Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28468 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28468 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1026/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE FIRENZE n. 3362/2022 depositata il 29/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal Consigliere COGNOME NOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto la dalla RAGIONE_SOCIALE, innanzi al Tribunale di Firenze, con il quale chiese ingiungersi alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento della somma di € 48.312,00, quale compenso per l’attività svolta, avente ad oggetto il servizio di ‘ prevenzione e protezione / dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ‘ in relazione a tutte le unità operative della società RAGIONE_SOCIALE S.r.l. dislocate nel territorio fiorentino.
Emesso il decreto ingiuntivo, la RAGIONE_SOCIALE propose opposizione e, in via preliminare, eccepì il difetto di competenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale, giusta previsione in contratto della clausola compromissoria.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 29.11.2022, dichiarò la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo e revoca del medesimo.
Il Tribunale interpretò la clausola del contratto, che conteneva due previsioni – una che prevedeva la competenza del foro esclusivo di Firenze e l’altra che devolveva la competenza al collegio arbitrale- nel senso che le parti avessero inteso sottoscrivere unicamente la clausola compromissoria, tenendo in considerazione, da un lato, della
rubrica dell’art. 14 (‘clausola compromissoria’) , dall’altro, che tale clausola, riportata anche in calce al contratto, era stata specificamente approvata per iscritto.
Secondo il giudice di prime cure, il riferimento alla competenza del tribunale costituirebbe un mero refuso, non cancellato al momento della stipula, sicché la volontà delle parti era quella di prevedere la competenza esclusiva del Collegio arbitrale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza la RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo.
Ha resistito con memoria difensiva la RAGIONE_SOCIALE
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1418 c.c., oltre alla manifesta irrazionalità e/o illogicità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la clausola con la quale veniva indicata la competenza del tribunale di Firenze oppure il collegio arbitrale fosse frutto di un refuso nel testo contrattuale poiché le parti avrebbero omesso di cancellare la prima parte della clausola in cui veniva stabilita la competenza del Tribunale di Firenze. Tale interpretazione costituirebbe una violazione dell’art.1362 c.c. in quanto dal dato letterale emergerebbe la volontà delle parti di prevedere l’alternativa del ricorso al giudice ordinario, nonché dell’art.1363 c.c. in quanto non sarebbe decisiva la rubrica della clausola -‘clausola compromissoria’ in ragione dell’esistenza di una precisa clausola contrattuale in cui viene specificato che ‘i titoli’ degli articoli non ‘influenzeranno in alcun modo il significato o l’interpretazione del presente contratto’. Il ricorrente evidenzia che
qualora le parti avessero voluto derogare alla competenza ordinaria avrebbero dovuto farlo in maniera chiara ed inequivoca. Non assumerebbe rilevanza la circostanza della specifica sottoscrizione della clausola per iscritto, posto che la sottoscrizione riguarderebbe anche altre previsioni contrattuali. A sostegno della tesi interpretativa che esclude la competenza esclusiva del collegio arbitrale, la ricorrente richiama l’art. 1367c.c. , secondo cui le clausole devono essere interpretate nel senso che possano avere qualche effetto mentre escludere la competenza del Tribunale di Firenze priverebbe di efficacia l’art.14 del contratto e la clausola rimarrebbe priva di effetto. L’interpretazione fornita dal Tribunale sarebbe in contrasto con l’orientamento di questa Corte, secondo cui laddove sia dubbio che le parti abbiano voluto scegliere in via esclusiva l’arbitrato, andrebbe preferita l’interpretazione più restrittiva e affermativa della giurisdizione statuale.
Il motivo è fondato.
L’art.14 del contratto, rubricato ‘clausola compromissoria’ così recita ‘per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza del presente contratto il foro competente a decidere sarà quello di Firenze. Oppure clausola arbitrale. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza del presente contratto sono devolute ad un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati i primi due da ciascuna delle parti interessate, ed il terzo, con funzioni di Presidente del collegio, dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze, su istanza della parte più diligente’.
Il Tribunale ha ritenuto che, solo apparentemente, le due previsioni fossero contrastanti mentre, invece, dall’interpretazione del contratto emergeva chiaramente che l’intenzione delle parti era di devolvere la
contro
versia agli arbitri, come risultava dalla rubrica dell’art. 1 4, che riportava la dizione ‘clausola compromissoria’, oltre che dalla specifica approvazione per iscritto della clausola, che ha natura di clausola vessatoria.
L’interpretazione del Tribunale non è condivisibile.
Premesso che l’indagine sulla portata di una clausola compromissoria, ai fini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri del giudice di legittimità, che in tale materia è anche giudice del fatto (Cassazione civile sez. VI, 30/09/2015, n.19546; Cassazione civile sez. VI, 23/05/2017 in motivazione; Cass 2721/63;Cass 1119/63,Cass 3059/62, Cass, 331/61, Cass 54/60), va rammentato che questa Corte ha già avuto occasione di affermare che, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto.
Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere, però, verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, della correlazione tra le singole clausole, ai sensi dell’art.1363 c.c., dovendosi intendere per “senso letterale delle parole” tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale (Cass. 4176/07; Cass. 18180/2007).
L’interpretazione che il Tribunale di Firenze ha dato all’art.14 del contratto si pone in contrasto con le norme ermeneutiche generali sotto il duplice profilo del criterio letterale (art.1362 c.c.) e dell’ interpretazione complessiva e sistematica dell’atto (1363 c.c.).
L’affermazione secondo cui l’indicazione della competenza del Tribunale di Firenze costituisca un mero refuso ‘non cancellato al momento della stipula’ costituisce una mera petizione di principio,
che non trova alcun riferimento nel testo contrattuale e non può essere ricavata aliunde; in tal senso, non assume rilevanza, ai fini dell’interpretazione del contratto, l’affermazione contenuta nell’atto di costituzione in giudizio della RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di merito, in cui si farebbe riferimento ad una dimenticanza della clausola nel testo contrattuale.
Come affermato da questa Corte in una risalente pronuncia, le affermazioni contenute negli atti introduttivi del giudizio non possono essere inquadrate nei termini di un comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto valutabile ai fini dell’interpretazione ma sono, piuttosto, espressive del contegno processuale delle parti medesime. ( Cass.56/3144).
Ne consegue che la locuzione ‘oppure’ non poteva essere obliterata dal Tribunale o, ancor più soppressa, senza che vi fossero elementi univoci sulla volontà delle parti di escludere la competenza del Tribunale in favore degli arbitri.
Non è decisiva la rubrica dell’art.14, che va valorizzata nei casi dubbi (Cassazione civile sez. VI, 01/02/2022, n.2989), mentre, nel caso di specie, il testo contrattuale prevede espressamente l’alternatività della competenza del giudice ordinario e degli arbitri, precisando, all’art.12 del contratto, che ‘ i titoli degli articoli del presente accordo hanno il solo scopo di riferimento e non influenzeranno in alcun modo il significato e l’interpretazione del presente contratto’
Parimenti, la sottoscrizione della clausola non è decisiva in quanto può riferirsi ad entrambe le previsioni contenute nella clausola e, peraltro, le parti hanno inteso sottoscrivere altri articoli del medesimo testo contrattuale.
In definitiva, nessuna delle espressioni impiegate risulta decisiva al fine di affermare che i contraenti abbiano inteso attribuire carattere esclusivo alla competenza degli arbitri: tale risultato si sarebbe potuto raggiungere solo attraverso l’inserimento e la sottoscrizione di una enunciazione espressa ed inequivoca, tale da non far residuare dubbi in ordine alla comune intenzione delle parti.
È corretto, dunque, ricostruire il significato della clausola dell’accordo nel senso che i contraenti hanno voluto prevedere una facoltà di scelta, per la parte che agisce in giudizio, di adire l’autorità giudiziaria ordinaria ‘oppure’ devolvere la controv ersia ad un collegio arbitrale.
Mancando un’espressione che escluda espressamente ed inequivocabilmente la ricorribilità alla giurisdizione ordinaria, i contraenti potevano, in via alternativa, adire il giudice statale o l’arbitro.
Tale interpretazione è coerente con l’interpretazione letterale e sistematica del contratto, oltre che con il principio di conservazione della clausola contrattuale.
In questo senso va ricordato che questa Corte, a fronte di una clausola contrattuale che contemplava la possibilità di ricorrere ad un collegio arbitrale come alternativa al ricorso alla giustizia statale, in assenza di una volontà esclusiva di devoluzione agli arbitri delle controversie nascenti da un contratto, ha ritenuto competente il giudice ordinario, precisando che tale interpretazione non contrasta con la disposizione di cui all’art. 808 quater c.p.c., che si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla “quantificazione” della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti (Sez. 2 – , Ordinanza n. 22490 del 24/09/2018, Rv. 650368 – 01).
Il ricorso -sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero – deve pertanto essere accolto, la sentenza impugnata va cassata e va affermata la competenza del Tribunale di Firenze, innanzi al quale rimette le parti, con riassunzione nei termini di legge.
Le spese del giudizio di legittimità vanno liquidate nella causa di merito.
P. Q. M.
Accoglie Il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Firenze, innanzi al quale rimette le parti, con riassunzione nei termini di legge.
Spese al merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione