Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35110 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35110 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16412/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ Avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (PECEMAIL;
– ricorrente –
contro
Oggetto: Leasing finanziario Obbligazioni pecuniarie -indeterminatezza del tasso Nullità della clausola di arrotondamento prevista in caso di indicizzazione.
CC 3.10.2024
Ric. n. 16412/2023
Pres L.A. COGNOME
Est. I. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso, ex lege domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (Pec: EMAIL);
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 107/2023 pubblicata il 17/01/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024 dalla Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’ Appello di Milano ha parzialmente accolto il gravame proposto dalla società Guglielmo RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 6236/2021 del Tribunale della stessa città con cui erano state respinte integralmente le proprie domande proposte nei confronti del Banco BPM s.p.a. in relazione a pagamenti indebitamente eseguiti per complessivi Euro 2.881,30, e compensato per un decimo le spese del doppio grado di giudizio, ponendole per il resto a carico dell’appellante .
Per quanto ancora di rilievo, la odierna ricorrente aveva premesso di aver concluso con la Banco BPM s.p.a. nel 2006 il contratto di locazione finanziaria n.NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto l’immobile sito in Casarano , INDIRIZZO deducendone la nullità parziale:
in quanto contenente una indicazione del tasso leasing in misura difforme da quella che avrebbe dovuto essere indicata alla stregua delle indicazioni fornite in proposito dalla Banca d’Italia ;
per indeterminatezza del tasso variabile di interessi (per il quale era stato pattuito un ‘arrotondamento allo 0,375% di punto superiore’ , circostanze che entrambe avrebbero giustificato l’applicazione della sanzione sostitutiva di cui all’art.117 TUB, con
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Est. I. Ambrosi conseguente suo diritto alla restituzione degli interessi versati in misura superiore o quantomeno -con riferimento alla clausola di arrotondamento -alla restituzione di quanto pagato per effetto degli applicati arrotondamenti;
aveva altresì sostenuto che la concedente avrebbe applicato in modo non corretto la clausola di indicizzazione dei tassi di interesse parametrati all’indice Euribor (che dal maggio 2015 avrebbe avuto un valore negativo, e non già pari a zero), con conseguente suo diritto alla restituzione degli interessi versati in misura superiore.
Avverso la sentenza della corte d’a ppello, la società NOME De RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso la società Banco BPM RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis comma 1 c.p.c.
Parte resistente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia ex ‘ (Art.360 n.3 c.p.c.) ‘ la ‘Violazione dell’art.117 D.Lgs. 385/1993’, la ‘ Violazione della Circolare Banca d’Italia n.229 del 21/4/1999 (Aggiorn. 25/7/2003) ‘ e la ‘Violazione dell’art.1326, 1346, 1418 e 1419 cod. civ. ‘ ; in particolare, sostiene che l’ indicazione in contratto di un tasso diverso da quello che doveva essere previsto avrebbe causato la nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto o per mancato raggiungimento dell’accordo delle parti sull’oggetto, con applicazione della sanzione ex art.117 TUB e che la Corte d’appello avrebbe mancato di accertare tale nullità. Lamenta inoltre la pretesa indeterminatezza del tasso leasing, rilevata dalla stessa Corte d’appello che ha assunto «come esatto il rilievo prospettato dalla NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, secondo cui il tasso indicato nel contratto
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di leasing (5,2098%) non corrisponda al tasso che avrebbe dovuto essere indicato (5,3360%)».
Con il secondo motivo, ex ‘(Art. 360 n.3 c.p.c.)’, denuncia la ‘Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Artt. 1418 co.2 e 1419 c.c., art.1325 n.2) c.c. ‘ e contesta, in particolare, che la Corte d’appello non abbia dichiarato la nullità parziale del contratto con riferimento ad una clausola per difetto di causa; sotto altro profilo, denuncia ex ‘(Art.360 n.5 c.p.c.)’ l’ ‘Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Nullità per difetto di causa della clausola di ‘arrotondamento’ dell’indice di riferimento) – (Art.360 n.4 c.p.c.) Nullità della sentenza -omessa pronuncia violazione dell’art.111 co.6 C ost. ‘ nonché ex ‘(Art. 360 n.5 c.p.c.)’ , nonché l’ ‘Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Nullità per indeterminatezza dell’oggetto ex art.1346 c.c. della clausola di ‘arrotondamento’ dell’indice di riferimento) e ex ‘(Art.360 n.4 c.p.c.)’ la ‘Nullità della sentenza – omessa pronuncia -violazione dell’art.111 co.6 Cost. ‘; in sostanza, la ricorrente lamenta il mancato esame della contestata clausola di arrotondamento allo 0,375 di punto superiore, ed in proposito denuncia che la Corte di merito non avrebbe offerto alcuna spiegazione, a fronte delle puntuali e documentate contestazioni indicate nel motivo di appello che evidenziavano la nullità per indeterminatezza dell’oggetto della clausola di arrotondamento allo 0,375 di punto superiore, limitandosi a definire acriticamente detta clausola come ‘chiara’; evidenzia , per ciò, profili di nullità ex art.123 c.p.c. e 111 Cost. della sentenza impugnata per violazione del ‘ minimo costituzionale ‘ .
Il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono congiuntamente esaminarsi ponendo le medesime questioni, sono fondati e vanno accolti nei termini limiti di seguito indicati.
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3.1. La corte di appello ha ritenuto essere «esatto» il rilievo secondo cui il Tribunale ha mal interpretato la domanda, per avere l’allora appellante e odierna ricorrente già in prime cure denunciato la difformità tra ‘il tasso indicato in contratto’ (5,2098%) e quello che ‘avrebbe dovuto essere indicato’ effettivamente applicato nella misura del 5.3360% (pag. 4 sentenza impugnata).
La corte territoriale ha altresì osservato che «la sentenza impugnata, tuttavia, ha cura di prospettare gli ulteriori motivi per i quali quanto lamentato dalla NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE non possa portare all’applicazione degli interessi corrispettivi al tasso BOT in luogo di quello concordato», riportando integralmente quanto affermato dal Tribunale in proposito, e cioè, che «Contrariamente a quanto asserito da parte attrice, il prezzo non può pertanto essere considerato sostanzialmente inespresso o indeterminato né può predicarsi alcuna complessiva opacità dell’operazione ». E ha concordato con quanto ritenuto dal giudice di prime cure, sulla base di alcuni arresti di legittimità, e in particolare di quanto affermato da Cass. Sez. 3, 13/05/2021 n.12889 (che ha cassato con rinvio una pronunzia della Corte d’Appello di Torino n.699/ 2018 resa in fattispecie indicata come speculare di quella in esame).
La corte di merito ha quindi sottolineato che «nel caso che ci occupa, il contratto riporta tutti gli elementi che hanno consentito all’utilizzatore di valutare il costo effettivo dell’operazione, al quale sempre secondo l’insegnamento della Suprema Corte è sufficiente che si possa pervenire attraverso un calcolo matematico, a prescindere dalla sua complessità (‘non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione’: ancora Cass. n.12889/ 2021 cit.): e che ciò fosse ben possibile è dimostrato dal fatto che alla individuazione dell’effettivo tasso leasing l’appellante sarebbe giunta sulla base degli stessi elementi riportati in contratto, rielaborati dal suo consulente» (pag. 5 della sentenza impugnata).
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In ordine alla dedotta presunta indeterminatezza del tasso ha poi aggiunto, avuto riguardo alla clausola di arrotondamento, che « se, in effetti, la denominazione di ‘arrotondamento’ pare poco aderente alla funzione della pattuizione (non trattandosi di portare dei valori decimali a quelli immediatamente superiori)»; e, nel condividere la motivazione del Tribunale anche sul punto, non essere «discutibile che si tratti di una clausola chiara relativa alla misura del tasso (incrementato della percentuale stabilita) e come tale approvata dalle parti» (pag. 5-6 della motivazione della sentenza impugnata).
3.2 Le censure mosse dalla ricorrente attengono a una duplice questione.
3.2.1. Da un canto, se il tasso leasing , pur formalmente indicato in contratto, sostanzialmente soddisfi le prescrizioni della Banca d’Italia ed i parametri stabiliti dall’art. 117 TUB ed in particolare, se nel negozio in questione, pur non trattandosi di mancata indicazione del tasso medesimo, si possa ravvisare l’ipotesi di una ‘opacità dell’operazione’ come affermato dal l’arresto di legittimità cui ha fatto riferimento la stessa Corte territoriale nella sentenza impugnata (Cass. n.12889/2021 cit.) oppure si tratti di una questione di trasparenza del costo complessivo del contratto, non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dei contraenti, ed in particolare, quella dell’utilizzatore .
Il richiamato arresto, tra l’altro, ha affermato la necessità di assumere il significato della funzione della trasparenza non più in senso meramente ‘bancaristico’, orientato a introdurre il principio della concorrenza all’interno del settore bancario, né in quello di mero contenimento delle scelte irrazionali, bensì alla stregua di un valore che merita di essere in sé e per sé considerato per la sua idoneità ad incidere sull’equilibrio delle relazioni contrattuali, tanto da imporre il sindacato ex lege del contenuto del contratto.
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Lo stesso arresto ha ritenuto che la declinabilità in senso economico del valore della trasparenza poggia sul convincimento che il contratto trasparente sia quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata; «trasparente è solo il contratto corredato di clausole la cui giustificazione economica risulti comprensibile, di tal ché senza tale trasparenza a risultare opaco è il costo totale del credito, donde una rilevanza di rimbalzo della trasparenza, come si è detto, sull’equilibrio economico del contratto. Il viatico all’adozione di una nozione di trasparenza declinata in senso economico si è avuto con la sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C307/15, C-308/15, ove essa ha assunto lo stesso rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto sostituisce all’equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibro reale, finalizzato a ristabilire l’eguaglianza tra queste ultime. La trasparenza economica nella portata che ne risulta è da considerare, secondo autorevole dottrina, l’antidoto ad una opacità precontrattuale che il diritto comune rinserra nel perimetro tassativi dei vizi del consenso» (in tal senso, ancora, Cass. n. 12889/2021 cit.).
Infine, si è posto in luce come «la determinabilità per relationem del tasso di leasing escluderebbe dunque l’irrogazione della sanzione sostitutiva de qua , riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907); ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell’operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, s ì da ritenere che il prezzo dell’operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell’utilizzatore (cfr. Cass. 21/03/2011, n. 6364)»
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(test. di recente, Cass. Sez. 3, 17/10/2023 n. 28824 che richiama Cass. n. 12889/2021 cit.).
Nel caso in esame, la c orte d’appello si limita a riportare in proposito quanto affermato dalla sentenza di prime cure, la quale aveva escluso che, sulla base delle prescrizioni contrattuali in oggetto, potesse «predicarsi alcuna complessiva opacità dell’operazione » (pag. 4 della sentenza impugnata).
Su tale punto, essenziale ai fini del sindacato ex lege del contenuto del contratto, la motivazione della sentenza impugnata non appare confo rme all’ori entamento di legittimità sopra richiamato in quanto si è limitata in modo generico ad evidenziare che il tasso di leasing effettivo potesse ricavarsi sulla base delle prescrizioni contrattuali, anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà, mentre avrebbe dovuto verificare, in concreto, se tali meccanismi di calcolo fossero oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso e se, inoltre, non fossero stati determinati unilateralmente dalla società di leasing .
3.2.2. Per altro verso, se la clausola c.d. di ‘arrotondamento’ allo 0,375 di punto superiore dell’indice di riferimento prevista in contratto, assolva o meno alla funzione della complessiva concordata pattuizione (i.e. alla funzione di semplificare il calcolo di indicizzazione per via della presenza di valori decimali nell’indice di riferimento) ovvero si traduca, non già in un arrotondamento, bensì in un sostanziale aggravio di costi per l’utilizzatore, non giustificato .
La Corte ambrosiana, sul punto, ha dapprima rilevato che se «effettivamente la denominazione di ‘arrotondamento’ pa re poco aderente alla funzione della pattuizione (non trattandosi di portare i valori decimali a quelli immediatamente superiori)» e poi concluso che non «è discutibile che si tratti di una clausola chiara relativa alla misura del tasso (incrementato della percentuale stabilita) e come tale approvata dalle parti» pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).
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Al riguardo, la Corte d’appello assume la chiarezza della clausola in argomento avendo nel contempo stigmatizzato la non aderenza della stessa clausola alla funzione della pattuizione, offrendo solo in apparenza le ragioni dell’opzione prescelta.
Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia ex ‘(Art. 360 n.4 c.p.c.) – Violazione del procedimento – art.112 c.p.c. ‘ in quanto la sentenza si sarebbe pronunciata solo su una parte della domanda, omettendo di considerare che la richiesta restitutoria avanzata dall’appellante non riguardava solo le quote di indebito quantificate nella Relazione di parte in atti, ma anche quelle quote maturate in corso di causa e per la cui liquidazione era stata chiesta la nomina di CTU.
4.1. Il motivo è infondato.
Nel caso di specie, a differenza di quanto lamentato dalla ricorrente, e cioè che una parte della domanda non sarebbe stata delibata, è sufficiente evidenziare che la sentenza di appello si occupa espressamente della parte della domanda restitutoria che si pretende omessa; e ciò, a differenza della sentenza di primo grado, ove si affermava che la domanda restitutoria era integralmente infondata.
Ebbene, nella sentenza qui impugnata si legge quanto segue: « la consulenza tecnica di parte appellante ‘evidenzia pagamenti indebitamente eseguiti per complessivi Euro 2.881,30, mentre le maggiori differenze (ed in particolare quella di Euro 28.588,69 infine indicata con l’appello) sono il risultato di diversi (e no n condivisibili) criteri ‘» (pag. 6 della sentenza impugnata).
Pertanto, in alcuna omessa pronunzia è incorsa la Corte ambrosiana sul punto, né parte ricorrente fornisce elementi per scalfire quanto da essa ritenuto, limitandosi a contrapporre la propria tesi al riguardo in modo apodittico.
Dall’accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso , discende l’assorbimento del quarto motivo con cui la società
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Est. I. COGNOME ricorrente lamenta ex ‘(Art.360 n.3 c.p.c.) ‘ la ‘ Violazione dell’art. 91 e 92 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata avrebbe violato le norme processuali che regolano la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite ‘.
Ne consegue l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso per quanto di ragione, il rigetto del terzo e l’assorbimento del quarto.
La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il quarto motivo; rigetta il terzo motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’ Appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza