Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21614 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21614 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza n. 18988/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-resistente – avverso la sentenza n. 910/2023 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 14/07/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva
RAGIONE_SOCIALE ottenne decreto ingiuntivo per l’ammontare di € 609.636, oltre accessori, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, quale corrispettivo dovuto per lavori di verniciatura di costruzioni navali.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, davanti al quale l’ingiunta aveva fatto opposizione, a séguito di eccezione di compromesso sollevata dalla COGNOME, dichiarò la propria incompetenza a favore di collegio arbitrale, in ragione dell’art. 18 di cui ai due contratti, sulla base dei quali erano stati effettuati i lavori.
Questo il contenuto della clausola riportata nella decisione: <>.
La RAGIONE_SOCIALE controdedusse che nei due ordini di lavorazione relativi alle due imbarcazioni, sottoscritti dalla COGNOME, era stata apposta la seguente clausola: <> . Nel conflitto, aveva soggiunto l’opposta, doveva prevalere quest’ultima disposizione negoziale, speciale e successiva. Inoltre, disconobbe le firme apposte sui due contratti.
Il Tribunale accolse, come si è anticipato, l’eccezione d’incompetenza.
Questi, in sintesi, gli argomenti:
-gli ordini d’appalto risultavano sottoscritti solo dalla COGNOME e recavano la sintetica indicazione dei lavori da svolgere in appalto, la data di consegna e l’importo complessivo del corrispettivo;
-per contro i due contratti d’appalto disciplinavano nel dettaglio tutti gli aspetti negoziali;
-per l’analiticità che li contraddistingueva i contratti d’appalto apparivano essere caratterizzati dalla specialità;
i contratti, pur ove si fosse in presenza di firma apposta da ‘falsus procurator’, risultavano essere stati ratificati;
in presenza di riconoscimento tacito anteriore al giudizio, in questo non poteva più effettuarsi disconoscimento e, pertanto, in presenza di esso, la parte che intenda avvalersi della scrittura non è tenuta a chiedere la verificazione.
Avverso il riportato provvedimento la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per regolamento di competenza sulla base di tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con memoria difensiva, ulteriormente illustrata da successiva memoria.
Il P.G. con le sue conclusioni scritte ha chiesto respingersi il ricorso.
Con il primo motivo viene contestata la natura giuridica degli ‘ordini di lavorazione’ e dei contratti.
Si assume che quelli che il Giudice aveva considerato i contratti, disciplinanti in dettaglio l’appalto, altro non erano che condizioni generale prestampate dalla controparte, come tali riferibili a ogni tipo d’intervento manutentivo e di ristrutturazione di
natanti, mentre solo gli ‘ordini di lavorazione’ regolavano nello specifico gli appalti di cui si discute.
Il secondo motivo è teso a dimostrare l’erroneità della statuizione impugnata in ordine alla sussistenza di riflessi sulla competenza della <>.
Si assume che le sottoscrizioni erano state disconosciute poiché non riferibili a NOME COGNOME (esclusivo rappresentante legale della esponente) e, a volere ammettere che la firma fosse di NOME COGNOME (membro del consiglio d’amministrazione privo di poteri di rappresentanza), non poteva condividersi la conclusione del Tribunale, secondo la quale vi fosse stata ratifica per tacito riconoscimento, stante che la clausola arbitrale, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., necessita di approvazione per iscritto. Soggiunge la ricorrente che la sottoscrizione da parte del falso procuratore non può che equivalere alla mancanza di sottoscrizione per gli effetti di cui all’art. 1341 cod. civ.
Il terzo motivo (indicato in ricorso con il numero romano ‘IV’) si limita a riepilogare in sintesi il complesso delle critiche.
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
La vicenda e le questioni sottoposte al vaglio sono esattamente sovrapponibili ad altra istanza di regolamento di competenza proposta da RAGIONE_SOCIALE, sempre nei confronti della medesima resistente e definita con l’ordinanza di questa Corte n. 28293/2023, pubblicata il 9/10/2023.
Il Collegio condivide e fa propri gli argomenti di cui alla citata ordinanza, la cui pertinente parte motivazionale può qui, pertanto, riprodursi.
<>
In ragione dell’epilogo la ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore della controricorrente, che, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, si liquidano, distratte in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi anticipatario, siccome in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (quanto all’applicabilità al regolamento di competenza, cfr., da ultimo Sez. 6 n. 13636/2020).
P.Q.M.
rigetta il ricorso per regolamento di competenza, dichiara la competenza degli arbitri e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che, distratte in favore dell’AVV_NOTAIO, liquida in euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 maggio 2024