Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25392 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25392 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
Oggetto: Trasporto merci via mare – Responsabilità vettore – Inadempimento – Difetto di giurisdizione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17397/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv . NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso, ex lege domiciliata come da domicilio digitale indicato;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e nella qualità di agente generale per l’Italia nonché agente raccomandatario della RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO nello
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Pres. G. COGNOME
Rel. I Ambrosi
stduio del secondo, come da domicilio digitale indicato;
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 1301 del 2021 pubblicata in data 29 dicembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
Fatti di causa
Con ordinanza del 4 dicembre 2018, il Tribunale di Genova pronunziandosi nella causa promossa da RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di COGNOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per ottenere l’accertamento negativo del credito vantato da quest’ultima A genzia, nella qualità di Agente Generale per l’Italia e Agente Raccomandatario del vettore marittimo RAGIONE_SOCIALE (MSC), in relazione all’asserito danneggiamento di un container , nonché il risarcimento dei danni subiti durante le operazione di stivaggio/rizzaggio eseguite da RAGIONE_SOCIALE e/o durante il trasporto eseguito da MSC, così disponeva in dispositivo : ‘non definitivamente pronunciando, dichiara la propria competenza in ordine all’intero oggetto di causa. Fissa l’udienza per la prosecuzione del giudizio al 8/11/2019, salvo regolamento di competenza ‘ .
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi alla Corte d’appello di Genova RAGIONE_SOCIALE in proprio e nella qualità di agente generale per l’ Italia nonchè agente Raccomandatario di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dell’appello e proponeva, a sua volta, appello incidentale; si costituiva NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto dell’appello .
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Pres. G. COGNOME
Rel. I Ambrosi
La Corte di appello di Genova con la sentenza qui impugnata ha riformato la pronuncia di prime cure e accolto l’ appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE, dichiarando il difetto di giurisdizione solo per quanto attiene al rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e rigettandolo per quanto attiene al rapporto processuale tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; ha infine anche rigettato l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE s.p.a..
3. Avverso la sentenza d ‘ appello, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi. Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE in proprio e nella qualità di agente generale per l’Italia nonchè agente Raccomandatario di RAGIONE_SOCIALE; sebbene intimata RAGIONE_SOCIALE non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositato distinte e rispettive memorie.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE lamenta la ‘ Violazione/errata applicazione degli art. 25 reg. Ue 1215/2012, 115 e 112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ‘; in particolare, contesta che il Giudice d’appello genovese ha ritenuto valida, ex art. 25 lett.c Reg. UE 1215/2012, la clausola di proroga della giurisdizione contenuta all’art. 10.3 della polizza di carico emessa dal vettore RAGIONE_SOCIALE e prodotta in giudizio da RAGIONE_SOCIALE, richiamando le pronunce di legittimità che riconoscono, nei trasporti internazionali marittimi, l’esistenza della prassi consolidata ‘che la polizza sia firmata solo dal vettore’, senza considerare che , nel caso di specie, – a) la polizza non risulta sottoscritta né dal caricatore, né dal vettore, – b) nessuna delle pronunce richiamate da Agenzia Marittima Le Navi RAGIONE_SOCIALE.p.a. prova l’esistenza
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dell’uso di inserire clausole di proroga della giurisdizione in polizze di carico non sottoscritte nemmeno dal vettore, né che si tratti di un uso ‘che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato’. Evidenzia in proposito che RAGIONE_SOCIALE non ha mai sostenuto l’esistenza di tale uso, limitandosi a richiamare il già citato orientament o giurisprudenziale che attiene, però, ad una fattispecie (i.e. polizza sottoscritta dal solo vettore) diversa da quella di cui è causa, e alla quale quest’ultima non può essere assimilata, essendo la polizza de qua non sottoscritta né dal vettore né dal caricatore.
2. Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia l’ ‘ Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione/errata applicazione dell’art. 5 c.p.c. e dell’art. 25 c.5 reg. ue 1215/2012’ in quanto il Giudice d’appello ha affermato l’equipollenza della produzione in giudizio della polizza di carico da parte della RAGIONE_SOCIALE alla mancata sottoscrizione del vettore e ha ritenuto che la produzione in giudizio della polizza di carico da parte della stessa Agenzia perfezionerebbe il contratto con efficacia ex nunc.; evidenzia che RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto la polizza di carico de qua con la propria comparsa di costituzione e risposta, e, dunque, a giudizio già instaurato sebbene l’art. 5 c.p.c. individua nella proposizione della domanda, il momento determinante per la giurisdizione e insiste nell’affermare che al momento della domanda, dunque, il contratto di trasporto rappresentato dalla polizza in questione non era perfezionato; aggiunge inoltre che la produzione in giudizio da parte RAGIONE_SOCIALE della polizza di carico da essa non sottoscritta, avrebbe potuto, al massimo, perfezionare il contratto di trasporto, ma nulla dimostrare in merito all’esistenza dei requisiti di validità della clausola di proroga della giurisdizione, né dell’esistenza del consenso da parte della odierna ricorrente.
Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia la ‘ Violazione/
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Rel. I Ambrosi errata applicazione dell’artt. 102 c.p.c ., 8, 25 e 31 Reg. UE 1215/2012 ‘ ; in particolare, contesta che la Corte genovese non ha verificato la necessità (obbligo) di trattazione unitaria del giudizio nei confronti dei litisconsorti necessari, tanto al fine di evitare giudicati contrastanti quanto per economia processuale; in proposito, a parere della ricorrente, la Corte territoriale non ha considerato la specificità della fattispecie in esame, caratterizzata, per l’appunto, non da una semplice connessione (intesa come legame tale da comportare l’opportunità di trattazione unitaria ) ma da ‘un nesso di dipendenza reciproca delle cause (la decisione dell’una comportando quella dell’altra) che dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in virtù del quale le cause medesime devono essere decise da un unico giudice’ (richiama, in proposito, Cass. Sez. U, n.26420/2006).
Sostiene parte ricorrente che la giurisprudenza di legittimità, affrontando una fattispecie analoga a quella di cui è causa (richiama Cass. Sez. U, n. 33535/2018), ha affermato come principio pacifico quello secondo cui le clausole attributive della competenza internazionale ai sensi dell’art. 25 Reg. UE 1215/2012 debbano essere interpretate restrittivamente e siano efficaci solo nei confronti delle parti che abbiano effettivamente attribuito in modo chiaro e preciso la competenza ad un determinato giudice, con la conseguenza che, in presenza di cause connesse e di più convenuti, la competenza internazionale debba determinarsi in applicazione dell’art 8.1. Reg. UE 1215/2012 (già 6.1 Reg. UE 44/2001) che riconosce vis attractiva al luogo di domicilio di uno dei convenuti, mentre, di contro, la proroga del foro non consente la vis attractiva di fronte al giudice designato da uno solo dei convenuti. Precisa che nessuno dei convenuti né dei contraenti ha sede nel Regno Unito e rileva, infine, che l’art 31 Reg. UE 1215/2012, diversamente da quanto affermato dalla Corte Genovese, nulla statuisce in merito alla prevalenza del foro convenzionale su quello stabilito dall’ art. 8 del Regolamento stesso.
Con il quarto motivo, la società ricorrente denuncia la ‘ Violazione/errata applicazione degli artt. 4 e 11 l.218/1995e art. 26 reg.
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ue 1215/2012 ‘ ; sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto erroneo quanto deciso dal Tribunale di Genova che aveva ritenuto radicata la propria competenza, stante l’omessa contestazione da parte di LE NAVI di tutti i possibili criteri di collegamento e, in particolare, di quello stabilito all’art. 8.1 Reg. 1215/2012 e affermato, viceversa, che nella fattispecie, trattandosi di giurisdizione e non di competenza, trovano applicazione gli artt. 4 e 11 l. 218/1995 e che a tal fine è sufficiente la verifica della tempestività dell’eccezione formulata in modo da escludere l’accettazione della giurisdizione. Parte ricorrente evidenzia l’inapplicabilità degli artt. 4 e 11 della l. 218/1995, dovendo -invece -trovare applicazione l’art 26 Reg. UE 1215/2012 che stabilisce: ‘Oltre che nei casi in cui la sua competenza giurisdizionale risulta da altre disposizioni del presente regolamento, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un’altra autorità giurisdizionale esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 24’. Pertanto, a parere della società ricorrente ‘analogamente a quanto avviene per la competenza, deve, dunque, ritenersi che l’eccezione debba essere completa e avere ad oggetto, esplicitamente, tutti i possibili criteri di collegamento stabiliti dal Regolamento’.
5. Con il quinto motivo, la società ricorrente denuncia la ‘ Violazione/errata applicazione degli artt. 1341, 1342, 1375 c.c., 25 Reg. UE 1215/2012 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ‘ ; nello specifico, sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che la natura asimmetrica della clausola di proroga della giurisdizione contenuta all’art 10.3 della polizza di carico, non ne inficia la validità, limitandosi a richiamare una precedente di legittimità (Cass. n. 3624/2012). Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata sul punto si limita a motivare per relationem e che l’ordinanza richiamata delle Sezioni Unite della Corte di legittimità citata è antecedente alle pronunce delle Corti Europee (cfr. Court de Cassation, 26/09/2012 n. 983), citate nel giudizio di merito, le quali
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hanno dichiarato la nullità delle clausole di proroga della giurisdizione asimmetriche, riconoscendone la natura meramente potestativa e individuando nelle stesse un abuso del diritto, la violazione del dovere di buona fede contrattuale nonché la contrarietà alle finalità di proroga di competenza ammesse dalla normativa comunitaria. Sottolinea che RAGIONE_SOCIALE, in tal senso onerata, non ha fornito la prova che l’inserimento di clausole di proroga della giurisdizione asimmetriche in polizze di carico non sottoscritte né dal vettore né dal caricatore costituisca un uso ‘che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato’.
Con il sesto motivo, la società RAGIONE_SOCIALE denuncia la ‘ Violazione/ errata applicazione dell’art 3 d.l. 132/2014 convertito in legge 162/2014 e 26 Reg. UE 1215/2012 ‘ ; contesta che con motivazione apodittica la Corte d’Appello di Genova ha affermato che l’invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, indirizzato da LE NAVI a GRUBER, non può essere equiparato all’accettazione della giurisdizione italiana stante la fina lità di tale strumento che deve individuarsi nella ricerca di una soluzione extraprocessuale della controversia e che a nulla rileva la natura di condizione di procedibilità dell’azione del suddetto procedimento. Viceversa , parte ricorrente sostiene che la negoziazione assistita è uno strumento tipico dell’ordinamento italiano, alternativo o propedeutico al processo. L’obbligatorietà stabilita all’art. 3 d.l. 132/2014 dell’ esperimento del tentativo di negoziazione assistita impone alle parti di tenere conto delle norme di cui al Reg. UE 1215/2012 e comporta necessariamente, in caso di invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, la tacita soggezione alla giurisdizione italiana.
Con il settimo motivo, la società ricorrente denuncia la ‘ Violazione/ errata applicazione dell’art 102 c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazion e ‘ ; in particolare, contesta il punto della motivazione della Corte d’appello in cui ha affermato « d’altro canto, ancora,
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se è vero che la clausola derogatoria della competenza può vincolare solo le parti del contratto, la pronuncia declinatoria della competenza può riguardare solo il rapporto processuale tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE» nonché il punto ove ha ritenuto che la domanda svolta da RAGIONE_SOCIALE non comportasse un contraddittorio diretto tra essa e l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avendo lo scopo di paralizzare la domanda di RAGIONE_SOCIALE La ricorrente richiama come principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui ‘il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe se uno dei presunti responsabili abbia chiesto tale accertamento che deve intendersi in funzione della ripartizione interna. Laddove una simile domanda sia stata formulata, essa determina l’instaurazione tra i presunti responsabili di un rapporto processuale che necessita di contraddittorio diretto tra di essi (Cass. 10042/2006 e Cass. 25598/2011)’. Evidenzia infine che, con l a conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, il diritto comunitario non trova più applicazione nel Regno Unito e il Reg. UE 1215/2012 non sarà applicato se non ai procedimenti instaurati e alle decisioni rese prima del 31 dic embre 2020 e che le ‘soluzioni’ individuate dalla Corte di appello al fine di evitare contrasto di giudicati risultano, pertanto, impraticabili.
8. In via preliminare, giova evidenziare che il ricorso in esame, con i motivi di censura sopra in sintesi riassunti, concerne, sotto diversi aspetti, le doglianze che l’odierna società ricorrente, attrice originaria, reitera avverso l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano con cui, a sua volta, l ‘ odierna controricorrente, originaria parte convenuta, ha sin dal giudizio di primo grado, invocato l’applicazione di una clausola contrattuale di deroga convenzionale della giurisdizione italiana a favore di quella straniera (nella specie, l’Alta Corte di Londra) .
In ordine a tale eccezione, il Tribunale di prime cure aveva dichiarato la propria ‘competenza in ordine all’intero oggetto della causa’ con ordinanza n.2199/2018, poi riformata dalla pronuncia di secondo cure, qui
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Rel. I Ambrosi impugnata, che viceversa ha accolto l’eccezione e dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento al solo rapporto tra l’originaria attrice RAGIONE_SOCIALE e l ‘originaria convenuta RAGIONE_SOCIALE
8.1. In particolare, la Corte d’appello ligure con la sentenza impugnata ha ritenuto che nella fattispecie in esame venisse in rilievo l’art. 4, comma 2 della l. n.218/1998 di diritto internazionale privato e gli artt. 4, comma 1, e 25 del Reg. UE n. 1215/2012, che dettano la disciplina dei requisiti dell’accordo derogatorio il quale deve essere: a) concluso per iscritto o provato per iscritto, b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa dalle pratiche da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.
La Corte ha, altresì, soggiunto che il citato regolamento UE definisce i criteri in base ai quali la decisione di una determinata controversia può essere deferita all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro e che, quindi, per ‘competenza giurisdizionale’ si intende l’attribuzione della relativa decisione alla ‘giurisdizione’, inteso come complesso degli organi giurisdizionali di uno Stato membro, all’interno del quale si applicano i criteri previsti dalla legislazione nazionale per individuare quello ‘competente’ a decidere.
8.2. Quanto al mezzo di impugnazione esperibile avverso il provvedimento del Tribunale (nel cui dispositivo era espressamente indicato che il provvedimento poteva essere impugnato con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.), la Corte ligure ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui qualora il giudice ordinario abbia, in primo grado, dichiarato la propria “incompetenza” in favore del giudice straniero – ai sensi dell’art. 27, comma 2, del regolamento CE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 -, la relativa sentenza non è impugnabile con il regolamento di competenza ma con l’appello, trattandosi
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di una decisione sulla “competenza internazionale” che attiene, dunque, non alla ripartizione interna della competenza tra i giudici dell’ordinamento italiano, ma ad una questione di giurisdizione tra i giudici di diversi Stati (Cass. Sez. U, 19/03/2009 n. 6597) e ha ritenuto ammissibile il mezzo di impugnazione esperito, richiamando l’orientamento di questa Corte in proposito (Cass. Sez. 1, 19/02/2018 n. 3945), a mente del quale per stabilire se un provvedimento costituisca sentenza o ordinanza endoprocessuale, è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o all’intestazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all’effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze – soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato – i provvedimenti che, ai sensi dell’art. 279 c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio.
Tanto premesso e venendo all’esame del ricorso , il primo e il secondo dei motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, attenendo entrambi alla pretesa violazione dell’art. 25 Reg. UE 1215/2012 e degli artt. 5, 115 e 112 c.p.c. e all’asserito omesso esame di fatti decisivi, sono inammissibili.
9.1. Anzi tutto, il Collegio osserva che la questione di giurisdizione che viene in considerazione nel presente giudizio è già stata affrontata dalle Sezioni Unite di questa Corte in diversi precedenti che hanno chiarito come in tema di giurisdizione sullo straniero la clausola di scelta del foro prevale a sua volta sulla regola della connessione (da ultimo, Cass. Sez. U, 30/09/2021 n. 26654; Cass. Sez. U, 15/12/2020 n. 28675; Cass. Sez. U, 10/05/2019, n. 125858; Cass. Sez. U, 31/07/2018 n. 20349), sicché c orretta è stata l’assegnazione del presente ricorso alla sezione semplice, ai sensi dell’art. 374, comma 1, secondo periodo, c.p.c..
9.2 . In primo luogo, le censure sono inammissibili nella parte in cui non si adeguano al testo del “nuovo” art. 360 n. 5 c.p.c. insistendo, per un
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verso, nel lamentare vizi motivazionali di insufficienza non più deducibili e, per l’altro, nel dedurre l’omesso esame di fatti decisivi (ed in particolare l’assenza di sottoscrizione sulla polizza di carico nonché l’assenza di uso del commercio internazionale relativo all’inserimento di clausole di proroga della giurisdizione in polizze di carico non sottoscritte né dal caricatore né dal vettore) ma senza confrontarsi con la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale.
Giova rammentare in proposito che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che secondo la nuova formulazione dell’art. 360 n.5 c.p.c., il controllo sulla motivazione è dunque possibile, da un lato, solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza e non più e non anche a quello della sufficienza e, dall’altro, solo con riferimento all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione e sia decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass civ., Sez. Un., 7/04/2014 nn. 8053 e 8054).
Va pure posto in evidenza che il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e che, al contrario, non integra tale vizio la semplice mancata valutazione di singoli elementi istruttori, qualora il fatto storico cui tali elementi si riferiscono sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche se la sentenza non dia conto dettagliato di tutte le risultanze probatorie (Cass. civ., Sez. 2, 20/06/2024 n. 17005).
In secondo luogo, sono inammissibili le censure di violazione di legge dedotte sia per aver prospettato la violazione del principio del chiesto e pronunciato a norma del numero 5 e non del numero 4 dell’art. 360 comma 1 c.p.c., sia perché, addirittura, esse non risultano neppure esplicitate (in
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relazione agli artt. 5 e 115 c.p.c.).
9.3. Ebbene, nel caso di specie, la Corte ligure alla luce dell’interpretazione formulata dai sopra richiamati arresti delle Sezioni Unite di questa Corte pronunciatisi in senso speculare agli arresti della Corte di Giustizia dell’Unione europea (pronunce tutte richiamate diffusamente dalla pronuncia impugnata), ha ribadito che «il principio secondo cui l’art. 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 prevale sia rispetto al foro generale dell’art. 4 sia ai fori speciali di cui agli artt. 7 e 8 del medesimo regolamento» e, nel contempo, ha riaffermato la necessità di interpretare restrittivamente le disposizioni del citato articolo 25 «poiché escludono sia la competenza determinata dal principio generale del foro del convenuto, sancita all’articolo 4 di detto, sia le competenze speciali di cui agli articoli da 7 a 9 dello stesso» (pag. 8 della sentenza impugnata).
Ciò posto, venendo all’esame dei requisiti di validità della clausola di deroga convenzionale della competenza giurisdizionale con riguardo specificamente alla clausola 10.3 inserita nella polizza di carico predisposta da RAGIONE_SOCIALE (vettore convenuto nel giudizio di prime cure, odierna parte controricorrente), la Corte territoriale ha richiamato quanto affermato da questa Corte (Cass. Sez. U, 07/09/2016 n. 17675; Cass. Sez. U, n. 15216/2018, sia pure con riguardo alle precedenti norme internazionali, corrispondenti peraltro a quelle del Regolamento UE n. 1215/2012) e cioè che in tema di trasporto internazionale combinato, la clausola, contenuta nella polizza di carico predisposta dal vettore -redatta sulla base di modelli tipo usati dagli operatori commerciali e recepiti dai contraenti per disciplinare il loro rapporto -, che espressamente stabilisca la competenza giurisdizionale esclusiva di un giudice straniero (nella specie, il Tribunale di Londra) e l’applicazione della sua legge nazionale, è valida, ai sensi degli artt. 17, lett. c), della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, e 23 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 44 del 2001, del 22 dicembre 2000, potendo l’autonomia privata delocalizzare il rapporto dalla disciplina degli specifici ordinamenti statuali a favore di standards normativi
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internazionalmente accettati.
E ancora, con riferimento alla mancata sottoscrizione del vettore, la Corte d’appello di Genova ha ritenuto che la «produzione in giudizio sia equipollente alla sottoscrizione per consolidata giurisprudenza (‘La produzione in giudizio, ad opera della parte che non l’aveva sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e perciò perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato’ Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2826 del 11/03/2000, Rv. 534764 -01)» (pag. 11 della sentenza impugnata).
Pertanto, la Corte d’appello ha correttamente accertato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale in conformità a quanto statuito da questa Corte in casi analoghi e come veduto, non ha omesso affatto l’esame di fatti decisivi per come illustrati dalla odierna ricorrente.
Il terzo, il quarto ed il settimo motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati per l’evidente vincolo di connessione che li avvince, attenendo tutti e tre a violazioni di legge (e soltanto il settimo anche alla denunciata omessa, insufficiente e contradittoria motivazione), si rivelano anch’ess i inammissibili.
L a motivazione resa dal giudice d’appello, lungi dall’aver violato le norme evocate ed essere ‘ omessa, contraddittoria e insufficiente ‘ , ha dato conto in modo piano e adeguato del percorso argomentativo tracciato e le ragioni di non condivisione di quello di prime cure.
Difatti, la Corte di merito sulla base della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, sopra meglio richiamata, ha chiarito come in tema di giurisdizione sullo straniero la clausola di scelta del foro prevale a sua volta sulla regola della connessione.
I mezzi in esame nel denunciare formalmente violazioni di legge processuale, attengono nella sostanza a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a
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quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161; Cass. 04/07/2017 n. 16467; Cass. 23/05/2014 n. 11511; Cass. 13/06/2014 n. 13485; Cass. 15/07/2009 n. 16499).
11. Il quinto motivo di ricorso è parimenti inammissibile.
Va osservato in proposito che in tema di interpretazione del contratto il sindacato di legittimità non può investire l’accertamento in sé che appartiene al Giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dalla Corte di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr. Cass. 10.2.2015 n. 2465, Cass. 26.5.2016 n. 10891, Cass. 14.7.2016 n. 14355); in proposito, questa Corte ha più volte affermato come il ricorrente per cassazione, il quale intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di un contratto, ha l’onere di specificare i canoni che in concreto si assumono violati ed il punto ed il modo in cui il Giudice di merito si sia dagli stessi discostato; nello specifico, la società ricorrente si è limitata a reiterare con il ricorso di legittimità le doglianze già proposte dinanzi la Corte d’appello e lo ha fatto sostenendo solo in thesi , ma senza spiegare effettivamente come e perché sarebbero stati violati i criteri ermeneutici di cui lamenta la violazione.
Fermi tali rilievi, si deve in realtà sottolineare che l’esegesi della clausola cui si fa riferimento, cui ha proceduto la Corte territoriale, pone la decisione in linea con quanto da questa Corte già ritenuto, anche di recente, e cioè che una clausola di scelta del foro competente possa aver natura potestativa che la renda nulla (Cass. 21/07/2016, n. 15103; Cass.
CC 19/05/2025
ric. n. 17397/2022
Pres. G. COGNOME
Rel. I Ambrosi
4377/2017; n. 3624/2012 richiamata dalla pronuncia qui impugnata).
Correttamente ha, quindi, statuito la Corte di Appello di Genova in proposito, che condividendo i principi sanciti dalla Suprema Corte ha affermato che ‘Sul punto, è sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale: ‘Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001, la clausola di proroga della giurisdizione, mediante la quale si attribuisce ai giudici di uno Stato membro la competenza a conoscere le controversie nate da un determinato rapporto giuridico, investe quei giudici di giurisdizione esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti. Dal suo canto, la clausola di proroga asimmetrica, la quale cioè vincola una parte alla giurisdizione dei giudici di uno Stato membro ed autorizza invece l’altra ad adire, a sua scelta, anche giudici di un diverso Stato membro o individuati dalle convenzioni internazionali, è un accordo di deroga all’esclusività della competenza convenzionale, ammesso dall’art. 23 cit., ma limitato alla parte cui il contratto abbia riconosciuto tale facoltà (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 3624 del 08/03/2012, Rv. 621676 01)’ (cfr. pag . 15 della sentenza della Corte d’a ppello Genova).
12. Il sesto motivo di ricorso non è fondato.
La ricostruzione ermeneutica della norma denunciata offerta dalla società ricorrente al fine di dimostrarne la violazione tende ad attribuire alla negoziazione assistita, cui sia ricorsa una delle parti, l’effetto di volersi assoggettare alla giurisdizione italiana, nonostante la stipula di una valida clausola di proroga alla giurisdizione.
Tale significato non può essere attribuito alla norma in questione e in tal senso, si è espressa la Corte genovese la quale ha ritenuto che «non appare possibile desumere un’accettazione della Giurisdizione dall’utilizzo di uno strumento che è propriamente inteso ad evitare l’instaurazione di un processo, anche se poi, ai fini di un’eve ntuale instaurazione del processo, il ricorso a quello strumento sia previsto quale condizione di procedibilità (art. 3 Decreto Legge 12/09/2014, n.132: ‘L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda
CC 19/05/2025
ric. n. 17397/2022
Pres. G. COGNOME
Rel. I Ambrosi giudiziale’). Tanto più che nel caso specifico la stipulazione della convenzione di negoziazione assistita non si è perfezionata, poiché all’invito di RAGIONE_SOCIALE di procedere alla negoziazione assistita relativamente al danno conseguente alla perdita dei containers, unitamente ai costi di ricondizionamento della merce, nuovo stivaggio e costi peritali, Gruber rispondeva con accettazione non conforme alla proposta, richiedendo che si estendesse ‘anche relativamente al danneggiamento dei beni trasportati , in corso di quantificazione’» (pag. 16 della sentenza impugnata).
13. Il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente così come liquidate in dispositivo. Non luogo a provvedere su quelle della parte intimata che non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente che si liquidano in complessivi Euro 5.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 maggio 2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME