cui la prima, pari ad € 350.000,00, condizionata al raggiungimento di un fatturato per l’esercizio 2019 di almeno € 7.500.000,00, nonché una seconda, ricompresa in un range variabile da € 70.000,00 fino a € 350.000,00, correlata al raggiungimento di obiettivi legati al fatturato di esercizio 2020, come determinati dall’art. 4 del contratto di cessione.
Le parti concordavano altresì che fino al 2020 avrebbe dovuto gestire l’azienda nel rispetto del business plan di cui all’allegato 5 del contratto di cessione medesimo, ove si prevedeva che le operazioni gestionali fossero previamente discusse e concordate con un comitato tecnico-consultivo appositamente istituito in seno alla società attrice, del quale avrebbe fatto parte un rappresentante della cedente.
La prima tranche, pari ad Euro 350.000,00 da versarsi entro il 30.06.2020 al verificarsi della condizione sospensiva del raggiungimento di un fatturato minimo di Euro 7.500.000,00 nell’esercizio 2019, concernente esclusivamente l’attività fieristico -congressuale ed evenemenziale in genere e i relativi servizi accessori, è stata saldata in data 29.06.2020, a mezzo del versamento di Euro 216.888,63 e per la restante somma a mezzo compensazione con i crediti vantati nei confronti di mentre la seconda tranche non è stata corrisposta.
Ciò premesso, l’attrice ha lamentato che, nonostante il fatturato dell’ fosse rimasto al di sotto delle soglie previste dall’art. 4 dell’atto di cessione per il pagamento della seconda delle due tranches, la convenuta provvedeva ad emettere fattura nei confronti di per un importo di € 350.000,00, corrispondente all’integrazione del prezzo che sarebbe risultata come dovuta laddove il fatturato maturato da per l’esercizio 2020, avesse raggiunto la soglia di € 15.000.000,00, mentre, invece, il bilancio si attestava a € 4.000.000,00. Di talché ne contestava la legittimità, chiedendo l’emissione di una nota di credito del medesimo importo, a cui la convenuta non dava luogo.
Paventando il grave pregiudizio che sarebbe derivato se la convenuta avesse azionato nei suoi confronti il procedimento monitorio, l’attrice ha domandato l’accertamento negativo in forza delle ragioni che seguono.
In primo luogo, ha specificato che le soglie di fatturato relative all’attività fieristico -evenemenziale non venivano raggiunte nel 2020 per causa ad essa non imputabile, stante l’impossibilità di espletare l’attività sociale per effetto delle restrizioni imposte a causa della pandemia da Covid-19.
Ha osservato, inoltre, che nonostante le difficoltà operative, aveva rispettato le previsioni del business plan allegato all’atto di vendita condividendo con i membri del comitato tecnico-consultivo le scelte gestionali.
Ha altresì evidenziato che la condizione sospensiva correlata al raggiungimento delle soglie di fatturato non poteva essere estesa al punto da ricomprendere somme percepite ad altro titolo, quali quelle destinate dal Governo e pari ad € 47.000,00, le quali risultavano comunque insufficienti ai fini dell’avveramento della condizione.
Stante quanto sopra, ha concluso per l’accertamento della insussistenza del credito vantato da Geo.
Si è costituita Geo, proponendo domanda riconvenzionale di condanna dell’attrice al versamento della somma di € 350.000,00, corrispondente alla seconda tranche di prezzo pattuito, nonché la condanna al pagamento dell’importo di € 307.659,00, corrispondenti ai costi del personale, di cui l’attrice avrebbe dovuto farsi carico in forza di quanto previsto dagli artt. 3 e 6 del contratto di cessione, importi maggiorati degli interessi al saggio legale dovuto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e decorrenti dal 1°.1.2020 sull’importo di € 307.659,00 e dal giorno di avveramento della condizione o al più dal 1° luglio 2021 quanto alla somma di € 350.000.
Con riferimento al pagamento delle tranches di prezzo soggette a condizione sospensiva, la convenuta esponeva che la prima delle due tranches era stata regolarmente versata dall’attrice, anche in considerazione del fatto che l’attività di gestione svolta nel 2019 veniva espletata sotto il controllo della cedente.
Quanto alla seconda tranche, osservava che il raggiungimento degli obiettivi cui era condizionato il versamento veniva compromesso dalla gestione della cessionaria che si era resa inosservante degli obblighi imposti dall’allegato 5 del contratto di cessione, giacché la parte stessa non avrebbe consultato il comitato consultivo all’uopo costituito per taluni eventi, ma avrebbe deciso unilateralmente l’annullamento della manifestazione ‘RAGIONE_SOCIALE‘, nonché avrebbe versato un contributo, pari ad € 1.400.000,00 in favore dell’organizzatore della manifestazione RAGIONE_SOCIALE
In ragione di ciò ha ritenuto che il mancato avveramento della condizione fosse imputabile alla cessionaria.
Sempre con riferimento alla condizione ha osservato che:
essa fosse non apponibile poiché la stessa, avendo ad oggetto il prezzo, investirebbe la controprestazione quale elemento essenziale del contratto di vendita;
-qualora considerata valida, sarebbe comunque rientrata nel campo d’applicazione dell’art. 1355 c.c. poiché avrebbe rimesso alla volontà della cessionaria, alla quale spettava in via esclusiva la gestione aziendale, una potestà circa l’avveramento della condizione, non consentita dall’ordinamento;
le sovvenzioni pubbliche erogate nel periodo pandemico venivano parametrate al margine operativo lordo corrispondente ad un fatturato di € 15.000.000,00; pertanto, la buona fede imponeva di considerare, ai fini dell’avveramento della condizione, la clausola di earnout tenendo conto del come criterio di redditività dell’azienda.
Ha concluso per il rigetto della domanda di accertamento negativo azionata da con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale formulata, avente ad oggetto la condanna dell’attrice al pagamento della complessiva somma di € 657.569, oltre interessi e rivalutazione.
In sede di prima memoria ex art. 183, 6° comma cpc parte attrice ha preso posizione sulla contestazione della convenuta circa la cancellazione dell’evento ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ad opera di La parte ha rappresentato che l’infondatezza dell’eccezione risulterebbe dallo stesso doc. 3 di parte convenuta, avente ad oggetto il verbale del comitato tecnico-consultivo del 5.09.2019, da cui emergerebbe che la manifestazione ‘RAGIONE_SOCIALE‘ veniva posticipata da ottobre 2019 a marzo 2020 sulla base di decisioni assunte durante la gestione di Geo.
Altresì ha preso posizione sul contributo erogato in favore di RAGIONE_SOCIALE contestando che fosse stato effettivamente erogato e che, come evidenziato durante il verbale di assemblea del 5.9.2019, trattandosi di un costo, non potesse avere un impatto negativo sui ricavi della manifestazione.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale relativa al costo residuo del personale, l’attrice, posto che i costi del personale venivano rendicontati e approvati da delegati della medesima Geo, ha sostenuto che l’infondatezza della domanda emergerebbe dalla PEC del 17.6.2020 (doc. 7) mai contestata dalla convenuta, mediante la quale veniva
trasmesso l’estratto conto delle reciproche pendenze, recante un credito in favore di Geo di € 216.888,63.
Con riferimento a tale ultimo punto, la convenuta ha osservato che mancherebbe la prova dell’asserito controcredito da cui discenderebbe la compensazione.
In sede di terza memoria la convenuta ha contestato che le fatture prodotte a riprova dell’avvenuta compensazione fossero imputabili al pagamento dei costi relativi al personale, giacché le stesse sarebbero anteriori alla data di stipulazione del contratto di cessione, datato 18 giugno 2019. A detta della convenuta le fatture sarebbero riconducibili alla scrittura privata di data 27.3.2019, avente ad oggetto un mandato oneroso attuativo della lettera di intenti con la quale Geo era stata incaricata per conto dell’acquirente di svolgere ‘maggiori attività relative alla valorizzazione dei marchi attraverso la loro promozione e consolidamento nonché all’affiancamento dei manager di
Le domande di parte attrice sono meritevoli di accoglimento, mentre le domande riconvenzionali di parte convenuta devono essere rigettate per i motivi che si espongono.
1. PAGAMENTO 2^ TRANCHE PREZZO
a) Eccezione di nullità e non apponibilità della clausola di earn out
I contraenti hanno determinato il prezzo cd fisso della cessione di azienda in € 3.202.674,00, che è stato regolarmente versato dall’attrice al momento della stipula e hanno previsto una duplice maggiorazione, determinabile applicando i criteri dettati dall’art. 4 del contratto, subordinata al raggiungimento di determinate soglie di fatturato in periodi temporali ben definiti, la prima riferita all’esercizio 2019, estranea all’oggetto del contendere e una seconda tranche fino ad un massimo di € 350.000 parametrata ai risultati dell’esercizio 2020.
Parte convenuta ha eccepito che la clausola in esame non sarebbe apponibile o comunque sarebbe invalida, in quanto investirebbe la controprestazione (i.e. il pagamento del corrispettivo), causalmente essenziale alla vendita.
Orbene, l’eccezione va disattesa.
La clausola negoziale contenuta nell’art. 4 del contratto di cessione di azienda può essere ricondotta alla figura delle clausole earn-out.
Le clausole in parola sono volte a parametrare il corrispettivo per la cessione di partecipazioni sociali e /o di cessione di aziende, suddividendolo in una parte fissa e in una parte variabile, prevedendosi il pagamento della parte variabile in un momento differito rispetto al trasferimento della proprietà della partecipazione e/o dell’azienda parametrato al superamento di un certo utile netto o di un certo fatturato (cfr. Trib. Roma 30.10.2020 che ammette espressamente l’apponibilità della clausola anche ai contratti di cessione di aziende).
Tali clausole costituiscono una modalità di determinazione del prezzo ed implicano una componente aggiuntiva del prezzo collegata ad un evento incerto e futuro e successivo al momento della stipulazione.
Pertanto, avendo i contraenti previsto una maggiorazione eventuale rispetto al prezzo fisso pattuito la clausola è valida e legittima.
Eccezione sulla natura meramente potestativa della clausola di earn out È infondata anche l’eccezione di nullità del contratto perché la clausola conterrebbe una condizione meramente potestativa, in quanto la parte variabile del prezzo sarebbe dipesa dalla mera volontà di
Orbene, l’ulteriore importo a titolo di prezzo pattuito nel citato art. 4 del contratto di cessione non era connesso solo alle scelte imprenditoriali della cessionaria, ma anche al generale andamento del mercato e ad eventuali fattori prevedibili ed imprevedibili, come dimostra emblematicamente lo scoppio della pandemia proprio l’esercizio 2020.
Inoltre, il contratto prevedeva alcuni strumenti di controllo in capo alla cedente: ai sensi dell’art. 5 del contratto, che pure manteneva la più ampia discrezione nella gestione futura dell’azienda, avrebbe dovuto attenersi al business plan, allegato sub doc.
5; NOME poteva nominare un membro di proprio gradimento nell’apposito comitato tecnicoconsultivo e prendere visione delle scritture contabili relative all’azienda limitatamente all’attività fieristico -congressuale ed evenemenziale.
Peraltro, se la clausola in esame fosse meramente potestativa, se ne dovrebbe predicare la nullità ex art. 1355 cc e nulla sarebbe dovuto a
Avveramento della condizione e/o raggiungimento dei parametri previsti dalla clausola earn out
In subordine, parte convenuta eccepiva che la clausola, ove ritenuta valida ed efficace, dovrebbe ritenersi avverata ai sensi dell’art. 1359 cc e in forza della previsione contenuta nell’allegato 5 del contratto di cessione.
In tesi di parte convenuta, era tenuta a non frustrare la possibilità di avveramento della condizione e a tenere integre le ragioni della controparte, posto che alterando il business plan l’attrice aveva reso impossibile l’avveramento della condizione già prima dell’inizio della pandemia.
Preme subito chiarire che non può considerarsi parte che aveva interesse contrario all’avveramento, avendo piuttosto interesse a massimizzare i propri ricavi.
È pacifico in causa che nel 2020 a causa della pandemia da Covid 19 vi è stata un’interruzione delle attività di tipo fieristico -congressuali ed evenemenziali conseguenti alle restrizioni normative volte a contenere la diffusione del virus.
ha depositato sub doc. 3 il bilancio di esercizio al 31.12.2020 dal quale risulta un valore della produzione, pari ad € 5,6 milioni, mentre la clausola di earn out prevedeva il pagamento della seconda tranche in caso di fatturato superiore a 7,5 milioni di euro nell’esercizio 2020 riferito esclusivamente all’attività fieristico -congressuale ed evenemenziale e servizi accessori e il pagamento di € 350.000,00 era dovuto solo al raggiungimento di un fatturato pari ad € 15.000.000.
ha contestato a COGNOME
di € 1.400.000, senza peraltro meglio precisare quali ulteriori asseriti contrattualmente previste.
Hall due specifici inadempimenti, in particolare ha imputato all’attrice di aver cancellato unilateralmente, ancora prima dello scoppio della pandemia, la manifestazione ‘Casa su misura’ e di aver alterato il piano di investimenti rispetto alla manifestazione ‘RAGIONE_SOCIALE‘, attribuendo all’organizzatore un ingiustificato contributo mancati investimenti da parte dell’attrice avrebbero consentito di raggiungere le soglie di fatturato
(i) Manifestazione ‘Casa su misura’
Parte convenuta ha dedotto che la manifestazione è stata cancellata in data 12 luglio 2019, come risulta dal suo doc. 8, ossia in un momento successivo alla cessione per decisione unilaterale di e che la stessa era ancora in programma al momento della cessione, come si evincerebbe dal doc. 9.
Parte attrice ha replicato che il dott. , già responsabile commerciale di aveva comunicato ai principali espositori il rinvio della manifestazione ancora alla fiera Campionaria tenutasi a maggio 2019, ossia prima della cessione avvenuta il 18.6.2019 e che risultava irrilevante la data formale di cancellazione della manifestazione e di comunicazione al pubblico, a fronte della decisione maturata già all’interno di (di cui si era fatto portavoce il ) di procedere, già prima della cessione, al rinvio. […
Nel verbale del Comitato tecnico-consultivo del 5.9.2019 si legge che la manifestazione ‘RAGIONE_SOCIALE‘, il cui svolgimento era stato programmato dal 5 al 13 ottobre 2019, era stata rinviata al 29 febbraio -8 marzo 2020.
Inoltre, la manifestazione in esame non veniva contemplata nel business plan tra le manifestazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel budget relativamente all’esercizio 2019 (pag. 4 doc. 2 allegato 5 fasc. conv.).
Peraltro, nel 2019 l’attrice ha raggiunto le soglie di fatturato richieste per il pagamento della prima tranche integrativa di prezzo, che risulta regolarmente corrisposto e sul punto non sussiste controversia.
La manifestazione era stata riprogrammata a febbraio/marzo 2020 ed è stata poi rinviata sine die a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia.
La cancellazione della manifestazione programmata per il 2020 non integra inadempimento contrattuale di essendo riconducibile ad impossibilità sopravvenuta, mentre non assumono rilevanza alcuna le pregresse ragioni che avevano determinato l’annullamento della manifestazione nel 2019.
Parte convenuta deduceva che non aveva consultato Geo e non aveva sottoposto al Comitato tecnico consultivo la decisione di annullare dal piano industriale alcune manifestazioni programmate per il 2020, ponendosi in tal modo volontariamente nell’impossibilità di conseguire le quote di fatturato dedotte in condizione, ma essa finisce per sovrapporre i rinvii dell’evento del 2019 e del 2020, che devono rimanere ben distinti.
Ed invero, Hall aveva deciso di rinviare la manifestazione ‘RAGIONE_SOCIALE‘ che avrebbe dovuto tenersi nel 2019 e gli stessi docc. 8 e 9 di parte convenuta sono riferiti alla programmazione dell’evento nel 2019.
Nondimeno, il raggiungimento nell’esercizio 2019 da parte attrice del fatturato previsto dall’art. 4 del contratto di cessione rende evidente che non vi è stato alcun inadempimento rilevante ex art. 5 del contratto di cessione.
Ai fini di causa interessa invece verificare se vi sia stato inadempimento di parte attrice che abbia impedito il raggiungimento delle soglie di fatturato riferite all’esercizio 2020.
Non consta, infatti, che abbia annullato alcun evento programmato per il 2020, né che, con riferimento al 2020, abbia alterato il piano di investimenti, senza previa consultazione del Comitato tecnico.
Vero è invece che parte attrice aveva ufficialmente riprogrammato l’evento ‘RAGIONE_SOCIALE‘ per febbraio marzo 2020, che non si è tenuto per factum principis.
Concorrono, pertanto, sia l’elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, sia quello soggettivo dell’assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell’evento che ha reso impossibile la prestazione, con conseguente liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c.
(ii) Manifestazione ‘Auto e Moto d’Epoca’
In primo luogo, non vi è prova che l’attrice abbia effettivamente stanziato un contributo di € 1.400.000 in favore dell’organizzatore della manifestazione ‘RAGIONE_SOCIALE.
Parte attrice ha, infatti, prodotto sub doc. 10 prospetto di investimenti relativo alla rassegna, dal quale risultano ricavi pari ad € 1.672.000 e costi pari ad € 1.352.000, tra i quali non figura il contributo contestato da i costi sono inerenti a voci di spesa per marketing, pubblicazioni, servizi; tale prospetto, pur di formazione unilaterale, non è stato specificamente contestato da parte convenuta.
In ogni caso, lo stanziamento del contributo da parte di costituisce circostanza irrilevante rispetto alla clausola 4 del contratto di cessione, in quanto il suddetto articolo subordinava il pagamento della maggiorazione di prezzo al raggiungimento di determinate soglie di fatturato e non di utili netti e verosimilmente lo
stanziamento di un maggiore contributo avrebbe avuto una ricaduta positiva sul fatturato della manifestazione.
L’affidamento delle manifestazioni e RAGIONE_SOCIALE a soggetti terzi costituisce circostanza introdotta tardivamente da parte attrice per la prima volta nella memoria ex art. 183, 6° comma cpc, con conseguente inammissibilità dei relativi capitoli di prova.
d) Sovvenzioni pubbliche
Sosteneva parte convenuta che grazie alle sovvenzioni pubbliche a fondo perduto percepite per l’esercizio 2020, avrebbe conseguito quei medesimi effetti economici finali, che sarebbero derivati dalla realizzazione dei parametri della clausola di earn out.
Ed invero, secondo la difesa della convenuta, nel business plan contenuto nell’Allegato 5, le parti avevano previsto ricavi per € 13.492.000,50, esplicitando il MOL in € 3.475.000,04. Applicando la medesima proporzione (fatturato/MOL) ai contributi pubblici percepiti per l’anno 2020 e pari ad € 4.185.000,00, parte attrice avrebbe conseguito un fatturato virtuale di € 16.248.638,00.
La sovvenzione avrebbe consentito all’attrice di conseguire direttamente il margine senza dover affrontare i costi della gestione caratteristica, che non c’è stata.
Inoltre, sarebbe irrilevante che la sovvenzione sia stata riscossa nel 2021, essendo commisurata ai mancati introiti dell’esercizio 2020.
Le argomentazioni di parte convenuta non sono meritevoli di accoglimento.
In primo luogo, all’art. 4 del contratto di cessione le parti hanno inteso ancorare la maggiorazione del prezzo al raggiungimento di determinate soglie di fatturato, non avendo invece voluto fare riferimento al margine medio di contribuzione lorda dell’attività fieristico -congressuale ed evenemenziale e un tanto è già sufficiente a contrastare la tesi di parte convenuta.
In secondo luogo, l’assunto di partenza della convenuta, secondo la quale il fermo della produzione avrebbe impedito la maturazione di costi, non è veritiero.
Dallo stesso doc. 7 di parte convenuta risulta, infatti, chiaramente che i ristori erano volti a coprire i costi fissi non coperti da utili per il sistema fieristico e documentati al
momento della presentazione della domanda, il che esclude che le sovvenzioni possano, anche solo astrattamente, considerarsi margine netto.
In conclusione, non vi è stata alcuna realizzazione virtuale dei parametri previsti nella clausola di earn out.
2) PATTO DI CUT OFF
All’Art. 3 del contratto di cessione, le parti avevano stabilito che debiti e costi diretti e indiretti maturati dalla cedente Geo a partire dal 1° gennaio dell’anno in corso (2019) relativi alla gestione delle attività fieristiche riferibili agli eventi in programma nel 2019, nonché taluni costi maturati nell’esercizio 2018, ma di competenza dell’esercizio 2019 ed elencati in un apposito allegato contrattuale (All. 2 bis al doc. 2) sarebbero stati convenzionalmente assunti, e in ogni caso rimborsati, da Ciò trae la sua giustificazione dal fatto che la preparazione delle manifestazioni fieristiche, pur destinate a svolgersi in tempi successivi, necessitano dell’attivazione dei relativi servizi con ampio anticipo rispetto alle date di svolgimento e con correlativa anticipazione dei costi.
NOME, a sua volta, si impegnava a riaccreditare a Hall tutti i proventi conseguiti in relazione agli stessi eventi.
Per dare pratica attuazione a questa pattuizione, al successivo Art. 6 le parti hanno altresì convenuto un’apposita procedura denominata di cut -off, appunto finalizzata alla regolazione mensile per cassa delle poste rispettive tra incassi e pagamenti, secondo le modalità concordate in altro apposito allegato contrattuale (allegato 6) contestualmente siglato dalle medesime parti.
Il dott. nominato di comune accordo da ambo le parti, ha provveduto a redigere prospetti denominati ‘Sintesi finanziaria cut -off GeoFPI’, basati sui dati contabili estrapolati dalla contabilità di Geo, il primo dei quali redatto con riferimento alla data del 30.6.2019 (doc. 17 fasc. attore), il secondo con riferimento alla data del 30.9.2019 (docc. 18 e 19 fasc. conv.).
Parte convenuta riteneva che non fosse ancora stato rimborsato, ma fosse dovuto in relazione alla procedura di cutoff, il costo del personale, pari ad € 307.569,00.
Al contrario, parte attrice sosteneva di aver regolato correttamente i rapporti di debitocredito nei confronti di pagando integralmente quanto dovuto ai sensi degli artt. 3 e 6 del contratto di cessione d’azienda, nonché dell’allegato 6 del medesimo contratto, ivi compresi i costi del personale risultanti dal bilancio contabile di (preso a riferimento dalle parti nella procedura di cut-off).
A sostegno della propria tesi, ha prodotto tre fatture (nn. 318, 337 e 338 sub docc. 13 e 14 fasc. attore), sostenendo che nel corrispettivo già pagato sarebbe ricompreso anche il residuo costo del personale
Replicava parte convenuta che due delle tre fatture sono anteriori alla data di stipulazione del contratto di cessione del 18 giugno 2019, la terza è successiva di un giorno alla cessione; tutte e tre le fatture recano la descrizione ‘Corrispettivo Prima (o Seconda Terza) Mensilità come previsto dall’art. 3 della Scrittura Privata del 27.3.2019.
Tale contratto è distinto dal contratto di cessione di azienda ed è un contratto di mandato oneroso con il quale Geo era stata incaricata, nelle more delle trattative, di compiere attività ulteriori ed aggiuntive rispetto alla gestione ordinaria dell’azienda, con pattuizione di un corrispettivo mensile onnicomprensivo di € 250.000; le prime due fatture espongono il compenso per intero, la terza si riferisce al compenso del mese di giugno, calcolato pro rata temporis fino al giorno di perfezionamento della cessione.
È stata espletata consulenza tecnico contabile di ufficio, volta a verificare se le somme pagate da Hall in favore di (cfr. doc. 14 fasc. attore contabili di pagamento) e riferite alle fatture nn. 318, 337 e 338 emesse da Geo (doc. 14 fasc. attore) comprendessero l’integrale rimborso dei costi del personale, come risultanti dal bilancio contabile di verifica di NOME (docc. 17 e 18 di parte attrice, docc. 18 e 19 di parte convenuta) e se i rapporti di debito credito tra le parti sono stati regolati in conformità alle previsioni contrattuali di cui agli artt. 3 e 6.
La Ctu ha scorporato dal compenso unitario pattuito nel contratto di mandato del 27.3.2019 una quota parte dal compenso unitario per imputarla ai costi del personale e precisamente € 132.624,10 per la fattura n. 318 ed € 144.093,63 per la fattura 337 e per differenza € 30.851 per la fattura n. 338 e li ha considerati già pagati.
Le conclusioni alle quali è pervenuta la Ctu sono condivisibili per i motivi che si espongono.
Con contratto di data 27.3.2019, nelle more del perfezionamento del contratto di cessione di azienda, (cd Utilizzatore) si impegnava a svolgere su incarico di (cd Proprietario), come si legge nelle premesse, le attività ‘ulteriori ed aggiunte rispetto alla gestione ordinaria dell’azienda in considerazione delle attività necessarie alla promozione degli eventi programmati nel 2019 al fine di valorizzare i marchi anche con specifico riferimento alle esigenze derivanti dal Centenario della Fiera Campionaria’.
Veniva, inoltre, espressamente previsto quale oggetto del contratto ‘l’attività di formazione ed affiancamento a favore di soggetti indicati dal proprietario in vista della possibile acquisizione dell’azienda’.
All’art. 3 veniva pattuito un corrispettivo mensile di circa € 250.000 oltre Iva determinato sulla base del preventivo di cui all’Allegato B.
Il medesimo articolo prevedeva, inoltre, che ‘ Il corrispettivo sarà versato all , previa specifica rendicontazione delle attività svolte e successiva verifica della stessa da parte del responsabile dell’esecuzione nominato dal Proprietario, con cadenza quindicinale a partire dalla data di sottoscrizione della presente scrittura privata, a mezzo bonifico bancario previa presentazione della relativa fattura da parte dell . Resta inteso che, qualora il suddetto corrispettivo riguardi un periodo inferiore a un mese lo stesso si intenderà ridotto pro rata temporis nei limiti della rendicontazione di cui sopra. In sede di rendicontazione l’ dovrà dimostrare con fatture e con ore di lavoro (a costo standard per qualifica utilizzata) la realizzazione di ciascuna Attività, restando inteso che, qualora non ci siano fatture comprovanti il sostenimento di costi, l’ dovrà produrre per la verifica un tabulato con le ore dedicate per ogni singola Attività, con la qualifica di ogni operatore e con il costo standard di ogni qualifica ‘ (art. 3.1).
All’art. 3.2. veniva stabilito che tutti i costi e le spese sostenuti dall’Utilizzatore per l’esecuzione del contratto sarebbero rimasti a suo esclusivo carico, senza diritto di rimborso, essendosi già tenuto conto di tali costi e spese nella determinazione del compenso e fatta salva la disciplina sui debiti pattuita nella lettera di intenti.
Non è stata prodotta in atti la rendicontazione delle attività svolte relative a tale contratto, con dettaglio delle ore dedicate ad ogni singola attività, con la qualifica di ogni operatore e con il costo standard di ogni qualifica.
Dai prospetti di cut off prodotti dalle parti (docc. 17 e 18 di parte attrice e docc. 18 e 19 di parte convenuta) il costo del personale per l’esercizio 2019 viene concordemente indicato nell’importo di € 640.782.
Inoltre, entrambe le parti indicano nell’importo di € 307.569,00 il costo del personale riferito ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019.
In relazione alle fatture n. 318 e 337 sono state prodotte in atti sub docc. 11 e 12 fasc. attore le mail accompagnatorie inviate da Geo, contenenti in allegato ‘il riepilogo contabile costo del personale’.
Nelle stesse viene precisato che le fatture sono relative alle seguenti attività: costo del personale e dei mezzi per l’esecuzione delle attività ordinarie e straordinarie relative alle manifestazioni fieristiche.
È stata la stessa convenuta, nelle accompagnatorie delle fatture, a precisare che le stesse comprendevano anche ‘il riepilogo contabile costo del personale’ ai fini della rendicontazione e l’indicazione dei mezzi per l’esecuzione dell’attività ordinaria.
Ulteriore conferma della tesi sostenuta dalla Ctu si trae dall’analisi del prospetto di cut off al 30.6.2019 (doc. 17 fasc. attore).
Nella parte della tabella denominata Ripartizione fatture B gli importi indicati nella tabella di Geo e sono i medesimi con una sostanziale differenza.
indica l’importo di € 675.0000 (già fatturato) come riferito al contratto servizi del 27.3.2019 e corrispondente alla somma delle fatture emesse da Geo n. 318, 337 e 338 del 2019 per un importo complessivo di € 675.000,00. Non essendo stata presentata la rendicontazione prevista in contratto, parte attrice considerava l’intera somma di € 675.000 quale corrispettivo di cut off. Cont
Geo considerava, con riferimento al medesimo contratto di servizi, l’importo di € 307.569,00, riferito alle spese del personale di aprile, maggio e giugno, da considerarsi
quale corrispettivo di cut off, mentre la restante parte pari ad € 367.431 sarebbe stata da considerarsi quale corrispettivo per il contratto di servizi (Fee Management).
Tale importo, pari ad € 367.431,00 differenziava i due prospetti di Geo e tanto che indicava quale ‘Fattura saldo cut off giugno’ al 30.6.2019 l’importo di € 566.407 e Geo l’importo di € 933.838. Con Cont
È stata poi emessa da Geo la fattura n. 356 del 17.9.2019 con causale ‘Saldo cut off costi al 30.6.2019’ per l’importo di € 933.838,00; a latere della procedura di cut off, ha, infine, riconosciuto l’importo di € 367.431,00, a titolo di compenso per il contratto di servizi di data 27.3.2019, nonostante non fosse stata effettuata la dovuta rendicontazione. Cont
Anche nei conteggi allegati al doc. 7 di parte attrice viene indicato quale cut off dei mesi di gennaiogiugno 2019 l’importo di € 933.838.
Il prospetto al 30.9.2019 di cui ai docc. 18 e 19 fasc. conv. segue le medesime logiche di quello precedente e viene interamente considerato da entrambe le parti come già integralmente corrisposto il costo del personale.
Le fatture emesse sono coerenti con i prospetti di cut off.
In conclusione, anche nella versione di Geo del cut off al 30.6.2019, poi ripreso in quello del 30.9.2019, la quota di € 307.569,00 viene pacificamente riferita al rimborso delle spese del personale (riferito ai mesi di aprile, maggio e giugno) ed è stata come tale contemplata da nei conteggi di cut off. Cont
Valorizzando il pagamento di € 307.569,00 come costo del personale, i rapporti di debito credito tra le parti sono stati regolati in conformità a quanto previsto dagli artt. 3 e 6 del contratto di cut off e nulla deve in forza del contratto di cessione di azienda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore delle domande riconvenzionali di parte convenuta.
Il compenso liquidato al Ctu con decreto di data 13.9.2023 viene posto definitivamente a carico di parte convenuta.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 8312/21, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-accerta e dichiara che nulla è dovuto da a in relazione al contratto di vendita di azienda del 18.06.2019;
-rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta;
-condanna il convenuto al pagamento, in favore dell’attore delle spese di lite, che liquida in € 25.000,00 per compenso, € 1.241,00 per anticipazioni, oltre spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge;
-pone definitivamente il compenso del Ctu a carico di parte convenuta.
Così deciso in Venezia, 30 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME