Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3287 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3287 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12988/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-resistente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 610/2025 depositata il 17/05/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Letta la memoria della Sostituta P.G., NOME COGNOME , che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.Nel 2019 RAGIONE_SOCIALE, fornitrice di materiali metallici destinati alla costruzione del natante n. 577, otteneva dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nei confronti della committente RAGIONE_SOCIALE ( RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE), un decreto
ingiuntivo per il pagamento di € 83.416,12, corrispettivo per forniture di tubazioni. In sede di opposizione al decreto, la committente deduceva , tra l’altro, l’incompetenza del giudice ordinario per l’esistenza, nei contratti OLAV/ORFO, di una clausola compromissoria (clausola n. 9). Il Tribunale riteneva la clausola compromissoria invalida per mancanza di specifica approvazione ex artt. 1341 e 1342 c.c. e confermava i l decreto ingiuntivo.
In appello la Corte territoriale ha accolto il gravame della committente, ha qualificato i contratti OLAV/ORFO come contratti di fornitura, ha escluso la presenza di condizioni generali unilateralmente predisposte, poiché vi erano state trattative via e -mail , offerte, modifiche manoscritte, variazioni per diverse commesse. In applicazione della clausola n. 9, ha dichiarato l’incompetenza del giudice ordinario a favore dell’arbitrato, nonché la nullità del decreto ingiuntivo.
2.La fornitrice RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione «ex artt. 42 ss. c.p.c. e 360 ss. c.p.c.» con due motivi.
La committente RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e ha depositato memoria illustrativa, nella quale fa presente che la ricorrente è in liquidazione giudiziale.
Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni. All’esito della camera di consiglio del 4 -2-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.In via preliminare, è da osservare, in linea con le argomentazioni del Pubblico Ministero, che: (a) l’intervenut a sottoposizione a procedura concorsuale della società ricorrente non determina l’interruzione del processo, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall’impulso d’ufficio (Cass. n. 30785/2023); (b) il regolamento di competenza è ammissibile, oltre che tempestivamente proposto,
potendosi desumere in via interpretativa il carattere rituale dell’ arbitrato.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 819 -ter, 346, 342, 132 e 112 c.p.c. con la seguente argomentazione. L’eccezione di incompetenza per clausola compromissoria non era stata specificamente riproposta dalla committente nell’atto d’appello. La Corte ha dichiarato la competenza arbitrale d’ufficio, nonostant e la decadenza della parte appellante dal potere di riproposizione ex artt. 342 e 346 c.p.c. e la mancanza di espressa domanda di declaratoria di incompetenza. Infatti, l’art. 819-ter c.p.c. non legittima una declaratoria officiosa sganciata dalle preclusioni di cui agli artt. 342 e 346 c.p.c. Inoltre, la Corte ha omesso ogni esame de ll’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità.
2.1.Il primo motivo è infondato.
Già Cass. SU n. 27199/ 2017 ha chiarito che l’art. 342 c.p.c. non esige formule sacramentali, ma richiede che l’appellante contrapponga, in modo intellegibile, argomentazioni idonee a scalfire la ratio decidendi della pronuncia impugnata (nello stesso senso, per tutte, Cass. SU n.36481/2022).
Nel caso di specie, dalla disamina diretta degli atti consentita dal carattere processuale della censura, risulta che la questione della competenza arbitrale costituiva il primo motivo di appello, sufficientemente specificato, esaminato e accolto dalla Corte territoriale. Non sussiste quindi il vizio di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi di appello.
Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1326, 1341, 1342, 1362, 2697, 2727 e 2729 c.c., oltre che degli artt. 115, 116, 132 e 819 ter c.p.c., con nullità della sentenza per carenza
e contraddittorietà motivazionale, con la seguente argomentazione. La Corte d’appello ha erroneamente qualificato gli ordini OLAV/ORFO come contratti negoziati individualmente, escludendo la natura di moduli o formulari soggetti alla disciplina degli artt. 1341 1342 c.c. I documenti erano prestampati dalla committente per disciplinare in modo uniforme le forniture ai vari fornitori, privi di trattative sulla clausola compromissoria e sprovvisti di specifica approvazione scritta. La dicitura «si approvano e si accettano espressamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole come trattate individualmente» era standard e non prova l’ effettiva trattativa. La Corte d’appello ha valorizzato circostanze irrilevanti , come e-mail non prodotte, modifiche marginali ai moduli e la firma vicina all’elenco delle clausole – ricavandone una trattativa , presunta in violazione dell’art. 2729 c.c. Inoltre, ha trascurato che le e-mail intercorrenti fra le parti dimostrano esattamente l’opposto: la fornitrice aveva rifiutato di aggiungere la prevista dicitura «per presa visione e accettazione di tutte le condizioni contrattuali», segno della non adesione alle clausole vessatorie. La successiva esecuzione delle forniture, dopo tale rifiuto, comportava accettazione di un contratto privo di clausole vessatorie. Le condizioni prestampate, inoltre, erano graficamente indistinte dal corpo del testo e la firma era collocata in sezione separata, sicché mancava la specifica sottoscrizione richiesta dall’art. 1341 c.c.
3.1.Il motivo è infondato.
L’art. 1341 c.c. subordina l’obbligo della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie alla sussistenza di un duplice presupposto: (a) la predisposizione unilaterale del contenuto contrattuale da parte di uno dei contraenti; (b) la destinazione dello schema negoziale a regolare una serie indefinita di rapporti.
I due presupposti sono distinti. La mera predisposizione unilaterale del contenuto contrattuale è di per sé insufficiente a giustificare l’applicazione della tutela apprestata dagli artt. 1341 e 1342 c.c., occorrendo che tale regolamento risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti.
In tema di condizioni di contratto, perché sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341 co. 2 c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni contrattuali siano state fissate per servire a una serie indefinita di rapporti; ciò, sia dal punto di vista sostanziale, perché le clausole sono state confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto le clausole sono predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie (Cass. n. 7605/2015, n. 17073/2013, per tutte).
Il principio è stato enunciato anche con riferimento alla fattispecie, assimilabile a quella in esame, del committente che predisponga un regolamento contrattuale con clausole di identico contenuto per la stipulazione con i vari appaltatori delle distinte parti o dei distinti servizi occorrenti alla realizzazione di un’opera. In tale ipotesi, la Suprema Corte ha affermato che la stessa finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un’opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 1342 c.c. e meritevoli della tutela di cui all’art. 1341, secondo comma, c.c., mancando l’estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti (Cass. n. 26333/2011).
Nel caso di specie, come rilevato anche dal Pubblico Ministero, dalla stessa prospettazione della ricorrente risulta che tutti i contratti oggetto del presente giudizio erano finalizzati alla costruzione navale n. 577. Tale circostanza è stata espressamente affermata dalla società RAGIONE_SOCIALE nel ricorso monitorio e ribadita nel presente ricorso. La finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un’opera specifica esclude che i moduli OLAV e ORFO possano qualificarsi come condizioni generali di contratto. La committente non ha predisposto tali schemi per regolare in modo uniforme una serie indefinita di rapporti contrattuali con una pluralità indifferenziata di fornitori, bensì per disciplinare i rapporti con i fornitori specificamente individuati, in funzione della realizzazione della costruzione navale n. 577.
In tale contesto, la circostanza che la committente abbia utilizzato moduli standardizzati per formalizzare i rapporti con i diversi fornitori non vale a integrare il presupposto della serie indefinita di rapporti richiesto dall’art. 1341 c.c. La standardizzazione formale dello schema contrattuale non equivale alla predisposizione per una serie indefinita di rapporti, quando appunto i contratti siano funzionalmente collegati alla realizzazione di uno specifico affare e le controparti siano individuate in ragione delle specifiche competenze richieste per l’esecuzione di ciò.
Esclusa la riconducibilità dei contratti in esame alla fattispecie delle condizioni generali di contratto, risulta irrilevante ogni questione riferita alle trattative individuali e a ll’ approvazione per iscritto della clausola compromissoria ai sensi dell’art. 1341 co. 2 c.c.
Pertanto la sentenza impugnata è corretta nella conclusione circa la validità della clausola compromissoria contenuta nei contratti OLAV e ORFO, pur se la motivazione adottata dalla Corte territoriale debba essere corretta e integrata nei termini sopra esposti. La Corte di appello ha infatti valorizzato prevalentemente l’esistenza di
trattative tra le parti, mentre il fondamento decisivo dell’esclusione della disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. risiede nell’assenza del presupposto della serie indefinita di rapporti, assenza derivante -come detto – dalla finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un’opera specifica.
In conclusione, poiché risulta che le parti avevano legittimamente pattuito la clausola arbitrale, la Corte rigetta il ricorso e conferma la competenza arbitrale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unif icato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, confermando la competenza arbitrale; condanna la ricorrente a rimborsare alla società resistente le spese del presente giudizio, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, a opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 04/02/2026.
La Presidente Linalisa COGNOME