Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28879 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza N. 1317/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale ; EMAIL
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME come da procura allegata alla memoria difensiva, domicilio digitale EMAIL
-resistente –
N. 1317/24 R.G.
avverso l ‘ordinanza emessa dal Tribunale di Bari -Sezione specializzata per le Imprese, nel procedimento N. 4998/2022 R.G., depositata in data 12.12.2023;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 4.7.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
Rilevato che
la RAGIONE_SOCIALE citò davanti al Tribunale di Bari, Sezione specializzata Imprese, NOME COGNOME quale ex Presidente della RAGIONE_SOCIALE, per ottenerne la condanna -previa declaratoria della sua responsabilità per aver trattenuto la somma ricevuta il 2.1.2018 dalla Regione Puglia pari ad € 754.600,00, anziché corrisponderla a RAGIONE_SOCIALE (cessionaria del credito), provocando un danno economico per la RAGIONE_SOCIALE per il corrispondente importo -al risarcimento del danno;
NOME COGNOME si costituì eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’azione, essendo devoluta alla competenza degli arbitri ai sensi della clausola n. 43 dello Statuto della cooperativa, nel merito chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata, e con richiesta di condanna alle spese di parte attrice, e di condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata e comunque al pagamento dell’indennizzo ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.;
alla prima udienza di trattazione del 13.9.2022, il giudice riservò alla successiva udienza la valutazione dell’eccezione preliminare sollevata, assegnando i termini di cui all’art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3, c.p.c. e fissando per la discussione l’udien za del 4.4.2023;
N. 1317/24 R.G.
depositate da entrambe le parti in causa le memorie istruttorie, all’udienza del 26.4.2023 il giudice rinviò per la precisazione delle conclusioni sull’eccezione preliminare all’udienza del 5.12.2023; quindi, con ordinanza del 12.12.2023, il Tribunale di Bari -Sezione Specializzata Imprese, pronunciò ordinanza di incompetenza del Tribunale adìto, trattandosi di controversia compromettibile in arbitri, in quanto concernente diritti disponibili, e condannò parte attrice al pagamento delle spese processuali;
Considerato che
avverso detta ordinanza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto regolamento di competenza, sulla scorta di un motivo;
NOME COGNOME ha resistito con memoria difensiva;
il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso;
le parti hanno depositato memoria;
con l’unico motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 806 c.p.c., nonché dell’art. 3 d. lgs. n. 5/2003, in relazione all’art. 43 dello Statuto Sociale della RAGIONE_SOCIALE, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto arbitrabile la domanda avente ad oggetto, invece, un diritto indisponibile
Ritenuto che
il ricorso sia infondato;
infatti, è indiscutibile che posta la previsione dell’art. 43 dello Statuto sociale circa la devoluzione agli arbitri delle controversie promosse contro
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gli amministratori – tra queste rientri quella tipica di responsabilità ex art. 2392 c.c. (si veda, per tutte, Cass. n. 3887/2014), nella specie azionata dalla RAGIONE_SOCIALE;
del resto, la ricorrente richiama senza costrutto la sussistenza di interessi pubblici, a cagione della natura pubblica delle somme erogate col finanziamento di cui, in tesi, l’ex Presidente si sarebbe appropriato, sviandolo dalla sua naturale destinazione nei confronti della cessionaria RAGIONE_SOCIALE
ma che nella specie vengano in rilievo diritti senz’altro disponibili deriva da due fondamentali considerazioni: 1) il credito vantato dalla Cooperativa è certamente di natura risarcitoria, per pretesa mala gestio e dunque per preteso trattenimento di somme da destinare alla cessionaria del credito: la destinazione delle somme, e la loro stessa provenienza, rileva solo in via indiretta, giacché ciò di cui si discute è il preteso danno arrecato dall’amministratore al patrimonio soci ale, in tesi esposto al rischio della revoca del contributo pubblico e alla sua restituzione; 2) lo stesso credito vantato nei confronti della Regione Puglia è stato addirittura ceduto dalla RAGIONE_SOCIALE, benché previa autorizzazione della Regione Puglia, segno evidente della sua disponibilità (o, se si preferisce, della sua non indisponibilità);
sotto altro profilo, l’impostazione del ricorso è di per sé inconducente, perché si pretende di evocare l’indisponibilità del diritto non già dall’oggetto della clausola, in quanto individuante la competenza arbitrale, ma dalla natura delle somme oggetto di gestione da parte
N. 1317/24 R.G.
dell’amministratore nel rapporto in forza del quale la società ne era venuta in possesso e, dunque, in relazione ad un rapporto ‘terzo’ con la mano pubblica;
risulta pertanto evidente che, venendo nella specie in rilievo diritti disponibili, nulla osti alla compromettibilità in arbitri, come correttamente ritenuto dal Tribunale;
pertanto, il ricorso è rigettato;
le spese di lite di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell ‘ applicabilità dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del collegio arbitrale. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,