Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9861 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9861 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28211/2022 R.G. proposto da :
SOCIETA’ RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende, domiciliazione telematica in atti
– ricorrente –
contro
UNIVERSITA’ COGNOME COGNOME, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende, difende, domiciliazione telematica in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ROMA n. 2944/2022 depositata il 04/05/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 28/01/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, su citazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dichiarava la nullità delle clausole nn. 24 e 25 del contratto claims made intercorso tra questa e la Società Cattolica di assicurazione, a decorrere dal 31/12/2005 con periodo di vigenza annuale e un ulteriore periodo di ultrattività, in relazione a un sinistro, nella specie omicidio colposo di una paziente, di cui alla diffida del 17/03/2008, e quindi, fuori del periodo di vigenza e della proroga annuale, con conseguente condanna della compagnia assicuratrice al pagamento di oltre quarantatremila euro.
La Compagnia assicuratrice propose impugnazione e la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio con l’Università, con sentenza n. 2944 del 4/05/2022, ha rigettato l’appello.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con un unico motivo, la Società Cattolica RAGIONE_SOCIALE deducendo vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 c.c. e 2965 c.c., per avere la Corte d’appello ritenute vessatorie le clausole di cui agli artt. 24 e 25 del contratto di assicurazione.
Risponde con controricorso l’Università Cattolica.
Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni.
La controricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 28/01/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso unico è posto per violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1341 c.c. e art. 2965 c.c., erroneità della sentenza in ordine all’ individuazione e alla portata delle
clausole delle condizioni particolari di assicurazioni di cui agli artt. 24 e 25 del contratto di assicurazione, claims made .
Le censure si incentrano sull’avere la Corte territoriale, in consonanza con la decisione di primo grado, ritenuto abusive, e quindi nulle, le clausole di cui agli artt. 24 e 25 del contratto di assicurazione intercorso tra la Società Cattolica di Assicurazione e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, in adesione a pronuncia di questa Corte, la n. 8894 del 2020, che è stata successivamente superata e smentita dall’evoluzione della giurisprudenza della stessa Corte di legittimità.
In particolare, la prospettazione censoria riguarda il punto della sentenza in cui è considerato vessatorio per l’assicurato, nella specie l’Università Cattolica, il far dipendere dalla condotta del terzo danneggiato l’operatività del contratto di assicurazione contro i danni, il che si sarebbe verificato nel caso di specie, posto che la copertura assicurativa non avrebbe potuto avere luogo qualora la denuncia del sinistro non fosse accaduta nel limite temporale di operatività della polizza.
Il motivo, e con esso l’intero ricorso, è fondato.
L ‘ordina nza n. 8894 del 13/05/2020 (Rv. 657843 -01) richiamata nella motivazione della sentenza qui impugnata, costituisce, nell’ambito della giurisprudenza di questa Corte, una pronuncia rimasta isolata e superata dalle successive pronunce quali, da ultimo, Cass. n. 5165 del 27/02/2024, secondo la cui motivazione, che a sua volta richiama altra pronuncia di questa Corte « la richiesta del danneggiato costituisce invece un ‘fattore concorrente all’identificazione del rischio assicurato’, il che consente di ricondurre il tipo contrattuale al modello di assicurazione della responsabilità civile nel contesto del genus dell’assicurazione contro i danni ai sensi dell’articolo 1904 c.c. della cui causa indennitaria la clausola claims made è ‘pienamente partecipe’ » e Cass. n. 21036 del 26/07/2024, secondo la quale la clausola claims made non
integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell’assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola claims made è pienamente partecipe.
A tanto consegue che la sentenza impugnata, laddove afferma, e ciò con motivazione complessivamente per relationem e del tutto incompleta in punto di analisi delle questioni giuridiche -tanto che anche un eventuale vizio posto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. avrebbe verosimilmente avuto esito favorevole -che le clausole di cui agli artt. 24 e 25 del contratto sono nulle, in quanto vessatorie non può ritenersi conforme a diritto e la causa dovrà essere nuovamente scrutinata, nel giudizio di rinvio che si va disporre, sulla base del principio, più volte affermato e ribadito (tra molte si veda Cass. n. 21036 del 2024) «secondo il quale il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole on claims made basis , quale deroga convenzionale all’art. 1917, comma primo, c.c., consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma secondo, c.c., ma alla ve rifica, ai sensi dell’art. 1322, comma primo, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto -sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si
arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l’osservanza, da parte dell’impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle claims made ) e quella dell’attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale on claims made basis vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall’assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati (Cass., S.U., n. 22437/2018, citata)».
Con riferimento al caso in scrutinio, la cui concreta esplicazione non è, peraltro e come si è già tratteggiato, dato cogliere appieno sulla base della sentenza impugnata, che attiene al decesso di una paziente ricoverata presso l’ospedale di Roma dell’Università Cattolica e il successivo instaurarsi di procedimento penale per omicidio colposo nei confronti del personale medico che l’aveva avuta in cura, sarà, quindi, compito del giudice di rinvio, nel perimetro proprio della valutazione di merito, identificare gli atti che eventualmente possano essere ritenuti equipollenti alla denuncia di sinistro, appunto consistito nel decesso, presso l’ospedale dell’Università Cattolica di Roma, di NOME COGNOME e in particolare se possano assumere detta valenza, come evidenziato nel controricorso, la comunicazione di atti del procedimento penale, quali l’avviso di garanzia ai medici, la successiva comunicazione di rinvio a giudizio degli stessi, e comunque la comunicazione di atti stragiudiziali, quali la denuncia di reato, con esplicitazione della volontà di costituzione di parte civile, da parte degli eredi della deceduta, nei confronti dei medici del Policlinico Gemelli che l’ avevano avuta in cura.
La sentenza impugnata è, in conclusione cassata e la causa è rinviata, per rinnovato giudizio , alla Corte d’appello di Roma, in