Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11475 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11475 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 10406/2023
promosso da
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO e all’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in atti ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in atti
resistente
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2899/2023 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata in data 11/04/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, depositate in data 23/10/2023, che ha chiesto il rigetto del regolamento di competenza;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c. di NOME COGNOME, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha emesso il decreto ingiuntivo n. 3848/2022 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, di cui il COGNOME era stato componente del Consiglio di Amministrazione dal 1985 fino all’8 maggio 2019, da ultimo con la carica di Presidente, per il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 6.600.000,00, a titolo di (residuo) compenso straordinario deliberato dall’assemblea dei soci RAGIONE_SOCIALE’11/03/2019, in riferimento all’operazione di RAGIONE_SOCIALE, relativa alla locazione di un importante immobile sito in INDIRIZZO, di proprietà di RAGIONE_SOCIALE
Il decreto ingiuntivo è stato opposto da RAGIONE_SOCIALE, che ha eccepito in via preliminare l’incompetenza del giudice adito in virtù RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria prevista dall’art 30 del proprio Statuto del seguente contenuto: «Salvo che la legge disponga diversamente, tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere oggetto di preliminare tentativo di conciliazione ad opera di conciliatore nominato dalla RAGIONE_SOCIALE. Nel caso di mancato buon fine RAGIONE_SOCIALEa conciliazione entro sessanta giorni dall’instaurazione RAGIONE_SOCIALEa procedura, le controversie saranno risolte, indipendentemente dal numero RAGIONE_SOCIALEe parti, da un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzione di presidente, nominati direttamente dalla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto. L’arbitrato si svolgerà in lingua italiana e avrà sede a RAGIONE_SOCIALE. La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia; è altresì vincolante, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALE‘incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti» .
La società ha contestato anche nel merito il diritto di credito azionato.
NOME COGNOME, nel costituirsi, ha replicato all’eccezione di incompetenza deducendo che la causa, coinvolgendo un rapporto tra amministratore e società, non poteva essere ricompresa tra quelle devolute dallo Statuto agli arbitri, poiché un’attenta lettura del testo RAGIONE_SOCIALEa clausola portava ad individuare il perimetro RAGIONE_SOCIALEa medesima riferito solo alle controversie che hanno come soggetto attivo o passivo i soci. Ha, poi, eccepito (i) l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di compromesso sollevata dall’opponente per non avere quest’ultima indicato in modo preciso e puntuale il soggetto terzo deputato alla nomina del Collegio RAGIONE_SOCIALE e (ii) l’invalidità RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria per insufficiente determinatezza del soggetto chiamato a nominare il collegio arbitrale, identificato nella ‘RAGIONE_SOCIALE‘, poiché a RAGIONE_SOCIALE hanno sede due camere Arbitrali, ovvero la RAGIONE_SOCIALE, riconducibile alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sede in INDIRIZZO, e la RAGIONE_SOCIALE, riferibile alla RAGIONE_SOCIALE, con sede in INDIRIZZO. Infine, l’opposto ha dedotto l’indisponibilità del diritto controverso, trattandosi di compenso deliberato alla unanimità
dalla assemblea dei soci e quindi non compromettibile dalla società. Nel merito ha insistito per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda introdotta in INDIRIZZO.
Fissata udienza per la precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, il Tribunale ha statuito come segue: «1. Accoglie l’eccezione di compromesso sollevata dalla società RAGIONE_SOCIALE e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3848/2022 emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE incompetente rientrando la controversia nella competenza del collegio RAGIONE_SOCIALE. 2. Condanna l’opposto NOME COGNOME a rifondere all’opponente RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di opposizione liquidate in euro 17.200 per compensi, euro 870 per spese non ripetibili, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese generali, CPA e IVA come per legge.»
Secondo il Tribunale, il rapporto dedotto in giudizio rientrava nell’ambito di operatività RAGIONE_SOCIALEa clausola statutaria di compromesso, evidenziando che il diritto RAGIONE_SOCIALE‘amministratore di società al compenso per la carica svolta è un diritto patrimoniale disponibile e, dunque, compromettibile. La clausola doveva ritenersi valida, non rinvenendosi alcuna indeterminatezza nella individuazione RAGIONE_SOCIALE‘ente chiamato alla nomina dei componenti del Collegio RAGIONE_SOCIALE arbitri, poiché nella versione approvata il 20/04/2011 individuava il soggetto terzo nella RAGIONE_SOCIALE e la medesima formula era stata mantenuta nella versione RAGIONE_SOCIALEo Statuto approvato il 19/04/2019, ma alla data del 20/04/2011 esisteva solo la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quindi nessun dubbio poteva sussistere sul fatto che lo Statuto si riferisse e continuasse a riferirsi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come per altro la denominazione RAGIONE_SOCIALEa clausola lasciava intendere.
Secondo il medesimo giudice di merito, inoltre, l’eccezione di compromesso era stata ritualmente sollevata dalla difesa RAGIONE_SOCIALE‘opponente con la citazione in opposizione e nessun elemento di indeterminatezza era ravvisabile.
Lo stesso Tribunale ha, infine, ritenuto che la clausola compromissoria era idonea a ricomprendere la controversia de quo , poiché, dalla lettera RAGIONE_SOCIALEa clausola, valutata nel suo complesso, si evinceva che lo Statuto aveva inteso devolvere alla competenza RAGIONE_SOCIALE arbitri tutte le controversie inerenti il rapporto sociale ivi comprese quelle che gli amministratori, i sindaci e i liquidatori intendevano promuovere a qualsiasi titolo verso la società o quelle che la società intendeva azionare contro di loro. La clausola compromissoria andava, dunque, riferita a tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, fondati sul rapporto sociale che potevano sorgere tra i soci, tra i soci e la società, tra la società e gli amministratori, i sindaci e i liquidatori.
Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per regolamento di competenza NOME COGNOME, affidato a tre motivi, chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE a statuire sulla causa introdotta con il menzionato ricorso monitorio.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 47, comma 5, c.p.c.
Il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dei canoni interpretativi in materia di contratti, i quali, se correttamente applicati, avrebbero condotto a ritenere non operante la clausola compromissoria sotto il profilo soggettivo.
Secondo il ricorrente, l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa clausola nel suo complesso, secondo il senso letterale, avrebbe dovuto condurre a conclusioni diverse da quelle raggiunte dal Tribunale, applicandosi il patto, in base al primo comma RAGIONE_SOCIALEa norma statutaria, esclusivamente alle liti «fra i soci» ovvero a quelle «tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci» , mentre la controversia definita con la sentenza impugnata coinvolgeva la società, da un lato, e l’ex amministratore dall’altro. Il secondo comma RAGIONE_SOCIALEa medesima norma statutaria specificava, poi, che la clausola è vincolante, dopo l’accettazione RAGIONE_SOCIALE‘incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci «relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti», ma, evidentemente, nei limiti RAGIONE_SOCIALEa portata generale di cui al primo comma e cioè esclusivamente per le liti che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci. Ciò in ragione RAGIONE_SOCIALEa chiara circostanza secondo la quale gli amministratori, i sindaci e i liquidatori sono estranei alla compagine sociale, che ha la ‘paternità’ RAGIONE_SOCIALEo statuto societario, ed è necessario, quindi, che la clausola compromissoria specifichi che tali soggetti terzi -una volta accettata la carica -siano vincolati dalla clausola stessa ma ciò non potrà che avvenire entro i limiti soggettivi di portata generale delineati dal primo comma.
Anche tenendo a mente la comune intenzione dei contraenti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 c.c., il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, secondo il ricorrente, non ha individuato alcun criterio né alcun indice esterno rivelatore di una diversa volontà dei contraenti, salvo invocare la circostanza secondo la quale l’interpretazione offerta dal COGNOME comporterebbe di fatto la inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa clausola quanto agli amministratori, sindaci, liquidatori posto che sono solo marginali le controversie che possono sorgere tra amministratori, liquidatori, sindaci e i
singoli soci non ravvisandosi un rapporto sociale diretto tra l’amministratore o il liquidatore o il sindaco e il socio.
A riprova di quanto categoricamente affermato, il ricorrente ha rilevato che l’azionista unico di RAGIONE_SOCIALE è RAGIONE_SOCIALE, una società costituita nei Paesi Bassi, poi incorporata in Lussemburgo, sicché l’interesse prioritario perseguito con la clausola compromissoria era soprattutto quello del socio unico di non vedersi evocato innanzi all’autorità giudiziaria italiana, preferendo la devoluzione di ogni controversia che li riguardasse innanzi ad un Collegio arbitrale.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’inoperatività, nella specie, RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria sotto il profilo oggettivo, poiché il compenso straordinario deliberato dall’assemblea dei soci e oggetto del ricorso monitorio trovava causa non tanto nell’incarico di amministratore svolto dal COGNOME ma per l’importante operazione di RAGIONE_SOCIALE dal medesimo ideata, attivata e condotta nel rinegoziare la contrattualistica del più importante cespite societario, posseduto in INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE.
Trattandosi di compenso straordinario, la controversia non poteva rientrare nella previsione RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria. La lite aveva ad oggetto il pagamento di un compenso ‘straordinario’ attribuito a COGNOME non per aver amministrato RAGIONE_SOCIALE, bensì per aver ideato, attivato e condotto con plurimi interlocutori, una importante, specifica e complessa operazione di negoziazione locativa, di ristrutturazione immobiliare e valorizzazione patrimoniale relativamente al cespite di proprietà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sito in INDIRIZZO, estranea al rapporto sociale.
Con il terzo motivo di ricorso è censurata la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha rilevato d’ufficio l’invalidità RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria, nella parte in cui ha previsto che
l’arbitrato potesse avere ingresso solo a seguito di obbligatorio ma «preliminare tentativo di conciliazione ad opera di conciliatore nominato dalla RAGIONE_SOCIALE» , poiché con il d.lgs. n. 28 del 2010 il legislatore ha chiarito -nelle sue definizioni – che la conciliazione altro non è che il positivo risultato del procedimento di mediazione (art. 11 d.lgs. cit.) e il primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 d.lgs. cit. ha abrogato gli articoli da 38 a 40 d.lgs. n. 5 del 2003, disciplinanti gli organismi di conciliazione ed il relativo procedimento di conciliazione, così disponendo che, nelle cause endosocietarie, in luogo RAGIONE_SOCIALEa conciliazione dovesse aver luogo la mediazione, prescrivendone ambito, requisiti e modalità esecutive da parte RAGIONE_SOCIALE organismi appositamente abilitati.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
2.1. Occorre prima di tutto precisare che l’indagine sulla portata di una clausola compromissoria, ai fini RAGIONE_SOCIALEa risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri del giudice di legittimità, che in tale materia è anche giudice del fatto (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 28468 del 02/10/2023; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 20996 del 02/10/2020; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19546 del 30/09/2015).
2.2. Questa Corte ha, inoltre, già avuto occasione di affermare che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa ricerca RAGIONE_SOCIALEa comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale RAGIONE_SOCIALEe parole e RAGIONE_SOCIALEe espressioni utilizzate nel contratto. Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere, però, verificato alla luce RAGIONE_SOCIALE‘intero contesto negoziale, RAGIONE_SOCIALEa correlazione tra le singole clausole, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.1363 c.c., dovendosi intendere per ‘senso letterale RAGIONE_SOCIALEe parole’ tutta la formulazione letterale RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione negoziale in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola
clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Sez. 1, Sentenza n. 4176 del 22/02/2007; Cass. 28468/2023).
2.3. Occorre, pertanto, esaminare il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘intera clausola compromissoria, ove è stabilito quanto segue:
«1. Salvo che la legge disponga diversamente, tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere oggetto di preliminare tentativo di conciliazione … Nel caso di mancato buon fine RAGIONE_SOCIALEa conciliazione entro sessanta giorni dall’instaurazione RAGIONE_SOCIALEa procedura, le controversie saranno risolte, indipendentemente dal numero RAGIONE_SOCIALEe parti, da un collegio di tre arbitri … Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto. L’arbitrato si svolgerà in lingua italiana e avrà sede a RAGIONE_SOCIALE.
La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia; è altresì vincolante, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALE‘incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti»
2.4. Nella specie, è evidente che il primo comma RAGIONE_SOCIALEa clausola intende devolvere alla competenza arbitrale solo le controversie che dovessero insorgere – fallito il tentativo di conciliazione – tra i soci e la società, ovvero tra i soci e gli amministratori, o tra i primi e i liquidatori o i sindaci (delimitazione RAGIONE_SOCIALE‘ambito soggettivo), che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (delimitazione RAGIONE_SOCIALE‘ambito oggettivo).
Si deve trattare, cioè, di controversie inerenti al rapporto che si instaura per effetto del contratto di società (art. 2247 c.c.).
Il secondo comma si limita a specificare, con riguardo ai soggetti indicati al comma precedente, che la clausola compromissoria, e cioè quella indicata nel primo comma, si applica a tutti i soggetti ivi menzionati, specificando, per i soci, che opera anche se è controversa la qualità di socio, e, per gli amministratori, che si applica per il solo fatto che abbiano accettato l’incarico.
Non è operata alcuna estensione RAGIONE_SOCIALE‘ambito oggettivo RAGIONE_SOCIALEa clausola che, dunque, resta sempre limitata, in base a quanto stabilito al primo comma, alle controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Alla previsione del primo comma è estraneo il rapporto tra società ed amministratori, ricorrente nella specie, il quale, pur rientrando nell’ambito dei rapporti ‘societari’ (Cass., Sez. U, Sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017), non attiene ai rapporti ‘sociali’ in senso proprio, che si riferiscono al contratto di società, definito dall’art. 2247 c.c.
Il rapporto tra amministratore e società è, in effetti, un rapporto organico avente carattere fiduciario, che esula dall’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost. (può essere, infatti, anche gratuito), ove i compiti attribuiti riguardano la gestione stessa RAGIONE_SOCIALE‘impresa, costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici ed operazioni complesse, compiuti in virtù RAGIONE_SOCIALEa immedesimazione organica che viene ad instaurarsi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 285 del 09/01/2019).
L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame RAGIONE_SOCIALE altri che devono ritenersi assorbiti.
In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e, assorbiti gli altri, deve essere cassata la sentenza n. 2899/2023 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata in data 11/04/2023, dovendo essere dichiarata la
competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Sezione specializzata in materia di impresa.
La statuizione sulle spese è demandata al merito.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza n. 2899/2023 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata in data 11/04/2023; dichiara la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Sezione specializzata in materia di impresa.
Spese al merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione