SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 644 2025 – N. R.G. 00004753 2019 DEL 30 01 2025 PUBBLICATA IL 30 01 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. NOME COGNOME
Presidente rel.
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4753/2019 posta in deliberazione il giorno 04/12/2024
TRA
(
)
Avv. COGNOME
E
)
Avv. COGNOME
E
ECEDUTO)()
Avv. COGNOME NOME COGNOME
)
INDIRIZZO 00185 ROMA;
E
IN Q.NOME COGNOME E.(
)
Avv. COGNOME NOME COGNOME
)
Indirizzo Telematico;
P.
P.
C.F.
C.F.
C.F.
NOME
E.(
)
C.F.
Avv. COGNOME NOME COGNOME
Indirizzo Telematico;
E
)
C.F.
Avv. COGNOME NOME COGNOME
Indirizzo Telematico;
E
)
C.F.
Avv. COGNOME NOME COGNOME
INDIRIZZO 00185 ROMA;
E
NOME
E.(
)
C.F.
Avv. COGNOME NOME COGNOME
INDIRIZZO 00185 ROMA;
E
OGGETTO
Impugnazione di lodi arbitrali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
e
hanno impugnato nei confronti di
il lodo parziale emesso in data 22.2.2018 ed il lodo
COGNOME
C.F.
)
C.F.
)
C.F.
)
COGNOME
C.F.
)
definitivo emesso in data 21.12.2018 che aveva così statuito: ‘ L’Arbitro, per le ragioni sopra esposte e nei limiti di cui in motivazione, confermati per quanto possa occorrere i precedenti provvedimenti, definitivamente pronunciando così decide:
In via preliminare
RESPINGE
tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle , elencate nel paragrafo III del presente Lodo
Nel merito
RESPINGE
le domande formulate dalla Parte istante istanza
introduttiva del procedimento
ACCOGLIE
le domande formulate dalla Parte istante introduttiva del procedimento e pertanto
ai capi A- B- C- D della ai capi E-F della istanza
DICHIARA
risolto, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, il contratto stipulato inter partes in data 25 marzo 1969 avente ad oggetto la cessione dei diritti sulla opera musicale “Metti una sera a cena “e, per l’effetto, condanna le al pagamento in favore della Parte istante della somma di € 10.830,10 oltre agli interessi legali calcolati ai sensi dell’art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno della domanda introduttiva del procedimento arbitrale al soddisfo
RESPINGE
le domande formulate dalla Parte istante introduttiva del procedimento
ai capi G-H della istanza
DISPONE
che le spese del procedimento, comprensive di marche da bollo, gli onorari dell’Arbitro e il compenso della Segreteria, nonché i compensi dovuti al CTU siano posti nella misura del 70% a carico delle e nella misura del 30% a carico del ferma restando la solidarietà delle medesime Parti per l’intero. Gli importi per le anzidette spese e compensi vengono liquidati come da separata ordinanza.
Così deciso in Roma, 21 dicembre 2018 presso la sede del procedimento arbitrale INDIRIZZO Biblioteca della Divisione Affari Legali, situata al 5° piano, stanza n. 523, della Direzione Generale SIAE.
Si è costituito in giudizio instando per il rigetto dell’impugnazione e proponendo impugnazione incidentale.
Interrotto il giudizio per la morte di riassunto dagli eredi indicati in epigrafe, si sono costituite in giudizio le controparti instando per l’accoglimento della propria impugnazione e per il rigetto di quella di controparte. Precisate le conclusioni all’udienza indicata in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all’art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all’art 190 c.p.c.
Parte resistente ha eccepito l’estizione parziale del giudizio quanto all’impugnazione principale non avendo provveduto la controparte alla riassunzione dello stesso nel termine trimestrale dalla interruzione La doglianza è infondata.
Il giudizio è stato riassunto dalla parte resistente e, stante comunque l’unitarietà dello stesso, essa ha effetto sull’intero giudizio e non solo sulla sola impugnazione incidentale, a prescindere dall’interesse alla sola prosecuzione parziale dello stesso, in quanto l’effetto riassuntivo non dipende dal soggetto che abbia in concreto provveduto alla riassunzione.
A tale proposito si richiama l’ordinanza della Corte di Cassazione 8975/2020 che ha ribadito: ‘ In tema di cumulo di cause scindibili, qualora il giudice – a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze interrompa l’intero processo, la riassunzione, effettuata, nel termine indicato dall’art. 305 c.p.c., esclusivamente da una delle parti interessate, notificando il ricorso e il decreto di fissazione di udienza a tutti i contraddittori, deve ritenersi tempestiva rispetto a ognuna delle parti e non può essere dichiarata, con riferimento a costoro, l’estinzione parziale del processo, considerato anche che chi pone in essere la detta riassunzione non ha il potere di sciogliere il menzionato cumulo (notificando l’atto riassuntivo unicamente ad alcuni dei contraddittori), giacché, in presenza di un processo cumulato per iniziativa delle parti, il potere di separazione compete al giudice. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che – in un processo in cui una banca aveva esercitato azione revocatoria ordinaria nei confronti del
debitore principale, di due fideiussori e del terzo, nel quale erano intervenuti, ex art. 105 c.p.c., altri due creditori, agendo anch’essi in revocatoria verso i medesimi debitori, e che era stato interrotto per il fallimento del contumace debitore principale – aveva dichiarato l’estinzione del giudizio relativamente alle azioni esperite dalla menzionata banca nonché da uno degli intervenienti in quanto avevano omesso di riassumere il processo dopo il predetto fallimento, nonostante il secondo interveniente avesse provveduto alla riassunzione, notificando il ricorso e il decreto di fissazione d’udienza a tutti i contraddittori).
Deve essere preliminarmente esaminato il II motivo di impugnazione : ‘ Nullità del ai sensi dell’art. 820, n. 1 e n. 2, c.p.c. per nullità della clausola compromissoria e per l’illegittimità delle modalità di nomina dell’arbitro. ‘
La doglianza è fondata.
Posto che il contratto de quo è stato stipulato nel 1969, la validità della clausola compromissoria va esaminata con riferimento all’art. 820, nn. 1 e 2 c.p.c. nel testo all’epoca vigente.
La clausola arbitrale contenuta nell’art 4 del contratto prevedeva: ‘ Per tutte le controversie che potessero sorgere in virtù della presente cessione od in derivazione della stessa, le parti contraenti sono di accordo di rimettersi , per l’interpretazione e la soluzione di esse, al giudizio arbitrale inappellabile dell’Ufficio Legale della RAGIONE_SOCIALE Roma’.
Il testo dell’art.820 c.p.c all’epoca vigente era il seguente: ‘ 809. Numero e modo di nomina degli arbitri. 1. Gli arbitri possono essere uno o più purché in numero dispari. 2. Il compromesso o la clausola compromissoria deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire numero di essi e il modo di nominarli3. Queste disposizioni devono osservarsi a pena di nullità .’
E’ evidente che la clausola non indicasse né il numero degli arbitri, né il modo di nominarli.
Ne consegue la nullità del lodo in quanto emesso da arbitro unico su designazione del Direttore Generale della SIAE, senza che ciò fosse previsto dalla clausola.
La Corte di cassazione con la sentenza 1190/1981, proprio con riferimento alla disciplina legislativa all’epoca vigente, ha infatti affermato: ‘ E’ nulla, ai sensi dell’art 809 cod proc civ e, come tale, non e idonea a sottrarre la controversia alla cognizione del giudice, la clausola compromissoria per arbitrato rituale che non contenga la nomina degli arbitri, ovvero l’indicazione del numero di essi e del modo di nominarli .’
Trattasi di una ipotesi di nullità genetica ed insanabile.
Con la sentenza 22959/2004 la Corte di Cassazione ha inoltre precisato: ‘ Al fine di stabilire se una determinata clausola compromissoria sia valida o meno, con riguardo al congegno da essa previsto per la nomina degli arbitri, è necessario valutare in astratto tale congegno, irrilevante essendo, ai fini dell’accertamento dell’eventuale nullità, i correttivi che in concreto le parti abbiano poi adottato, posto che ai sensi dell’art. 1424 cod. civ. non è consentita la convalida del contratto nullo, salva espressa contraria disposizione di legge’.
Va pertanto dichiara la nullità del lodo, cui non può conseguire una fase rescissoria.
Deve, infatti trovare applicare il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 19604/2020 : ‘ In tema di arbitrato, in caso di inesistenza del lodo arbitrale, per mancanza del compromesso o della clausola compromissoria, ovvero perché la materia affidata alla decisione degli arbitri è estranea a quelle suscettibili di formare oggetto di compromesso, alla corte d’appello è precluso il passaggio alla fase rescissoria, mancando in radice la “potestas decidendi” degli arbitri, mentre le eventuali difformità dai requisiti e dalle forme del giudizio arbitrale possono provocare la dichiarazione di nullità del lodo, con la conseguenza che il giudice dell’impugnazione è tenuto a pronunciare nel merito, senza possibilità di distinguere tra le varie ipotesi che abbiano dato luogo alla rilevata censura.’
4.Le spese di lite seguono la soccombenza, anche in relazione al giudizio arbitrale, nel quale l’impugnante aveva sempre eccepito la nullità della clausola compromissoria.
Come precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 20399/2019 : ‘ Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall’art. 336, comma 1, c. p. c., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. “effetto espansivo interno”) e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite; ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d’ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell’esito finale della causa.’
La Corte di Cassazione già con la sentenza 8919/2012 aveva affermato al riguardo ‘ Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall’art. 336, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. “effetto espansivo interno”) e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite; ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d’ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell’esito finale della causa. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte di appello che aveva dichiarato nulli il procedimento arbitrale e i lodi emessi, parziale e definitivo, condannando i ricorrenti per cassazione al pagamento delle spese sia del giudizio arbitrale che del giudizio di impugnazione)’.
P.Q.M.
In accoglimento dell’impugnazione, dichiara la nullità dei lodi impugnati. e condanna le parti resistenti alla rifusione delle spese di lite in favore di
e che liquida per il giudizio arbitrale in € 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. e per questo grado in € 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. oltre rimborso del c.u. ; pone definitivamente a carico delle parti resistenti gli oneri per il funzionamento del collegio, compresi gli onorari all’Arbitro e le spese di ctu e le spese di deposito del lodo.
Roma, 29.1.2025
IL PRESIDENTE EST.