Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7894 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7894 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25018/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei Ministri p.t., nonché RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE p.t., rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti – contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE;
-intimati – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma n. 2286/21, depositata il 29 marzo 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con lodo sottoscritto il 14 novembre 2013, il collegio arbitrale costituito per la risoluzione di una controversia insorta nel corso RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione di una convenzione stipulata tra l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE per la disciplina del rapporto inerente ad una concessione per la raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse sulle corse dei cavalli a) dichiarò il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE responsabili per il ritardo e l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEa convenzione, b) li condannò in solido al risarcimento dei danni in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in misura pari b1) allo 0,70% del corrispettivo convenuto per la raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse a totalizzatore, per il ritardo nell’avvio RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEe scommesse a quota fissa dal 1° gennaio 2000 al mese di aprile 2001, b2) allo 0,70% del corrispettivo convenuto per la raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse a totalizzatore, per il ritardo nell’avvio RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEe scommesse a quota fissa dal 1° gennaio al mese di luglio 2000, b3) al 10% del corrispettivo convenuto per la raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse a totalizzatore, per il ritardo nell’avvio RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEe scommesse a totalizzatore nazionale dal 1° gennaio 2000 al 2005, c) rigettò le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti, e d) pose a carico RAGIONE_SOCIALEe parti, in solido, il pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, ripartite per il 50% tra di esse.
L’impugnazione proposta dai Ministeri e dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME, COGNOME NOME, NOME e NOME, già soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal Registro RAGIONE_SOCIALEe Imprese il 1° marzo 2013, è stata parzialmente accolta dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 29 marzo 2021 ha dichiarato la nulllità del lodo arbitrale, nella parte recante la condanna in solido dei Ministeri.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte ha confermato innanzitutto la compromettibilità in arbitri RAGIONE_SOCIALEa controversia, osservando che il petitum sostanziale RAGIONE_SOCIALEa pretesa azionata in sede arbitrale, pur investendo il rapporto concessorio, riguardava la fase RAGIONE_SOCIALEa sua attuazione e non implicava la valutazione di profili attinenti all’esercizio di un’autorità amministrativa tipica in-
cidente sul momento funzionale RAGIONE_SOCIALEa concessione, con la conseguenza che la controversia, avente ad oggetto diritti soggettivi, non poteva ritenersi sottratta alla giurisdizione del Giudice ordinario, cui spetta il potere di giudicare in ordine alle questioni riguardanti l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEa concessione, con indagine diretta alla determinazione nei diritti e degli obblighi RAGIONE_SOCIALEe parti, nonché quello di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo.
Ha inoltre escluso la nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria, nella parte in cui attribuiva soltanto al concessionario la facoltà di declinare la competenza arbitrale, rilevando che la stessa risultava conforme allo schema approvato con d.m. 20 aprile 1999, unilateralmente predisposto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente insussistenza di esigenze di riequilibrio del sinallagma contrattuale.
Ha ritenuto invece insussistente la legittimazione passiva dei Ministeri, rilevando che le competenze in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli, già riservate agli stessi dall’art. 3, comma 77, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1996, n. 662, erano state trasferite dapprima all’RAGIONE_SOCIALE, con d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ed in seguito, con d.P.R. 24 gennaio 2002, n. 33, confermato dall’art. 4, comma primo, del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178, all’RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata dall’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23quater del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
Avverso la predetta sentenza i Ministeri e l’RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Gl’intimati non hanno svolto attività difensiva.
Con ordinanza interlocutoria del 29 ottobre 2024, è stata disposta la rinotifica del ricorso a NOME COGNOME e NOME COGNOME, non essendo stata fornita la prova RAGIONE_SOCIALE‘esito positivo RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso agli stessi.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che i ricorrenti hanno fornito la prova di aver ritualmente e tempestivamente provveduto alla sanatoria RAGIONE_SOCIALEa nullità rilevata
con l’ordinanza interlocutoria, producendo la documentazione attestante la rinotificazione del ricorso per cassazione nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, richiesta il 20 dicembre 2024 ed effettuata il 27 dicembre 2024.
Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano il difetto di giurisdizione del collegio arbitrale e la nullità del lodo ai sensi degli artt. 808, primo comma, e 829, primo comma, nn. 1 e 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 103 Cost., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell’attivazione di determinate tipologie di scommesse fosse compromettibile in arbitri, in quanto spettante alla giurisdizione del Giudice ordinario. Premesso che, a fondamento di tale affermazione, la Corte di merito ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale riguardante le controversie in tema di risarcimento dei danni cagionati dalla formazione di un mercato clandestino parallelo nel settore RAGIONE_SOCIALEe scommesse ippiche, sostengono che, a differenza di queste ultime, la controversia in esame implicava la verifica RAGIONE_SOCIALE‘azione autoritativa RAGIONE_SOCIALEa Pubblica RAGIONE_SOCIALE: precisato infatti che l’art. 4 del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, nel riordinare la disciplina relativa alle scommesse ippiche, demanda l’individuazione di quelle effettuabili a decreti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da adottarsi di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE su proposta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e rilevato inoltre che le scommesse a totalizzatore, vietate espressamente dal comma quarto RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 cit., sono state autorizzate soltanto con il decreto interdirigenziale del 25 ottobre 2004, osservano che la controversia non aveva ad oggetto un inadempimento contrattuale, ma il ritardo nell’esercizio di un potere autoritativo, che costituiva il presupposto per l’accesso a determinati tipi di scommesse.
3. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 808, 809, terzo comma, 810 e 829 cod. proc. civ., nonché la nullità del lodo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 829, primo comma, nn. 1 e 4 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la facoltà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di declinare la competenza arbitrale, in tal modo attribuendo alla clausola compromissoria il valore di una rinuncia tacita ad avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘azione dinanzi al giudice statale. Premesso che il ricorso all’arbitrato può considerarsi
legittimo soltanto a condizione che ad entrambe le parti sia riconosciuta la facoltà di optare per la tutela giurisdizionale statale, rispetto alla quale l’arbitrato si configura come uno strumento alternativo di risoluzione RAGIONE_SOCIALEe controversie, osservano che, in assenza di una pattuizione in forma scritta, la clausola non poteva essere ritenuta preclusiva RAGIONE_SOCIALEa facoltà di avvalersi RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione ordinaria, la cui declinatoria costituisce una deroga ai principi generali RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento, avente carattere eccezionale, e quindi insuscettibile di interpretazione analogica. Affermano pertanto la nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria, per contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, Cost., nonché per disparità di trattamento tra le parti, sostenendo inoltre che, nel dare atto RAGIONE_SOCIALEa predisposizione unilaterale RAGIONE_SOCIALEa stessa da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa mancanza RAGIONE_SOCIALEa relativa prova, né del subingresso RAGIONE_SOCIALE‘AAMS nei rapporti concessori non scaduti, che escludeva l’automatica operatività RAGIONE_SOCIALEa clausola nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘avente causa, in difetto di un’espressa manifestazione di volontà RAGIONE_SOCIALEe parti.
Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1175, 1218, 1337, 1375 e 2043 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare in ordine al motivo di impugnazione con cui era stata contestata la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per il ritardo nell’attivazione di determinate tipologie di scommesse. Premesso che la convenzione non fissava alcun termine per l’avvio RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEe scommesse a totalizzatore e a quota fissa anche in via telefonica e telematica, sostengono che il ritardo non era imputabile all’inerzia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ma ai tempi tecnici necessari per l’adozione dei relativi decreti di attuazione, che richiedeva il concorso di diverse Amministrazioni, affermando comunque che l’incidenza RAGIONE_SOCIALE degli stessi era risultata pressocché nulla.
Il primo motivo, avente ad oggetto la compromettibilità in arbitri RAGIONE_SOCIALEa controversia, è infondato.
Correttamente, in proposito, la sentenza impugnata ha richiamato l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità in tema di concessioni per l’esercizio di scommesse ippiche, secondo cui la controversia avente ad oggetto
il risarcimento del danno subìto dai concessionari per effetto del sopravvenuto mutamento RAGIONE_SOCIALEe condizioni economiche poste a base RAGIONE_SOCIALEa convenzione può essere deferita ad arbitri rituali, spettando alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto riguardante la fase di attuazione del rapporto concessorio ed avente ad oggetto profili che attengono non già all’esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale del rapporto, ma all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE concedente, RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni che sostanziano il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico (cfr. Cass., Sez. Un., 26/10/2020, n. 23418). Tale principio è stato infatti enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte in riferimento non soltanto all’ipotesi in cui, a sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda di risarcimento proposta nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE concedente, sia stato allegato il venir meno di fatto RAGIONE_SOCIALEa riserva esclusiva pubblica RAGIONE_SOCIALE‘attività di raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse, per effetto RAGIONE_SOCIALEa diffusione del fenomeno RAGIONE_SOCIALEe scommesse clandestine e RAGIONE_SOCIALE ingresso nel mercato di bookmakers esteri operanti telematicamente o via internet , ma anche a quella in cui, come nella specie, il concessionario abbia fatto valere la mancata o tardiva attivazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di sistemi di accettazione di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica.
Non può condividersi, in proposito, la tesi sostenuta dalla difesa erariale, secondo cui l’estensione del predetto principio a quest’ultima ipotesi costituisce il frutto di un insufficiente approfondimento RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, non assimilabile a quella RAGIONE_SOCIALEa domanda di risarcimento del danno derivante dall’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di garantire l’esercizio esclusivo RAGIONE_SOCIALE‘attività da parte del concessionario, in quanto implicante un sindacato in ordine all’esercizio del potere discrezionale d’individuare le scommesse effettuabili, attribuito alla RAGIONE_SOCIALE dall’art. 4, comma quinto, del d.P.R. n. 169 del 1998, ed esercitato, per le scommesse a totalizzatore, con il decreto interdirigenziale del 25 ottobre 2004: è stato infatti precisato che le medesime argomentazioni che giustificano il riconoscimento al Giudice ordinario RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione in ordine alle pretese risarcitorie fondate sul mutamento del quadro economico tenuto presente dalle parti nella stipulazione RAGIONE_SOCIALEa convenzione sono riferibili anche a quelle fondate sulla mancata attivazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministra-
zione RAGIONE_SOCIALEa possibilità, per i concessionari, di accettare scommesse ippiche a quota fissa, nonché scommesse per telefono o per via telematica, traendo queste ultime origine dall’inadempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni che la convenzione poneva a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in base alla normativa regolamentare di riferimento, e che, come tali, andavano a definire il complessivo perimetro dei reciproci diritti e obblighi del rapporto concessorio, rilevante nella fase attuativa del rapporto medesimo. Anche per tali pretese vale pertanto l’osservazione che la risoluzione RAGIONE_SOCIALEa controversia non implica, neppure in via incidentale, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità di provvedimenti comunque afferenti alla concessione del servizio, né tanto meno del cattivo esercizio da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei poteri, più generali ed erga omnes , di conservazione RAGIONE_SOCIALE‘ordine e RAGIONE_SOCIALEa sicurezza pubblica a tutela RAGIONE_SOCIALEa collettività, giacché la correlazione tra la cornice giuridica (spettanza all’RAGIONE_SOCIALE del potere d’individuare le tipologie di scommesse effettuabili) e fattuale (mancata attivazione di determinati tipi di scommesse) RAGIONE_SOCIALEa vicenda e il contenuto RAGIONE_SOCIALEa convenzione accessiva alla concessione consente di attribuire alla pretesa attorea un significato ben diverso rispetto a quello derivante dalla presenza attiva di poteri pubblici conformativi del rapporto giuridico in contestazione. Così come per le pretese risarcitorie fondate sul venir meno di fatto RAGIONE_SOCIALEa riserva esclusiva pubblica RAGIONE_SOCIALE‘attività di raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse, può quindi concludersi, conformemente alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, che «le domande giudiziali non debordano dal perimetro segnato dalla trama dei reciproci diritti e obblighi nascenti dalla convenzione -quale atto accessorio, ma pur sempre autonomo rispetto alla concessione e radicante un rapporto giuridico paritetico -siccome definito compiutamente, attraverso l’interpretazione del regolamento negoziale rimessa al giudice adito, nella sua portata complessiva, da cui se ne sono fatte discendere le relative conseguenze giuridiche effettuali, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘affermata inattuazione del programma obbligatorio (anche in termini di dedotta eccessività onerosità RAGIONE_SOCIALEa prestazione) recato dalla stessa convenzione».
La giurisdizione in ordine alle controversie in questione spetta pertanto al Giudice ordinario, in applicazione del principio, enunciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità in tema di concessioni di pubblici servizi, secondo
cui lo «spartiacque» tra la giurisdizione amministrativa esclusiva e quella ordinaria va individuato nella stipulazione del contratto o nell’aggiudicazione definitiva, trovando ciò fondamento nella stessa norma costituzionale di riparto (art. 103 Cost.), che consente di affidare la materia in questione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo» (cfr. Corte cost., sent. n. 204 del 2004), il quale, in linea di principio (salvo, dunque, tipizzati interventi autoritativi del concedente anche nella fase successiva all’aggiudicazione), è da escludere allorquando, esaurita la fase pubblicistica RAGIONE_SOCIALEa scelta del concessionario e sorto il vincolo contrattuale, venga in contestazione la delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni contrattuali e i relativi effetti (cfr. Cass., Sez. Un., 18/12/2019, n. 33691; 8/ 07/2019, n. 18267; 18/12/2018, n. 32728). Tale principio, come è stato precisato, trova d’altronde conferma nello stesso art. 133, comma primo, lett. c) , cod. proc. amm., che non solo mantiene intatta la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie concernenti «indennità, canoni e altri corrispettivi», ma tipizza, altresì, le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quelle che costituiscono espressione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di poteri autoritativi (inerenti sia alla fase anteriore che a quella successiva alla stipulazione del contratto), quali sono quelle «relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore».
Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, rilevato che la controversia deferita al giudizio degli arbitri aveva ad oggetto il risarcimento del danno subìto dall’attrice non solo a causa del mancato esercizio da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del controllo sul settore RAGIONE_SOCIALEe scommesse ippiche, che aveva comportato il venir meno di fatto RAGIONE_SOCIALEa riserva esclusiva di tale attività, in tal modo alterando il quadro economico sotteso alla stipulazione RAGIONE_SOCIALEa convenzione, ma anche a causa del ritardo nell’avvio del sistema RAGIONE_SOCIALEe scommesse a quota fissa e di quello di raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse per via telefonica o telematica, ha confermato la spettanza di entrambe le pretese alla
giurisdizione del Giudice ordinario, e quindi la loro compromettibilità in arbitri, avuto riguardo al petitum sostanziale RAGIONE_SOCIALEe domande avanzate, individuato in base ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui gli stessi costituivano manifestazione, e riconducibile, come affermato dalle Sezioni Unite, allo schema qualificatorio fondato sul binomio «obbligo-pretesa», piuttosto che a quello «potere-interesse».
6. E’ altresì infondato il secondo motivo, riflettente la nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria, nella parte in cui, facendo salva la declinatoria RAGIONE_SOCIALEa competenza arbitrale da parte RAGIONE_SOCIALEa sola concessionaria, è stata interpretata dalla sentenza impugnata come una rinuncia tacita RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ad avvalersi RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale statale.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la clausola compromissoria che attribuisca soltanto ad una RAGIONE_SOCIALEe parti la facoltà di declinare la competenza arbitrale e di chiedere che la causa sia decisa dal Giudice ordinario non può ritenersi invalida, non ponendosi in contrasto con i limiti di esercizio RAGIONE_SOCIALE‘autonomia privata, giacché la derogabilità unilaterale non contraddice alcuna norma vigente, né valori immanenti all’ordinamento, ma costituisce anzi espressione di una tendenza coerente con il sistema, favorevole al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa giustizia pubblica quale forma primaria di risoluzione dei conflitti (cfr. Cass., Sez. I, 22/10/1970, n. 2096; 19/10/1960, n. 2837; Cass., Sez. VI, 22/05/2015, n. 10679). In effetti, pur introducendo un trattamento differenziato tra le parti, in relazione alla scelta RAGIONE_SOCIALEe modalità di definizione RAGIONE_SOCIALEe controversie nascenti dal contratto, la clausola in questione appare idonea a soddisfare le esigenze di certezza RAGIONE_SOCIALEa tutela e mutualità e reciprocità del consenso connesse alla stipulazione RAGIONE_SOCIALEa convenzione di arbitrato, traducendosi nella preventiva individuazione RAGIONE_SOCIALEa parte vincolata alla osservanza RAGIONE_SOCIALEa competenza arbitrale, e costituendo il frutto di una convergente manifestazione di volontà RAGIONE_SOCIALEe parti, volta a consentire ad una sola di esse di sottrarsi a tale competenza optando, in alternativa, per l’azione dinanzi al Giudice ordinario: non a caso, tale accordo è stato assimilato ad un patto di opzione, con cui, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1331 cod. civ, le parti convengono sulla possibilità di derogare alla giurisdizione ordinaria, rimettendo tuttavia ad una di esse la decisione finale sul punto. In tale prospettiva, l’unica que-
stione che residua, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa validità RAGIONE_SOCIALEa predetta clausola, riguarda il carattere vessatorio RAGIONE_SOCIALEa stessa, e la conseguente necessità RAGIONE_SOCIALEa specifica approvazione per iscritto RAGIONE_SOCIALEe parti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1341, secondo comma, cod. civ.: questione che la sentenza impugnata ha correttamente risolto mediante l’osservazione che la clausola compromissoria contenuta nell’art. 15 RAGIONE_SOCIALEa convenzione stipulata tra le parti risultava conforme a quella riportata nello schema-tipo approvato con d.m. 20 aprile 1999, predisposto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE; in tema di condizioni generali di contratto, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che la parte predisponente non può invocare la nullità RAGIONE_SOCIALEe clausole c.d. vessatorie per difetto RAGIONE_SOCIALEa specifica approvazione di cui all’art. 1341, secondo comma, cod. civ., trattandosi di un requisito prescritto per l’opponibilità RAGIONE_SOCIALEe stesse al contraente aderente, il quale è quindi l’unico legittimato a farne valere l’eventuale mancanza (cfr. Cass., Sez. II, 21/08/2017, n. 20205; Cass., Sez. VI; 20/08/2012, n. 14570).
Conformemente a tali principi, questa Corte ha recentemente riconosciuto, in relazione a controversie aventi anch’esse ad oggetto il risarcimento del danno cagionato dall’inadempimento degli obblighi previsti da convenzioni accessive a concessioni per la raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse ippiche, la validità RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria prevista dall’art. 15 RAGIONE_SOCIALEa convenzione-tipo approvata con d.m. 20 aprile 1999 (Cass., Sez. I, 28/02/2024, n. 5257), escludendo, in particolare, che la stessa preveda un arbitrato obbligatorio, in virtù RAGIONE_SOCIALEa considerazione che essa non costituisce espressione di una volontà autoritativa esterna, né comporta una forzata coercizione a rinunciare alla giurisdizione ordinaria, avendo la parte pubblica manifestato preventivamente la volontà di assoggettarsi al giudizio arbitrale, mediante la predisposizione a monte RAGIONE_SOCIALE schema di convenzione (cfr. Cass., Sez. I, 4/04/2024, n. 8863). Premesso infatti che, come costantemente ribadito dalla Corte costituzionale, il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta RAGIONE_SOCIALEe parti, la quale soltanto può derogare al precetto contenuto nell’art. 102, primo comma, Cost., sicché la fonte RAGIONE_SOCIALE‘arbitrato non può ricercarsi in una legge ordinaria o, più in RAGIONE_SOCIALE, in una volontà autoritativa (cfr. Corte cost., sent. n. 221 del 2005; n. 325 del 1998; n. 381 del 1997; n. 54 del 1996; n. 49,
206 e 232 del 1994), e richiamata l’ulteriore precisazione che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa vanificazione RAGIONE_SOCIALEa facoltatività bilaterale RAGIONE_SOCIALE‘opzione, è sufficiente anche la prescrizione di un accordo RAGIONE_SOCIALEe parti per derogare alla competenza arbitrale, la quale rimette alla volontà RAGIONE_SOCIALEa parte che non voglia tale accordo l’effetto di rendere l’arbitrato obbligatorio per l’altro soggetto che non lo abbia voluto (cfr. Corte cost., sent. n. 152 del 1996), si è osservato che l’arbitrato obbligatorio è ravvisabile ove sia preclusa alle parti la possibilità di adire il Giudice statuale, rilevandosi invece che nella specie la volontà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di assoggettarsi all’arbitrato è stata da essa liberamente manifestata a monte sia predisponendo, sia imponendo la clausola in questione alla controparte contrattuale, concludendosi che l’asimmetria RAGIONE_SOCIALEa facoltà declinatoria è razionale e giustificata con la scelta adottata a monte dalla parte pubblica.
7. Il terzo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, avendo ad oggetto l’omessa pronuncia in ordine alla questione, non menzionata in alcun modo nella sentenza impugnata, riguardante la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per il ritardo nell’attivazione di determinate tipologie di scommesse, ma non essendo accompagnato dall’allegazione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta proposizione di un motivo d’impugnazione al riguardo.
Il giudizio d’impugnazione del lodo arbitrale costituisce un rimedio a critica vincolata, proponibile entro i limiti stabiliti dall’art. 829 cod. proc. civ., nel quale vige la regola RAGIONE_SOCIALEa specificità RAGIONE_SOCIALEa formulazione dei motivi, avuto riguardo alla natura rescindente RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione e alla necessità di consentire al giudice ed alla controparte di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua RAGIONE_SOCIALEa suddetta norma, mentre, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza conclusiva di quel giudizio, il sindacato di legittimità, volto a controllarne l’adeguata e corretta giustificazione in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, va condotto esclusivamente attraverso il riscontro RAGIONE_SOCIALEa conformità a legge RAGIONE_SOCIALEa decisione e RAGIONE_SOCIALEa congruità RAGIONE_SOCIALEa motivazione. Pertanto, le censure proposte con il ricorso per cassazione non possono esaurirsi, come nella specie, nel richiamo a principi di diritto, con invito a controllarne l’osservanza da parte degli arbitri e RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale, ma esigono un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, per rendere autosufficiente ed intellegibile la tesi
per cui le conseguenze tratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi, nonché l’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative RAGIONE_SOCIALEe dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (cfr. Cass., Sez. I, 30/11/2020, n. 27321; 18/10/2013, n. 23675; 15/03/2007, n. 6028).
8. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degl’intimati.
L’esenzione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, in qualità di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe imposte e RAGIONE_SOCIALEe tasse gravanti sul processo, attraverso il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito, ne esclude la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cfr. Cass., Sez. VI, 29/01/ 2016, n. 1778; 5/11/2014, n. 23514; Cass., Sez. III, 14/03/2014, n. NUMERO_DOCUMENTO).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 12/03/2025