Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16791 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16791 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 3756/22 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché
-) NOME e NOME COGNOME , domiciliati ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta 17 novembre 2021 n. 478;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto: assicurazione r.c. interpretazione del contratto scopo delle parti – fattispecie -ente gestore della distribuzione dell ‘ acqua -esclusione dei rischi da infiltrazione di acqua -implausibilità.
Nel 2008 il proprietario (NOME COGNOME) ed i due usufruttuari (NOME COGNOME – il quale verrà a mancare nelle more del giudizio – e NOME COGNOME) di un immobile sito a Pietraperzia convennero dinanzi al Tribunale di Enna la società RAGIONE_SOCIALE (d ‘ora innanzi, ‘la RAGIONE_SOCIALE‘), esponendo che il loro immobile era stato danneggiato da un allagamento; che l ‘ allagamento era stato causato dalla pioggia infiltratatasi in uno scavo eseguito sulla pubblica via dalla Acquaenna al fine di riparare la rete idrica; che lo scavo era stato lasciato per negligenza ‘a cielo aperto’.
Chiesero pertanto la condanna della convenuta al risarcimento del danno.
La COGNOME si costituì negando la propria responsabilità; invocò la natura eccezionale ed imprevedibile delle piogge che provocarono l ‘ allagamento e, comunque, chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile (la Fondiaria-SAI, oggi UnipolSai s.p.a.), chiedendo di essere da questa manlevata in caso di accoglimento della pretesa attorea.
Con sentenza 23.12.2013 il Tribunale accolse la domanda principale e rigettò quella di garanzia. Il Tribunale rilevò che il contratto di assicurazione stipulato dalla RAGIONE_SOCIALE con la UnipolSai conteneva una clausola di delimitazione del rischio (la clausola n. 3, lettera ‘F’) , per effetto della quale erano esclusi dalla copertura per la responsabilità civile i danni ‘ da qualunque causa determinati, conseguenti a infiltrazioni di acqua ‘.
La sentenza fu appellata dalla COGNOME.
Con sentenza 17.11.2021 n. 478 la Corte d ‘ appello di Caltanissetta rigettò, sul punto, il gravame, condividendo la decisione del Tribunale.
La sentenza d ‘ appello è stata impugnata per Cassazione dalla COGNOME con ricorso fondato su quattro motivi.
Hanno resistito con separati controricorsi NOME COGNOME e NOME COGNOME da un lato, la UnipolSai dall ‘ altro.
Ambo i controricorrenti hanno depositato memoria.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all ‘ art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c..
Sostiene la società ricorrente che la Corte d ‘ appello ha interpretato il contratto di assicurazione in modo illegittimo perché:
non ha considerato che l ‘ art. 1 delle condizioni generali obbligava l ‘ assicuratore a tenere indenne la società assicurata ‘ di quanto quest sia tenut a pagare quale civilmente responsabile per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all ‘ attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, preliminari, collaterali, accessori, sussidiarie o complementari, nessuna esclusa nei eccettuata’ ;
non ha considerato che l ‘ art. 4 delle condizioni generali includeva nei rischi coperti la responsabilità per danni da ‘ contaminazione (…) provocati da sostanze fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti (…) o condutture ‘;
ha trascurato di interpretare le clausole del contratto nel loro complesso.
La tesi della ricorrente è che il danno da allagamento causato dall ‘ imperita realizzazione d ‘ un cantiere di scavo rientrasse nelle previsioni di cui al combinato disposto delle clausole 1 e 4, mentre esulava dalle esclusioni di cui alla clausola 3.
1.1. Il motivo è fondato con riferimento alla violazione dell ‘ art. 1362 c.c..
La Corte d ‘ appello ha ritenuto che la responsabilità civile della RAGIONE_SOCIALE (società che gestisce la distribuzione dell ‘ acqua) per i danni causati a terzi e derivanti da infiltrazioni d ‘ acqua non fossero oggetto di copertura, per espressa esclusione del rischio.
Ha fondato tale decisione sulla clausola ‘ 3 .F’ del contratto, che così recita:
‘ dall ‘assicurazione sono esclusi i danni: (…) di qualunque natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d ‘ acqua; alterazioni con impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento salvo quanto previsto al punto 4.t seguente ‘ .
Ad avviso della Corte d ‘ appello, dunque, questa clausola escluderebbe la copertura assicurativa della responsabilità civile della RAGIONE_SOCIALE in tutti i casi in cui una perdita d ‘acqua, ‘ da qualunque causa determinata’, dovesse provocare danni a terzi.
Questa conclusione è però incoerente con la lettera del contratto e con lo scopo di esso, e dunque viola il primo comma dell ‘ art. 1362 c.c..
1.2. Quanto alla lettera del contratto, la clausola 3.F esclude la copertura della responsabilità civile per i danni da tre cause indicate con tre complementi d ‘agente (‘ inquinamento, infiltrazione e contaminazione’ ) seguiti da tre complementi di specificazione (‘ di acque, terreni o colture’ ). Le regole della grammatica imponevano dunque di leggere la clausola nel senso che ad ogni complemento d ‘ agente si associava, rispettivamente, un complemento di specificazione. E, dunque, era esclusa dalla copertura la responsabilità per i danni derivanti da:
inquinamento di acque;
infiltrazione di terreni;
contaminazione di colture.
Letta in modo diverso, la clausola diverrebbe priva di senso e grammaticalmente scorretta: non sarebbe infatti concepibile un danno da ‘ infiltrazione di colture’ o da ‘ infiltrazione di acque nelle acque’ (una unione di liquido ad altro liquido è una ‘emulsione’ o ‘mescolanza’, a seconda che i due liquidi siano immiscibili o meno , non una ‘infiltrazione’ ).
1.3. Oltre che l ‘ analisi grammaticale, anche l ‘ analisi del periodo rende impercorribile la soluzione recepita dalla Corte d ‘ appello.
Nella sintassi della clausola 3.F, infatti, il rischio che le parti hanno inteso escludere è quello di danni ad ‘ acque, terreni e colture ‘. Non è la responsabilità per danni ‘ da infiltrazioni d ‘ acqua ‘ che il testo contrattuale esclude dalla copertura, ma la responsabilità per danni ad acque, terreni e colture causati da infiltrazioni. L ‘ acqua è il bene danneggiato, non la causa del danno.
1.4. Infine, l ‘ interpretazione del contratto adottata dalla Corte territoriale urta con la volontà delle parti per come espressa nel preambolo dello stesso.
A p. 5 della polizza si legge infatti che ‘ la presente polizza esplica la propria validità per tuti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell ‘ Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate, derivanti dall ‘ esercizio (…) delle attività connesse ed inerenti alla sua qualità di esercente l ‘ attività di servizio “in concessione” del ciclo idrico integrato ‘.
Ma ritenere che una società di gestione della distribuzione dell ‘ acqua, nell ‘ assicurare la propria responsabilità civile, abbia inteso escludere la copertura per i danni derivanti da infiltrazioni di acqua, cioè da eventi normalmente connessi all’esercizio della sua attività principale, sarebbe interpretazione manifestamente incoerente con lo scopo sopra descritto e, quindi, manifestamente implausibile, ammissibile solo a fronte di un testo contrattuale indiscutibilmente chiaro in tal senso. Tuttavia, nel caso di specie, per quanto detto, la clausola ‘3.F’ valorizzata dalla Corte d’ appello non solo indiscutibile non era, ma anzi il suo tenore letterale non consentiva l ‘ interpretazione recepita dal giudice di merito.
Il secondo motivo lamenta la violazione dell ‘ art. 1904 c.c..
Vi si sostiene che l ‘ interpretazione adottata dalla Corte d ‘ appello violerebbe la suddetta norma perché avrebbe per effetto di ‘escludere il sinallagma’ tra pagamento del premio ed assunzione del rischio.
2.1. Il motivo resta assorbito dall ‘ accoglimento del primo.
Reputa tuttavia doveroso la Corte rilevare – anche al fine di prevenire ulteriore contenzioso tra le parti – che nei gradi di merito non si è fatta mai questione sulla sussistenza dell ‘ interesse all ‘ assicurazione in capo alla Acquaenna; e che, in ogni caso, il tema dell ‘ interpretazione del contratto nulla ha a che vedere col tema dell ‘ interesse all ‘ assicurazione.
Una interpretazione del contratto di assicurazione che avesse per effetto di escludere del tutto il rischio sarebbe erronea perché renderebbe il contratto nullo per inesistenza del rischio, ex art. 1895 c.c., non perché ‘ esclude il sinallagma’ .
Il terzo motivo concerne la regolazione delle spese.
3.1. Nei confronti della UnipolSai esso resta assorbito dall ‘ accoglimento del primo motivo di ricorso.
3.2. Nei confronti dei danneggiati il motivo è infondato.
La Corte d ‘ appello ha fissato il valore della causa in misura inferiore ad euro 26.000.
Per cause di questo valore la tariffa vigente ratione temporis prevedeva un onorario minimo (al netto del compenso per la fase di istruzione) di euro 1.984, medio di euro 3.966 e massimo di euro 5.950.
La Corte d ‘ appello non ha violato per eccesso, né per difetto tali limiti. Lo stabilire poi se nel caso di specie la liquidazione delle spese di lite dovesse attestarsi in misura più prossima alla soglia inferiore della tariffa è questione riservata alla discrezionalità del giudice di merito e non sindacabile in questa sede.
Il quarto motivo denuncia (formalmente) il vizio di omesso esame d ‘ un fatto decisivo.
Esso è rivolto contro il capo di sentenza che ha ritenuto abbandonate, per mancata reiterazione nel precisare le conclusione, le istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
Deduce la ricorrente che le suddette istanze istruttorie erano state invece puntualmente reiterate nel precisare le conclusioni in primo grado.
4.1. Il motivo è inammissibile: sia perché non vengono riassunte o trascritte le istanze della cui mancata ammissione la ricorrente si duole; sia soprattutto – perché le prove della cui mancata ammissione la ricorrente si duole erano intese a dimostrare l ‘ assenza d ‘ una propria colpa nella causazione del danno: quelle prove, dunque, rilevavano nel rapporto fra la Acquaenna e i terzi danneggiati.
Tuttavia, il capo di sentenza che ha condannato l ‘ Acquaenna al risarcimento del danno non è stato impugnato, sicché qualunque fosse l ‘ errore commesso dalla Corte d ‘ appello nel decidere sulle istanze istruttorie, esso sarebbe privo di rilevanza nella presente sede.
Le spese del presente giudizio di legittimità sono regolate come segue.
5.1. Nei confronti di COGNOME NOME e NOME COGNOME il giudizio è definito, con formazione di giudicato quanto alla responsabilità di COGNOME.
Quest ‘ ultima, tuttavia, risulta soccombente rispetto alle parti suddette, per avere proposto un motivo di ricorso (il quarto) teoricamente concernente la loro posizione.
Le spese del presente giudizio di legittimità pertanto seguiranno la soccombenza, ai sensi dell ‘ art. 385, comma 1, c.p.c.: e sono liquidate nel dispositivo.
5.2. Nei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e UnipolSai RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE, dal momento che il processo prosegue, le spese saranno liquidate dal giudice di rinvio in relazione all’esito finale della controversia tra tali parti.
5.3. Poiché il ricorso non è integralmente rigettato, né dichiarato inammissibile o improcedibile, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e al competente ufficio di merito, di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
P. q. m.
(-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo e, nei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e UnipolSai s.p.a., il terzo, nonché inammissibile il quarto; rigetta il terzo motivo nei rapporti tra attori originari e RAGIONE_SOCIALE;
(-) cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d ‘ appello di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra RAGIONE_SOCIALEaRAGIONE_SOCIALE e UnipolSai s.p.a.;
(-) condanna RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore di NOME NOME e NOME COGNOME (in solido) delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.282, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della