Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 126 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 126 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 23265-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
avverso la sentenza n. 1667/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 14/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
con sentenza depositata il 14 luglio 2021 il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, ritenendo infondat a l’eccezione di improcedibilità sollevata da quest’ultima sul fondamento della esistenza di una clausola arbitrale;
dalla lettura della sentenza impugnata si evince che il giudice di merito ha disatteso tale eccezione in ragione del fatto che la RAGIONE_SOCIALE aveva rinunciato alla possibilità di definire la controversia mediante giudizio arbitrale, esprimendo la preferenza per la soluzione della stessa dinanzi al giudice ordinario;
avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per regolamento di competenza, affidato a un unico motivo;
la RAGIONE_SOCIALE deposita memoria;
il Procuratore generale conclude per il rigetto del ricorso;
CONSIDERATO CHE:
-con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente deduce la vi olazione e/o falsa applicazione degli artt. 808 ter , 817 e 819 cod. proc. civ. per aver la sentenza impugnata, in presenza di una clausola arbitrale di natura rituale, ritenuto che tale società, per mezzo del suo legale di fiducia, avesse espresso la volontà di rinunciare ad avvalersi degli effetti di tale clausola;
il motivo è infondato;
va preliminarmente osservato che, diversamente da quanto sembra ritenere il
giudice di merito, va ritenuta la natura della ritualità dell’arbitrato previsto dalla clausola compromissoria stipulata dalle parti, avuto riguardo alla assenza di elementi certi da cui desumere che l’arbitrato sia stato previsto come strumento di composizione amichevole riconducibile alla stessa volontà delle parti e alla eccezionalità della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria (cfr. Cass. 7 agosto 2019, n. 21059; Cass. 7 aprile 2015, n. 6909);
-ciò consente l’ammissibil ità del regolamento di competenza in esame che, invece, la opposta qualificazione della clausola compromissoria nel senso della sua previsione di un arbitrato irrituale non consentirebbe (cfr. Cass. 31 luglio 2017, n. 19060; Cass. 17 gennaio 2013, n. 1158);
– ciò posto, il Tribunale ha valutato che la dichiarazione resa stragiudizialmente dal difensore della odierna di ricorrente al legale della controparte, in risposta alla nota di quest’ultima con cui si chiedeva di esprimere l’assenso sulla persona dell’arbitro proposta , secondo cui «l’eventuale controversia tra le parti, pertanto, non potrà che essere affrontata di fronte alla giurisdizione ordinaria», avesse il significato di una manifestazione di volontà di non voler aderire alla procedura di arbitrato e di risolvere la controversia dinanzi al giudice ordinario;
– orbene, una siffatta qualificazione appare coerente con i canoni ermeneutici previsti dalla legge in tema di interpretazione dei contratti, applicabili, in quanto compatibili, anche alle dichiarazioni unilaterali di volontà (cfr., su tale ultimo aspetto, Cass. 6 maggio 2015, n. 9127; Cass. 20 gennaio 2009, n. 1387), avuto riguardo, in particolare, al tenore letterale della dichiarazione, valutato unitamente al contenuto della dichiarazione proveniente dalla controparte e della quale costituiva risposta;
sotto altro profilo, si osserva che l’odierna ricorrente contesta l’ interpretazione della dichiarazione a lei riferibile offerta dal Tribunale contrapponendo una propria interpretazione, di segno opposto, senza tuttavia specificamente censurare quali sarebbero i canoni ermeneutici asseritamente non rispettati;
il ricorso va, dunque, respinto;
– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1 8 ottobre 2022.