Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26663 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26663 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14524-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliati in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 179/2023 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/04/2023 R.G.N. 964/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
OGGETTO:
RAGIONE_SOCIALE – termine di durata
–
clausola di ultrattività –
conseguenze
R.G.N. 14524/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/09/2024
CC
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano, confermando il provvedimento del giudice di primo grado, ha accolto la domanda proposta da NOME COGNOME (e da RAGIONE_SOCIALE, dichiarata carente di legittimazione ad agire), nei confronti dell’associazione RAGIONE_SOCIALE, di applicazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (stipulato nel 2005, rinnovato l’8.10.2020, e sostituito dall’RAGIONE_SOCIALE, a far data dall’1.2.2020 con il RAGIONE_SOCIALE Residenze RAGIONE_SOCIALE Assistenziali –RAGIONE_SOCIALE e Centri di Riabilitazione-RAGIONE_SOCIALE, modifica contrattuale peraltro sospesa con comunicazione del 18.2.2020 che aveva ripristinato l’applicazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e di pagamento delle differenze retributive conseguenti alla illegittima disdetta unilaterale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale ha, in sintesi, richiamato l’orientamento già espresso dalla Suprema Corte in relazione all’art. 4 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sottoscritto il 19.1.2005 (e rinnovato l’8.10.2020) e alla clausola di ultrattività ivi inserita dalle parti sociali, rilevando la volontà delle associazioni sindacali, in sede di stipulazione, di prevedere un termine di durata in relazione ad un evento futuro certo nell’ an (seppur incerto nel quando) e la conseguente illegittimità del recesso dell’associazione (recesso possibile solo ed esclusivamente nel momento di scadenza del RAGIONE_SOCIALE, ossia alla data di sottoscrizione del nuovo RAGIONE_SOCIALE), anche a fronte della reiterata applicazione di detto RAGIONE_SOCIALE sino al 18.12.2020 (ossia sino a data successiva al suo rinnovo); ha, altresì, osservato che il RAGIONE_SOCIALE RSA-CDR (stipulato il 5.12.2012) costituiva una disciplina contrattuale distinta, priva della volontà di sostituire o modificare il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e applicabile in parte ai medesimi settori (in specie, Centri di riabilitazione) regolati dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che la disdetta comunicata
dall’associazione all’RAGIONE_SOCIALE (associazione RAGIONE_SOCIALE firmataria del RAGIONE_SOCIALE) il 29.7.2020 era priva di effetto sino alla data di scadenza del RAGIONE_SOCIALE applicato (ossia il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, scaduto, a seguito di nuova stipulazione, in data 8.10.2020); ha, infine, accertato che il contratto individuale della lavoratrice (risalente al 1986) doveva interpretarsi nel senso di un rinvio agli istituti retributivi del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, posto che il diverso RAGIONE_SOCIALE RSA-CDR era stato stipulato molti anni dopo (nel 2012), che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE includeva (nel suo campo di applicazione) anche i dipendenti dei Centri RAGIONE_SOCIALE riabilitazione, che le buste paga dell’infermiera dimostravano l’applicazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza l’associazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. La lavoratrice ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 4, co. 2, ccnl RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 19/01/2005, 1322, 1353, 1362, 1363, 1372, 1373, 1375 c.c., 39 e 41 Cost., nonché della dichiarazione congiunta n. 1 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 08/10/2020 per avere la Corte territoriale qualificato la clausola di ultrattività del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 19/01/2005 come relativa ad un termine di durata piuttosto che ad una condizione risolutiva, tale da trasformare il RAGIONE_SOCIALE in uno a tempo indeterminato, con conseguente libera recedibilità di una delle parti dopo il 31/12/2005.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già affermato che i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell’autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti. L’opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo – secondo quanto prevede l’art. 2074 cod. civ. -, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall’art. 39 Cost. (Cass. sez. un. n. 11325/2005).
Ciò posto, alla medesima autonomia collettiva è rimessa altresì la scelta di stipulare un’eventuale clausola di ultrattività, in tal caso di natura pattizia e non eteronoma. Ciò è quanto accaduto nella specie.
Come questa Corte ha già più volte affermato nei precedenti arresti citati dai giudici d’appello proprio con riferimento all’art. 4, co. 2, RAGIONE_SOCIALE c.d. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev’essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell’ an , benché privo di una precisa collocazione cronologica ossia incerto soltanto nel quando (Cass. nn. 3671 e 3672/2021; Cass. n. 40409/2021; Cass. n. 33892/2022).
Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata ossia di efficacia del RAGIONE_SOCIALE (c.d. termine finale), trova applicazione il principio, affermato più volte da questa Corte ( ex multis Cass. n. 21537/2019) e riconosciuto anche dalla ricorrente, secondo cui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza di quel termine (se non per giusta causa, nella specie non prospettata dalle parti e quindi estranea all’am bito del presente giudizio).
Peraltro, secondo consolidato insegnamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta. Pertanto al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l’eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell’art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l’ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima Cass. n. 3296/2002 e Cass. n. 15863/2002).
Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso (Cass. n. 25062/2013).
Va tuttavia precisato che, una volta scaduto il termine, il recesso del singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, la scadenza del termine, salvo L venga rinnovato dall’associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest’ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo essendo sufficiente -appunto -che il CCN RAGIONE_SOCIALE in virtù del principio di RAGIONE_SOCIALE sindacale.
Nel caso di specie, dunque, il RAGIONE_SOCIALE che aveva scadenza al 31/12/2005 in realtà ha avuto efficacia fino al suo rinnovo, avvenuto l’8 ottobre 2020, e pertanto fino a quella data era certamente vincolante nei confronti dell’odierna ricorrente, con conseguente inefficacia della sua disdetta del gennaio 2020.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa
applicazione’ degli artt. 4, co. 2, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 19/01/2005, 1346, 1373, 1418, 1419 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare la nullità della clausola di ultrattività pattizia del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 19/01/2005 per la sua indete rminatezza, in violazione dell’art. 1346 c.c.
Il motivo è infondato.
La clausola non è di contenuto indeterminato, in quanto individua esattamente e specificamente l’evento (rinnovazione del RAGIONE_SOCIALE) al quale è collegata la cessazione della durata ( rectius dell’efficacia) del RAGIONE_SOCIALE, che deve ritenersi certo nell’ an -visto il sistema di relazioni industriali, nel quale la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo rappresentano i principali strumenti dell’attività svolta dai soggetti collettivi ex art. 39 Cost. -ed incerto solo nel quando , incertezza connaturata all’inesistenza di obblighi a contrarre nell’ambito dell’attività sindacale e, in generale, nel nostro ordinamento (salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore, nella specie insussistenti).
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà rispetto ai principi enunciati in materia di recesso dal RAGIONE_SOCIALE, in violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
In particolare denunzia la contraddittorietà di quel passo della motivazione, in cui i giudici d’appello hanno affermato: ‘ RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto recedere da esso solo ed esclusivamente nel momento in cui fosse venuto a scadenza (ovvero alla sottoscrizione del nuovo RAGIONE_SOCIALE) ‘.
Il motivo è infondato, poiché vi è perfetta coerenza fra il principio postulato -conforme a consolidata giurisprudenza di legittimità -e la decisione assunta. Quel passo della
motivazione va soltanto corretto ai sensi dell’art. 384 ult. co. c.p.c.: come sopra si è detto, il recesso dal RAGIONE_SOCIALE non è necessario una volta che il termine finale sia scaduto. Il recesso assumerebbe invece tutta la sua rilevanza soltanto nel caso in cui il RAGIONE_SOCIALE avesse una durata indeterminata, ipotesi che tuttavia non ricorre nella specie.
Inoltre, la comunicazione dell’associazione ricorrente del 27/01/2020 -ossia che dal 1°/02/2020 avrebbe variato il RAGIONE_SOCIALE applicato ai rapporti di lavoro delle controricorrenti -ha perduto la sua rilevanza a fronte del comportamento delle medesima associazione, accertato in punto di fatto dalla Corte d’Appello in termini di prolungata applicazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ossia quello rispetto al quale era stata intimata la ‘disdetta’ in data 27/01/2020) anche dopo la sua scadenza rappresentata dal suo rinn ovo dell’08/10/2020. La Corte territoriale, con un apprezzamento di fatto, ha ravvisato un vero e proprio comportamento concludente contrario a quella comunicazione del 27/01/2020, idoneo come tale a neutralizzarne ogni possibile rilevanza. Dunque è esatto in via di principio, come afferma la ricorrente, che ‘ quantomeno a decorrere dal 08.10.2020 ALNF era libera di applicare il RAGIONE_SOCIALE CDR o anche di non applicarne nessuno, attesa l’efficacia e la validità del recesso/disdetta … comunicati tempestivamente ‘ (v. ricorso per cassazione, p. 35). Ma la Corte d’appello ha accertato che questa libertà si è tradotta in una scelta ben precisa, effettuata mediante comportamento concludente, di continuare ad applicare proprio il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che era stato rinnovato l’08/10/2020. In particolare il comportamento concludente è stato ravvisato nella continuata e prolungata applicazione di quel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anche dopo l’08/10/2020 e fino al 10/12/2020, quando intervenne la nuova dichiarazione
dell’associazione di voler applicare il diverso RAGIONE_SOCIALE CDR, dichiarazione a questo punto irrilevante, poiché ormai l’associazione ‘RAGIONE_SOCIALE‘ pur non essendo più iscritta ad RAGIONE_SOCIALE, ossia ad una delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie anche del rinnovo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi divenuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -mediante quel comportamento concludente si era vincolata all’applicazione di quel RAGIONE_SOCIALE.
Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, degli artt. 1 e 4 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e 1373, 1704, 1722 e 2069 c.c. per avere la Corte territoriale accertato un comportamento concludente invece inesistente.
Il motivo è inammissibile perché sollecita a questa Corte una e diversa valutazione in punto di fatto dei comportamenti concreti tenuti e delle dichiarazioni rese dall’associazione nel corso del tempo, il che è interdetto in sede di legittimità.
Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà tra i fatti accertati e la sussistenza di un comportamento concludente, in violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha compiuto l’accertamento in fatto assegnando significato logico ed univoco ad una pluralità di comportamenti, quali la ‘sospensione’ della disdetta del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il periodo 01/02/2020 -08/10/2020 e la continua applicazione di quel medesimo RAGIONE_SOCIALE per un apprezzabile periodo successivo alla scadenza, cioè dall’8/10/2020 (data del suo rinnovo, che integrava anche scadenza di quello precedente
del 2005 e che quindi avrebbe legittimato la non applicazione di quel RAGIONE_SOCIALE ormai scaduto) fino al 10/12/2020.
6. Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 4 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 19/01/2005, 4 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 08/10/2020, 1322, 1327, 1363, 1373 e 2069 c.c. per avere la Corte territoriale negato rilevanza all’avvenuto recesso di essa associazione da RAGIONE_SOCIALE, quale associazione RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, comunicato in data 29/07/2020 e, quindi, prima dell ‘ 8/10/2020, con conseguente inapplicabilità almeno del RAGIONE_SOCIALE stipulato l’8/10/2020.
Il motivo è infondato.
È pur vero che alla data dell’8/10/2020 NOME, che aveva sottoscritto il RAGIONE_SOCIALE (sostitutivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 2005), non rappresentava più l’odierna ricorrente, in quanto quest’ultima era receduta dal vincolo associativo sin da luglio 2020. Ma è al tresì vero che la Corte d’Appello ha ravvisato la ragione dell’applicabilità del nuovo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non nel meccanismo della RAGIONE_SOCIALE sindacale, bensì nella circostanza dell’ avvenuta applicazione integrale di quel RAGIONE_SOCIALE continuata anche dopo l’8/1 0/2020 e fino al 10/12/2020, ritenuta -con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità -integrante gli estremi del comportamento concludente in termini di recezione tacita o implicita di quella determinata ‘fonte’ collettiva e anche del s uo rinnovo (v. sentenza impugnata, p. 11). Tanto è sufficiente a ritenere sussistente il vincolo ad applicare il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in virtù, appunto, di quella recezione tacita o implicita.
Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta l’omessa statuizione circa il motivo di impugnazione sulla qualificazione del RAGIONE_SOCIALE CDR del
05/12/2012 in termini di ‘accordo separato’, in violazione degli artt. 112, 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Il motivo è infondato.
Come ammette la stessa ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 45), la Corte territoriale ha preso in esame quel motivo di appello alle pagine 10 e 11 della sentenza, escludendo la natura di ‘accordo separato’ in considerazione del non coincidente ambito applicativo, se non in parte.
Che poi questa sia stata un’interpretazione errata del RAGIONE_SOCIALE CDR del 2012 -di cui non sarebbero stati considerati alcuni articoli, che secondo la tesi della ricorrente disciplinavano proprio il passaggio dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE CDR -è questione del tutto diversa, che la ricorrente avrebbe semmai dovuto prospettare e far valere sotto il diverso profilo della violazione diretta di disposizioni contenute nel RAGIONE_SOCIALE cit.
Infine l’esatta qualificazione giuridica di quel RAGIONE_SOCIALE CDR del 2012 in termini di ‘accordo separato’ rappresenta una questione priva di rilievo a fronte dell’accertamento compiuto dalla Corte territoriale in punto di fatto -dell’avvenuta continuata applicazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 2005 anche per il periodo dal 2012 in poi e fino al 10/12/2020, dunque per un periodo più che apprezzabile, ritenuto concludente in quanto significativo della volontà dell’RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE di mantenere ferma la disciplina collettiva contenuta in quel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, quindi, di non applicare il RAGIONE_SOCIALE CDR quand’anche fosse stato un ‘accordo separato’.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 settembre