Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34819 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34819 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
COGNOME NOMENOME elett.te domic. pre sso l’AVV_NOTAIO , dalla quale è rappres . e difesa unitamente all’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
FALLIMENTO DELLA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;
-resistente-
CHIMENTO NOME;
-intimato- avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 117/23, del 16.1.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone regolamento di competenza avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Venezia, sezione specializzata per le imprese, emessa il 16.12023, che ha rimesso la causa promossa dal fallimento della RAGIONE_SOCIALE, ex art. 146 legge fall. nei confronti di NOME COGNOME e NOME Chimentorispettivamente Presidente e componente del consiglio d’amministrazione – sul ruolo del g.i., rigettando varie eccezioni, tra cui quella di compromesso con la quale la ricorrente- convenuta nel suddetto giudizio di risarcimento ex art. 146 legge fall.- aveva chiesto di accertarsi l’opponibilità al fallimento della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società fallita, valevole per l’azione sociale di responsabilità con tro l’amministratore, applicabile al solo periodo nel quale la società era in bonis.
Al riguardo, la ricorrente denunzia l’incompetenza del Tribunale di Venezia, richiamando l’orientamento secondo il quale il curatore che promuova l’azione di responsabilità ex art. 146 l.f., esercita sia l’azione sociale ex art. 2393 c.c., sia l’azione de i creditori sociali, ex art. 2394 c.c., quali azioni che restano assoggettate al regime proprio di ciascuna di esse, con la conseguenza dedotta che la clausola compromissoria e l’eventuale lodo arbitrale sono opponibili anche al curatore del sopravvenuto f allimento seppur limitatamente all’azione sociale.
La ricorrente, attraverso varie argomentazioni, sostanzialmente ripetitive, contesta altresì che l’azione proposta nella specie dal fallimento presenti carattere unitario nel senso sopra prospettato o comunque dubita che tale carattere sussista.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO CHE
Premesso che non ricorrono i presupposti per rimettere la causa alle Sezioni Unite (come richiesto dalla ricorrente nella memoria illustrativa) i l ricorso per regolamento d’incompetenza è infondato . I l fulcro del regolamento è incentrato sull’opponibilità – o meno della clausola compromissoria al curatore, che agisca ex art. 146 legge fall. Al riguardo, con orientamento costante questa Corte ha affermato che, in caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all’azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell’art. 146 della legge fall. Tale principio trova giustificazione nel contenuto unitario e inscindibile della predetta azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l’azione prevista dall’art. 2393 cod. civ. che quella di cui all’art. 2394 cod. civ., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società (Cass. 19308/2014; Cass. 28533/2018; Cass. 15830/2020). Ne discende che la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni (Cass., n. 23452/19; n. 15830/20).
Nel caso concreto, l’azione ex art. 146 legge fall. ha carattere unitario ed inscindibile, compendiando in essa le azioni sociale e dei creditori sociali, dovendosi cioè presumere un esercizio congiunto di tali azioni
in mancanza di un contenuto dell’azione dal quale possa desumersi la volontà del curatore di esercitare solo una delle azioni.
Pertanto, il collegio ritiene di dare continuità al richiamato costante orientamento di questa Corte sull’inopponibilità della clausola compromissoria al curatore fallimentare.
Le spese saranno regolate in sede di decisione di merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiarando competente il Tribunale di Venezia, sezione specializzata per le imprese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023.