Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31389 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31389 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
OGGETTO:
regolamento di competenza
NUMERO_DOCUMENTO
C.C. 26-11-2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 7907/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO resistente
avverso la sentenza n.214/2025 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 16-3-2025, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2611-2025 dal consigliere NOME COGNOME,
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME, dopo avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, ha convenuto avanti il Tribunale di
RAGIONE_SOCIALE, lamentando i vizi della vettura usata acquistata dalla società convenuta, deducendo che la vettura aveva subito la completa rottura del motore dopo un’ora dall’acquisto e avere percorso soltanto cento chilometri circa; evidenziando come il Codice del Consumo si applicasse ai beni usati, ha chiesto il riconoscimento del costo necessario per la riparazione e il risarcimento del danno da mancato utilizzo del mezzo, parametrato al dato che egli era pensionato, nonché la rifusione delle spese del procedimento per a.t.p.
Si è costituita la convenuta RAGIONE_SOCIALE eccependo il difetto di competenza del giudice adito per la presenza nel contratto di clausola compromissoria e contestando qualsiasi responsabilità.
Con sentenza n. 214/2025 depositata il 16-3-2025 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato la propria incompetenza in forza della clausola 6 del contratto di compravendita, che prevedeva arbitrato rituale.
La sentenza ha dichiarato che l’attore non aveva depositato le memorie ex art. 171-ter cod. proc. civ., determinando la non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. delle difese ed eccezioni della convenuta; solo alla prima udienza l’attore aveva tardivam ente contestato l’operatività della clausola n. 6 del contratto di compravendita e ciò aveva comportato l’effetto che con provvedimento del 7-4-2024 era stato concesso termine alla controparte per assicurarle il diritto di difesa sulla validità delle clausole. Ha dichiarato che l’effettiva negoziazione della clausola era stata dimostrata dalle dichiarazioni della testimone NOME COGNOME, la quale aveva confermato che NOME COGNOME, prima di sottoscrivere il contratto di vendita della vettura, aveva interloquito e discusso di ogni singola clausola, aggiungendo che il modulo di contratto non era un modello standard, ma veniva modificato in base alla tipologia del bene e del cliente.
2.Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto tempestivo ricorso per regolamento di competenza, affidato a due motivi, al quale ha resistito RAGIONE_SOCIALE con memoria.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativa entrambe le parti.
All’esito della camera di consiglio del 26-11-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dei termini perentori per la formulazione delle istanze istruttorie, la violazione del principio di non contestazione, nonché del principio sulla rilevabilità d’ufficio della vessatorietà della clausola compromissoria. Evidenzia che la società convenuta, nel sollevare l’eccezione di incompetenza del giudice ordinario, non aveva formulato alcuna istanza istruttoria per dimostrare l’esistenza di asserite trattative e ciò non aveva fatto neppure nelle memorie ex art. 171-ter cod. proc. civ.; lamenta che, nonostante alla prima udienza fossero stati fissati termini per depositare note sulla questione della clausola compromissoria, solo successivamente alla prima ordinanza del 24-3-2024, nella quale il giudice istruttore aveva rilevato l’infondatezza dell’eccezione relativa alla clausola compromissoria, la convenuta aveva ottenuto la modifica di quella ordinanza, lamentando la violazione del contraddittorio e aveva ottenuto la fissazione di termine solo per sé per la formulazione di istanze istruttorie; quindi sostiene che siano state illegittime l’acquisizione e l’utilizzo ai fini della decisione delle risultanze dei capitoli di prova formulati dalla convenuta e ammessi; evidenzia che il professionista che intendeva avvalersi della clausola, già da quel momento e comunque con la memoria ex art. 171-bis n. 2 cod. proc. civ., aveva l’onere di introdurre tutte le richieste probatorie; rileva
come sia priva di pregio l’argomentazione della sentenza in ordine alla non contestazione da parte dell’attore dell’eccezione preliminare, essendo la nullità della clausola compromissoria rilevabile d’ufficio e ciò confermando che la parte che intendeva valersi della clausola aveva l’onere di introdurre, nei termini di cui all’art. 171 -bis cod. proc. civ., le relative istanze istruttorie; aggiunge che il principio di non contestazione non si applica alle eccezioni ri levabili d’ufficio e comunque l’attore, i n assenza di specifica introduzione nella comparsa di risposta dell’argomento relativo all’esistenza di trattativa, non poteva neppure eseguire una contestazione circostanziata.
2.Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che l’espediente adottato dalla società convenuta, di introdurre quale teste la lavoratrice dipendente che aveva affermato di avere udito la conversazione tra il venditore e l’acquirente , risultava un aggiramento delle disposizioni di protezione previste dal d.lgs. 206/2005 a tutela del consumatore; aggiunge che la seconda sottoscrizione è stata fatta apporre per l’accettazione di tutte le sette clausole vessatorie, tra le quali la clausola compromissoria, e che comunque le dichiarazioni della testimone non attestano quella trattativa con caratteristiche di individualità, serietà ed effettività, necessaria secondo la giurisprudenza di legittimità al fine di ritenere la legittimità della clausola nei contratti con il consumatore.
3.Il ricorso per regolamento di competenza deve essere accolto.
Preliminarmente si dà atto dell’ammissibilità del regolamento di competenza, in quanto il Tribunale ha negato la propria competenza in ragione della presenza nel contratto di clausola compromissoria per arbitrato rituale e, ai sensi dell’art . 819-ter cod. proc. civ., in tale caso la sentenza è impugnabile ex artt. 42 e 43 cod. proc. civ., introducendo l’eccezione di compromesso rituale ex art. 819 -ter cod. proc. civ. una questione di competenza che non ha natura inderogabile tale da
giustificare il rilievo officioso ex art. 38 co. 3 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 1 16-7-2025 n. 19610 Rv. 675233-01, Cass. Sez. 6-3 5-6-2019 n. 15300 Rv. 654309-01, Cass. Sez. 6-1 6-11-2015 n. 22748 Rv. 63774101).
Si impone altresì il richiamo al l’insegnamento consolidato, già nel solco di Cass. Sez. U 19-10-2007 n. 21858 Rv. 599961-01, secondo il quale la cognizione spettante alla Cassazione nell’ambito del regolamento di competenza si estende anche alla valutazione d’ufficio dell’osservanza o meno da parte del giudice di merito delle regole procedimentali inerenti alla rilevazione e decisione della questione di competenza (Cass. Sez. 3 2-12-2024 n. 30836 Rv. 672923-01, pag. 7).
Tanto premesso, risulta assorbente rispetto alle doglianze del ricorrente il dato che il Tribunale abbia trattato la questione della competenza in modo del tutto inosservante del precetto dell’art. 38 ult. co. cod. proc. civ. Non è dubitabile che all’eccezione di compromesso, in quanto eccezione di incompetenza, si applichi l’art. 38 cod. proc. civ. il quale -nella formulazione vigente anche a seguito del d.lgs. 10-102022 n. 149 che non lo ha interessatoall’ultimo comma dispone che le questioni di competenza sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.
Secondo i principi già enunciati da Cass. 30836/2024 già citata, Cass. Sez. 3 30-7-2019 n. 20553 (Rv. 654948-01), Cass. Sez. 6-3 227-2013 n. 17794 (Rv. 627275-01), Cass. Sez. 3 21-5-2010 n. 12455 (Rv. 613019-01), l’eccezione di incompetenza non introduce nel processo un tema sul quale sia possibile lo svolgimento di una istruzione secondo le regole della fase dell’istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla
decisione sulla competenza sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all’esito dello svolgimento di detta fase; l’eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuati con essi o, in replica o in controreplica, alla prima udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell’eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio o del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l’art. 38 ult. co. cod. proc. civ., una eventuale istruzione sommaria in limine litis, se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in una eventuale udienza appositamente fissata a breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti. Nella fattispecie risulta evidente come il Tribunale abbia trattato la questione di competenza in modo palesemente inosservante del precetto posto dall’art. 38 ult. co. cod. proc. civ. e perciò è illegittima e da annullare la relativa declaratoria di incompetenza; con la conseguenza che la Corte deve statuire sulla competenza, a tal fine operando come giudice del fatto e, dunque, esercitando il potere di accertare direttamente, attraverso l’esame degli atti e degli el ementi acquisiti al processo, l’applicabilità alla lite della clausola compromissoria.
3.1.Dovendosi decidere sulla competenza sulla base della situazione cristallizzatasi alla prima udienza, si osserva come la società convenuta avesse sollevato l’eccezione di incompetenza nella comparsa di costituzione (da pag. 1), trascrivendo il contenuto della clausola n. 6 del contratto di compravendita e dichiarando che la clausola era stata debitamente sottoscritta e accettata da entrambe le
parti . Quindi la stessa convenuta, società che svolgeva l’attività di vendita di vetture, preoccupandosi di evidenziare la presenza della specifica approvazione della clausola, aveva presupposto che il contratto fosse stato concluso in base a condizioni generali di contratto, da essa stessa predisposte unilateralmente per regolare una serie indefinita di contratti di vendita; per questo non hanno alcun rilievo le deduzioni successivamente svolte dalla società, anche in questo giudizio, al fine di negare che si fosse in presenza di condizioni generali di contratto. La società aveva prodotto quale doc. 2 il contratto di compravendita, modulo composto da sette articoli in tutto, il primo contenente la descrizione della vettura e i successivi intitolati ‘2.consegna del veicolo’, ‘3.descrizione del veicolo’, ‘ 4.condizioni e luogo del ritiro del veicolo’, ‘5.passaggio della proprietà’, ‘6.clausola compromissoria’, 7.’Varie ed eventuali’ e contenente una prima sottoscrizione dell’acquirente e una seconda sottoscrizione dopo l’espressione testuale: ‘ai sensi e nelle forme del codice del consumo e ai sensi e nelle forme degli artt. 1341 e 1469-bis e ss. c.c. le parti danno atto che gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente contratto sono stati oggetto di specifica trattativa e specificamente, dettagliatamente e consapevolmente approvate per iscritto dalle parti’.
A fronte di questi dati, in primo luogo si osserva come pacificamente la clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale rientri tra le clausole vessatorie disciplinate dall’art. 1341 co. 2 cod. civ. (Cass. Sez. 1 23-5-2006 n. 12153 Rv. 589163-01, per tutte). Non è dubitabile che la clausola n. 6 del contratto in questione istituisca arbitrato rituale, in quanto la clausola contempla la decisione ‘mediante arbitrato secondo il regolamento Arbitrale della RAGIONE_SOCIALE o Civitavecchia’, senza dispo rre espressamente ai sensi dell’art. 808 -ter cod. proc. civ. che le liti siano definite dagli arbitri mediante determinazione contrattuale, sicché sussistono anche i
presupposti per applicare il principio secondo il quale, nell’interpretazione del patto compromissorio, il dubbio sul contenuto della clausola va risolto nel senso della ritualità dell’arbitrato (Cass. Sez. 6-2 28-9-2020 n. 20461, Rv. 659229-01, pag. 4 e precedenti ivi richiamati).
Inoltre, si impone il richiamo all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’ obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341 co. 2 cod. civ. sussiste nei casi in cui le clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indeterminata di rapporti tanto dal punto di vista sostanziale, e cioè se siano predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti , quanto dal punto di vista formale, e cioè predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie (Cass. 20461/2020, già richiamata, Cass. Sez. 6-3 10-7-2013 n. 17073 Rv. 627679-01, Cass. 12153/2006 già richiamata, per tutte); nella fattispecie, non vengono meno tali condizioni per il fatto che la vettura oggetto di compravendita sia stata individuata attraverso specifica contrattazione, perché la conclusione del contratto è avvenuta sulla base di clausole predisposte unilateralmente dalla società venditrice quali condizioni generali di vendita da utilizzare in serie. Quindi, a fronte delle modalità con le quali è stata apposta nella fattispecie la seconda sottoscrizione, riferita in modo indiscriminato a tutte le clausole del contratto, non si pone neppure questione della verifica dei presupposti per l’applicazione delle disposizioni del Codice del Consumo, perché non è rispettato il requisito imposto dall’art. 1341 co. 2 cod. civ. della specifica approvazione per iscritto; ciò, in applicazione dell’indirizzo , al quale si intende dare continuità, secondo il quale l’esigenza di specificità e separatezza imposta dall’art. 1341 co. 2 cod. civ. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la
sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica di redazione idonea a suscitare l’attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate (Cass. Sez. 6-2 12-10-2016 Rv. 641401-01, Cass. Sez. 2 29-8-2008 n. 5733 Rv. 603045-01).
4.In conclusione, deve essere cassata la pronuncia impugnata, dichiarando la competenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALE, al quale è rimessa anche la statuizione sulle spese del presente regolamento di competenza.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, al quale rimette la statuizione anche sulle spese del presente regolamento di competenza, dando per la riassunzione termine ex art. 50 cod. proc. civ., decorrente dalla comunicazione di deposito della presente ordinanza da parte della cancelleria.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il 26-11-2025
Il Presidente
NOME COGNOME