Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3004 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 3004  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento necessario di competenza iscritto al n. 151/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE NOME e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale  rapp.  p.t.,  elettivamente  domiciliati    in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrenti- contro
COGNOME  NOME,  RAGIONE_SOCIALE, COMUNE DI CORRIDONIA
-intimati- avverso  la  SENTENZA  del  TRIBUNALE  di  MACERATA  n.  958/2023 depositata il 16/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Letta  la  requisitoria  scritta  depositata  dal  Sostituto  Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO CHE:
1.1. -Con atto di citazione notificato in data 24 -26/06/2015, NOME COGNOME, nella qualità di presidente del RAGIONE_SOCIALE, nominato nell’assemblea del 4.4.2014, revocato all’assemblea del 16.5.2015, e la RAGIONE_SOCIALE, quale consorziata, convennero in giudizio il ‘RAGIONE_SOCIALE, ordinarie e straordinarie, della strada vicinale RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE soggetta a servitù di pubblico transito’ (in breve, RAGIONE_SOCIALE), in persona del Presidente dell’epoca NOME COGNOME, nonché quest’ultimo in proprio ed il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo di dichiarare la nullità ovvero disporre l’annullamento della delibera consortile assunta in data 16.5.2015 per irrituale convocazione, omessa notifica e convocazione sia del Presidente p.t. NOME COGNOME sia della consorziata RAGIONE_SOCIALE; per omessa verifica del quorum partecipativo e deliberativo; per omesso invio del verbale di assemblea alla consorziata RAGIONE_SOCIALE; per omessa indicazione nell’ordine del giorno delle deliberate modifiche statutarie e della decisione ai rinunciare alle azioni legali intraprese nei confronti di alcuni consorziati.
All’esito della costituzione in giudizio di tutti i convenuti (che sollevarono le seguenti eccezioni: difetto di giurisdizione in capo all’AGO in materia di impugnazione di delibere di consorzi costituiti ai sensi del d.lgs. n. 1446/1918; difetto di competenza stante la clausola compromissoria di cui all’art. 20 dello Statuto; tardività dell’impugnazione; difetto di legittimazione attiva e passiva; e l’infondatezza nel merito di tutte le censure sollevate dagli attori)
con  la  sentenza  n.  776/2016  il  Tribunale  dichiarò  il  difetto  di giurisdizione dell’AGO.
1.2.La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 1389/2021,  in  totale  riforma  della  statuizione  di  primo  grado affermò  la  giurisdizione  del  giudice  ordinario  e  rimise  le  parti dinanzi al Tribunale di Macerata ex art. 353 c.p.c. con i termini di legge per la riassunzione.
1.3.-  A  seguito  di  rituale  e  tempestiva  riassunzione  dinanzi  al Tribunale di Macerata in composizione monocratica si è costituito in giudizio solo NOME COGNOME.
Il  Tribunale,  ritenuta  la  giurisdizione  dell’AGO  come  affermata dalla Corte di Appello, ha affrontato preliminarmente la questione del difetto di competenza alla luce dell’eccezione di compromesso sollevata dal convenuto RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE il 26 ottobre 2015, tempestivamente  rispetto  alla  prima  udienza  del  16  novembre 2015, e la ha accolta.
Il  Tribunale  ha  affermato «L’art.  1137  c.c.,  comma  2  c.c. (applicabile in virtù del rinvio alla disciplina del condominio effettuato  dall’art.  23  dello  statuto  del  RAGIONE_SOCIALE)  non  pone  una riserva  di  competenza  assoluta  ed  esclusiva  a  favore  del  giudice ordinario, né esclude la compromettibilità in arbitri di tali controversie. Esse, infatti, non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli artt. 806 e 808 c.p.c.
E’,  pertanto,  legittimo  che  lo  Statuo  del  RAGIONE_SOCIALE,  così  come un  qualunque  regolamento  condominiale,  preveda  una  clausola compromissoria, vincolante  per  le  parti,  che  individui  negli  arbitri l’organo designato come  competente  a risolvere la suddetta controversia.
L’espressione ‘lite tra consorziati’ contenuta nell’art. 20 co. 2° dello  Statuto  va  intesa  nel  senso  di  liti tra il  consorzio  e  i consorziati e va pertanto interpretata nel senso che va deferita agli
arbitri ogni questione avente ad oggetto l’interpretazione l’esecuzione dello Statuto…
Ne consegue che ogni controversia -come quella in esame -avente ad oggetto la modifica delle norme statutarie, la nominarevoca ed i poteri degli organi del consorzio indicati dall’art. 12 dello statuto, la legittimità delle decisioni assunte dal consorzio, implicando l’accertamento dell’inottemperanza delle parti alle obbligazioni assunte con lo Statuto, e quindi, in quanto ‘lite tra condomini’ avente ad oggetto l’interpretazione ed esecuzione dello Statuto, va rimessa alla decisone dal collegio arbitrale o dall’arbitro unico, come previsto dal comma 2° dell’art. 20.» (fol. 6/7 sent. imp.).
Il  Tribunale  ha,  quindi,  dichiarato  il  difetto  di  competenza dell’adito  tribunale  in  favore  del  collegio  arbitrale  o  arbitro  unico previsto dall’art. 20 dello Statuto, con compensazione delle spese di giudizio.
1.4. –RAGIONE_SOCIALE  e  la  RAGIONE_SOCIALE  hanno  presentato ricorso  per  regolamento  necessario  di  competenza  con  tre  mezzi, illustrati  con  memoria  nei  confronti  del  RAGIONE_SOCIALE,  di  COGNOME  e  del  RAGIONE_SOCIALE,  rimasti  tutti intimati.
È stata disposta la trattazione camerale.
Il  Procuratore  Generale  ha  depositato  la  requisitoria  scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso con le statuizioni conseguenziali.
CONSIDERATO CHE:
2. -Con il primo motivo si deduce l’erroneo accertamento della tempestività  dell’eccezione  avversaria  di  arbitrato,  in  quanto,  a parere dei ricorrenti l’eccezione doveva ritenersi rinunciata da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per mancata riproposizione della stessa nelle conclusioni finali del giudizio di primo grado, definito a seguito di riassunzione.
Il motivo è infondato.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità «La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda» (v. Cass. n. 12756/2024; Cass. n. 22887/2019).
Nel  caso  di  specie,  i  ricorrenti  non  hanno  evidenziato  alcun argomento idoneo a palesare che, alla mancata formale riproposizione dell’eccezione, si accompagnasse la sostanziale volontà di abbandonare la domanda, e la censura va respinta.
3. -Con il secondo motivo si deduce l’erroneo accertamento della legittimazione del RAGIONE_SOCIALE a sollevare l’eccezione di competenza in quanto il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non poteva essere considerato parte sostanziale nel processo in quanto era stato evocato in giudizio meramente a tutela di eventuali interessi pubblici che l’Ente avesse ritenuto sottesi alla predetta impugnativa, ovvero per esercitare intervento ad adiuvandum ovvero ad opponendum , trattandosi di un consorzio stradale obbligatorio; si rimarca, inoltre, che il RAGIONE_SOCIALE era rimasto totalmente estraneo allo Statuto ed alla clausola compromissoria.
Il secondo motivo è infondato.
Condividendo  quanto  affermato  dalla Procura Generale, in senso opposto deve obiettarsi che il RAGIONE_SOCIALE, per quanto collocato certamente  in  una  posizione  processuale  più  defilata  rispetto  agli altri contraddittori,  comunque  riveste  nel  predetto  giudizio la qualità di parte e per tale sola circostanza deve reputarsi certamente legittimato a sollevare tutte le eccezioni riguardanti la corretta individuazione del giudice competente.
4. -Con il terzo motivo i ricorrenti sostengono che la controversia in esame non rientrerebbe nel perimetro della clausola compromissoria che prevede all’art. 20, comma secondo, che «le liti tra consorziati vanno deferite ad un collegio arbitrale o arbitro unico, scelti dal Consiglio, che pronunceranno secondo diritto oppure andranno definite con una procedura di media conciliazione», essendo stata promossa da un soggetto privo di tale ultima qualifica e per ottenere l’annullamento di una delibera assembleare avente effetti sull’assetto della dirigenza consortile.
Il terzo motivo è fondato.
L’art.20  dello  Statuto  stabilisce  che «Nella  eventualità  di  liti, attive  o  passive,  del  consorzio,  il  presidente  del  consorzio  potrà stare in giudizio quando ne sia all’uopo autorizzato con deliberazione dell’assemblea generale.
Le  liti  tra  consorziati  vanno  deferite  ad  un  collegio  arbitrale  o arbitro unico scelti dal consiglio, che pronunceranno secondo diritto oppure andranno definite con una procedura di medi -conciliazione».
Il giudice di merito ha fornito un’interpretazione estensiva della clausola compromissoria contenuta nel secondo paragrafo, ritenendola idonea a ricomprendere tutte le controversie comunque connesse alla concreta operatività dello Statuto, che non risulta conforme al tenore letterale della clausola stessa e non può essere condivisa e che non consente, pertanto, di ritenere applicabile al caso di specie il principio affermato da questa Corte, secondo cui «La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la “causa petendi” nel contratto cui essa è annessa» (v. Cass. n. 3523 del 2020),
Dalla lettura dell’art.20 si evince, infatti, la netta distinzione tra le  controversie  di  cui  al  primo  paragrafo  (liti  attive  o  passive  del
consorzio) e quelle previste nel secondo paragrafo, le uniche per le quali è previsto il deferimento agli arbitri (liti tra consorziati e non nei  confronti  del  RAGIONE_SOCIALE):  ciò  esclude  –  a  differenza  di  quanto ritenuto  dal  Tribunale -che  la  clausola  compromissoria  possa applicarsi  al  caso  in  esame  che  vede  gli  attori  (uno  dei  quali  del resto,  nemmeno possiede la qualifica  di consorziato) contrapposti al RAGIONE_SOCIALE e non ad altri consorziati.
 Per  quanto  sopra  esposto,  va  accolto  il  terzo  motivo  di ricorso  per  regolamento  di  competenza,  infondati  gli  altri,  e  va dichiarata la competenza  del Tribunale ordinario di Macerata dinanzi  al  quale  vanno  rimesse  le  parti,  anche  per  le  spese  del presente  giudizio,  con  termine  di  legge  per  la  riassunzione  del procedimento.
P.Q.M.
La Corte:
-accoglie il terzo motivo di ricorso per regolamento di competenza,  infondati  gli altri, e dichiara  la  competenza  del Tribunale  ordinario  di  Macerata  dinanzi  al  quale  rimette  le  parti, anche per le spese del presente giudizio, con termine di legge per la riassunzione del procedimento.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Prima