Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2452 Anno 2026
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. 3 Num. 2452 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 232-2025 proposto da:
COGNOME NOME, con domicilio eletto in Roma, in INDIRIZZO , presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO, ma domiciliato ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica de i propri difensori come in atti, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rappresentanti legali, domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa d all’ AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrente –
e contro
Oggetto
ASSICURAZIONE
NOME
Rinvio a nuovo ruolo ex art. 384, co. 4, c.p.c.
R.G.N. 232/2025
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/09/2025
Udienza pubblica
RAGIONE_SOCIALE, Rappresentanza per l’Italia, in persona della procuratrice speciale, AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO COGNOME, domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica de i propri difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
e contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2774/2024, de lla Corte d’appello di Milano, pubblicata in data 22/10/2024;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
udito il Sostituto Procuratrice Generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso e la declaratoria di inammissibilità dei restanti;
uditi gli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre, sulla base di nove motivi, per la cassazione della sentenza n. 2774/24, del 22 ottobre 2024, della Corte d’appello di Milano, che – respingendone il gravame, esperito in via di principalità, avverso la sentenza n. 9130/23, del 16 novembre 2023, del Tribunale della stessa città – ha, per quanto qui ancora d’interesse, confermato la condanna del medesimo a pagare alla società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘), la somma di € 43.461,80, rigettandone, invece, le domande proposte nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘) e di NOME COGNOME;
si legge, in punto di fatto, nel presente ricorso che NOME COGNOME (fattasi, in seguito, attrice nel giudizio esitato, nel merito,
nella sentenza impugnata nella presente sede di legittimità), decidendo di ristrutturare la propria clinica dentale, ebbe a rivolgersi a tale scopo alla RAGIONE_SOCIALE, affidandole anche l’installazione di un impianto di riscaldamento -condizionamento;
i ndividuato dalla suddetta società l’apparecchio ritenuto idoneo allo scopo, essa – dopo aver incaricato l’AVV_NOTAIO di elaborare un progetto d’installazione – provvedeva, poi, ad eseguire le opere, concludendo i lavori nel febbraio 2016;
avendo NOME COGNOME lamentato – ma solo dopo l’avvenuta accettazione del l’opera, in occasione dell’inverno successivo alla consegna il malfunzionamento dell’impianto (tanto che l’AVV_NOTAIO, il 16 dicembre 2016, prima ancora di qualsivoglia richiesta risarcitoria, denunciava l’accaduto alla propria assicuratrice RAGIONE_SOCIALE), la RAGIONE_SOCIALE decideva di sostituire lo stesso e, con lettera del 22 dicembre 2016, già proponeva marca e modello di quello nuovo;
tuttavia, neanche questo si rivelava idoneo a risolvere l’inconveniente, risultando , inoltre, rumoroso a causa – assume il ricorrente dell’errore della RAGIONE_SOCIALE nell’ installazione senza cuscinetti antivibranti;
fallite le trattative per la definizione stragiudiziale della vertenza (e dopo che l’AVV_NOTAIO. COGNOME – preso contatto, come detto, con la propria assicuratrice – veniva indotto da un incaricato della stessa, l’AVV_NOTAIO, a riconoscere il proprio errore, in occasione del primo sopralluogo effettuato, in data 11 gennaio 2017, per una composizione bonaria della controversia), si faceva luogo al procedimento di acc ertamento tecnico preventivo, all’esito del quale tutti i consulenti tecnici convenivano con quell o d’ufficio circa gli interventi necessari per la sistemazione dell’impianto e sui relativi costi, senza tuttavia raggiungere un accordo sulla ripartizione degli stessi;
radicato, pertanto, da NOME COGNOME il giudizio finalizzato alla risoluzione del contratto concluso con la RAGIONE_SOCIALE e
all’affermazione di responsabilità sia della stessa – la quale, autorizzata ad agire in manleva verso la propria assicuratrice, società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘), comunque chiedeva la condanna dell’odierno ricorrente a manlevarla e tenerla indenne da ogni importo che fosse stata condannata a pagare all ‘ attrice – ch e dell’AVV_NOTAIO. COGNOME , q uest’ultimo, a propria volta, veniva autorizzato a chiamare in giudizio la propria assicuratrice e l’AVV_NOTAIO COGNOME ;
la causa veniva istruita mediante una limitata prova per testi e per interpello, nonché attraverso lo svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio , la quale, evidenzia il ricorrente, accertava la corresponsabilità, per la sussistenza di vizi e difetti di ‘carattere sia esecutivo che progettuale’, nella pari misura del 50% in capo tanto ad esso che alla COGNOME;
a conclusione dell’istruttoria, il giudice di prime cure, dichiarato parzialmente risolto il contratto intercorso tra NOME e la COGNOME, condannava quest’ultima – o meglio, per essa, l’assicuratrice Axa, essendo stata accolta la domanda di manleva – a risarcire il danno cagionato all ‘attric e , liquidato in € 24.659,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
l ‘adito Tribunale milanese condannava, altresì, l’COGNOME. COGNOME -del quale riconosceva la responsabilità in ragione di un errore commesso in sede di progettazione, consistito nel sottodimensionamento dell’impian to, ritenuto causa del suo malfunzionamento a pagare alla COGNOME l’importo di € 43.461,80, anch’essa maggiorata di interessi e rivalutazione, respingendo, invece, le domande dell’odierno ricorrente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e dell’AVV_NOTAIO COGNOME ;
e sito, in particolare, quest’ultimo , motivato sul rilievo della sussistenza quanto alla pretesa dell’odierno ricorrente di essere manlevato dalla propria assicuratrice dell’ipotesi di esclusione
della copertura costituita dall’ammissione di responsabilità da parte dell’assicurato ;
veniva, altresì, negato che NOME COGNOME potesse ritenersi un incaricato di RAGIONE_SOCIALE munito di poteri di rappresentanza, trattandosi di un semplice perito, sicché le dichiarazioni relative alla operatività della polizza – rese dallo stesso in occasione del sopralluogo dell’11 gennaio 2017 – non potevano assumere alcun valore vincolante per la società assicuratrice, né determinare alcuna responsabilità per lo stesso perito, i cui limitati poteri erano noti all’AVV_NOTAIO ;
-q uanto, infine all’importo, al cui pagamento veniva condannato l’odierno ricorrente, esso risultava sommando la predetta cifra di € 24.659,36, posta – come detto – a carico della RAGIONE_SOCIALE, più gli ulteriori costi da essa sostenuti per effetto dell’errore progettuale del professionista, ovvero: quelli relativi alla fornitura e installazione del secondo macchinario in sostituzione del primo, peraltro mai pagato dall’attrice (costo pari a € 9.5 51,00), nonché le spese di assistenza legale e di consulenza tecnica di parte sopportate dalla suddetta società nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, corrispondenti, rispettivamente, a € 2.866,16 e € 5.895,28 ;
esperito gravame in via principale, per quanto qui ancora d’interesse, da NOME COGNOME, il giudice d’appello lo respingeva, al pari di quelli incidentali (non più rilevanti nella presente sede) di NOME COGNOME, della COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza della Corte ambrosiana ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base – come detto – di nove motivi;
il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. violazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e dell’art. 166 cod. assicurazioni;
la sentenza impugnata è censurata là dove ha escluso la nullità dell’art. 6.3. della polizza assicurativa (articolo che prevedeva la decadenza dalla copertura, in caso di ammissione di responsabilità da parte dell’assicurato), pur mancando, a dire del ricor rente, un’approvazione specifica, non essendo stata tale clausola firmata da esso COGNOME ed essendo inidoneo il richiamo generico in sede di firma del contratto;
s econdo la Corte milanese, infatti, ‘nel caso di specie sono state rispettate anche le condizioni stabilite dall’art. 1341, co. 2, cod. civ. e dalla giurisprudenza ( i.e. sottoscrizione e specificità/separatezza) ai fini della validità ed efficacia delle clausole vessatorie’, essendo emerso che ‘l’elenco di tali clausole è stato separatamente sottoscritto dal COGNOME e che a tali previsioni è stata dedicata una apposita pagina (pag. 4), nella quale sono state indicate, da un lato, le clausole contenenti limitazioni di responsabilità, nullità o oneri a carico dell’assicurato concernenti la «RAGIONE_SOCIALE»’ (tra le quali il suddetto art. 6.3), ‘e, dall’altro, quelle relative alla «Tutela Giudiziaria», da sottoscrivere separatamen te’ ;
p er contro, secondo il ricorrente, ‘tale sottoscrizione non soddisfa i requisiti di legge: l’art. 6.3 è posto assieme a moltissime altre clausole non vessatorie senza alcuna particolare evidenziazione’; inoltre, ‘anche nel richiamo all’art. 6.3 si utilizza la sua fuorviante intitolazione («Consenso dell’Assicuratore»), inidonea a richiamare l’attenzione sul rischio di decadenza dalla copertura assicurativa’, e ciò ‘evitando accuratamente le parole «Decadenza» o «Limitazione di responsabilità» indicate invece all’art. 1341 cod. civ.’ ;
d i conseguenza, il giudice d’appello – sempre ad avviso del ricorrente – avrebbe dovuto dare seguito al principio, enunciato da questa Corte, in base al quale l’esigenza di specificità e separatezza imposta dall ‘art. 1341 cod. civ. ‘richiede, oltre alla
sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate’ ;
si censura, inoltre, la sentenza impugnata là dove afferma che ‘dopo i citati paragrafi è stata inserita la seguente avvertenza: «Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle RAGIONE_SOCIALE, si richiama l’attenzione del Contraente alle clausole indicate in grassetto, nelle quali sono indicate decadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del contraente e/o dell’assicurato»’ ;
tale affermazione, infatti, viola – secondo il ricorrente – il suddetto art. 166 cod. ass., a mente del quale ‘le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell ‘ assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza’, dal momento che, nel caso di specie, ‘la decadenza per ammissione di responsabilità (art. 6.3) è priva di qualsivoglia evidenziazione’ ;
il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. violazione dell’art. 2 Cost. per abuso del diritto da parte di RAGIONE_SOCIALE;
s ul presupposto che il criterio della buona fede sia ‘lo strumento a disposizione del Giudice’ -utilizzabile pure ‘ ex officio ‘ -‘per controllare anche in senso modificativo od integrativo lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi, soprattutto in casi come quello di specie caratterizzati da un forte squilibrio tra le posizioni contr attuali’, il ricorrente sostiene che, pur ritenendo che il citato art. 6.3 preveda una decadenza, l’esercizio da parte dell’assi curatore del diritto di avvalersene presenterebbe carattere abusivo;
i nvero, l’ammissione di responsabilità risulta essere stata indotta dal COGNOME, ovvero da un incaricato della società
assicuratrice, la quale, oltretutto, ha continuato a condurre le trattative stragiudiziali, arrivando anche ad offrire una somma alla danneggiata, salvo poi invocare l’inoperatività della polizza quando è stata convenuta nel giudizio di merito, e non pure nel procedimento di accertamento tecnico preventivo;
-infine, si evidenzia che la clausola contrattuale sulla decadenza dalla copertura in caso di assunzione di responsabilità ‘è dettata dalla comprensibile esigenza delle assicurazioni di cautelarsi rispetto a comportamenti avventati o fraudolenti degli assicu rati’, sicché interpretarla e utilizzarla strumentalmente, come ha fatto NOME, ‘per negare la copertura a chi ha fatto affidamento sulla dichiarazione del perito inviato dalla Compagnia, viola gli obblighi di buona fede e solidarietà sociale’ ;
il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. ‘travisamento della tempestiva allegazione della responsabilità di AIG per fatto dell’ausiliario’ ;
si censura la sentenza impugnata per aver ravvisato violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., in relazione all’avvenuta deduzione in appello della responsabilità dell’assicuratore per fatto dell’ausiliario (nella specie, l’AVV_NOTAIO COGNOME), ex art. 1228 cod. civ., essendo stata invece promossa in primo grado, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, domanda di manleva;
secondo la Corte ambrosiana, infatti, sarebbe stato mutato sia il ‘il titolo dell’obbligo di garanzia dell’assicuratore’, sia il ‘ petitum ‘ (passandosi ‘dall’obbligo contrattuale d’indennizzo all’obbligo risarcitorio per fatto degli ausiliari’) ;
assume, per contro, il ricorrente che non vi sarebbe stato alcun mutamento di ‘ petitum ‘, rimasto sempre eguale (la richiesta di condanna di RAGIONE_SOCIALE a manlevare e tenere indenne esso COGNOME da ogni conseguenza pregiudizievole, nonché, in via di subordine, per l’ipotesi di rigetto di tale domanda, a condannare
il COGNOME a manlevarlo), essendosi proceduto in appello, solo per maggior chiarezza, ad una puntualizzazione;
p arimenti invariata sarebbe rimasta la ‘ causa petendi ‘, assumendo NOME COGNOME di non aver ‘mai limitato la propria domanda nei confronti di RAGIONE_SOCIALE «in virtù del contratto assicurativo»’, avendo, anzi, sin dalla chiamata di terzo, ‘invocato il comportamento dell’ausiliario’, deducendo che il COGNOME ‘ha agito i n nome e per conto della società RAGIONE_SOCIALE, in forza dei poteri che gli sono stati conferiti’, sicché su di essa ‘dovranno ricadere le conseguenze dell’operato del proprio perito’ ;
viene, dunque, ipotizzato il travisamento degli atti di causa;
il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. ‘violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ. nella declaratoria di novità della domanda nel secondo motivo d’appello’ ;
s i censura il medesimo passaggio della sentenza d’appello, già oggetto di impugnazione con il terzo motivo del presente ricorso;
-i nvero, sul presupposto per cui, ‘se l’attore invoca a fondamento della propria pretesa una norma ulteriore rispetto a quella richiamata precedentemente, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciò non determina alcuna mutatio libelli ‘ (e ciò perché ‘il mutamento della domanda suppone il mutamento del corrispondente diritto, non della sua mera qualificazione in iure ‘), il ricorrente censura, per violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., la decisione del giudice d’appello di ritenere nuova la pretesa di veder condannata RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., per fatto del proprio perito ;
i nfatti, la Corte milanese avrebbe ‘violato i principi regolatori del giusto processo, omettendo di pronunciarsi su tale profilo che aveva carattere decisivo’, poiché avrebbe portato alla condanna dell’assicuratrice a manlevare integralmente esso COGNOME , sicché
l ‘omessa pronuncia su tale profilo della domanda avrebbe, dunque, comportato la nullità della sentenza;
il quinto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 1176 e 2043 cod. civ. sulla responsabilità dell’AVV_NOTAIO COGNOME ;
si censura la sentenza impugnata per aver escluso ogni responsabilità dell’AVV_NOTAIO COGNOME, del quale ha negato la qualifica di liquidatore di AIG, evidenziando, inoltre, che il medesimo, in occasione del sopralluogo dell’11 gennaio 2017, si era ‘limitato a confermare «la copertura assicurativa dei danni a terzi derivanti dall’operato professionale del sig. COGNOME», ovvero l’esistenza della polizza assicurativa per responsabilità professionale’, mentre ‘non è stato dimostrato in alcun modo’ – conclude il giudice d’appello -‘che l’ AVV_NOTAIO abbia suggerito all’appellante di assumersi la responsabilità per il sottodimensionamento dell’impianto progettato garantendo il pagamento dei danni da parte dell’assicuratore’ ;
-r ileva, per contro, il ricorrente che l’AVV_NOTAIO COGNOME, a prescindere dalla qualifica di liquidatore, era comunque un incaricato di RAGIONE_SOCIALE, il quale, pertanto, nel riconoscere la responsabilità di esso COGNOME (come emerge dal verbale redatto all’esito del sopralluogo dell’11 gennaio 2017) ebbe a farlo ‘incautamente’ , non avendo fatto ‘ nulla per dissuadere dal firmarlo a sua volta il COGNOME‘, il quale, a propria volta, ha nutrito ‘legittimo affidamento sulla presenza del COGNOME, esperto in materia, illudendosi di poter così risolvere la situazione’ ;
i n questo modo, dunque, il COGNOME avrebbe ‘violato l’obbligo di diligenza qualificata del professionista di cui all’art. 1176, comma 2, cod. civ.’, dovendo così ‘rispondere dei danni arrecati ingiustamente a COGNOME per il suo fatto colposo (anche in applicaz ione del generale principio di cui all’art. 2043 cod. civ., totalmente trascurato nell’impugnata sentenza)’ ;
il sesto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost. ‘per omessa o apparente motivazione sul discostamento dalle risultanze della CTU’, che aveva quantificato nella pari misura del 50% le quote di responsabilità, per i danni cagionati all’attrice, della COGNOME e dell’AVV_NOTAIO COGNOME ;
si censura, in particolare, la sentenza impugnata là dove afferma essere ‘irrilevanti’ le considerazioni esposte dal CTU, e ciò considerando evidenzia il giudice d’appello -‘che nel caso di specie non si controverte sulla presenza di vizi e difetti nelle opere realizzate, bensì su di un errore di progettazione che si colloca a monte dell’esecuzione degli interventi (eseguiti a regola d’arte) e che è imputabile al solo COGNOME‘ ;
tale motivazione, secondo il ricorrente, ‘è apodittica e meramente apparente, oblitera le conclusioni del CTU (e le sue spiegazioni sugli errori anche esecutivi commessi da COGNOME)’, sicché, ‘non a caso, il giudicante non è in grado di richiamare alcuna prova’ per sostenere che tale società – come, invece, si legge in sentenza non avesse ‘le competenze per redigere il progetto’ e ‘per valutare il corretto dimensionamento’ dell’apparecchio installato , dimostrando, semmai, le prove acquisite l ‘esatto contrario;
il settimo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. ‘violazione degli artt. 1227, 1667 e 2055 cod. civ. sulla responsabilità dell’appaltatore’ ;
si censura la sentenza impugnata nella medesima parte già oggetto del motivo che precede, assumendo, in questo caso, che la Corte ambrosiana -disattendendo immotivatamente le conclusioni del CTU e dunque esentando da colpa la RAGIONE_SOCIALE, imputata ogni responsabilità al progettista – sarebbe incorsa, oltre che nel vizio di motivazione, nella violazione delle norme indicate
in rubrica, ‘costantemente interpretate nel senso di riconoscere l’obbligo dell’appaltatore di verificare la bontà del progetto’ ;
difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, rammenta il ricorrente, ‘l’appaltatore è tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte’, sicché, pure nel caso in cui ‘egli si attenga alle previsioni del progetto altrui’, può , comunque, ‘ essere ritenuto responsabile per i vizi dell’opera se, nel fedelmente eseguire il progetto e le indicazioni ricevute, non segnala eventuali carenze ed errori, giacché la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del proge tto’ ;
l ‘ottavo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -‘ violazione o falsa applicazione degli artt. 1453-1458 cod. civ. (da cui derivava l’obbligo di restituzione dei macchinari) e 1223 cod. civ.’.
il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata sebbene per effetto della parziale risoluzione del contratto di appalto e in ragione dell’effetto restitutorio, conseguente allo scioglimento del vincolo contrattuale, il primo dei due macchinari fosse tornato nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE, mentre il secondo risultasse indebitamente trattenuto dall’attrice COGNOME e dalla stessa ‘smaltito’ – abbia posto a suo carico, tra i danni dai quali tenere indenne detta società, il costo di entrambi tali macchinari;
-tale esito, peraltro, risulta raggiunto malgrado l’avvenuta restituzione del primo macchinario impedisse di prospettare il suo costo come ‘perdita subita’ dalla RAGIONE_SOCIALE, ex art. 1223 cod. civ., così come l’esistenza, in capo ad essa, di un diritto ad o ttenere in restituzione anche del secondo macchinario impedisse di ritenere che il mancato esercizio dello stesso, da parte del titolare, potesse costituire un costo da porre a carico di esso ricorrente;
infine, il nono motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. ‘omessa motivazione su istanze istruttorie ritualmente formulate e determinanti per la decisione’ ;
si censura la decisione della Corte milanese per non aver ammesso – come già aveva fatto il primo giudice – il capitolo di prova, ritenuto, ‘irrilevante’, volto a dimostrare che l’AVV_NOTAIO COGNOME avesse concordato con l’allora legale di NOME COGNOME quanto verbalizzato il giorno 11 gennaio 2017, salvo poi ritenere non raggiunta prova che NOME COGNOME avesse indotto esso COGNOME ad ‘assumersi la responsabilità del sottodimensionamento dell’impianto’ ;
il motivo censura, altresì, altresì la decisione di ritenere irrilevanti i capitoli di prova relativi alle perplessità manifestate da esso COGNOME in merito al macchinario preventivamente scelto dalla RAGIONE_SOCIALE, giacché esse avrebbero corroborato le conclusioni del CTU circa la pari responsabilità di entrambi tali soggetti;
h anno resistito all’avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, chiedendo entrambe che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata;
sono rimasti solo intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE;
il Procuratore generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso per l’accoglimento del solo primo motivo;
la trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza;
tutte le parti hanno presentato memoria;
Considerato che:
il primo motivo del ricorso in esame concerne il tema della nullità – esclusa dalla sentenza impugnata, ma sotto il profilo della mancata specifica approvazione per iscritto dell’art. 6.3. della polizza assicurativa (che sancisce la decadenza dalla copertura, in caso di ammissione di responsabilità da parte dell’assicurato);
la devoluzione, col ricorso, della cognizione della validità di tale clausola consente, tuttavia, il rilievo anche ufficioso di altri potenziali profili di nullità, in base ai soli atti già acquisiti;
per la portata dirimente della relativa questione, stima allora opportuno questo Collegio – ai sensi degli artt. 101, comma 2, secondo periodo, nonché 384, comma 4, cod. proc. civ. sottoporre alle parti le seguenti questioni di diritto, appunto rilevabili d’ufficio in relazione agli elementi finora acquisiti, vale a dire, se la clausola in questione debba, o meno, considerarsi affetta da nullità, rilevabile ‘ ex officio ‘ , perché:
— sottoscritta in spregio a norma imperativa, dato che costringe, per evitare la conseguenza della perdita del diritto all’indennizzo, l’assicurato per danni ad una condotta, quale la negazione della propria responsabilità invece sussistente, da qualificarsi contraria agli obblighi di buona fede, ex art. 1375 cod. civ, nonché di salvataggio, ex art. 1914 cod. civ., così esponendo l’assicuratore al rischio di dover pagare interessi di mora;
–ricollega la perdita del diritto all’indennizzo ad un comportamento che rimane privo di effetti per l’assicuratore, dato che la confessione dell’assicurato – persino nel caso in cui il danneggiato abbia azione diretta verso l’assicuratore – non ha valore di piena prova nei confronti né dell’assicurato, n é del l’assicuratore ( cfr. Cass. Sez. Un., sent. 5 maggio 2006, n. 10311, Rv. 588600-01 e successive conformi);
la disamina dei motivi di ricorso va riservata all’esito di quella dell ‘ appena descritta questione;
p. q. m.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in pubblica udienza, invitando le parti a dedurre sulle questioni di cui sopra.
Così deciso in Roma, all’esito della pubblica udienza della Sezione Terza RAGIONE_SOCIALE della Corte di cassazione, svoltasi il 30 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME