Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 20120 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 20120 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. r.g. 14077/2020 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
contro
NOME COGNOME (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 19692/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/10/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
§ 1 . NOME COGNOME ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza del Giudice di Pace (che aveva parzialmente accolto la domanda), ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale e condannato l’attore alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Il Tribunale, in particolare, ha rilevato che:
-il COGNOME aveva proposto avanti al Giudice di Pace una domanda volta ad ottenere la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’importo complessivo di euro 1000,00, di cui euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria forfettizzata ex artt. 5-7 Reg.CE n. 261/04, ed il resto a titolo di risarcimento del danno ex artt. 19 e 22 Convenzione di Montreal 28 maggio 1999 ratificata in Italia con legge n.12/2004, il tutto in conseguenza della ritardata partenza del volo Venezia/Palermo del 22.12.2012 (FR NUMERO_DOCUMENTO);
-trattandosi di volo interno senza scalo in Paese estero, non era qui applicabile (diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice) la Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale, il cui art. 1 sanciva espressamente che ‘ Ai fini della presente convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato-parte senza scalo concordato sul territorio di un altro Stato ‘;
-era invece applicabile il Regolamento UE n.44/2001 sulla competenza a decidere le liti civili e commerciali (poi sostituito dal Reg.UE n.1215/12), il cui art. 23.1 (proroga di competenza) ammetteva le parti ad individuare pattiziamente, in forma scritta, il giudice competente in via esclusiva;
-nella specie, il COGNOME aveva in effetti accettato, con l’acquisto (8.12.2012) del biglietto aereo e l’adesione alle Condizioni Generali di Trasporto della Compagnia (avvenuta con modalità on line equiparabili, ai sensi del Regolamento, alla forma scritta), la clausola
2.4, secondo la quale: ‘ qualunque controversia che dovesse insorgere da o in relazione a questo contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi ‘;
-non erano per contro applicabili né gli articoli 15 e 16 del Regolamento UE cit. (trattandosi di contratto di solo trasporto e non di trasporto ed alloggio), né gli artt. 1341 e 1342 cod.civ., stante la preminenza del diritto comunitario sulle norme nazionali.
§ 2. Con i due motivi di ricorso il COGNOME ha lamentato -ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione tanto dell’art. 1.2 Regolamento CE n.889/02 il quale, nel sopprimere ogni distinzione fra trasporto nazionale ed internazionale, aveva recepito in ambito comunitario la Convenzione di Montreal, sancendo espressamente l’applicabilità di quest’ultima ‘ ai trasporti aerei effettuati in un unico Stato membro ‘, quanto degli artt. 33 -49 e 51 della Convenzione di Montreal, nonchè errato richiamo al Reg. UE n.1215/12.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
Il ricorso, assegnato alla Sezione Terza civile, è stato rimesso alle Sezioni Unite in punto giurisdizione (ord.interlocutoria n.5612 del 1^ marzo 2024).
§ 3. Con nota 6 giugno 2024 il ricorrente COGNOME ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo le parti definito in via transattiva la causa, ed ha conseguentemente dichiarato di rinunciare, ex articolo 390 cod.proc.civ., al presente processo con compensazione integrale delle spese di lite. La rinuncia a spese compensate è stata accettata dalla controricorrente RAGIONE_SOCIALE.
In ragione di ciò, il presente giudizio va dichiarato estinto, nulla pronunciandosi sulle spese stante l’avvenuta accettazione della rinuncia.
PQM
La Corte
v.ti gli artt. 390 e 391 cod.proc.civ.;
dichiara estinto il presente giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili in data 25