Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3004 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3004 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento necessario di competenza iscritto al n. 151/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliati in TOLENTINO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrenti- contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE CONSORZIO STRADALE FOSSO ARONNE, COMUNE DI CORRIDONIA
-intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MACERATA n. 958/2023 depositata il 16/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Letta la requisitoria scritta depositata dal Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO CHE:
1.1. -Con atto di citazione notificato in data 24 -26/06/2015, NOME COGNOME nella qualità di presidente del Consorzio Stradale Fosso Aronne, nominato nell’assemblea del 4.4.2014, revocato all’assemblea del 16.5.2015, e la società agricola RAGIONE_SOCIALE, quale consorziata, convennero in giudizio il ‘Consorzio permanente per la sistemazione e manutenzione, ordinarie e straordinarie, della strada vicinale Fosso di Aronne soggetta a servitù di pubblico transito’ (in breve, Consorzio Stradale Fosso Aronne), in persona del Presidente dell’epoca NOME COGNOME nonché quest’ultimo in proprio ed il Comune di Corridonia, chiedendo di dichiarare la nullità ovvero disporre l’annullamento della delibera consortile assunta in data 16.5.2015 per irrituale convocazione, omessa notifica e convocazione sia del Presidente p.t. NOME COGNOME sia della consorziata società agricola RAGIONE_SOCIALE; per omessa verifica del quorum partecipativo e deliberativo; per omesso invio del verbale di assemblea alla consorziata RAG; per omessa indicazione nell’ordine del giorno delle deliberate modifiche statutarie e della decisione ai rinunciare alle azioni legali intraprese nei confronti di alcuni consorziati.
All’esito della costituzione in giudizio di tutti i convenuti (che sollevarono le seguenti eccezioni: difetto di giurisdizione in capo all’AGO in materia di impugnazione di delibere di consorzi costituiti ai sensi del d.lgs. n. 1446/1918; difetto di competenza stante la clausola compromissoria di cui all’art. 20 dello Statuto; tardività dell’impugnazione; difetto di legittimazione attiva e passiva; e l’infondatezza nel merito di tutte le censure sollevate dagli attori)
con la sentenza n. 776/2016 il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione dell’AGO.
1.2.La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 1389/2021, in totale riforma della statuizione di primo grado affermò la giurisdizione del giudice ordinario e rimise le parti dinanzi al Tribunale di Macerata ex art. 353 c.p.c. con i termini di legge per la riassunzione.
1.3.- A seguito di rituale e tempestiva riassunzione dinanzi al Tribunale di Macerata in composizione monocratica si è costituito in giudizio solo NOME COGNOME
Il Tribunale, ritenuta la giurisdizione dell’AGO come affermata dalla Corte di Appello, ha affrontato preliminarmente la questione del difetto di competenza alla luce dell’eccezione di compromesso sollevata dal convenuto Comune di Corridonia il 26 ottobre 2015, tempestivamente rispetto alla prima udienza del 16 novembre 2015, e la ha accolta.
Il Tribunale ha affermato «L’art. 1137 c.c., comma 2 c.c. (applicabile in virtù del rinvio alla disciplina del condominio effettuato dall’art. 23 dello statuto del Consorzio) non pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva a favore del giudice ordinario, né esclude la compromettibilità in arbitri di tali controversie. Esse, infatti, non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli artt. 806 e 808 c.p.c.
E’, pertanto, legittimo che lo Statuo del Consorzio, così come un qualunque regolamento condominiale, preveda una clausola compromissoria, vincolante per le parti, che individui negli arbitri l’organo designato come competente a risolvere la suddetta controversia.
L’espressione ‘lite tra consorziati’ contenuta nell’art. 20 co. 2° dello Statuto va intesa nel senso di liti tra il consorzio e i consorziati e va pertanto interpretata nel senso che va deferita agli
arbitri ogni questione avente ad oggetto l’interpretazione l’esecuzione dello Statuto…
Ne consegue che ogni controversia -come quella in esame -avente ad oggetto la modifica delle norme statutarie, la nominarevoca ed i poteri degli organi del consorzio indicati dall’art. 12 dello statuto, la legittimità delle decisioni assunte dal consorzio, implicando l’accertamento dell’inottemperanza delle parti alle obbligazioni assunte con lo Statuto, e quindi, in quanto ‘lite tra condomini’ avente ad oggetto l’interpretazione ed esecuzione dello Statuto, va rimessa alla decisone dal collegio arbitrale o dall’arbitro unico, come previsto dal comma 2° dell’art. 20.» (fol. 6/7 sent. imp.).
Il Tribunale ha, quindi, dichiarato il difetto di competenza dell’adito tribunale in favore del collegio arbitrale o arbitro unico previsto dall’art. 20 dello Statuto, con compensazione delle spese di giudizio.
1.4. –RAGIONE_SOCIALE e la società agricola RAGIONE_SOCIALE hanno presentato ricorso per regolamento necessario di competenza con tre mezzi, illustrati con memoria nei confronti del Consorzio INDIRIZZO, di Budassi e del Comune di Corridonia, rimasti tutti intimati.
È stata disposta la trattazione camerale.
Il Procuratore Generale ha depositato la requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso con le statuizioni conseguenziali.
CONSIDERATO CHE:
2. -Con il primo motivo si deduce l’erroneo accertamento della tempestività dell’eccezione avversaria di arbitrato, in quanto, a parere dei ricorrenti l’eccezione doveva ritenersi rinunciata da parte del Comune di Corridonia per mancata riproposizione della stessa nelle conclusioni finali del giudizio di primo grado, definito a seguito di riassunzione.
Il motivo è infondato.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità «La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda» (v. Cass. n. 12756/2024; Cass. n. 22887/2019).
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno evidenziato alcun argomento idoneo a palesare che, alla mancata formale riproposizione dell’eccezione, si accompagnasse la sostanziale volontà di abbandonare la domanda, e la censura va respinta.
3. -Con il secondo motivo si deduce l’erroneo accertamento della legittimazione del Comune a sollevare l’eccezione di competenza in quanto il Comune di Corridonia non poteva essere considerato parte sostanziale nel processo in quanto era stato evocato in giudizio meramente a tutela di eventuali interessi pubblici che l’Ente avesse ritenuto sottesi alla predetta impugnativa, ovvero per esercitare intervento ad adiuvandum ovvero ad opponendum , trattandosi di un consorzio stradale obbligatorio; si rimarca, inoltre, che il Comune era rimasto totalmente estraneo allo Statuto ed alla clausola compromissoria.
Il secondo motivo è infondato.
Condividendo quanto affermato dalla Procura Generale, in senso opposto deve obiettarsi che il Comune, per quanto collocato certamente in una posizione processuale più defilata rispetto agli altri contraddittori, comunque riveste nel predetto giudizio la qualità di parte e per tale sola circostanza deve reputarsi certamente legittimato a sollevare tutte le eccezioni riguardanti la corretta individuazione del giudice competente.
4. -Con il terzo motivo i ricorrenti sostengono che la controversia in esame non rientrerebbe nel perimetro della clausola compromissoria che prevede all’art. 20, comma secondo, che «le liti tra consorziati vanno deferite ad un collegio arbitrale o arbitro unico, scelti dal Consiglio, che pronunceranno secondo diritto oppure andranno definite con una procedura di media conciliazione», essendo stata promossa da un soggetto privo di tale ultima qualifica e per ottenere l’annullamento di una delibera assembleare avente effetti sull’assetto della dirigenza consortile.
Il terzo motivo è fondato.
L’art.20 dello Statuto stabilisce che «Nella eventualità di liti, attive o passive, del consorzio, il presidente del consorzio potrà stare in giudizio quando ne sia all’uopo autorizzato con deliberazione dell’assemblea generale.
Le liti tra consorziati vanno deferite ad un collegio arbitrale o arbitro unico scelti dal consiglio, che pronunceranno secondo diritto oppure andranno definite con una procedura di medi -conciliazione».
Il giudice di merito ha fornito un’interpretazione estensiva della clausola compromissoria contenuta nel secondo paragrafo, ritenendola idonea a ricomprendere tutte le controversie comunque connesse alla concreta operatività dello Statuto, che non risulta conforme al tenore letterale della clausola stessa e non può essere condivisa e che non consente, pertanto, di ritenere applicabile al caso di specie il principio affermato da questa Corte, secondo cui «La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la “causa petendi” nel contratto cui essa è annessa» (v. Cass. n. 3523 del 2020),
Dalla lettura dell’art.20 si evince, infatti, la netta distinzione tra le controversie di cui al primo paragrafo (liti attive o passive del
consorzio) e quelle previste nel secondo paragrafo, le uniche per le quali è previsto il deferimento agli arbitri (liti tra consorziati e non nei confronti del Consorzio): ciò esclude – a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale -che la clausola compromissoria possa applicarsi al caso in esame che vede gli attori (uno dei quali del resto, nemmeno possiede la qualifica di consorziato) contrapposti al Consorzio e non ad altri consorziati.
Per quanto sopra esposto, va accolto il terzo motivo di ricorso per regolamento di competenza, infondati gli altri, e va dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Macerata dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per le spese del presente giudizio, con termine di legge per la riassunzione del procedimento.
P.Q.M.
La Corte:
-accoglie il terzo motivo di ricorso per regolamento di competenza, infondati gli altri, e dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Macerata dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese del presente giudizio, con termine di legge per la riassunzione del procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima