Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20222 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20222 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17826/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, in persona del liquidatore, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL)
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: ) e dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.:
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, INDIRIZZO -controricorrente –
avverso la sentenza del la Corte d’appello di Napoli n. 1424/2021, pubblicata in data 19 aprile 2021 e notificata il 21 aprile 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1699/2015, pubblicata il 3 febbraio 2015, il Tribunale di Napoli, facendo applicazione della disciplina dettata dal regolamento CE n. 44/2001, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello francese in ordine alle domande -avanzate da RAGIONE_SOCIALE, utilizzatrice, e da NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali fideiussori, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Cote d’Azur -di nullità del contratto di vendita e del contratto di leasing, stipulati dalla società attrice e dalla Banca convenuta ed aventi ad oggetto l’imbarcazione Fiart 38 Genius, e di restituzione del prezzo pagato e di riduzione dell’importo della clausola penale ai sensi dell’art. 1384 cod. civ., nonché in ordine alla domanda riconvenzionale, spiegata dalla società convenuta, di condanna della società attrice al pagamento dei canoni scaduti e a scadere.
La sentenza, impugnata dalla società utilizzatrice e dai garanti, è stata confermata dalla Corte d’appello di Napoli.
In particolare, i giudici di secondo grado hanno dato atto che il Tribunale aveva affermato la giurisdizione dell’autorità giudiziaria francese sul presupposto che: a) in Francia aveva sede l’amministrazione centrale della società convenuta (foro generale ex
art. 2 Reg. CE n. 44/2001); b) in Francia (a Bastia) era avvenuta la consegna dell’imbarcazione concessa in leasing alla RAGIONE_SOCIALE (foro alternativo ex art. 5 Reg. cit.); c) in Francia si trovava il Tribunale di Nizza, individuato dalle parti come foro convenzionale esclusivo ( ex art. 23 Reg. cit.); precisando, altresì, che il primo giudice aveva chiarito che, in mancanza di diverso accordo, la clausola di deroga della giurisdizione rendeva il foro convenzionale esclusivo e, dunque, prevalente sia sul foro generale del domicilio del convenuto, sia su quello speciale del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio era stata o doveva essere eseguita.
Non essendo in contestazione l’applicabilità , alla fattispecie, del Reg. CE n. 44/2001, la Corte territoriale ha disatteso gli argomenti addotti a sostegno dell’esperito gravame (presunta sottoscrizione in Italia del contratto di leasing , avvenuta consegna del natante in Italia, inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla società concedente in quanto formalmente disconosciuta ai sensi dell’art. 215 cod. proc. civ.), sottolineando, con specifico riferimento alla dirimente questione del foro convenzionale, che le censure svolte non tenevano conto della circostanza che la stessa società utilizzatrice aveva prodotto nel giudizio di primo grado copia del contratto di leasing stipulato in data 19 giugno 2009 (doc. n. 1 menzionato nell’atto di citazione), recante la firma di entrambe le parti contraenti, non disconosciuta da RAGIONE_SOCIALE, documento che ‹‹ riproduceva il contenuto del contratto in termini perfettamente coincidenti -almeno per quanto qui interessa -con quelli risultanti dalla copia prodotta dalla banca convenuta ›› .
I giudici d’appello, in part icolare, hanno osservato che anche nella copia del contratto prodotta dalla società utilizzatrice compariva, tra le ‘ conditions generales ‘ , l’articolo 13, intitolato ‘ Attribution de Jiuridiction ‘, che al com ma 2, recitava che ‹‹ ogni controversia che
possa sorgere dall’esecuzione o dall’interpretazione del presente atto sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Nizza ›› e che, nell’intestazione del contratto, la locataria dava atto di ben conoscere le condizioni generali ad esso allegate; sulla base di tali evidenze documentali, hanno ritenuto soddisfatto il requisito della forma scritta imposto dall’art. 23 Reg. CE n. 44/2001, contenendo il documento contrattuale, sottoscritto dalle parti, un espresso richiamo alle condizioni generali recanti la clausola di ‘proroga di competenza’, e considerato sussistente la giurisdizione del giudice francese, quale foro convenzionale esclusivo indicato dalle parti.
Hanno, infine, dichiarato inammissibile, perché formulata nelle conclusioni dell’atto di appello , la domanda intesa a far ‹‹ accertare che il Sig. NOME COGNOME e la sig.ra COGNOME NOME non sono garanti delle obbligazioni assunte dalla RAGIONE_SOCIALE, per cui nulla devono (dovevano) alla Banca Popolare di Costa Azzurra ›› .
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per la cassazione della sentenza d’appello, sulla base di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ. e la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunziano ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1418 c.c. e degli artt. 214 e seg. c .p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.›› , per avere la Corte d’appello disatteso il motivo di gravame con cernente la questione della giurisdizione.
Lamentano, in primo luogo, che la decisione impugnata è viziata perché poggia sul documento , contenente l’accordo contrattuale, prodotto dalla Banca concedente dapprima in copia fotostatica, tempestivamente disconosciuta, e successivamente in copia attestata come conforme ‹‹ dal funzionario addetto presso il consolato generale d’Italia a Nizza››, anch’essa disconosciuta , non utilizzabili ai fini della decisione, in assenza di verificazione.
Sotto altro profilo, si dolgono che la Corte d’appello, per il rigetto dell’appello, a bbia ritenuto che l’utilizzatrice av esse confermato di conoscere le condizioni generali del contatto (e, quindi, quella di ‹‹ proroga della giurisdizione ›› ), mentre nella copia dell’accordo contrattuale esibita non si faceva menzione di tale conoscenza, che compariva, invece, nella copia disconosciuta e non verificata; e addebitano ai giudici di merito di non avere considerato che già nel giudizio di primo grado era stata eccepita la nullità del contratto di leasing ex artt. 1325 e 1418 cod. civ. ‹‹ per la mancanza di un accordo (consapevole) a causa dell’errore linguistico››, derivante dal fatto che, essendo il documento stato redatto in lingua francese, non conosciuta dal legale rappresentante della società locataria, quest’ultimo aveva ritenuto che la deroga di giurisdizione operasse esclusivamente nei confronti dell’istituto bancario (cioè che si potesse adire il Giudice francese nel caso di azione intentata dalla Banca).
Soggiungono che il requisito della forma scritta, prescritto dall’art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001, per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, può dirsi rispettato soltanto se il documento contrattuale sia stato sottoscritto da entrambe le parti e contenga un richiamo espresso alle condizioni generali, ancorché tale richiamo non debba essere conforme alla previsione di cui all’art. 1341 cod. civ, dovendo, al contrario, tale requisito ritenersi man cante nell’ipotesi in cui la clausola sia stata
inserita in un modulo sottoscritto da uno solo dei contraenti; pertanto, nella specie, avrebbe dovuto farsi applicazione della disciplina dettata dall’art. 5 del Regolamento CE n. 44/2001, secondo cui ‹‹ la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta davanti al Giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita ›› (lett. a) e ‹‹ nel caso di compravendita di beni il luogo coincide con quello situato nello stato membro, in cui i beni sono stati ovvero avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto ›› (lett. b). I l giudice d’appello avrebbe, quindi, dovuto accertare che il verbale di consegna del bene, che conteneva la falsa indicazione del luogo in cui era stato consegnato (Bastia- Francia), in realtà, era stato disconosciuto anche nella sottoscrizione e, conseguentemente, avrebbe dovuto ritenere fondata l’allegazione della utilizzatrice , che aveva evidenziato che la consegna era avvenuta a Baia – Napoli, presso il cantiere costruttore dell’imbarcazione Fiart Mare, o , quanto meno, consentirne la prova.
Con il secondo motivo, rubricato ‹‹ Violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ›› , i ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cui la Corte ha dichiarato inammissibile, perché tardivamente introdotta, la domanda volta ad accertare l’insussistenza della fid eiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla utilizzatrice, sostenendo, al contrario, che la domanda era stata proposta sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, e precisamente a pag. 15, capo 8, del medesimo atto.
La questione di giurisdizione illustrata con il primo motivo di ricorso rientra tra quelle devolute alla cognizione delle Sezioni Unite di questa Corte, a norma dell’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.
La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo, disponendosene la
trasmissione alle Sezioni Unite della Corte.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alle Sezioni Unite della Corte e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione