Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 697 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 697 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
Oggetto:
Regolamento di competenza Competenza per territorio derogabile -Interpretazione clausola pattizia
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 971/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con procura speciale in calce al ricorso ex art. 47 c.p.c., dal l’ Avv. NOME COGNOME del foro di Napoli ed elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. NOME COGNOME COGNOME ed NOME COGNOME entrambi del
foro di Napoli, con procura speciale allegata alla memoria difensiva ed elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC de i difensori iscritti nel REGINDE;
-controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10773 del 1° dicembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giungo 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Osserva in fatto e in diritto
Ritenuto che:
– con ricorso notificato a mezzo pec il 28 dicembre 2022 la RAGIONE_SOCIALE ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza n. 10773/2022 del Tribunale di Napoli, pronunciata ai sensi dell’art. 281 -sexies c.p.c. il 1° dicembre 2022, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE società cooperativa intimante, di rigetto dell’opposizione, disattesa l’eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla parte opponente ritenendo -per quanto qui di interesse -che la clausola convenzionale di cui all’art. 12 del contratto sottoscritto dalle parti il 16.01.2014, che individuava pattiziamente la competenza territoriale del Tribunale di Torino per le controversie inerenti o connesse al rapporto in contestazione non si sostituiva ai fori alternativi legali ma si aggiungeva;
la RAGIONE_SOCIALE ha depositato in data 16 gennaio 2023
scrittura difensiva, ai sensi dell’art. 47, ultimo comma, c.p.c. ;
il procedimento veniv a regolato alla stregua dell’art. 380 -ter c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, e dell’art. 375, comma 2, n. 4) c.p.c., secondo il regime transitorio dettato dall’art. 35, comma 7, del medesimo d.lgs.;
-sono state depositate conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale ha richiesto di rigettare il ricorso per regolamento di competenza.
Atteso che:
-con l’unico motivo la ricorrente lamenta una interpretazione della clausola derogatoria in spregio al contenuto della stessa, interpretata in palese violazione delle norme in materia di competenza nonché delle regole legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 e ss c.c. Ad avviso della ricorrente l’errore consisterebbe nell’essersi il Tribunale adito limitato ad indagare la comune volontà delle parti sulla sola base del dato letterale, sebbene vi fossero nella fattispecie indici rilevatori di una diversa volontà dei contraenti, come la lettera del 16.01.2014, contestuale alla stipula del contratto, sottoscritta dal legale rappresentante della Gnosis (e mai disconosciuta), secondo cui si ribadiva la volontà di riferirsi al foro di Torino per una eventuale controversia, per avere il Tribunale di Napoli tempi biblici nel risolvere le cause civili. Il motivo è infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge (Cass. 6 ottobre 2020 n. 21362; Cass. 14 luglio 2011 n. 15532).
Al riguardo la sentenza impugnata ha testualmente affermato che ‘ il tenore della clausola pattizia di cui trattasi non lascia emergere alcuna espressa intenzione da parte dei contraenti di escludere l’operatività dei fori previsti dalla legge’, con la conseguenza che la dizione utilizzata , in mancanza ‘di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa ‘ , confermava la competenza per territorio del Tribunale di Napoli ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell’art. 19 c.p.c. avendo l’ingiunta sede legale in Napoli, nonché ai sensi dell’art. 20 c.p.c., poiché in Napoli è stato sottoscritto il contratto.
L’inequivoca volontà dei contraenti è stata dunque accertata dal Tribunale attraverso una valutazione di fatto che, applicando coerentemente l’orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, vorrebbe essere smentita dalla
ricorrente per via argomentativa, in particolare attraverso l’utilizzazione di criteri ermeneutici sistematici e teleologici, come la lettera di accompagnamento del contratto della Gnosis, la stessa parte che ha predisposto la clausola in contestazione e che ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto.
Orbene nell’interpretare la clausola il Giudice adito, come già detto, ha valorizzato il dato letterale ed ha inoltre spiegato come la disposizione pattizia, rispondente ad avviso della ricorrente a specifiche esigenze, non trovasse una univoca manifestazione di volontà di attribuzione al Tribunale di Torino la competenza esclusiva, quanto piuttosto quella di individuare tale foro come quello da preferire.
A fronte di tale motivazione, non vale proporre soluzioni ermeneutiche alternative, tanto più che le stesse mancano di misurarsi col rilievo, da ultimo richiamato, incentrato sulla volontà di un foro da preferire.
Del resto non è possibile interpretare la clausola pattizia derogatoria della competenza in riferimento a dichiarazioni e a comportamenti delle parti successivi alla stipula del contratto, che sono utilizzabili unicamente a titolo di conferma dell’interpretazione prescelta, per chiarire la comune intenzione delle parti, quale desumibile dal negozio e non anche al fine di desumere da tale elemento estrinseco una formazione del consenso su elementi essenziali del contratto estranei al contenuto dell’atto medesimo (Cass. 7 giugno 2011 n.12297) . Ciò maggiormente nell’ipotesi, come nella specie, in
cui le affermazioni extracontrattuali che si invocano provengono da una sola parte, dal momento che l’interpretazione della clausola deve tenere conto della comune volontà delle parti e dunque in senso bilaterale.
In definitiva, il ricorso va rigettato perché la competenza territoriale correttamente è stata dal Giudice determinata secondo la convenzione sottoscritta dalle parti ed il giudice competente individuato nel Tribunale di Napoli.
Le spese del regolamento, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P . Q . M .
La Corte rigetta il regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Napoli;
condanna la ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda