Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7932 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7932 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23055/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 971/2021 depositata il 05/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
la società RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 971 del 2021 della Corte di appello di Roma, esponendo che:
-il 20 maggio del 2009, su autorizzazione di alcune compagnie di assicurazione, aveva emesso una polizza per la copertura della responsabilità della RAGIONE_SOCIALE quale autotrasportatore;
-l’assicurato, poi divenuto RAGIONE_SOCIALE, aveva subìto un furto durante un trasporto su strada nel (settembre del) del 2009;
-era stata convenuta dall’assicurato a sua volta chiamato a rispondere in giudizio dalla società RAGIONE_SOCIALE assicuratore del proprietario delle merci trasportate, società RAGIONE_SOCIALE, in via surrogatoria ex art. 1916, cod. civ., avendo pagato il proprio assicurato;
-il Tribunale aveva accolto sia la domanda di RAGIONE_SOCIALE sia quella della RAGIONE_SOCIALE, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:
-la clausola di proroga della competenza internazionale, a favore del Tribunale di Vienna, opposta dalla deducente, non era valida per violazione dell’art. 13, comma 1, dell’applicabile regolamento unionale n. 44 del 2001, non
essendo invocabile in favore dell’assicuratore che aveva predisposto le condizioni generali di contratto cui aveva aderito l’assicurato;
-la deducente era legittimata essendo conferitaria nel contratto dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 23 del regolamento unionale n. 44 del 2001, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che i criteri di proroga legittima della competenza giurisdizionale internazionale, quale definita dalle norme invocate, erano alternativi e non cumulativi, sicché, essendosi trattato di convenzione posteriore all’insorgere della controversia, sussisteva la competenza esclusiva del Tribunale di Vienna;
con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 112, 115, cod. proc. civ., 1917, cod. civ., 17 della direttiva unionale n. 138 del 2009, 13, 14, d.lgs. n. 209 del 2005, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la ricorrente era un mero agente dei coassicuratori, con poteri sostanziali ma non processuali né tali da poter essere legittimato passivamente per le quote di quelli;
Considerato che
il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato;
parte ricorrente pone a base della sua censura la posteriorità della pattuizione sulla competenza rispetto alla lite, invocando come visto l’alternatività prevista dall’art. 13 del regolamento n. 44 del 2001, ‘ratione temporis’ applicabile, e in specie il disposto del n. 1;
ma l’assunto risulta indimostrato, posto che il furto avvenne nel settembre 2009 (sentenza di prime cure, pag. 1), la polizza si indica emessa nel maggio 2009 (ricorso, pag. 1), la chiamata in lite nel luglio 2012 (ricorso, pag. 3);
né il motivo spiega la ragione per cui il presupposto di fatto affermato avrebbe dovuto essere corretto e quando e come accertato in tal senso, con conseguente aspecificità;
il secondo motivo è inammissibile;
la Corte territoriale, confermando la decisione del Tribunale, ha affermato che le clausole contrattuali conferivano poteri anche processuali di azione in nome dei coassicuratori alla società ricorrente (pag. 6);
la censura esposta in ricorso afferma il contrario riportando però solo un piccolo frammento di locuzione contrattuale (pag. 13), non altro, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., ‘ratione temporis’ applicabile (Cass., Sez. U., 27/12/2009, n. 34469), né comunque illustrando e discutendo compiutamente i singoli contenuti contrattuali riferiti assertivamente al solo ambito ‘stragiudiziale’ (stessa pag. 13 del ricorso);
dall’evidenziata aspecificità deriva l’anticipata inammissibilità; spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.400,00 per onorari , oltre a 200,00 euro per esborsi, oltre a spese forfettarie al 15% e accessori legali, in favore di parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18/01/2024.