Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5165 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5165 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 4276/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-intimati- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE 6 luglio 2020 n.2492;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
Per quanto qui interessa, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in relazione a domanda di manleva presentata dall’RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 6 luglio 2020 condannava RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a tenere indenne l’RAGIONE_SOCIALE per il 25% ciascuna da un risarcimento di danni cui l’RAGIONE_SOCIALE era tenuta per un sinistro sanitario.
Hanno presentato ricorso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (quest’ultima subentrata a NOME RAGIONE_SOCIALE) sulla base di un unico motivo -illustrato anche con memoria da cui l’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso e memoria.
Considerato che:
1. L’unico motivo del ricorso denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE articoli 2965, 1341, 1322, primo comma, e 1343 c.c. nonché dei principi relativi al contratto assicurativo claims made .
Si osserva che l’articolo 8 del contratto assicurativo qui stipulato prevede la garanzia alle sole ‘richieste di risarcimento presentate all’Assicurata non oltre dodici mesi dal termine del periodo di validità RAGIONE_SOCIALE‘assicurazione, purché relative a fatti accaduti nello stesso periodo’; e la polizza valeva dal 31 gennaio 1999 al 31 gennaio 2000 con la suddetta ultrattività fino al 31 gennaio 2001. La prima richiesta era avvenuta il 12 settembre 2002 e dunque trentuno mesi dopo la scadenza RAGIONE_SOCIALEa polizza.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale, l’articolo 8 costituirebbe una clausola claims made nulla, in quanto sarebbe evidente una decadenza tale da rendere eccessivamente difficile per l’assicurato l’esercizio del diritto all’indennizzo, per
cui violerebbe gli articoli 1341 c.c. – come clausola vessatoria -e 2965 c.c. – per nullità dei patti di decadenza troppo gravosa per una RAGIONE_SOCIALEe parti -. Il giudice d’appello a ciò sarebbe pervenuto seguendo pedissequamente Cass. ord. 8894/2020, che costituirebbe una giurisprudenza non condivisibile, in quanto la decadenza dovrebbe presupporre un diritto già sorto (elidendo la possibilità di farlo valere), mentre nel caso in esame la decadenza sarebbe stata fatta incidere sulla nascita del diritto di indennizzo.
Si invoca poi giurisprudenza per cui non occorre, tra l’altro , la necessità di verificare la compatibilità RAGIONE_SOCIALEa clausola con l’articolo 2965 c.c. , e si argomenta intorno alle clausole claims made , deduc endo che il giudice d’appello avrebbe messo in discussione, argomentando su vessatorietà e decadenza, il meccanismo di selezione dei sinistri indennizzabili nelle fattispecie di claims made , confondendolo con il diverso moRAGIONE_SOCIALEo loss occurrence – ove rileva l’epoca RAGIONE_SOCIALE‘evento dannoso, anziché l’epoca RAGIONE_SOCIALEa r ichiesta del relativo indennizzo -.
Quel che qui verrebbe a incidere non sarebbe d’altronde la retroattività RAGIONE_SOCIALEa garanzia, bensì ‘la posteriorità RAGIONE_SOCIALEa richiesta risarcitoria rispetto alla scadenza RAGIONE_SOCIALEa polizza’, in questo caso avvenuta trenta mesi dopo tale sua scadenza, essendovi invece nella clausola claims made RAGIONE_SOCIALE‘articolo 8 RAGIONE_SOCIALEa polizza la copertura RAGIONE_SOCIALEe richieste risarcitorie per quelle ‘pervenute in costanza di polizza e nei 12 mesi successivi’; ed erroneamente il giudice d’appello avrebbe ritenuto ciò una decadenza illecita e quindi nulla, così da sostituire, appunto, il moRAGIONE_SOCIALEo claims made scelto dalle parti per il contratto con quello loss occurrence .
È condivisibile l ‘asse rto che il giudice d’appello ha frainteso , come clausola vessatoria ex articolo 1341 c.c. e come clausola regolante una decadenza troppo difficoltosa ex articolo 2965 c.c., l’articolo 8 RAGIONE_SOCIALEe Condizioni RAGIONE_SOCIALE di Assicurazione, per cui ‘ l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate … non oltre dodici mesi termine del periodo di validità RAGIONE_SOCIALE‘assicurazione, purché relative a fatti accaduti nello stesso periodo ‘; e lo ha fatto proprio seguendo Cass. 8894/2020. Questa pronuncia è stata però successivamente contraddetta da Cass. 12908/2022, la quale ha chiarito – e questo collegio ciò condivide – che la clausola claims made ‘non integra una
decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di scegli uno’, perché la richiesta del danneggiato costituisce invece un ‘fattore concorrente all’identificazione del rischio assicurato’ , il che consente di ricondurre il tipo contrattuale al moRAGIONE_SOCIALEo di assicurazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile nel contesto del genus RAGIONE_SOCIALE‘assicurazione contro i danni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1904 c.c. RAGIONE_SOCIALEa cui causa indennitaria la clausola claims made è ‘pienamente partecipe’.
Si deve pertanto accogliere il ricorso e altresì, decidendo nel merito, rigettare la domanda RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti essendo stato oltrepassato il periodo di efficacia RAGIONE_SOCIALEa tutela.
L’evoluzione giurisprudenziale che si è sviluppata successivamente alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la domanda RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti, compensando le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio .
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2024